Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3626 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3626 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/02/2024
Oggetto: giochi e scom- messe
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5201/2019 proposto da RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi, come da procura speciale in calce al ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliati presso lo studio dei primi tre in Roma, alla INDIRIZZO;
-ricorrenti – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALEa Lombardia, sez. staccata di Brescia, n.3460/26/2018 depositata il 26 luglio 2018, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 17 gennaio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALEa Lombardia, sez. staccata di Brescia, veniva rigettato l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Provinciale di Brescia n.420/6/2015 in relazione all’avviso di accertamento per RAGIONE_SOCIALE per il periodo 26.11.2012-31.12.2012 e per l’anno di imposta 2013 emesso dall’RAGIONE_SOCIALE.
Emerge dalla sentenza impugnata che COGNOME NOME ha svolto per conto RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE un’attività di raccolta di scommesse sportive a quota fissa; ad avviso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che ha al riguardo fatto leva sugli esiti di una verifica fiscale svoltasi mediante accesso nei locali RAGIONE_SOCIALE‘agenzia di scommesse, la ditta individuale RAGIONE_SOCIALEa contribuente quale centro trasmissione dati (CTD) non si è limitata a trasmettere i dati informatici al bookmaker estero RAGIONE_SOCIALE, ma ha sollecitato e raccolto le scommesse per poi, successivamente, pagare le vincite ai giocatori. 3. Ne è seguito un avviso di accertamento col quale l’RAGIONE_SOCIALE, periodo 26.11.2012-31.12.2012 e per l’anno stata recuperata l’imposta 1998. L’impugnazione
per il di imposta 2013, è unica prevista dal d.lgs. 23 dicembre proposta dai contribuenti è stata rigettata sia in primo che in secondo grado.
Il giudice d’appello ha aderito al prevalente e consolidato orientamento giurisprudenziale di merito secondo cui il CTD svolge una funzione di ricevitoria da ritenere assimilabile alla gestione per conto terzi contemplata dall’art. 1, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 220/10, indipendentemente dalla mancanza di un potere d’ingerenza nella determinazione RAGIONE_SOCIALE condizioni RAGIONE_SOCIALE scommesse e questa disciplina non si pone in contrasto col diritto unionale. E’ stata inoltre ritenuta esistente la responsabilità del bookmaker RAGIONE_SOCIALE quale coobbligato solidale del CTD. Il giudice d’appello ha anche escluso qualunque frizione con i principi costituzionali confermando in ogni parte la decisione di prime cure.
Contro questa sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione che affida a cinque motivi, cui l’RAGIONE_SOCIALE replica con controricorso.
Ritenuto che:
In via preliminare va disattesa la richiesta di sospensione del giudizio formulata a pag. 25 del ricorso per cassazione, in quanto la Corte di Giustizia ha deciso, con sentenza 26 febbraio 2020, causa C-788/18, la questione avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 267 TFUE, dalla Commissione tributaria provinciale di Parma (Italia), con ordinanza del 15 ottobre 2018, pervenuta in cancelleria il 14 dicembre 2018, nel procedimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE contro RAGIONE_SOCIALE.
Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., viene dedotta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 2, lett. b) RAGIONE_SOCIALEa Legge n. 288/98, e degli artt. 1326, 1327 e 1336 cod. civ., per avere la CTR ritenuto sussistente il profilo territoriale del presupposto di applicazione del tributo.
Il secondo motivo, in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., denuncia la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6,
comma 2, del d.lgs. no. 472/97, per avere la CTR ritenuto non applicabile l’esimente di cui all’art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 472/97 alle sanzioni irrogate dall’RAGIONE_SOCIALE.
Con il terzo motivo, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., si lamenta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 56 ss. TFUE, e dei principi del Diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione di parità di trattamento e non discriminazione, con riferimento all’art. 3 del D. Lgs. n. 504/98, come interpretato dall’art. 1, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa Legge di Stabilità 2011, nonché la violazione del principio di legittimo affidamento. Viene inoltre valorizzata la richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 267, comma 2, TFUE proposto alla Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea con l’ordinanza n. 565/2018 RAGIONE_SOCIALEa CTP di Parma. In subordine, viene formulata richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 267, co. 3, TFUE.
