Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11716 Anno 2024
Oggetto: Tributi
2009- Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
2012-2013
Imposta unica sulle
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11716 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/05/2024
scommesse
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 199 del ruolo generale RAGIONE_SOCIALE‘anno 2023, proposto
Da
COGNOME NOME, in qualità di titolare RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME giusta procure speciali allegate in calce al ricorso, elettivamente domiciliati presso l’indirizzo di posta elettronica (PEC) EMAIL;
ricorrenti – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, presso tempore, cui è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Puglia, n. 1405/03/2022, depositata in data 20 maggio 2022, non notificata;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 febbraio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera;
RILEVATO CHE
1.L’RAGIONE_SOCIALE notificava: 1) a RAGIONE_SOCIALE, soggetto esercente l’attività di raccolta scommesse con sede all’estero, un avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO con il quale veniva contestato il mancato versamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica sulle scommesse di cui al d.lgs. n. 504/1998, per l’anno 2009, quale soggetto obbligato in solido con il titolare di un CDT (RAGIONE_SOCIALE Trasmissione RAGIONE_SOCIALE), che operava per conto del bookmaker estero; 2) a COGNOME NOME, in qualità di titolare RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE COGNOMERAGIONE_SOCIALE, quale obbligato principale e RAGIONE_SOCIALE, quale obbligata in solido, avvisi di accertamento n.n. NUMERO_DOCUMENTO e NUMERO_DOCUMENTO con i quali accertava la debenza, per gli anni 20122013, RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse.
Avverso l’avviso n. NUMERO_DOCUMENTO, RAGIONE_SOCIALE e avverso gli avvisi n.n. M03120000827 e M03130000823U COGNOME NOME, in qualità di titolare RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE, quale obbligato principale e RAGIONE_SOCIALE, quale obbligata in solido proponevano ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari che, con sentenza n. 1289/2016, previa riunione, li respingeva.
3.L’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE veniva accolto, con la sentenza in epigrafe indicata, quanto all’avviso n. NUMERO_DOCUMENTO notificato a RAGIONE_SOCIALE limitatamente all’applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni , con conferma per il resto RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado.
4.Avverso tale decisione RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME propongono ricorso per cassazione, affidato a otto motivi (tre in via pregiudiziale e cinque in via ordinaria). Chiedono disporsi il previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 267, secondo comma, TFUE, sui quesiti indicati in ricorso.
5.Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE
1.Preliminarmente va disattesa l’istanza formulata in esordio del ricorso, in via pregiudiziale, di sospensione del giudizio ex art. 267 c. 2 TFUE e rinvio alla Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea e/o rinvio interpretativo alla grande sezione ex art. 104, terzo comma, del reg. proc. RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia, in combinato disposto con l’art. 158 del predetto regolamento, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 16 RAGIONE_SOCIALEo s tatuto RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia, per l’interpretazione degli artt. 56, 57 e 52 del TFUE.
1.1.Al riguardo, giova premettere che le imposte sui giochi d’azzardo non hanno natura armonizzata; sicché i giochi d’azzardo rilevano, ai fini del diritto unionale, in relazione alle norme concernenti la libera prestazione di servizi presidiata dall’art. 56 del Trattato sul funzionamento RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea (Corte Giust., 26 febbraio 2020, in causa C-788/18, punto 17).
Inoltre, nel settore dei giochi d’azzardo con poste in danaro, secondo costante giurisprudenza unionale, gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione RAGIONE_SOCIALE‘incitamento ad una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative RAGIONE_SOCIALE‘ordine sociale in generale, costituiscono motivi imperativi d’interesse generale atti a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi: per conseguenza, in assenza di un’armonizzazione unionale RAGIONE_SOCIALEa normativa sui giochi d’azzardo, ogni RAGIONE_SOCIALE membro ha il potere di valutare, alla luce RAGIONE_SOCIALEa propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità (Corte Giust., 8 settembre 2009, in causa C-42/07; Corte Giust., 24 ottobre 2013, in causa C-440/12, punto 47).
Il legislatore nazionale ha proceduto a questa valutazione, dichiarando, nell’art. 1, comma 64, RAGIONE_SOCIALEa Legge 13 dicembre 2010 n. 220, i propri obiettivi, tra i quali si colloca « (…) l’azione per la tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, RAGIONE_SOCIALE‘ordine pubblico, RAGIONE_SOCIALEa lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni RAGIONE_SOCIALEa criminalità organizzata nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore ».
