Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7666 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7666 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 21/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 356/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE),
in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente principale e controricorrente incidentale -contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA), in persona del RAGIONE_SOCIALE rappresentante pro tempore, in qualità di coobbligato in solido RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE), dall’Avv. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), dall’Avv. Prof.
Oggetto: tributi imposta unica scommesse -solidarietà
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), dall’Avv. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) e dall’Avv. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio RAGIONE_SOCIALE in Roma, INDIRIZZO
-Ricorrente incidentale e controricorrente principale -avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Puglia, n. 1685/04/18, depositata in data 25 maggio 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 febbraio 2014
dal Consigliere Relatore NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La società contribuente RAGIONE_SOCIALE, in qualità di coobbligata in solido RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, rispettivamente scommettitore (obbligato solidale) e gestore di un centro trasmissione dati (CTD od obbligato principale), ha impugnato tre avvisi di accertamento, relativi ai periodi di imposta 2009, 2010, 2011, con il quale si contestavano l’attività di raccolta di scommesse per conto di bookmaker (scommettitore o allibratore) estero privo di concessione (RAGIONE_SOCIALE), con recupero RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica scommesse, oltre sanzioni e accessori. La contribuente ha contestato, oltre al difetto di motivazione RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo, l’insussistenza RAGIONE_SOCIALEa pretesa tributaria e l’inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE sanzioni .
La CTP di Bari ha accolto il ricorso relativamente alle sanzioni, rigettandolo nel resto.
La CTR RAGIONE_SOCIALEa Puglia, con sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello in relazione alle annualità 2009 e 2010, rigettandolo in relazione all’annualità 2011 . Ha ritenuto il giudice di appello che l’imposta unica si concorsi pronostici e scommesse è dovuta anche in assenza del titolo abilitativo concessorio e per allibratori esteri per i periodi di imposta successivi al 2010 a termini RAGIONE_SOCIALE‘art. 66, lett. b) l. 13
dicembre 2010, n. 220. Ha, poi, ritenuto che la gestione del gioco e il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta spettano a tutti coloro che forniscano un apporto determinante all’attività di raccolta del gioco , ritenendo non discriminatoria e non lesiva del principio di uguaglianza la disciplina interna.
Propongono ricorso per cassazione la contribuente, affidato a sei motivi, cui resiste con controricorso l’Ufficio. L’Ufficio ha proposto, a sua volta, ricorso in via principale avverso la medesima sentenza affidato a un unico motivo, cui resiste con controricorso la società contribuente.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo del proprio ricorso la contribuente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 cod. proc. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. cod. proc. civ. per avere la sentenza impugnata motivato solo apparentemente il rigetto RAGIONE_SOCIALEa censura relativa alla violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 2, lett. b) l. 3 agosto 1998, n. 308 , relativamente all’insussistenza del profilo RAGIONE_SOCIALEa territorialità, concentrandosi unicamente sul tema RAGIONE_SOCIALEa costituzionalità RAGIONE_SOCIALEa disciplina. Non vi sarebbe, inoltre, adeguata trattazione del tema del completamento RAGIONE_SOCIALE‘operazione e del luogo di giocata (ai fini del rispetto del principio di territorialità).
Con il secondo motivo del medesimo ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 l. 22 luglio 2000, n. 212, anche in relazione all’art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241, essendosi l’avviso di accertamento limitato a recepire un PVC presumibilmente consegnato al ricevitore ed essendosi la sentenza impugnata limitata a dare atto RAGIONE_SOCIALEa non compromissione del diritto di difesa.
Con il terzo motivo del medesimo ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e 12 l. 27 luglio 2000, n. 212 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 24 l. 7 gennaio 1929, n. 4, nonché degli artt. 24 e 97 Cost., per non avere il giudice di appello ritenuto illegittimi gli avvisi di accertamento per omessa notifica del PVC al coobbligato in solido, ritenendo parte ricorrente che il rispetto del diritto al contraddittorio implichi che anche al coobbligato debba notificarsi un apposito PVC.