10. Con la quarta doglianza, ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., si censura la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 56 ss. TFUE e dei principi RAGIONE_SOCIALEa libera prestazione di servizi e di parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità, con riferimento all’art. 3 del d. lgs. no. 504/98, come interpretato dall’art. 1, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa Legge di Stabilità 2011. In subordine, viene dedotta la richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 267, comma 3, TFUE.
11. Con il quinto motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., viene dedotta la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 3 del d. lgs. no. 504/98, 1, comma 66, lett. b), RAGIONE_SOCIALEa legge no. 220/2010 e 64, comma 3, del d.P.R. n. 600/73, in relazione agli artt. 3, comma 1 , e 53, comma 1, Cost. a valle RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 27/2018 RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale. 12. I motivi non possono trovare ingresso. La Corte rammenta che sin dalle origini il tributo sui giochi e le scommesse, che è frutto del percorso evolutivo iniziato con la tassa di lotteria (art. 6 del d.lgs. 14 aprile 1948, n. 496), è stato pensato in relazione alle attività di gioco: già nella relazione ministeriale al disegno di legge istitutivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica n. 2033 presentato il 15 giugno 1951, si leggeva,
quanto ai giochi riservati al RAGIONE_SOCIALE e all’RAGIONE_SOCIALE, che questi « debbono allo RAGIONE_SOCIALE, per l’esercizio RAGIONE_SOCIALE attività di giuoco predette, la corresponsione di una tassa di lotteria ». Sicché il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘imposizione non è stato correlato alla giocata in sé, ma alla prestazione di un servizio, che è, appunto, il servizio di gioco. Il prelievo colpisce dunque il prodotto che è offerto al consumatore tramite l’organizzazione RAGIONE_SOCIALE‘attività, sotto forma di servizio.
E queste ragioni di ordine storico e sistematico innervano il quadro normativo odierno, che è così articolato:
conformemente all’art. 1 del d.lgs. 23 dicembre 1998 n. 504, volto al riordino RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 2, l. 3 agosto 1998 n. 288, l’imposta unica è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all’estero;
-l’art. 3 del suddetto d.lgs. n. 504/88, intitolato ai soggetti passivi, stabilisce che « Soggetti passivi RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse »; a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 220/10 «a) (…) l’imposta unica (…) è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia RAGIONE_SOCIALEa concessione rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE ; b) l’art. 3 del d. lgs. si interpreta nel senso che soggetto passivo d’imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia RAGIONE_SOCIALEa concessione rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all’estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l’attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l’attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta e RAGIONE_SOCIALE relative sanzioni »;
-l’art. 16 del d.m. RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE 1° marzo 2006 n. 111 prevede che il concessionario effettui il pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute a titolo di imposta unica;
– ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 644, lett. g), l. 23 dicembre 2014 n. 190, l’imposta unica si applica « su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo RAGIONE_SOCIALEa media RAGIONE_SOCIALEa raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l’esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d’imposta antecedente a quello di riferimento ».
Questo quadro normativo è stato sottoposto all’esame sia RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale sia RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia, che ne hanno compiutamente esaminato le relazioni rispettivamente con la Costituzione e col diritto unionale prospettate nell’odierno ricorso, fornendo chiari elementi per la soluzione degli ulteriori dubbi prospettati con la memoria illustrativa.
14. La Corte costituzionale (con la sentenza 23 gennaio 2018, n. 27) ha dato atto RAGIONE_SOCIALE‘incertezza correlata all’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del d.lgs. 504/98 per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010 (nel senso che era incerto se la pretesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio), ma ha riconosciuto che il legislatore con l’art. 1, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 220/10 da un canto ha stabilito che l’imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e, d’altro canto, ha esplicitato l’obbligo RAGIONE_SOCIALE ricevitorie operanti, come nel caso in esame, per conto di bookmakers privi di concessione al versamento del tributo e RAGIONE_SOCIALE relative sanzioni.