La prevalenza RAGIONE_SOCIALE‘ordine di valori di ciascuno RAGIONE_SOCIALE membro comporta che gli Stati membri non hanno l’obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio RAGIONE_SOCIALEa rispettiva competenza fiscale (Corte Giust., 26 febbraio 2020, in causa C-788/18, punto 23; per analogia: Corte Giust.,1 dicembre 2011, in causa C-253/09, punto 83).
1.2. In questo contesto la normativa italiana ha superato il vaglio RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza unionale. La Corte di Giustizia ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l’imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti (Corte Giust., 26 febbraio 2020, in causa C-788/18, punto 21), di modo che la normativa italiana « non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la (omissis), nello RAGIONE_SOCIALE membro interessato ».
Anzi, come la Corte Costituzionale ha sottolineato (Corte Cost., 23 gennaio 2018, n. 27), a seguire la tesi prospettata in ricorso si giungerebbe ad una discriminazione al contrario: la scelta legislativa « risponde ad un’esigenza di effettività del principio di lealtà fiscale nel settore del gioco, allo scopo di evitare l’irragionevole esenzione per gli operatori posti al di fuori del sistema concessorio, i quali finirebbero per essere favoriti per il solo fatto di non aver ottenuto la necessaria concessione (…) ».
Neppure sussiste incongruenza tra i punti 17, 26 e 28 di quella sentenza. Col punto 17, in relazione al bookmaker , ci si limita a stabilire in via generale che la
libera prestazione di servizi non tollera restrizioni idonee a vietare, ostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro RAGIONE_SOCIALE membro; ma col punto 24 si specifica, in concreto, che « (…) la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non prevede un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione di servizi sia effettuata in Italia o in altri Stati membri »; sicché, si conclude col punto 24, « (…) rispetto a un operatore nazionale che svolge le proprie attività alle stesse condizioni di tale società, la (omissis) non subisce alcuna restrizione discriminatoria a causa RAGIONE_SOCIALE‘applicazione nei suoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale ».
1.3. Quanto al centro di trasmissione dei dati, il punto 26 si limita a ribadire che il bookmaker estero esercita un’attività di gestione di scommesse « allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali » ed è per questo che il centro di trasmissione dei dati che opera quale suo intermediario risponde RAGIONE_SOCIALE‘imposta, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, 1, lett. b, RAGIONE_SOCIALEa Legge 13 dicembre 2010 n. 220. Ma ciò non toglie, si aggiunge col punto 28, che la situazione del centro trasmissione dei dati che trasmette i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali è diversa da quella del centro trasmissione dati che li trasmette per conto di un operatore che ha sede in altro RAGIONE_SOCIALE membro. La statuizione non è affatto oscura, giacché la diversità RAGIONE_SOCIALEa situazione è in re ipsa , per il fatto stesso che si tratta di soggetto che raccoglie scommesse per conto di un bookmaker estero: nel settore dei giochi d’azzardo, difatti, il ricorso al sistema RAGIONE_SOCIALE concessioni costituisce « (…) un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l’esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti » (Corte Giust., 19 dicembre 2018, in causa C-375/17, punto 66, richiamata da Corte Giust., 26 febbraio 2020, in causa C-788/18, punto 18); e ciò in conformità agli obiettivi perseguiti dal legislatore italiano, dinanzi indicati, come puntualmente rimarcato dalla Corte di giustizia. Di qui l’esclusione, anche con riguardo alla posizione del centro trasmissione dati, di qualsiasi restrizione discriminatoria.
Se ne è concluso, infatti, che « l’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno RAGIONE_SOCIALE membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i Centri di Trasmissione di RAGIONE_SOCIALE stabiliti in tale RAGIONE_SOCIALE membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro RAGIONE_SOCIALE membro, indipendentemente dall’ubicazione RAGIONE_SOCIALEa sede di tali operatori e dall’assenza di concessione per l’organizzazione RAGIONE_SOCIALE scommesse ».
