Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23643 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23643 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/09/2024
ORDINANZA
Sul ricorso n. 38096-2019, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , P_IVA, in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, rappresentat a e difesa dall’AVV_NOTAIO –
Ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , NUMERO_DOCUMENTO, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende –
Controricorrente
Avverso la sentenza n. 3099/18/2019 RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. staccata di Latina, depositata il 21.05.2019; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nell’ adunanza camerale del 25 gennaio 2024 dal AVV_NOTAIO,
Giuochi e scommesse – Imposta Unica
Rilevato che
Dalla sentenza impugnata si evince che con avviso d’accertamento, notificato dall’RAGIONE_SOCIALE per l’anno d’imposta 201 0 alla società ricorrente e alla ditta individuale RAGIONE_SOCIALE, di COGNOME NOME, l’RAGIONE_SOCIALE recuperò a tassazione l’imposta afferente le scommesse a quota fissa, concluse dai giocatori italiani con il bookmaker RAGIONE_SOCIALE. La pretesa erariale era stata rivolta nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, centro RAGIONE_SOCIALE (CTD) e nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, a titolo di soggetto obbligato in solido.
Nel contenzioso seguitone la Commissione tributaria provinciale di Latina con sentenza n. 1018/05/2017 rigettò il ricorso. La sola RAGIONE_SOCIALE propose appello dinanzi alla Commissione tributaria Regionale del Lazio, sez. staccata di Latina, che con la pronuncia ora al vaglio RAGIONE_SOCIALEa Corte ne accolse solo in parte le ragioni, in particolare con riguardo alle sanzioni irrogate.
Nello specifico il giudice regionale, tenendo conto RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 27, pronunciata in tema dalla Corte Costituzionale il 14 febbraio 2018, respinse le ragioni RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE evidenziando che: a) l’imposta era dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio, in quanto anche il bookmaker privo di concessione gestisce le scommesse e realizza in tal modo il presupposto impositivo, assumendo il rischio proprio dei contratti di scommessa; b) quanto ai CTD, operanti per conto di bookmaker privi di concessione, affermò che essi svolgono attività gestoria, presupposto RAGIONE_SOCIALE‘imposizione e, quindi, sono obbligati al versamento del tributo e RAGIONE_SOCIALE relative sanzioni; c) rilevò che l’imposta unica sulle scommesse è applicabile a tutti gli operatori che gestiscono le scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti e dalla liceità RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta, dovendosi escludere qualsivoglia restrizione discriminatoria tra bookmakers nazionali ed esteri nonché un pregiudizio alla libertà di prestazione di servizi; d) ribadì che il Centro di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (di seguito CTD) che invii i RAGIONE_SOCIALE di gioco per conto di un allibratore privo di concessione avente sede in un altro stato membro, operando quale suo intermediario allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali titolari di concessione, è soggetto passivo d’imposta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art 1, comma 66, lett. b), RAGIONE_SOCIALEa l. 13 dicembre 2010, n. 220, godendo in caso contrario di una irragionevole
esenzione; e) quanto all’esimente di cui all’art. 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e all’art. 10 RAGIONE_SOCIALEa l. 27 luglio 2000, n. 212, l’incertezza normativa nella materia in argomento era esistita per tutte le situazioni antecedenti l’annualità 2011 e pertanto le sanzioni andavano disapplicate.
La RAGIONE_SOCIALE ha censurato la sentenza con un solo motivo, cui ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Nell’adunanza camerale del 25 gennaio 2024 la causa è stata trattata e decisa.
Considerato che
Con l’unico motivo la società ha denunciato la «violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, l. n. 241 del 1990 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, l. n. 212 del 2000». Il giudice regionale, sulla base di una errata interpretazione dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 27 del 2018, in riferimento ai periodi d’imposta anteriori al 2010 , e nonostante la declaratoria di illegittimità RAGIONE_SOCIALEa norma sulla quale l’atto impositivo di fonda, avrebbe erroneamente riconosciuto l’obbligo RAGIONE_SOCIALEa società al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta.
La ricorrente, in via pregiudiziale, ha comunque chiesto anche la sospensione del giudizio in attesa RAGIONE_SOCIALEa pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia in materia, in subordine ha sollecitato il rinvio pregiudiziale dinanzi alla CGUE, ex art. 267, secondo comma, TFUE, sui quesiti specificati in ricorso, in particolare quanto al contrasto RAGIONE_SOCIALEa normativa nazionale con gli artt. 56, 57 e 52 TFUE ed ai principi in materia di discriminazione fiscale, di certezza del diritto e di legittimo affidamento.