A questo riguardo ha escluso che l’equiparazione, ai fini tributari, del ‘gestore per conto terzi’ (ossia del titolare di ricevitoria) al ‘gestore per conto proprio’ (ossia al bookmaker) sia irragionevole. Entrambi i soggetti, difatti, ha sottolineato quella Corte, partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività di ‘organizzazione ed esercizio’ RAGIONE_SOCIALE scommesse
soggetta a imposizione. In particolare, ha rimarcato, il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque un’attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione RAGIONE_SOCIALEa proposta, si occupa RAGIONE_SOCIALEa trasmissione al bookmaker RAGIONE_SOCIALE‘accettazione RAGIONE_SOCIALEa scommessa, RAGIONE_SOCIALE‘incasso e del trasferimento RAGIONE_SOCIALE somme giocate, nonché del pagamento RAGIONE_SOCIALE vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker .
15. Della sussistenza di autonomi rapporti obbligatori -che ai fini tributari sono avvinti dal nesso di solidarietà per conseguenza paritetica, e non già dipendente- non dubita, d’altronde, la giurisprudenza civile di questa Corte, la quale, sia pure con riguardo al gioco del lotto, ha chiarito, appunto, che sono due i rapporti obbligatori, quello concluso tra lo scommettitore e il raccoglitore e quello che si instaura tra lo scommettitore ed il gestore (Cass. 27 luglio 2015, n. 15731). La stessa giurisprudenza penale RAGIONE_SOCIALEa Corte (Cass. 9 luglio 2020, n. 25439) evidenzia la rilevanza del ruolo del ricevitore appartenente alla rete distributiva del bookmaker (punto 5), consistente nella « raccolta e trasmissione RAGIONE_SOCIALE scommesse per conto di quest’ultimo, rilasciando le ricevute emesse dal terminale di gioco -con le annesse attività di incasso RAGIONE_SOCIALE poste e di pagamento RAGIONE_SOCIALE eventuali vincite ».
Sicché, ha concluso la Corte costituzionale, quanto al ricevitore l’attività gestoria che costituisce il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘imposizione va riferita alla raccolta RAGIONE_SOCIALE scommesse, il volume RAGIONE_SOCIALE quali determina anche la provvigione RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria e per conseguenza il suo stesso rischio imprenditoriale. Né, ha aggiunto, la scelta di assoggettare all’imposta i titolari RAGIONE_SOCIALE ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione viola il principio di capacità contributiva, nei limiti in cui il rapporto tra il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria che agisce per conto di terzi e il bookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria per il
servizio prestato. Ciò perché attraverso la regolazione RAGIONE_SOCIALE commissioni il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera.
16. La rivalsa svolge quindi funzione applicativa del principio di capacità contributiva, poiché redistribuisce tra i coobbligati, bookmaker e ricevitoria, che hanno comunque realizzato, sia pure in vario modo, il presupposto impositivo, il carico fiscale in relazione alla partecipazione di ognuno a tale realizzazione. Per conseguenza la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del d.lgs. n. 504/98 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lettera b), RAGIONE_SOCIALEa l. n. 220/10, nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità d’imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. In quel periodo non si può difatti procedere alla traslazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta, perché l’entità RAGIONE_SOCIALE commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si è già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla l. n. 220/10.
Quella Corte ha anche chiarito (punto 4.5) che, in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione RAGIONE_SOCIALEa natura interpretativa RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lettera b), RAGIONE_SOCIALEa l. n. 220/10, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima RAGIONE_SOCIALEa sua entrata in vigore. Ne consegue anzitutto che per le annualità d’imposta antecedenti al 2011 non rispondono le ricevitorie, ma rispondono i bookmaker , con o senza concessione, in base alla combinazione degli artt. 3 del d.lgs. n. 504/98 e 1, comma 66, lett. a), RAGIONE_SOCIALEa l. n. 220/10, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale.