1.4.Da ultimo, non si ravvisa necessità alcuna di promuovere dinanzi alla Corte di Giustizia le questioni sollecitate che, per un verso, si risolvono in una critica RAGIONE_SOCIALEa sentenza resa nella causa C-788/18 (Corte Giust., 26 febbraio 2020, in causa C-788/18), rivelandosi sterile per le ragioni esplicate, e, per altro verso, sembrano postulare che la Corte di Giustizia abbia riconosciuto nella propria
giurisprudenza precedente la legittimità RAGIONE_SOCIALEa gestione RAGIONE_SOCIALE attività connesse a giochi d’azzardo in regime di libera prestazione per il tramite dei centri di trasmissione dati. Laddove, come lo stesso giudice unionale ha sottolineato, essa, « (…) pur avendo constatato l’incompatibilità con il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione di alcune disposizioni RAGIONE_SOCIALE gare avviate per l’attribuzione di contratti di concessione di servizi connessi ai giochi d’azzardo, non si è pronunciata sulla legittimità RAGIONE_SOCIALEa gestione RAGIONE_SOCIALE attività connesse a giochi d’azzardo in regime di libera prestazione per il tramite dei CTD in quanto tale » (Corte Giust., 19 dicembre 2018, in causa C-375/17, punto 67).
Con il primo motivo ‘in via pregiudiziale’ si chiede sollevarsi dinanzi al Giudice RAGIONE_SOCIALE leggi nuova questione di legittimità costituzionale con riferimento all’art. 3 D.lgs. n. 504/1998, come interpretato dall’art. 1, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa L. n. 220/2010 e dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale n. 27/2018 . In particolare, avendo CTR, sulla base di una errata interpretazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale (che aveva ritenuto fondata la questione sia per il titolare del CTD, obbligato principale che del bookmaker, obbligato solidale con riferimento alle annualità d’imposta precedenti al 2011) , modificato surrettiziamente i presupposti applicativi RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica ed inciso il bookmaker in via principale, appariva necessario un nuovo intervento interpretativo RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale. Da qui la richiesta di trasmissione degli atti del presente giudizio alla Corte Costituzionale affinché possa dirimere il contrasto insorto con riferimento al dictum RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 27/2018 e con riguardo alla specifica posizione del bookmaker RAGIONE_SOCIALE, originariamente obbligato in via solidale, e in corso di giudizio inciso quale soggetto obbligato in via principale.
2.1.Il motivo si profila inammissibile in quanto, lungi dal prospettare una nuova questione di costituzionalità con riferimento a precisi parametri costituzionali asseritamente violati, si risolve in una sostanziale critica alla sentenza di appello che avrebbe erroneamente interpretato la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale n. 27/2018 e in una inammissibile richiesta di rimessione degli atti al Giudice RAGIONE_SOCIALE leggi affinché ‘ possa dirimere il contrasto insorto con riferimento al dictum RAGIONE_SOCIALEa sentenza ‘ .
Con il secondo motivo ‘in via pregiudiziale’ si denuncia la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa Legge n. 220/2010, con specifico riferimento alla ratio legis individuata nell’art. 1, comma 64, in relazione all’art. 360, co. 1, no. 3) c.p.c.: equiparazione del gioco lecito (applicazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica prevista RAGIONE_SOCIALEa legge 504/1998) al gioco illecito (applicazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta imposta unica prevista dalla leg ge 220/2010). RAGIONE_SOCIALE ‘ eccezione alla regola ‘, soggetto sanato dalla giurisprudenza, equiparata, ad ogni effetto di legge, ai soggetti concessionari e regolarizzati.
Con il terzo motivo ‘in via pregiudiziale’ si denuncia la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 56 ss. TFUE, e dei principi del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione di parità di trattamento e non discriminazione, con riferimento all’art. 3 del d.lgs. n. 504/98, co me interpretato dall’art. 1, commi 64 e 66, RAGIONE_SOCIALEa legge di stabilità 2011, in relazione all’art. 360, co. 1, no. 3) c.p.c.
Nel merito, con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del d.lgs. 504/1998, come interpretato dall’art. 1, comma 66, lett. b), RAGIONE_SOCIALEa L. 220/2010 e dalla sentenza n. 27/2018, in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3) c.p.c., in merito al presupposto soggettivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta.
Con il secondo motivo si denuncia la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza e/o del procedimento -Omessa pronuncia in relazione alla violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 2, lett. b), l. 288/1998, in relazione all’art. 360 co. 1, n. 4) c.p.c., inerente al presupposto territoriale RAGIONE_SOCIALE‘imposta.
Con il terzo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 49 e 56 TFUE, e dei principi del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione di parità di trattamento e non discriminazione, nonché del principio di legittimo affidamento con riferimento all’art. 1, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa legge di stabilità, in relazione all’art. 360 co. 1, n. 3).