Il motivo è infondato e va dunque disatteso.
Intanto va chiarito che tra il deposito del ricorso e l’adunanza camerale la Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea è intervenuta in tema con decisione 26 febbraio 2020, in causa C-788/18, così che l’istanza proposta in via pregiudiziale può essere superata.
Nel merito, i motivi involgono la trattazione di questioni sulle quali questa Corte si è già ampiamente pronunciata a partire dalla sentenza n. 8757 del 30 marzo 2021, seguita da numerose altre ( ex multis , Cass., nn. 8907-8911, nn. 9079-9081, nn. 9144-9153 e n. 9516 del 19 gennaio 2021, n. 9160, n. 9162, n. 9168, n. 9176, n. 9178, n. 9182, n. 9184 e nn. 97289735 del 21 gennaio 2021, nn. 9528-9537 del 21 aprile 2021), le cui
motivazioni sono qui espressamente condivise e richiamate ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118, disp. att., cod. proc. civ.
Il quadro normativo relativo al contenzioso che occupa il collegio è stato sottoposto all’esame RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale e RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia, che ne hanno compiutamente esaminato le relazioni rispettivamente con la Costituzione e col diritto unionale, fornendo elementi esaustivi, e tutti condivisi, per la soluzione di tutti i dubbi prospettati con il ricorso.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 27 del 2018, quanto all’ambito soggettivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta ha dato atto RAGIONE_SOCIALE‘incertezza correlata all’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010 (nel senso che era incerto se la pretesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio), ed ha tuttavia riconosciuto che il legislatore con l’art. 1, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 220 del 2010 ha stabilito che l’imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio, esplicitando che l’obbligo grava anche sulle ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione al versamento del tributo e RAGIONE_SOCIALE relative sanzioni . Ciò sull’assunto che anche il CTD svolge attività gestoria, che costituisce il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘imposizione.
A questo riguardo la Corte costituzionale ha escluso che l’equiparazione, ai fini tributari, del “gestore per conto terzi” (ossia del titolare di ricevitoria) al “gestore per conto proprio” (ossia al bookmaker ) sia irragionevole, atteso che l’attività consiste nella raccolta RAGIONE_SOCIALE scommesse, il volume RAGIONE_SOCIALE quali determina anche la provvigione RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria e per conseguenza il suo stesso rischio imprenditoriale.
Entrambi i soggetti partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività di “organizzazione ed esercizio” RAGIONE_SOCIALE scommesse soggetta a imposizione.
In particolare, il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge in ogni caso attività di gestione, assicurando la disponibilità di locali idonei e la ricezione RAGIONE_SOCIALEa proposta, occupandosi RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE al bookmaker RAGIONE_SOCIALE‘accettazione RAGIONE_SOCIALEa scommessa, RAGIONE_SOCIALE‘incasso e del trasferimento RAGIONE_SOCIALE
somme giocate, nonché del pagamento RAGIONE_SOCIALE vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker .
Della sussistenza di autonomi rapporti obbligatori -che ai fini tributari sono avvinti dal nesso di solidarietà per conseguenza paritetica, e non già dipendente -non ha dubitato, d’altronde, la giurisprudenza civile di questa Corte (cfr. Cass. n. 15731 del 27 luglio 2015), neppure attagliandosi al rapporto tra il bookmaker e ricevitore lo schema RAGIONE_SOCIALEa solidarietà dipendente, che ricorre, invece, quando uno dei coobbligati, pur non avendo realizzato un fatto indice di capacità contributiva, si trova in una posizione collegata con il fatto imponibile o con il contribuente, sulla base di un rapporto a cui il fisco resta estraneo (cfr. Cass. n. 26489 del 20 novembre 2020).
Si è significativamente affermato che non viola il principio RAGIONE_SOCIALEa capacità contributiva la scelta di assoggettare all’imposta i titolari RAGIONE_SOCIALE ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione nei limiti in cui il rapporto tra il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria, che agisce per conto di terzi, e il bookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria per il servizio prestato: ciò in quanto, attraverso la regolazione negoziale RAGIONE_SOCIALE commissioni, il titolare del CTD ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera, assolvendo la rivalsa funzione applicativa del principio di capacità contributiva.