17. Ferma restando dunque per tutti i periodi d’imposta la responsabilità del bookmaker , anche in relazione al ricevitore a tale conclusione deve pervenirsi, vertendosi nel caso di specie in annualità a decorrere dal 2011. Invero, va osservato che l’incostituzionalità RAGIONE_SOCIALEa norma in esame è stata riscontrata dalla Corte « in ragione RAGIONE_SOCIALE‘im-
possibilità per le ricevitorie di traslare l’imposta per gli esercizi anteriori al 2011 » con conseguente violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 53, Cost., « giacché l’entità RAGIONE_SOCIALE commissioni pattuite fra ricevitore e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro regolatorio, anche sotto il profilo tributario, precedente alla legge n. 220 del 2010 » (punto 4.5.). A fondamento, dunque, RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di incostituzionalità è stata la considerazione RAGIONE_SOCIALEa già avvenuta definizione negoziale tra le parti dei reciproci rapporti in data antecedente alla introduzione RAGIONE_SOCIALEa soggettività passiva RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria del bookmaker privo di concessione, ed è stato dato rilievo al fatto che le stesse non erano state nelle condizioni di regolare diversamente la misura RAGIONE_SOCIALE commissioni al fine di procedere all’eventuale trasferimento del carico tributario, gravante anche sulla ricevitoria in forza RAGIONE_SOCIALEa legge sopravvenuta, sui bookmaker.
18. La suddetta ragione di incostituzionalità, tuttavia, non è stata ravvisata per i « rapporti successivi al 2011 » (punto 4.4.), quindi non solo per gli eventuali rapporti negoziali perfezionati dopo l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa norma interpretativa, ma anche per i rapporti che, seppure sorti in data antecedente, si sono protratti oltre l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa medesima norma. In entrambi i casi, invero, la disposizione interpretativa del 2010 costituisce parametro normativo di riferimento per definire negozialmente l’assetto di interessi RAGIONE_SOCIALE parti, sia in caso di rapporti sorti successivamente che per quelli già sorti e destinati a protrarsi, potendo le parti, alla luce e tenendo conto proprio RAGIONE_SOCIALEa scelta normativa di assoggettare al tributo anche i titolari RAGIONE_SOCIALE ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, rimodulare la regolazione negoziale RAGIONE_SOCIALE commissioni al fine di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera la ricevitoria.
In questo ambito, invero, la solidarietà RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione e la correlata possibilità di traslazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta sono destinate ad influire sulla stessa portata RAGIONE_SOCIALEa regolazione negoziale RAGIONE_SOCIALE commissioni tra
le parti, che, anche quando i rapporti economici siano rimasti invariati, ossia non siano stati oggetto di modifiche o di nuovi accordi in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa legge n. 220 del 2010, assume, necessariamente, un valore di conformità e adeguatezza rispetto alla nuova configurazione legale del rapporto.
19. Una attenzione specifica, inoltre, va rivolta agli argomenti difensivi prospettati in ricorso relativi alle ritenute frizioni con il diritto unionale e alla prospettazione di violazione del diritto di non discriminazione, di parità di trattamento e del principio di non affidamento. Va ribadito che le imposte sui giochi d’azzardo non hanno natura armonizzata, sicché rileva l’art. 56 del TFUE, e, sul punto, la Corte di Giustizia, 26 febbraio 2020, causa C-788/18, ha preso diretta e specifica cognizione proprio RAGIONE_SOCIALE medesime questioni sollevate con il ricorso, e al punto 21 RAGIONE_SOCIALEa autorevole decisione ha escluso ogni forma di discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l’imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti.
20. In generale, nel settore dei giochi d’azzardo con poste in danaro ogni RAGIONE_SOCIALE membro ha il potere di valutare, alla luce RAGIONE_SOCIALEa propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità (Corte giust. 24 ottobre 2013, causa C-440/12, punto 47; 8 settembre 2009, causa C-42/07), ed il legislatore nazionale ha espressamente proceduto a questa valutazione come esplicitato nel comma 64 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 l. n. 220 del 2010, mirando alla « tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, RAGIONE_SOCIALE‘ordine pubblico, RAGIONE_SOCIALEa lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni RAGIONE_SOCIALEa criminalità organizzata nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore », nel rispetto RAGIONE_SOCIALE sue prerogative (Corte giust. in
causa C-788/18, cit., punto 23; per analogia, Corte giust. 1 dicembre 2011, causa C-253/09, punto 83).
21. A ben vedere, come ha pure sottolineato la Corte costituzionale (ancora con la sentenza n. 27/18), a seguire la tesi prospettata in ricorso si giungerebbe ad una discriminazione al contrario: se è vero che la Corte di giustizia al punto 17, in relazione al bookmaker reitera in via generale che la libera prestazione di servizi non tollera restrizioni idonee a vietare, ostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro RAGIONE_SOCIALE membro, al punto 22 specifica, in concreto, che, « la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non prevede un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione di servizi sia effettuata in Italia o in altri Stati membri »; sicché, conclude col punto 24, « rispetto a un operatore nazionale che svolge le proprie attività alle stesse condizioni di tale società, la RAGIONE_SOCIALE non subisce alcuna restrizione discriminatoria a causa RAGIONE_SOCIALE‘applicazione nei suoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale ».