8.I motivi pregiudiziali secondo e terzo e i tre motivi di merito – da trattarsi unitariamente per connessione avendo tutti attinenza, sotto diversi profili, ai presupposti RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica sulle scommesse -sono infondati per i motivi di seguito indicati.
9.Le questioni sottoposte allo scrutinio del collegio -anche ad assumerne la pretermissione da parte del giudice di appello – sono state oggetto di approfondito esame da parte di questa Corte (da ultime: Cass., Sez. 5^, 31 marzo 2021, nn. 8907, 8908, 8809 e 8910; Cass., Sez. 5^, 1 aprile2021, nn. 9080 e 9081; Cass., Sez. 5^, 2 aprile 2021, nn. 9144, 9145, 9146, 9147, 9148, 9149, 9151, 9152, 9153, 9160, 9162 e 9168; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2021, nn. 9516, 9528, 9529, 9530, 9531, 9532, 9533 e 9534; Cass., Sez. 5^, 14 aprile 2021, nn. 9728, 9729, 9730, 9731, 9732, 9733, 9734 e 9735; Cass., Sez. 5^, 21 aprile 2021, nn. 10472 e 10473; Cass. sez. 6-5, n. 29366 del 2022), che ha svolto le seguenti considerazioni.
Sin dalle origini, il tributo sui giochi e le scommesse, che è frutto del percorso evolutivo iniziato con la tassa di lotteria (art. 6 del D.L.vo 14 aprile 1948, n. 496), è stato pensato in relazione alle attività di gioco: già nella relazione ministeriale al disegno di legge n. 2033 del 15 giugno 1951, con riguardo all’istituzione RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica, si leggeva, quanto ai giochi riservati al RAGIONE_SOCIALE e all’RAGIONE_SOCIALE, che questi « (…) debbono allo RAGIONE_SOCIALE, per l’esercizio RAGIONE_SOCIALE attività di giuoco predette, la corresponsione di una tassa di lotteria (…) ».
Il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘imposizione non è stato, dunque, correlato alla giocata in sé, ma alla prestazione di un servizio, che è, appunto, il servizio di gioco e, in questo
ambito, il prelievo colpisce, dunque, il prodotto che è offerto al consumatore tramite l’organizzazione RAGIONE_SOCIALE‘attività, sotto forma di servizio.
Tale carattere permea, in termini sistematici, l’intera disciplina dei tributi sui giochi. Così è in materia di prelievo erariale unico, dove l’art. 39, comma 13, primo periodo, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003 n. 326, disponendo che « Agli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico RAGIONE_SOCIALE leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per cento RAGIONE_SOCIALE somme giocate », ancorava il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘imposizione all’utilizzazione degli apparecchi e congegni per il gioco lecito .
Questa connotazione, del resto, era stata rilevata anche dalla sentenza depositata dalla Corte Costituzionale il 19 ottobre 2006 n. 334, la quale aveva sottolineato il parallelismo con « l’imposta sugli intrattenimenti, dall’art. 1 del d.P.R. n. 640 del 1972 e dal punto 6 RAGIONE_SOCIALEa tariffa allegata allo stesso d.P.R .», norma che, come modificata dall’art. 1 del D.L.vo 26 febbraio 1999 n. 60, prevedeva: « Sono soggetti all’imposta gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività indicati nella tariffa allegata 6 al presente decreto, che si svolgono nel territorio RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE ». Tale disposizione, adoperando la parola « svolgono », aveva un diretto ed evidente riferimento al concreto esercizio del gioco. Analogamente, in materia di IVA, dove l’art. 10, n. 6, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevede un regime di esenzione nel caso RAGIONE_SOCIALEa raccolta RAGIONE_SOCIALE scommesse e, dunque, sulla prestazione del servizio del gioco.
È chiara, d’altra parte, la ratio di una simile impostazione: lo RAGIONE_SOCIALE ha interesse, sia fiscale che extrafiscale, a che le attività di gioco che si realizzano sul proprio territorio – ossia, nel luogo dove si trova fisicamente lo scommettitore e, comunque, esse siano svolte – siano soggette al proprio ordinamento.