Partendo da quest’ultimo passaggio argomentativo, e comunque in forza di un articolato percorso logico-interpretativo, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lett. b), RAGIONE_SOCIALEa l. n. 220 del 2010, nella sola parte in cui quella disciplina prevedeva che, nelle annualità d’imposta precedenti al 2011, fossero assoggettate all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. Ciò infatti, perché, restando esclusa la possibilità di poter procedere alla traslazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta, per la già cristallizzata determinazione in quel periodo RAGIONE_SOCIALE‘entità RAGIONE_SOCIALE commissioni tra ricevitorie e bookmaker , la normativa nel concreto violava il principio di capacità contributiva.
Per le annualità d’imposta antecedenti al 2011, dunque, non rispondono le ricevitorie ma solamente i bookmaker , con o senza concessione, in base
alla combinazione degli artt. 3 del d.lgs. n. 504/98, e 1, comma 66, lett. a), RAGIONE_SOCIALEa l. n. 220 del 2010, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale.
La ragione di incostituzionalità non è stata ravvisata per i «rapporti successivi al 2011», quindi non solo per gli eventuali rapporti negoziali perfezionati dopo l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa norma interpretativa, ma anche per i rapporti che, seppure sorti in data antecedente, si sono protratti oltre l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa medesima norma. Pertanto, in entrambi i casi la disposizione interpretativa del 2010 costituisce parametro normativo di riferimento per definire negozialmente l’assetto degli interessi RAGIONE_SOCIALE parti, sia per l’ipotesi d i rapporti sorti successivamente che per quelli già sorti e destinati a protrarsi. In queste ipotesi infatti le parti, tenendo conto proprio RAGIONE_SOCIALEa scelta normativa di assoggettare al tributo anche i titolari RAGIONE_SOCIALE ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, possono rimodulare la regolazione negoziale RAGIONE_SOCIALE commissioni al fine di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera la ricevitoria.
La solidarietà RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione e la correlata possibilità di traslazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta sono, infatti, destinate ad influire sulla stessa portata RAGIONE_SOCIALEa regolazione negoziale RAGIONE_SOCIALE commissioni tra le parti, che, anche quando i rapporti economici siano rimasti invariati, ossia non siano stati oggetto di modifiche o di nuovi accordi in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa l n. 220 del 2010, assume, necessariamente, un valore di conformità e adeguatezza rispetto alla nuova configurazione legale del rapporto.
Quanto alla territorialità RAGIONE_SOCIALE‘imposizione, non rileva la conclusione del contratto di scommessa poiché il fatto imponibile è la prestazione di servizi consistente nell’organizzazione del gioco da parte del ricevitore e nella raccolta RAGIONE_SOCIALE scommesse, che consiste, in relazione a ciascun scommettitore, nella valida registrazione RAGIONE_SOCIALEa scommessa, documentata dalla consegna allo scommettitore RAGIONE_SOCIALEa relativa ricevuta (così Cass. n. 15731 del 2015, cit. ), attività, queste, tutte svolte in Italia.
Tra le argomentazioni difensive prospettate dalla ricorrente si palesano peraltro le frizioni con il diritto unionale. In particolare, la ricorrente ha prospettato la violazione del diritto di non discriminazione, di parità di trattamento e del principio di affidamento.
NUMERO_DOCUMENTO AVV_NOTAIO rel. COGNOME COGNOME COGNOME difensiva seguita si fonda, in sostanza, sul riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa liceità RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta nel tempo dalla ricorrente, come riconosciuta dalla
giurisprudenza penale di questa Corte, il che, secondo l’assunto di parte ricorrente, comporterebbe effetti anche sul piano strettamente fiscale per evitare trattamenti discriminatori.
Alla luce RAGIONE_SOCIALEa sopravvenuta pronuncia RAGIONE_SOCIALEa CGUE del 26 febbraio 2020, in causa C-788/18, la difesa RAGIONE_SOCIALEa società si infrange sulla considerazione sviluppata dalla giurisprudenza unionale- secondo cui, premesso che le imposte sui giochi d’azzardo non hanno natura armonizzata, sicché rileva l’art. 56 TFUE, va esclusa qualsivoglia discriminazione tra bookmaker nazionali e bookmaker esteri, perché l’imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti (punto 21), di modo che la normativa italiana « non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la RAGIONE_SOCIALE, nello RAGIONE_SOCIALE membro interessato ».