Quanto al centro trasmissione dati, il punto 26 si limita poi a ribadire che il bookmaker estero esercita un’attività di gestione di scommesse « allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali » ed è per questo che il centro di trasmissione dati che opera quale suo intermediario risponde RAGIONE_SOCIALE‘imposta, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lett. b), RAGIONE_SOCIALEa l. n. 220/10, ma ciò non toglie (punto 28) che la situazione del centro che trasmette i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali è diversa da quella del centro trasmissione che li trasmette per conto di un operatore che ha sede in altro RAGIONE_SOCIALE membro.
La diversità RAGIONE_SOCIALEa situazione, pertanto, è in re ipsa , per il fatto stesso che si tratta di soggetto che raccoglie scommesse per conto di un bookmaker estero: nel settore dei giochi d’azzardo, difatti, il ricorso al sistema RAGIONE_SOCIALE concessioni costituisce « un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo
scopo di prevenire l’esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti » (Corte giust. 19 dicembre 2018, causa C-375/17, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, punto 66, richiamata al punto 18 RAGIONE_SOCIALEa sentenza in causa C-788/18, cit.); e ciò in conformità agli obiettivi esplicitamente perseguiti dal legislatore italiano (art. 1, comma 644, l, n. 220 del 2010), come puntualmente rimarcato dalla Corte di giustizia. Di qui l’esclusione, anche con riguardo alla posizione del centro trasmissione dati, di qualsiasi restrizione discriminatoria.
Le suddette considerazioni rendono, dunque, priva di ogni fondamento sia l’asserita assimilazione RAGIONE_SOCIALE‘imposizione alle sanzioni, ipotizzandone una oggettiva finalità afflittiva, che, invece, è del tutto assente attesa la riferibilità RAGIONE_SOCIALEa pretesa ad ordinari, seppur specifici, meccanismi impositivi, sia l’assenza, come su evidenziato, di caratteri discriminatori, sia la prospettata esistenza di un contrasto interno RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità in ordine alla questione. RAGIONE_SOCIALE, infatti, è considerata soggetto passivo d’imposta proprio per avere realizzato, per il tramite di propri centri di trasmissione dati operanti in Italia, il presupposto impositivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta in esame.
22. La giurisprudenza penale di questa Corte (Cass. pen., 10 settembre 2020, n. 25439), poi, ha esaminato la questione relativa all’integrazione del reato di cui all’art. 4, comma 4bis, legge n. 401/1989, ritenendo di dovere escluderne la sussistenza in base alla considerazione che la ricorrente era stata illegittimamente esclusa dai bandi di gara attributivi RAGIONE_SOCIALE concessioni e che la successiva trasmissione di dette scommesse all’allibratore non può essere oggetto di punizione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 4 bis , l. n. 401/1989, dovendosi disapplicare la disciplina penale nazionale per contrasto con la normativa RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea. Il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa natura non illecita RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta dalla ricorrente, tuttavia, non implica la sottrazione RAGIONE_SOCIALEa stessa all’ambito RAGIONE_SOCIALEa disciplina RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica,
anzi, postula proprio la realizzazione del presupposto di imposta, secondo la specifica declinazione contenuta nell’art. 1, comma 66, legge n. 220/2010 che ha, come visto, disposto che: « Ferma restando l’obbligatorietà, ai sensi RAGIONE_SOCIALEa legislazione vigente, di licenze, autorizzazioni e concessioni nazionali per l’esercizio dei concorsi pronostici e RAGIONE_SOCIALE scommesse, e conseguentemente l’immediata chiusura RAGIONE_SOCIALE‘esercizio nel caso in cui il relativo titolare ovvero esercente risulti sprovvisto di tali titoli abilitativi, ai soli fini tributari: a) l’articolo 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che l’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia RAGIONE_SOCIALEa concessione rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE; b) l’articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che soggetto passivo d’imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia RAGIONE_SOCIALEa concessione rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all’estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l’attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l’attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta e RAGIONE_SOCIALE relative sanzioni ».
