Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3622 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5   Num. 3622  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/02/2024
Oggetto: giochi e scom- messe
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17357/2016 proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso, come da procura speciale in calce al ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliato presso lo studio dei primi tre in Roma, alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n.26/28/2016 depositata il 12 gennaio 2016, non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 17 gennaio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Regionale del Lazio veniva  rigettato l’appello proposto  da  COGNOME  NOME,  avverso  la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Provinciale di Roma n.11772/25/2014 in relazione all’avviso di accertamento per Giochi e Lotterie 2007 emesso nei confronti del contribuente dall’RAGIONE_SOCIALE.
Emerge dalla sentenza impugnata che il contribuente ha svolto per conto RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE un’attività di raccolta di scommesse sportive a quota fissa; ad avviso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che ha al riguardo fatto leva sugli esiti di una verifica fiscale svoltasi mediante accesso nei locali RAGIONE_SOCIALE‘agenzia di scommesse, la ditta individuale del contribuente quale centro trasmissione dati (CTD) non si è limitata a trasmettere i dati informatici al bookmaker estero, ma ha sollecitato e raccolto le scommesse per poi, successivamente, pagare le vincite ai giocatori.
Ne è seguito un avviso di accertamento col quale l’RAGIONE_SOCIALE per l’anno d’imposta 2007  ha  recuperato l’imposta unica  prevista  dal d.lgs. 23 dicembre 1998. L’impugnazione proposta dal contribuente è stata rigettata sia in primo che in secondo grado.
Il giudice d’appello ha aderito al prevalente e consolidato orientamento giurisprudenziale di merito secondo cui il CTD svolge una funzione di ricevitoria da ritenere assimilabile alla gestione per conto terzi contemplata dall’art. 1, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 220/10, indipendentemente dalla mancanza di un potere d’ingerenza nella determinazione RAGIONE_SOCIALE condizioni RAGIONE_SOCIALE scommesse e questa disciplina non si pone in contrasto col diritto unionale. Il giudice d’appello ha quindi
escluso qualunque frizione con i principi costituzionali confermando in ogni parte la decisione di prime cure.
Contro questa sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione, che affida a otto motivi, cui l’RAGIONE_SOCIALE replica con controricorso.
Ritenuto che:
6. Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 3) cod. proc. civ., viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 49 ss. e 56 ss. TFUE, e dei principi del diritto UE di parità di trattamento e non discriminazione, con riferimento all’art. 1 , comma 66, RAGIONE_SOCIALEa Legge di Stabilità 2011, nonché la violazione del principio di legittimo affidamento. In subordine, viene formulata una proposta di rinvio pregiudiziale ex art, 267, comma 3, TFUE, come argomentato da pagina 13 a pagina 20 del ricorso.
Il secondo motivo, in rapporto all’art. 360, comma 1 , n. 3) cod. proc. civ., denuncia la violazione e falsa applicazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza RAGIONE_SOCIALE leggi di cui all’art. 3 Cost., sotto molteplici profili, con riferimento agli artt. 3 del d.lgs. n. 504/1998 e commi 64 e 66, lett. b) RAGIONE_SOCIALEa Legge di Stabilità 2011.
Con il terzo motivo, in riferimento all’art. 360, comma 1 , n. 3) cod. proc. civ., si lamenta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 RAGIONE_SOCIALEa legge no. 212/2000, anche con riferimento all’art. 3 RAGIONE_SOCIALEa legge no. 241/1990, per non avere la CTR compiutamente vagliato la doglianza relativa al difetto di motivazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento. Nella medesima censura, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ., si prospetta anche l’o messo esame di un fatto decisivo del giudizio, per non avere la CTR esaminato la doglianza relativa alla mancata indicazione nell’avviso di accertamento dei criteri utilizzati per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ aliquota RAGIONE_SOCIALE‘imposta.
Con la quarta doglianza, ex art. 360, comma 1 , n. 5) cod. proc. civ., si censura l ‘o messo esame di un fatto decisivo del giudizio che è  stato  oggetto  di  discussione  tra  le  parti,  nonché,  in  relazione
all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione  RAGIONE_SOCIALE‘art.  1  del  d.lgs.  no.  504/98  come  interpretato dall’art. 1, comma 66, lett. a), RAGIONE_SOCIALEa Legge di Stabilità 2011, per avere la CTR errato nel ritenere integrato il presupposto oggettivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta Unica.
Con il quinto motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 3) cod. proc. civ., viene dedotta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 2, lett. b) RAGIONE_SOCIALEa legge no. 288/98, e degli artt. 1326 e 1327 cod. civ., per avere la CTR errato nel ravvisare in capo al CTD il presupposto territoriale del tributo.