Queste ragioni di ordine storico e sistematico caratterizzano il quadro normativo di riferimento, che è così articolato:
conformemente all’art. 1 del D.L.vo 23 dicembre 1998 n. 504, volto al riordino RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa Legge 3 agosto 1998 n. 288, l’imposta unica è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all’estero; l’art. 3 del medesimo D.L.vo 23 dicembre 1998 n. 504, intitolato ai soggetti passivi, stabilisce: « Soggetti passivi RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse »;
a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa Legge 13 dicembre 2010 n. 220, « (…) a) (…) l’imposta unica (…) è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia RAGIONE_SOCIALEa concessione rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE–
RAGIONE_SOCIALE; b) l’art. 3 del d.lgs. si interpreta nel senso che soggetto passivo d’imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia RAGIONE_SOCIALEa concessione rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all’estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l’attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l’attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta e RAGIONE_SOCIALE relative sanzioni »;
-l’art. 16 del Decreto reso dal RAGIONE_SOCIALE il 10 marzo 2006 n. 111 prevede che il concessionario effettui il pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute a titolo di imposta unica;
– ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 644, lett. g), RAGIONE_SOCIALEa Legge 23 dicembre 2014 n. 190, l’imposta unica si applica « su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo RAGIONE_SOCIALEa media RAGIONE_SOCIALEa raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l’esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d’imposta antecedente a quello di riferimento ».
11. Il quadro normativo è stato sottoposto all’esame RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale e RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia, che ne hanno compiutamente esaminato le relazioni, rispettivamente, con la Costituzione e col diritto unionale.
La Corte Costituzionale, con riferimento all’ambito soggettivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta, ha dato atto RAGIONE_SOCIALE‘incertezza correlata all’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del D.L.vo 23 dicembre 1998 n. 504 per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa Legge 13 dicembre 2010 n. 220 (nel senso che era incerto se la pretesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio); ma ha riconosciuto che il legislatore, con l’art. 1, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa Legge 13 dicembre 2010 n. 220, da un canto, ha stabilito che l’imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e, d’altro canto, ha esplicitato l’obbligo RAGIONE_SOCIALE ricevitorie operanti, come nel caso in esame, per conto di bookmakers privi di concessione al versamento del tributo e RAGIONE_SOCIALE relative sanzioni.
A questo riguardo ha escluso che l’equiparazione, ai fini tributari, del « gestore per conto terzi » (ossia del titolare di ricevitoria) al « gestore per conto proprio » (ossia al bookmaker ) sia irragionevole. Entrambi i soggetti, difatti, secondo il giudice RAGIONE_SOCIALE leggi, partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività di « organizzazione ed esercizio » RAGIONE_SOCIALE scommesse soggette ad imposizione.
In particolare, il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque un’attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione RAGIONE_SOCIALEa proposta, si occupa RAGIONE_SOCIALEa trasmissione al bookmaker RAGIONE_SOCIALE‘accettazione RAGIONE_SOCIALEa scommessa, RAGIONE_SOCIALE‘incasso e del trasferimento RAGIONE_SOCIALE somme giocate, nonché del
pagamento RAGIONE_SOCIALE vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker .
12.Della sussistenza di autonomi rapporti obbligatori – che ai fini tributari sono avvinti dal nesso di solidarietà per conseguenza paritetica, e non già dipendente – non dubita, d’altronde, la giurisprudenza civile di questa Corte, la quale, sia pure con riguardo al gioco del lotto, ha chiarito, appunto, che sono due i rapporti obbligatori, quello concluso tra lo scommettitore e il raccoglitore e quello che si instaura tra lo scommettitore ed il gestore (Cass., Sez. 3^, 27 luglio 2015, n. 15731).
La stessa giurisprudenza penale (Cass., Sez. 3^, 9 luglio 2020, n. 25439) evidenzia la rilevanza del ruolo del ricevitore appartenente alla rete distributiva del bookmaker , consistente nella « (…) raccolta e trasmissione RAGIONE_SOCIALE scommesse per conto di quest’ultimo, rilasciando le ricevute emesse dal terminale di gioco con le annesse attività di incasso RAGIONE_SOCIALE poste e di pagamento RAGIONE_SOCIALE eventuali vincite -(…)».
12.Ne deriva, secondo la Corte Costituzionale, che, quanto al ricevitore, l’attività gestoria, che costituisce il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘imposizione, va riferita alla raccolta RAGIONE_SOCIALE scommesse, il volume RAGIONE_SOCIALE quali determina anche la provvigione RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria e, per conseguenza, il suo stesso rischio imprenditoriale. Né, ha aggiunto, la scelta di assoggettare all’imposta i titolari RAGIONE_SOCIALE ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione viola il principio di capacità contributiva, nei limiti in cui il rapporto tra il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria che agisce per conto di terzi e il bookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria per il servizio prestato. Ciò in quanto, attraverso la regolazione negoziale RAGIONE_SOCIALE commissioni, il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera.