L’applicabilità RAGIONE_SOCIALEa previsione normativa in esame esclude altresì che possa porsi una questione di violazione del principio di non discriminazione o di libertà di stabilimento, secondo quanto ulteriormente esposto in memoria, basata sulla considerazione RAGIONE_SOCIALEa natura lecita RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta, ovvero ancora che possa ritenersi che la Corte di Giustizia, con la pronuncia citata non abbia preso in considerazione la ‘specifica situazione’ nella quale la ricorrente ha dovuto operare.
A parte il rilievo che il pregiudizio subito risulta solo affermato, ma non concretamente precisato e specificato, quel che rileva è che la società ricorrente, per il fatto di avere realizzato in Italia l’attività di gestione RAGIONE_SOCIALEa raccolta RAGIONE_SOCIALE scommesse per il tramite di propri centri di trasmissione dati, ha realizzato il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘imposta e, dunque, è da considerarsi soggetto passivo del tributo e, sotto tale profilo, va fatto richiamo alla pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia che, sul punto, ha escluso ogni violazione dei principi unionali citati.
23. Le considerazioni sopra espresse costituiscono i profili di fondo sulla cui linea deve ritenersi che le ragioni di censura prospettate sono infondate.
24. E’ infondato il primo motivo, in quanto con il mezzo si fa leva, in relazione al ricevitore, sulla conclusione del contratto di scommessa, perché il fatto imponibile è la prestazione di servizi consistente nell’organizzazione del gioco da parte del ricevitore e nella raccolta RAGIONE_SOCIALE scommesse, che consiste, in relazione a ciascun scommettitore, nella valida registrazione RAGIONE_SOCIALEa scommessa, documentata dalla consegna allo scommettitore RAGIONE_SOCIALEa relativa ricevuta (così Cass. n. 15731/15, cit.); attività, queste, tutte svolte in Italia.
25. E’ infondato il secondo motivo di ricorso, col quale si denuncia la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione all’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 504/98, non essendovi ragioni per applicare l’esimente date le obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni alle quali si riferiscono, considerato che nella fattispecie il periodo oggetto di ripresa è la fine del 2012 e l’intero 2013, arco temporale successivo alla disposizione interpretativa del 2010, che ha sciolto ogni incertezza riguardo il periodo antecedente. In proposito va rilevato che non solo era allora in vigore la norma interpretativa, ma anche che la ricevitoria poteva rimodulare il rapporto negoziale, sicché non residuava alcuna incertezza relativa ai rapporti di imposta predetti.
26. Infondati sono il terzo e quarto motivo di ricorso, e non accoglibili le richieste di rinvio pregiudiziale, alla luce RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza unionale già sopra illustrata, dal momento che la Corte di giustizia ha già risolto, tra l’altro, le questioni di parità di trattamento e non discriminazione. Al riguardo, giova rammentare che le imposte sui giochi d’azzardo non hanno natura armonizzata, sicché i giochi d’azzardo rilevano, ai fini del diritto unionale, in relazione alle norme concernenti la libera prestazione di servizi presidiata dall’art. 56 del TFUE (Corte giust. 26 febbraio 2020, causa C-788/18, punto 17).
Inoltre, nel settore dei giochi d’azzardo con poste in danaro, secondo costante giurisprudenza unionale, come sopra visto gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione RAGIONE_SOCIALE‘incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative RAGIONE_SOCIALE‘ordine sociale in generale costituiscono motivi imperativi d’interesse generale atti a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi: ne consegue che, in assenza di un’armonizzazione unionale RAGIONE_SOCIALEa normativa sui giochi d’ azzardo, ogni RAGIONE_SOCIALE membro ha il potere di valutare, alla luce RAGIONE_SOCIALEa propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità (Corte giust. 24 ottobre 2013, causa C-440/12, punto 47; 8 settembre 2009, causa C-42/07 punti 56, 57 e 59 e giurisprudenza citata).