Il sesto motivo, in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc.  civ.,  denuncia  la  violazione  e  falsa  applicazione  RAGIONE_SOCIALE‘art.  3 d.lgs. no. 504/98, come interpretato dall’art. 1, comma 66, lett. b), RAGIONE_SOCIALEa legge di stabilità 2011, per avere la CTR erroneamente ritenuto il CTD soggetto passivo del tributo.
Con il settimo motivo, in riferimento all’art. 360, comma 1 , n. 3)  cod.  proc.  civ.,  si  lamenta  la  violazione  e  falsa  applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 53 Cost. e del principio di capacità contributiva con riferimento agli artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 504/98, art. 1, comma 66, lett. b)  RAGIONE_SOCIALEa  Legge  di  Stabilità  201  ed  art.  64,  comma  3,  del  d.P.R. 600/1973.
Con l ‘ottava doglianza, ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., si censura la violazione e falsa applicazione del principio RAGIONE_SOCIALE‘equo processo di cui all’art. 6 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione Europea di Salvaguardia dei Diritti RAGIONE_SOCIALE‘Uomo e RAGIONE_SOCIALE Libertà Fondamentali del 1950 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 117, comma 1 , Cost., con riferimento agli artt. 1 e 3 del d.lgs. no. 504/98 e all’art. 1 , comma 66, lett. b) RAGIONE_SOCIALEa Legge di Stabilità 2011.
Il settimo motivo, più liquido, va esaminato in via prioritaria ed è fondato, con assorbimento dei restanti.
14.1. La Corte rammenta che sin dalle origini il tributo sui giochi e le  scommesse,  che  è  frutto  del  percorso  evolutivo  iniziato  con  la tassa di lotteria (art. 6 del d.lgs. 14 aprile 1948, n. 496), è stato
pensato in relazione alle attività di gioco: già nella relazione ministeriale al disegno di legge istitutivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica n. 2033 presentato il 15 giugno 1951, si leggeva, quanto ai giochi riservati al RAGIONE_SOCIALE e all’RAGIONE_SOCIALE, che questi « debbono allo RAGIONE_SOCIALE, per l’esercizio RAGIONE_SOCIALE attività di giuoco predette, la corresponsione di una tassa di lotteria ». Sicché il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘imposizione non è stato correlato alla giocata in sé, ma alla prestazione di un servizio, che è, appunto, il servizio di gioco. Il prelievo colpisce dunque il prodotto che è offerto al consumatore tramite l’organizzazione RAGIONE_SOCIALE‘attività, sotto forma di servizio.
E queste ragioni di ordine storico e sistematico innervano il quadro normativo odierno, che è così articolato:
conformemente all’art. 1 del d.lgs. 23 dicembre 1998 n. 504, volto al  riordino RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 2, l. 3 agosto 1998 n. 288, l’imposta unica è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all’estero;
-l’art. 3 del suddetto d.lgs. n. 504/88, intitolato ai soggetti passivi, stabilisce che « Soggetti passivi RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse »; a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 220/10 «a) (…) l’imposta unica (…) è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia RAGIONE_SOCIALEa concessione rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE ; b) l’art. 3 del d. lgs. si interpreta nel senso che soggetto passivo d’imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia RAGIONE_SOCIALEa concessione rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all’estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l’attività è esercitata per conto di terzi,
il soggetto per conto del quale l’attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta e RAGIONE_SOCIALE relative sanzioni »;
-l’art. 16 del d.m. RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE 1° marzo 2006 n. 111 prevede che il concessionario effettui il pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute a titolo di imposta unica;
ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 644, lett. g), l. 23 dicembre 2014 n. 190, l’imposta unica si applica « su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo RAGIONE_SOCIALEa media RAGIONE_SOCIALEa raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l’esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d’imposta antecedente a quello di riferimento ».
Questo quadro normativo è stato sottoposto all’esame sia RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale sia RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia, che ne hanno compiutamente esaminato le relazioni  rispettivamente  con  la  Costituzione e col diritto unionale prospettate nell’odierno ricorso, fornendo chiari elementi per la soluzione degli ulteriori dubbi prospettati con la memoria illustrativa.
17. La Corte costituzionale (con la sentenza 23 gennaio 2018, n. 27) ha dato atto RAGIONE_SOCIALE‘incertezza correlata all’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del d.lgs. 504/98 per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010 (nel senso che era incerto se la pretesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio), ma ha riconosciuto che il legislatore con l’art. 1, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 220/10 da un canto ha stabilito che l’imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e, d’altro canto, ha esplicitato l’obbligo RAGIONE_SOCIALE ricevitorie operanti, come nel caso in esame, per conto di bookmakers privi di concessione al versamento del tributo e RAGIONE_SOCIALE relative sanzioni.