13.La rivalsa svolge, pertanto, funzione applicativa del principio di capacità contributiva, poiché redistribuisce tra i coobbligati, bookmaker e ricevitore, che hanno comunque concorso, sia pure in vario modo, alla realizzazione del presupposto impositivo, il carico fiscale in relazione alla partecipazione di ognuno a tale realizzazione.
In conseguenza di tale articolato percorso, dunque, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del D.L.vo 23 dicembre 1998 n. 504 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lett. b, RAGIONE_SOCIALEa Legge 13 dicembre 2010 n. 220, nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità d’imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. In quel periodo non si può, difatti, procedere alla traslazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta, perché l’entità RAGIONE_SOCIALE commissioni già pattuite fra ricevitore e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla Legge 13 dicembre 2010 n. 220 (Corte Cost., 23 gennaio 2018, n. 27).
14.Il giudice RAGIONE_SOCIALE leggi ha anche chiarito che, in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione RAGIONE_SOCIALEa natura interpretativa RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lett. b), RAGIONE_SOCIALEa Legge 13 dicembre 2010 n. 220, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima RAGIONE_SOCIALEa sua entrata in vigore. Ne consegue che per le annualità d’imposta antecedenti al 2011 non rispondono le ricevitorie, ma solamente i bookmakers , con o senza concessione, in base alla combinazione degli art. 3 del D.L.vo 23 dicembre 1998 n. 504 e 1, comma 66, lett. b, RAGIONE_SOCIALEa Legge 13 dicembre 2010 n. 220, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale.
15.A diversa conclusione, invece, deve pervenirsi per le annualità dal 2011. L’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALEa norma in esame, infatti, è stata riscontrata « in ragione RAGIONE_SOCIALE‘impossibilità per le ricevitorie di traslare l’imposta per gli esercizi anteriori al 2011 » con conseguente violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 53 Cost., « giacchè l’entità RAGIONE_SOCIALE commissioni pattuite fra ricevitore e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro regolatorio, anche sotto il profilo tributario, precedente alla legge n. 220 del 2010 ».
16.A fondamento, dunque, RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di incostituzionalità è stata la considerazione RAGIONE_SOCIALEa già avvenuta definizione negoziale tra le parti dei reciproci rapporti in data antecedente alla introduzione RAGIONE_SOCIALEa soggettività passiva RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria del bookmaker privo di concessione, ed è stato dato rilievo al fatto che le stesse non erano state nelle condizioni di regolare diversamente la misura RAGIONE_SOCIALE commissioni al fine di procedere all’eventuale trasferimento del carico tributario, gravante anche sulla ricevitoria in forza RAGIONE_SOCIALEa legge sopravvenuta, sui bookmakers .
17.La suddetta ragione di incostituzionalità, tuttavia, non è stata ravvisata per i « rapporti successivi al 2011 »; quindi, non soltanto per gli eventuali rapporti negoziali perfezionati dopo l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa norma interpretativa, ma anche per i rapporti che, seppure sorti in data antecedente, si sono protratti oltre l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa medesima norma.
18.In entrambi i casi, invero, la disposizione interpretativa del 2010 costituisce parametro normativo di riferimento per definire negozialmente l’assetto di interessi RAGIONE_SOCIALE parti, sia in caso di rapporti sorti successivamente che per quelli già sorti e destinati a protrarsi, potendo le parti, alla luce e tenendo conto proprio RAGIONE_SOCIALEa scelta normativa di assoggettare al tributo anche i titolari RAGIONE_SOCIALE ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, rimodulare la regolazione negoziale RAGIONE_SOCIALE commissioni al fine di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera la ricevitoria. In questo ambito, la solidarietà RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione e la correlata possibilità di traslazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta sono, infatti, destinate ad influire sulla stessa portata RAGIONE_SOCIALEa regolazione negoziale RAGIONE_SOCIALE commissioni tra le parti, che, anche quando i rapporti economici siano rimasti invariati, ossia non siano stati oggetto di modifiche o di nuovi accordi in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa Legge 13 dicembre 2010 n. 220, assume, necessariamente,
un valore di conformità e adeguatezza rispetto alla nuova configurazione legale del rapporto.
19.Orbene, considerato che, nel presente giudizio, si controverte sul periodo d’imposta del 2009, con riguardo alla sola posizione del bookmaker e sulle annualità 2012-2013, con riguardo alle posizioni sia del bookmaker che del RAGIONE_SOCIALE Trasmissione RAGIONE_SOCIALE, le complessive censure sono infondate.