27. Si ribadisce che il legislatore nazionale ha proceduto a questa valutazione, dichiarando, nel comma 64 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge. n. 220/10, i propri obiettivi, tra i quali si colloca « l’azione per la tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, RAGIONE_SOCIALE‘ordine pubblico, RAGIONE_SOCIALEa lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni RAGIONE_SOCIALEa criminalità organizzata nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore ». La prevalenza RAGIONE_SOCIALE‘ordine di valori di ciascuno RAGIONE_SOCIALE membro comporta che gli Stati membri non hanno l’obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta
dal parallelo esercizio RAGIONE_SOCIALEa rispettiva competenza fiscale (Corte giust. in causa C-788/18, cit., punto 23; per analogia, Corte giust. 1 dicembre 2011, causa C-253/09, punto 83).
In questo contesto la normativa italiana, come già segnalato, ha superato il vaglio RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza unionale. La Corte di giustizia ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l’imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti, di modo che la normativa italiana « non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la RAGIONE_SOCIALE, nello RAGIONE_SOCIALE membro interessato » (punti 21 e 24 di Corte giust. in causa C-788/18).
28. Anzi, come ha sottolineato la Corte costituzionale con la sentenza n. 27/18 aderendo alla giurisprudenza tributaria consolidatasi sul punto, a seguire la tesi prospettata in ricorso e ribadita in memoria si giungerebbe ad una discriminazione al contrario: la scelta legislativa « risponde ad un’esigenza di effettività del principio di lealtà fiscale nel settore del gioco, allo scopo di evitare l’irragionevole esenzione per gli operatori posti al di fuori del sistema concessorio, i quali finirebbero per essere favoriti per il solo fatto di non aver ottenuto la necessaria concessione » (punto 4.3. sentenza Consulta cit.).
Né v’è l’incongruenza alcuna nella più volte citata sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia. Quanto al centro trasmissione dati, col punto 26 ci si limita a ribadire che il bookmaker estero esercita un’attività di gestione di scommesse « allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali » ed è per questo che il centro di trasmissione dati che opera quale suo intermediario risponde RAGIONE_SOCIALE‘imposta, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lett. b), RAGIONE_SOCIALEa l. n. 220/10. Ma ciò non toglie, si aggiunge al punto 28, che la situazione del centro trasmissione dati che trasmette i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali è diversa da quella del centro trasmissione che li
trasmette per conto di un operatore che ha sede in altro RAGIONE_SOCIALE membro. La diversità RAGIONE_SOCIALEa situazione è in re ipsa , per il fatto stesso che si tratta di soggetto che raccoglie scommesse per conto di un bookmaker estero: nel settore dei giochi d’azzardo, difatti, il ricorso al sistema RAGIONE_SOCIALE concessioni costituisce « un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l’esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti » (Corte giust. 19 dicembre 2018, causa C-375/17, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, punto 66), e ciò in conformità agli obiettivi perseguiti dal legislatore italiano, dinanzi indicati, come puntualmente rimarcato dalla Corte di giustizia. Di qui l’esclusione, anche con riguardo alla posizione del centro trasmissione dati, di qualsiasi restrizione discriminatoria.
29. Con riferimento, infine, alla questione RAGIONE_SOCIALEa violazione del principio RAGIONE_SOCIALE‘affidamento, la stessa è stata prospettata in relazione alla portata innovativa RAGIONE_SOCIALEa disposizione interpretativa RAGIONE_SOCIALEa legge del 2010 che avrebbe introdotto, improvvisamente e imprevedibilmente la responsabilità RAGIONE_SOCIALE ricevitorie dei bookmaker privi di concessione. Il profilo di censura è inammissibile, posto che la ricorrente prospetta ragioni di lesione del principio del legittimo affidamento che non attengono al bookmaker . La Corte costituzionale in ogni caso, con la sentenza citata, si è già espressa con la pronuncia di incostituzionalità con riferimento alla posizione del bookmaker estero, senza porre in discussione il fatto che esso, privo di concessione, dovesse essere considerato soggetto passivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica anche prima RAGIONE_SOCIALEa entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa disposizione interpretativa, sicché non può porsi alcuna violazione del principio del legittimo affidamento.