In generale è stato evidenziato che nel settore dei giochi d’azzardo con poste in danaro, secondo costante giurisprudenza unionale, gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione RAGIONE_SOCIALE‘incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative RAGIONE_SOCIALE‘ordine sociale in generale, costituiscono motivi imperativi d’interesse generale atti a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi: di conseguenza, in assenza di un’armonizzazione unionale RAGIONE_SOCIALEa normativa sui giochi d’azzardo, ogni RAGIONE_SOCIALE membro ha il potere di valutare, alla luce RAGIONE_SOCIALEa propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità (CGUE 24 ottobre 2013, causa C-440/12, punto 47; CGUE 8 settembre 2009, causa C-42/07).
Il legislatore nazionale ha proceduto a questa valutazione, dichiarando, all’art. 1, comma 64, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 220 del 2010, i propri obiettivi, tra i quali si colloca «(…) l’azione per la tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, RAGIONE_SOCIALE‘ordine pubblico, RAGIONE_SOCIALEa lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni RAGIONE_SOCIALEa criminalità organizzata nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore».
RGN 38096/2019 La prevalenza RAGIONE_SOCIALE‘ordine di valori di ciascuno RAGIONE_SOCIALE membro comporta che gli Stati membri non hanno l’obbligo di adeguare il proprio sistema
fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio RAGIONE_SOCIALEa rispettiva competenza fiscale (CGUE, in causa C-788/18, cit. , punto 23; per analogia, CGUE 10 dicembre 2011, causa C-253/09, punto 83).
La Corte di giustizia ha dunque escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmaker nazionali e bookmaker esteri, anzi, come ha pure sottoCOGNOMEto la Corte costituzionale (ancora con la sentenza n. 27 del 2018), a seguire la tesi prospettata in ricorso si giungerebbe ad una discriminazione al contrario: la scelta legislativa « risponde ad un’esigenza di effettività del principio di lealtà fiscale nel settore del gioco, allo scopo di evitare l’irragionevole esenzione per gli operatori posti al di fuori del sistema concessorio, i quali finirebbero per essere favoriti per il solo fatto di non aver ottenuto la necessaria concessione (…) ».
Va evidenziato, a tal proposito, che la Corte di giustizia, se, con il punto 17, in relazione al bookmaker , stabilisce in via generale che la libera prestazione di servizi non tollera restrizioni idonee a vietare, ostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro RAGIONE_SOCIALE membro, con il punto 24 specifica, in concreto, che, « (…) la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non prevede un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione di servizi sia effettuata in Italia o in altri Stati membri »; sicché, conclude con il punto 24, « (…) rispetto a un operatore nazionale che svolge le proprie attività alle stesse condizioni di tale società, la RAGIONE_SOCIALE non subisce alcuna restrizione discriminatoria a causa RAGIONE_SOCIALE‘applicazione nei suoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale ».
Quanto al centro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il punto 26 si limita a ribadire che il bookmaker estero esercita un’attività di gestione di scommesse « allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali » ed è per questo che il centro di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che opera quale suo intermediario risponde RAGIONE_SOCIALE‘imposta, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lett. b), RAGIONE_SOCIALEa l. n. 220 del 2010, ma ciò non toglie (punto 28) che la situazione del centro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che trasmette i RAGIONE_SOCIALE di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali è diversa da quella del centro RAGIONE_SOCIALE che li trasmette per conto di un operatore che ha sede in altro RAGIONE_SOCIALE membro.
La diversità RAGIONE_SOCIALEa situazione, pertanto, è in re ipsa , per il fatto stesso che si tratta di soggetto che raccoglie scommesse per conto di un bookmaker estero. Nel settore dei giochi d’azzardo, difatti, il ricorso al sistema RAGIONE_SOCIALE concessioni costituisce « (…) un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l’esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti » (CGUE 19 dicembre 2018, causa C-375/17, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , punto 66, richiamata al punto 18 RAGIONE_SOCIALEa sentenza in causa C-788/18, cit. ): e ciò in conformità agli obiettivi esplicitamente perseguiti dal legislatore italiano (art. 1, comma 64, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 220 del 2010), come puntualmente rimarcato dalla Corte di giustizia. Di qui l’esclusione, anche con riguardo alla posizione del centro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di qualsiasi restrizione discriminatoria.