Avendo la Corte Costituzionale dato atto RAGIONE_SOCIALE‘incertezza correlata all’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del D.L.vo 23 dicembre 1998 n. 504, solo per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa Legge 13 dicembre 2010 n. 220, non può essere messo in discussione che il RAGIONE_SOCIALE Trasmissione RAGIONE_SOCIALE sia considerato soggetto passivo RAGIONE_SOCIALE‘Imposta Unica riguardando la stessa il periodo d’imposta 2012-2013 e dunque un periodo successivo all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge n. 220/2010.
Peraltro, non può seguirsi la linea difensiva RAGIONE_SOCIALEa ricorrente secondo cui l’obbligazione solidale del bookmaker privo di concessione, delineata dalla disposizione interpretativa del 2010, sarebbe da qualificarsi quale dipendente, con la conseguenza che, venendo meno la configurabilità RAGIONE_SOCIALEa responsabilità principale RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria, correlativamente verrebbe meno anche quella dipendente del bookmaker .
20.La Corte Costituzionale, infatti, ha chiarito che entrambi i soggetti (la ricevitoria e il bookmaker ), partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività di « organizzazione ed esercizio » RAGIONE_SOCIALE scommesse soggetta a imposizione, svolgendo entrambi l’attività gestoria RAGIONE_SOCIALE scommesse, sicché la pronuncia di incostituzionalità, se da un lato ha inciso sulla parte RAGIONE_SOCIALEa norma interpretativa in cui ha configurato, per il periodo precedente all’entrata in vigore, la responsabilità RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria, non ha fatto venire meno la responsabilità del bookmaker privo di concessione. 21.Ai fini RAGIONE_SOCIALEa territorialità RAGIONE_SOCIALE‘imposizione non rileva la conclusione del contratto di scommessa, poiché il fatto imponibile è la prestazione di servizi consistente nell’organizzazione del gioco da parte del ricevitore e nella raccolta RAGIONE_SOCIALE scommesse, che consiste, in relazione a ciascuno scommettitore, nella valida registrazione RAGIONE_SOCIALEa scommessa, documentata dalla consegna allo scommettitore RAGIONE_SOCIALEa relativa ricevuta, attività che sono (tutte) svolte in Italia (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 9153 del 2/4/2021).
22.In ordine all’asserita violazione del principio RAGIONE_SOCIALE‘affidamento, prospettata in relazione alla portata innovativa RAGIONE_SOCIALEa disposizione interpretativa RAGIONE_SOCIALEa legge del 2010 che avrebbe introdotto, “improvvisamente e imprevedibilmente”, la responsabilità RAGIONE_SOCIALE ricevitorie dei “bookmaker” privi di concessione, al di là dei profili di inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa censura con riferimento alla posizione del ricevitore, in ordine alla quale, peraltro, la Corte costituzionale, con la sentenza citata, si è già espressa con la pronuncia di incostituzionalità relativamente alla portata innovativa retroattiva RAGIONE_SOCIALEa norma, va rilevato, quanto alla posizione del
“bookmaker” estero, che la stessa Corte costituzionale non ha posto in discussione il fatto che costui, anche privo di concessione, doveva essere considerato soggetto passivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica anche prima RAGIONE_SOCIALEa entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa disposizione interpretativa, sicché non può porsi alcuna violazione del principio del legittimo affidamento.
23.Quanto agli ulteriori profili RAGIONE_SOCIALEa censura, che riguardano le prospettate frizioni col diritto unionale, l’infondatezza emerge dalla giurisprudenza unionale come sopra già illustrato.
24. Nella specie, sulla scorta RAGIONE_SOCIALEa richiamata decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale, il giudice di appello ha fatto, dunque, corretta applicazione dei principi enunciati, avendo ritenuto l’assoggettamento ad imposta unica sulle scommesse per l’anno 20 09 in via solidale del bookmaker avente sede all’estero e privo di titolo concessorio e per gli anni 2012-2013 sia in via principale del CTD che in via solidale del bookmaker .
25.Con il quarto motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 del d.lgs. 546/1992, 5, comma 1 e 6, comma 2, l. 472/1997 e 10, comma 4, l. 212/2000, in relazione all’art. 360 co. 1, n. 3) c.p.c. per non avere la CTR applicato per tutti gli avvisi di accertamento l’esimente RAGIONE_SOCIALE‘obiettiva condizione di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione RAGIONE_SOCIALEa norma tributaria . 25.Il motivo è infondato.