18. A questo riguardo ha escluso che l’equiparazione, ai fini tributari, del ‘gestore per conto terzi’ (ossia del titolare di ricevitoria) al ‘gestore per conto proprio’ (ossia al bookmaker) sia irragionevole. Entrambi i soggetti, difatti, ha sottolineato quella Corte, partecipano,
sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività di ‘organizzazione ed esercizio’ RAGIONE_SOCIALE scommesse soggetta a imposizione. In particolare, ha rimarcato, il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque un’attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione RAGIONE_SOCIALEa proposta, si occupa RAGIONE_SOCIALEa trasmissione al bookmaker RAGIONE_SOCIALE‘accettazione RAGIONE_SOCIALEa scommessa, RAGIONE_SOCIALE‘incasso e del trasferimento RAGIONE_SOCIALE somme giocate, nonché del pagamento RAGIONE_SOCIALE vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker .
19. Della sussistenza di autonomi rapporti obbligatori -che ai fini tributari sono avvinti dal nesso di solidarietà per conseguenza paritetica, e non già dipendente- non dubita, d’altronde, la giurisprudenza civile di questa Corte, la quale, sia pure con riguardo al gioco del lotto, ha chiarito, appunto, che sono due i rapporti obbligatori, quello concluso tra lo scommettitore e il raccoglitore e quello che si instaura tra lo scommettitore ed il gestore (Cass. 27 luglio 2015, n. 15731). La stessa giurisprudenza penale RAGIONE_SOCIALEa Corte (Cass. 9 luglio 2020, n. 25439) evidenzia la rilevanza del ruolo del ricevitore appartenente alla rete distributiva del bookmaker (punto 5), consistente nella « raccolta e trasmissione RAGIONE_SOCIALE scommesse per conto di quest’ultimo, rilasciando le ricevute emesse dal terminale di gioco -con le annesse attività di incasso RAGIONE_SOCIALE poste e di pagamento RAGIONE_SOCIALE eventuali vincite ».
20. Sicché, ha concluso la Corte costituzionale, quanto al ricevitore l’attività gestoria che costituisce il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘imposizione va riferita alla raccolta RAGIONE_SOCIALE scommesse, il volume RAGIONE_SOCIALE quali determina anche la provvigione RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria e per conseguenza il suo stesso rischio imprenditoriale. Né, ha aggiunto, la scelta di assoggettare all’imposta i titolari RAGIONE_SOCIALE ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione viola il principio di capacità contributiva, nei limiti in cui il rapporto tra il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria che agisce per
conto di terzi e il bookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli  anche le commissioni dovute al titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria per il servizio prestato. Ciò perché attraverso la regolazione RAGIONE_SOCIALE commissioni il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera.
21. La rivalsa svolge quindi funzione applicativa del principio di capacità contributiva, poiché redistribuisce tra i coobbligati, bookmaker e ricevitoria, che hanno comunque realizzato, sia pure in vario modo, il presupposto impositivo, il carico fiscale in relazione alla partecipazione di ognuno a tale realizzazione. Per conseguenza la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del d.lgs. n. 504/98 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lettera b), RAGIONE_SOCIALEa l. n. 220/10, nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità d’imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. In quel periodo non si può difatti procedere alla traslazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta, perché l’entità RAGIONE_SOCIALE commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si è già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla l. n. 220/10.
22. Quella Corte ha anche chiarito (punto 4.5) che, in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione RAGIONE_SOCIALEa natura interpretativa RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lettera b), RAGIONE_SOCIALEa l. n. 220/10, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima RAGIONE_SOCIALEa sua entrata in vigore. Ne consegue anzitutto che per le annualità d’imposta antecedenti al 2011 non rispondono le ricevitorie, ma rispondono i bookmaker , con o senza concessione, in base alla combinazione degli artt. 3 del d.lgs. n. 504/98 e 1, comma 66, lett. a), RAGIONE_SOCIALEa l. n. 220/10, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale.
Tale insegnamento trova applicazione anche nel caso di specie in cui il destinatario RAGIONE_SOCIALEa pretesa fiscale è il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria, per l’anno di imposta 2007. Per l’effetto , va accolto il settimo motivo, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo
necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art.384 secondo comma cod. proc. civ., decidendo la controversia nel merito, la Corte accoglie il ricorso introduttivo.
L’intervento risolutore RAGIONE_SOCIALE questioni, in epoca successiva alla proposizione del ricorso, ad opera RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale e RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia, giustifica la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese dei giudizi di merito e del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La  Corte  accoglie  il  settimo  motivo  di  ricorso,  assorbiti  i  restanti, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo.
Compensa le spese di lite dei giudizi di merito e del giudizio di legittimità.
Così deciso il 17.1.2024