Le suddette considerazioni privano di fondamento anche la pur prospettata esistenza di un contrasto interno RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità in ordine alla questione.
RAGIONE_SOCIALE, infatti, è considerata soggetto passivo d’imposta proprio per avere realizzato, per il tramite di propri centri di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE operanti in Italia, il presupposto impositivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta in esame.
D’altronde, è vero che l a giurisprudenza penale di questa Corte (Cass. pen. n. 25439 del 10/09/2020), esaminando la questione relativa alla realizzazione del reato di cui all’art. 4, comma 4 bis , RAGIONE_SOCIALEa l. 13 dicembre 1989, n. 401, ritenendo di dovere escludere la sussistenza del reato de quo in base alla considerazione che parte ricorrente era stata « illegittimamente escluso dai bandi di gara attributivi RAGIONE_SOCIALE concessioni (…) e la successiva RAGIONE_SOCIALE di dette scommesse all’allibratore non possono essere punite ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 4 bis, l. n. 401 del 1989, dovendosi disapplicare la disciplina penale nazionale per contrasto con la normativa RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea ».
Il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa natura non illecita RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta dalla ricorrente, tuttavia, non implica la sottrazione RAGIONE_SOCIALEa stessa dall’ambito RAGIONE_SOCIALEa disciplina RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica, anzi, postula proprio la realizzazione del presupposto di imposta, secondo la specifica declinazione contenuta nell’art.
1, comma 66, l. n. 220 del 2010, il quale dispone che: «
Ferma restando l’obbligatorietà, ai sensi RAGIONE_SOCIALEa legislazione vigente, di licenze, autorizzazioni
e concessioni nazionali per l’esercizio dei concorsi pronostici e RAGIONE_SOCIALE scommesse, e conseguentemente l’immediata chiusura RAGIONE_SOCIALE‘esercizio nel caso in cui il relativo titolare ovvero esercente risulti sprovvisto di tali titoli abilitativi, ai soli fini tributari: a) l’articolo 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che l’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia RAGIONE_SOCIALEa concessione rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE; b) l’articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che soggetto passivo d’imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia RAGIONE_SOCIALEa concessione rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all’estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l’attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l’attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta e RAGIONE_SOCIALE relative sanzioni ».
L’applicabilità RAGIONE_SOCIALEa previsione normativa in esame esclude che possa porsi una questione di violazione del principio di non discriminazione (o se si vuole anche di libertà di stabilimento), basata sulla considerazione RAGIONE_SOCIALEa natura lecita RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta.
Quel che infatti rileva è che RAGIONE_SOCIALE, esercitando in Italia l’attività di gestione RAGIONE_SOCIALEa raccolta RAGIONE_SOCIALE scommesse per il tramite di propri centri di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ha realizzato il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘imposta e, dunque, è da considerarsi soggetto passivo del tributo e, sotto tale profilo, va fatto richiamo alla pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia che, sul punto, ha escluso ogni violazione dei principi unionali citati.
Quanto all’asserita violazione del principio RAGIONE_SOCIALE‘affidamento, di fatto prospettata in relazione alla portata innovativa RAGIONE_SOCIALEa disposizione interpretativa RAGIONE_SOCIALEa legge del 2010, che avrebbe introdotto la responsabilità RAGIONE_SOCIALE ricevitorie dei bookmaker privi di concessione, si è già chiarito che il rapporto tra i due soggetti si colloca nel perimetro RAGIONE_SOCIALEa solidarietà paritetica e non dipendente, così come altrettanto chiara è l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale, secondo cui il gestore estero, anche privo di concessione,
doveva essere considerato soggetto passivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica anche prima RAGIONE_SOCIALEa entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa disposizione interpretativa, sicché non può ipotizzarsi alcuna violazione del principio del legittimo affidamento.
Il ricorso va in definitiva respinto e al suo esito le spese processuali vanno liquidate come da dispositivo, secondo il principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spese processuali, che si liquidano nella misura di € 5.100,00 per competenze, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il giorno 25 gennaio 2024