30. Non sussistono, per tali ragioni, i presupposti per un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, neppure ponendosi una questione di interpretazione RAGIONE_SOCIALEa precedente statuizione RAGIONE_SOCIALEa Corte: le questioni sollecitate a pag.29 del ricorso, per un verso, si risolvono in una critica RAGIONE_SOCIALEa sentenza resa nella causa C-788/18, che si rivela sterile per le ragioni esplicate, e, per altro verso, sembrano postulare che
la Corte di giustizia abbia riconosciuto nella propria giurisprudenza precedente la legittimità RAGIONE_SOCIALEa gestione RAGIONE_SOCIALE attività connesse a giochi d’azzardo in regime di libera prestazione per il tramite dei centri di trasmissione dati, mentre la stessa Corte, « pur avendo constatato l’incompatibilità con il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione di alcune disposizioni RAGIONE_SOCIALE gare avviate per l’attribuzione di contratti di concessione di servizi connessi ai giochi d’azzardo, non si è pronunciata sulla legittimità RAGIONE_SOCIALEa gestione RAGIONE_SOCIALE attività connesse a giochi d’azzardo in regime di libera prestazione per il tramite dei CTD in quanto tale » (Corte giust., in causa C-375/17, cit., punto 67).
In questo quadro, la giurisprudenza penale di questa Corte (Cass. pen. 9 luglio 2020, n. 25439) non è decisiva. Essa si riferisce difatti alla diversa questione RAGIONE_SOCIALEa rilevanza penale RAGIONE_SOCIALE‘attività d’intermediazione e di raccolta RAGIONE_SOCIALE scommesse, che questa Corte ha escluso, in base alla giurisprudenza unionale, qualora l’attività di raccolta sia compiuta in Italia da soggetti appartenenti alla rete commerciale di un bookmaker operante nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea che sia stato illegittimamente escluso dai bandi di gara attributivi RAGIONE_SOCIALE concessioni: e ciò perché in tal caso rileva la non conformità agli artt. 49 e 56 del TFUE del regime concessorio interno. Difatti, ha sottolineato questa Corte con la sentenza in questione, « In forza dei principi affermati dalla Corte di giustizia (…) il mancato rispetto RAGIONE_SOCIALEa disciplina amministrativa che non sia conforme al diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea non può comportare l’applicazione di sanzioni penali ». Il fatto che non si risponda del reato di esercizio abusivo di attività di gioco o discommessa, previsto e punito dall’art. 4, commi 1 e 4 bis , RAGIONE_SOCIALEa l. 13 dicembre 1989, n. 401 nessuna influenza produce sulla soggettività passiva RAGIONE_SOCIALEa imposta unica sulle scommesse, che l’art. 3 del d.lgs. n. 504/98 riferisce a chiunque, con o senza concessione, gestisce i concorsi pronostici o le scommesse.
31. E’ infondato il quinto motivo, là dove si sostiene che sia compatibile col principio di capacità contributiva soltanto un meccanismo d’imposizione che consenta di far gravare sui soli scommettitori
l’onere del tributo, giacché è, invece, il meccanismo di traslazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta tra bookmaker e ricevitore a garantire l’osservanza dei principio in questione.
Inoltre, per quanto sopra esposto e in ragione del quadro sopra delineato, ricostruito in relazione alle intervenute pronunce RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea e RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale, che risulta definito nei suoi assetti di fondo, così come chiarito dai precedenti di questa Corte in relazione a controversie aventi medesimo contenuto, non sussistono i presupposti per la chiesta rimessione alla Corte costituzionale sul profilo RAGIONE_SOCIALEa rivalsa essendo la questione manifestamente infondata. Infatti, la Consulta ha già chiarito che la rivalsa svolge una funzione applicativa del principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., poiché distribuisce tra bookmaker e ricevitoria, che hanno entrambi concorso a realizzatore il presupposto impositivo e per tale ragione sono coobbligati, il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta in relazione alla partecipazione di ciascuno a tale realizzazione.
32. In conclusione, il ricorso va rigettato.
L’intervento risolutore RAGIONE_SOCIALE questioni in epoca successiva alla proposizione del ricorso da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia, benché successivamente alla Corte costituzionale, giustifica la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite del giudizio di legittimità.
Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater , sussistono i presupposti per il versamento RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, comma 1 bis , se dovuto
Così deciso il 17.1.2024