26. E’ corretta la decisione del giudice del gravame che non ha applicato l’esimente data dalle obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni alle quali si riferiscono nel caso in esame, trattandosi di periodo (anno 2012-2013) successivo alla legge d’interpretazione autentica n. 220/10, la quale ha appunto sciolto ogni incertezza limitatamente al periodo antecedente.
27.Ed, in proposito, va rilevato che non solo era vigente nel periodo sopra indicato la norma interpretativa, ma anche che la ricevitoria ben poteva rimodulare il rapporto negoziale, sicché non residuava alcuna incertezza interpretativa per le annualità in considerazione.
28. Con il quinto motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12, 15 d. lgs. 546/1992 e 91, 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 co. 1, n. 3) c.p.c., per aver la Commissione Tributaria Regionale condannato parte ricorrente alle spese, in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE rappresentata in gi udizio da un proprio funzionario delegato.
29.Il motivo è infondato.
Quanto alla censura concernente la liquidazione da parte RAGIONE_SOCIALEa CTR RAGIONE_SOCIALE spese di secondo grado in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ancorché costituitesi soltanto a mezzo funzionari, questa Corte ha chiarito che, in tema di contenzioso tributario, all’Amministrazione finanziaria (nella specie, l’RAGIONE_SOCIALE) assistita in giudizio dai propri funzionari, in caso di vittoria nella lite, spetta, ai
sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 15, comma 2 bis, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese che va effettuata applicandosi la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato, quale rimborso per la sottrazione di attività lavorativa dei funzionali medesimi, utilizzabile altrimenti in compiti interni di ufficio e tenuto conto RAGIONE_SOCIALE‘identità RAGIONE_SOCIALEa prestazione professionale profusa dal funzionario rispetto a quella del difensore abilitato (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 24675 del 23/11/2011; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23055 del 17/09/2019; Cass. Sez. 5, Ord. n. 27634 del 11/10/2021).
Come precisato da Cass. n. 20590 del 2021, quindi, il tema RAGIONE_SOCIALEa condanna alle spese è stata, nel tempo, specificamente affrontato con vari interventi legislativi; il decreto-legge 8 agosto 1996 n. 437 coordinato con la legge di conversione 24 ottobre 1996 n. 556 prevedeva all’art. 12. (Modifiche alla disciplina sul processo tributario) comma 1 lett. b) quanto segue: «Nella liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese a favore RAGIONE_SOCIALE‘ufficio del RAGIONE_SOCIALE, se assistito da funzionari RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, e a favore RAGIONE_SOCIALE‘ente locale, se assistito da propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza»; con successiva modifica, a far data dal 1.1.2013, in forza RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2012, n. 228, all’art. 1 comma 32, la disposizione veniva così precisata: «Nell’articolo 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, al comma 2-bis le parole: «si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti» sono sostituite dalle seguenti: «si applica il decreto previsto dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento RAGIONE_SOCIALE‘importo complessivo ivi previsto».
31.Infine, con la disposizione attualmente vigente, di cui al d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, Misure per la revisione RAGIONE_SOCIALEa disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, con decorrenza 01/01/2016, all’art. 9 comma 1 lett. f) n. 2-sexies, attualmente in vigore, si prevede che «nella liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese a favore RAGIONE_SOCIALE‘ente impositore, RAGIONE_SOCIALE‘agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione e dei soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento RAGIONE_SOCIALE‘importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza».
30.Pur con alcune varianti, attinenti, tuttavia (nelle varie novelle succedutesi), alle modalità di determinazione dei compensi, il principio RAGIONE_SOCIALEa ripetibilità RAGIONE_SOCIALE
spese, in caso di contenzioso con enti, assistiti da propri funzionari, è stato sempre confermato, e per completezza, non va omesso che del tema è stata investita anche la Corte Costituzionale (ord. 8/10/2010, n. 292), che, tuttavia, non ha esaminato la questione nel merito, avendo ritenuto il quesito proposto manifestamente inammissibile per carenza di chiarezza motivazionale nell’ordinanza di rimessione.
32.In conclusione, il ricorso va rigettato.
33. Essendo l’intervento risolutore RAGIONE_SOCIALE questioni ad opera RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale e RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia antecedente al deposito RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 5.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. nr. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Roma, così deciso il 16 febbraio 2024