Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2197 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2197 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 22/01/2024
Oggetto: imposta unica scommesse -centri trasmissione dati -disciplina sopravvenuta – incostituzionalità
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18100/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata a difesa dall’AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIONOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), dall’Avv. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), dall’Avv. Prof. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) e dall’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso i primi tre in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa
(C.F. 97210890584), ex lege
dall’Avvocatura Generale dello Stato , presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 354/28/16, depositata in data 26 gennaio 2016 nella camera
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME di consiglio del 17 gennaio 2024.
RILEVATO CHE
La società contribuente RAGIONE_SOCIALE ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2007, con il quale -a seguito di PVC, nel quale si evidenziava una attività di irregolare raccolta scommesse all’interno dei locali commerciali siti in Roma, INDIRIZZO -si contestava alla società contribuente, in qualità di centro trasmissione dati (CTD, o ricevitore), l’attività di raccolta di scommesse per conto di bookmaker (scommettitore) estero privo di concessione (Stanleybet) , con recupero dell’imposta unica scommesse, oltre accessori. La società contribuente ha contestato, oltre al difetto di motivazione dell’atto impositivo, l’insussistenza della pretesa tributaria.
La CTP di Roma ha rigettato il ricorso.
La CTR del Lazio, con sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello della società contribuente. Ha ritenuto preliminarmente il giudice di appello non discriminatoria la disciplina interna in relazione al requisito soggettivo di applicazione dell’imposta , nonché coerente con il principio di ragionevolezza l’applicazione dell’imposta ai soggetti privi di concessione nel rispetto del principio costituzionale di uguaglianza. Ha, poi, ritenuto l’atto impositivo debitamente motivato e dovuta nel merito l’imposta, essendo state le scommesse accettate nel territorio dello Stato. Ha, infine, ritenuto sussistente il presupposto soggettivo del tributo.
Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a otto motivi, cui resiste con controricorso l’Ufficio .
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 49 e ss. e 56 e ss. TFUE, dei principi del Diritto dell’Unione di parità di trattamento e non discriminazione, in relazione all’art. 1, comma 66, « legge di Stabilità 2011 » (l. 13 dicembre 2010, n. 220), del principio di legittimo affidamento e in subordine richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 267, comma 3, TFUE. Osserva parte ricorrente che il bookmaker estero e i propri CTD sono stati discriminati per non essere stati ammessi alle gare per il rilascio delle concessioni delle scommesse sportive. Osserva, inoltre, come i CTD non possono essere equiparati ai ricevitori di concessionari nazionali, tenuto conto che lo scommettitore assolve le imposte nel proprio Paese (Malta).
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., in relazione all’art . 3 d. lgs. 23 dicembre 1998, n. 50 4 e all’art. 1, commi 64 e 66, lett. b) l. n. 220/1010, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la norma non sia in contrasto con il principio di uguaglianza. Osserva parte ricorrente che l’attività prestata dal ricevitore (CTD), in quanto gestore per conto terzi, non sia equiparabile a quella dello scommettitore o bookmaker , in quanto gestore per conto proprio, cui non è equiparabile. Osserva, inoltre, come lo scommettitore estero o fuori dal regime concessorio non possa essere equiparato allo scommettitore in regime concessorio. Osserva, inoltre, parte ricorrente che l’aliquota dell’imposta unica, pur regressiva, non cons idera giocate inferiori a € 1.850,00 , né modalità di gioco cd. fuori sistema.
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 7 l. 22 luglio 2000, b. 212 , anche in relazione all’art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241, nonché, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo, in relazione alla mancata indicazione nell’avviso di accertamento dei criteri utilizzati per l’applicazione dell’aliquota dell’imposta . Osserva parte ricorrente che il giudice di appello avrebbe omesso di esaminare la domanda relativa al difetto di motivazione dell’atto impugnato sia in relazione alla determinazione dell’imposta e all’aliquota applicata, sia in relazione all’omessa allegazione del PVC.
Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti nonché, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 1 d. lgs. n. 504/1998 , come interpretato dall’art. 1, comma 66, lett. a) l. n. 220/2010. Osserva parte ricorrente che il fatto generatore del tributo è la scommessa formulata dal consumatore, che non è ascrivibile alla ricevitoria/CTD, bensì allo scommettitore estero.
Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, lett. b) l. 3 agosto 1998, n. 288, nella parte in cui la sentenza di appello ha ritenuto sussistente in capo al ricevitore il presupposto territoriale del tributo. Deduce parte ricorrente che l’accettazione della scommessa e, quindi, il luogo di conclusione del contratto di scommessa si trova al di fuori del territorio dello Stato, in quanto l’impossibilità per il consumatore di modificare l’offerta e la sua qualificazione quale offerta al pubblico comporta la conclusione dell’accordo al momento in cui lo scommettitore viene a conoscenza della «puntata» del consumatore.
Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 504/1998, come interpretato dall’art. 1, comma 66, leett. B) l. n. 220/2010, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto integrato in capo al ricevitore il presupposto soggettivo del tributo. Deduce parte ricorrente che il presupposto soggettivo del tributo incombe a carico del soggetto che ha un profilo gestorio della scommessa e, quindi, sullo scommettitore e non sul ricevitore.
Con il settimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 53 Cost. in relazione all’art. 3, d. lgs. n. 504/1998, all’art. 64, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e all’art. 1, comma 66, lett. b) l. n. 220/1010. Osserva parte ricorrente che l’imposta deve andare a gravare sullo scommettitore, in quanto ove l’imposta gravi sul ricevitore, questi rischierebbe di rimanere inciso dal tributo senza rivalsa.
Con l’ottavo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione del principio dell’equo processo di cui all’art. 6 CEDU e dell’art. 117, primo comma, Cost., sempre in relazione all’art. 1, comma 66, lett. b) , l. n. 220/1010, nella parte in cui la sentenza impugnata ha applicato retroattivamente l’art. 1, comma 66, lett. b) l. ult. cit. , in quanto interpretazione in contrasto con il principio di ragionevolezza.
Deve darsi atto che la Corte costituzionale, con sentenza in data 14 febbraio 2018, n. 27, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 d. lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 e dell’art. 1, comma 66, lettera b), l. 13 dicembre 2010, n. 220, nella parte in cui prevedono che -nelle annualità d’imposta precedenti al 2011 siano assoggettate all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione.
10. Come da questa Corte più volte evidenziato (Cass., Sez. V, 27 aprile 2023, n. 11184; Cass., Sez. V, 4 aprile 2023, n. 9292; Cass., Sez. VI, 12 gennaio 2023, n. 813; Cass., Sez. VI, 23 novembre 2022, n. 34422; Cass., Sez. VI, 16 novembre 2022, n. 33674; Cass., Sez. V, 29 luglio 2021, n. 21722; Cass., Sez. V, 27 luglio 2021, n. 21443; Cass., Sez. V, 22 luglio 2021, n. 21032), per effetto della pronuncia della Corte costituzionale, le ricevitorie, per le annualità d’imposta precedenti al 2011, non possono essere assoggettate all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse ove operino per conto di soggetti privi di concessione. In quel periodo non si può procedere alla traslazione dell’imposta, perché l’entità delle commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro normativo precedente alla l. n. 220/2010, rilevandosi che in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione della natura interpretativa dell’art. 1, comma 66, lettera b), della L. n. 220 del 2010, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore. L’effetto di tale interpretazione è che per le annualità d’imposta antecedenti al 2011, come nella specie, non rispondono le ricevitorie, ma rispondono i soli bookmaker , con o senza concessione in base alla combinazione dell’art. 3 decreto legislativo n. 504/98 e dell’art. 1, comma 66, lett. a), l. n. 220/10.
11 . Il ricorso va, pertanto, accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendovi ulteriori accertamenti in fatto da compiere ex art. 384 cod. proc. civ., la causa può essere decisa nel merito, accogliendosi l’originario ricorso della società contribuente. L’evoluzione del Diritto UE e della giurisprudenza costituzionale e interna comportano la compensazione integrale delle spese processuali dei due gradi del giudizio di merito e delle spese processuali del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito , accoglie l’originario ricorso; dichiara compensate tra le parti le spese processuali dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, in data 17 gennaio 2024