Con il quarto motivo del medesimo ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 56 e ss. TFUE, dei principi del Diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione di parità di trattamento e non discriminazione, in relazione all’art. 3 d. lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, come interpretato d all’art. 1, comma 66, « legge di Stabilità 2011 » (l. 13 dicembre 2010, n. 220), del principio di legittimo affidamento e in subordine richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 267, comma 3, TFUE. Osserva parte ricorrente che il bookmaker estero e i propri CTD sono stati discriminati per non essere stati ammessi alle gare per il rilascio RAGIONE_SOCIALE concessioni RAGIONE_SOCIALE scommesse sportive. Osserva, inoltre, come i CTD non possono essere equiparati ai ricevitori di concessionari nazionali, tenuto conto che lo scommettitore assolve le imposte nel proprio Paese.
Con il quinto motivo del medesimo ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione e/o falsa applicazione del medesimo parametro normativo del superiore motivo, ritenendo che la sanzione unica pronostici e scommesse equivarrebbe a una sanzione, per la quale dovrebbe effettuarsi il test di proporzionalità.
Con il sesto motivo del medesimo ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 d. lgs. n. 504/1998,
RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lett. b) l. n. 220/2010 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 64, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 in relazione agli artt. 3, comma 1 e 53, comma 1, Cost., ritenendo la ricorrente che per effetto RAGIONE_SOCIALEa pronuncia del giudice RAGIONE_SOCIALE leggi (Corte cost., n. 27/2018), la solidarietà RAGIONE_SOCIALE‘allibratore refluirebbe in ambito meramente civilistico e sarebbe rimessa all’autonomia privata. Ne conseguirebbe che la traslazione RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALE‘Imposta Unica scommesse dal ricevitore all’allibratore avverrebbe unicamente sul piano negoziale, per cui sarebbe regolata da una rivalsa meramente convenzionale e, pertanto, sarebbe indifferente per l’Erario.
Con l’unico motivo del proprio ricorso, l’Ufficio deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 d. lgs. n. 504/1998 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lett. b) l. n. 220/2010, nella parte in cui la sentenza impugnata ha accolto l’appello per le annualità 2009 e 2010 , quale effetto RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 27/2018 , laddove l’annullamento per tali annualità riguarderebbe unicamente la posizione del ricevitore e non RAGIONE_SOCIALE‘allibratore.
I ricorsi vanno riuniti ex art. 335 cod. proc. civ. e il ricorso RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio , in quanto notificato per primo, va qualificato come ricorso principale, laddove il ricorso RAGIONE_SOCIALEa contribuente va qualificato quale ricorso incidentale.
La ricorrente RAGIONE_SOCIALE ha depositato proposta di conciliazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 48 -bis d.lgs. n. 546/1992. L’istanza va disattesa in relazione al l’istanza di fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza per la comparizione RAGIONE_SOCIALE parti al fine di consentire all’RAGIONE_SOCIALE di valutare la proposta di conciliazione, non essendo la conciliazione applicabile a un procedimento ad impulso officioso quale quello di cassazione. Inoltre, la suddetta disposizione, introdotta dal d. lgs. n. 220/2023, non si applica al presente giudizio ma a quelli
successivi all’entrata in vigore del menzionato decreto legislativo, ossia dal 4 gennaio 2024 e non anche ai giudizi pendenti come nel caso di specie (Cass., Sez. V, 26 febbraio 2024, n. 4974). Si procede, pertanto, all’esame del merito del ricorso.
10. Il ricorso principale RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio va trattato congiuntamente al primo e al quarto motivo del ricorso incidentale di parte contribuente. La Corte costituzionale, con sentenza in data 14 febbraio 2018, n. 27, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 d. lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lettera b), l. 13 dicembre 2010, n. 220, nella parte in cui prevedono che -nelle annualità d’imposta precedenti al 2011 -siano assoggettate all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. Come da questa Corte più volte evidenziato (Cass., Sez. V, 27 aprile 2023, n. 11184; Cass., Sez. V, 4 aprile 2023, n. 9292; Cass., Sez. VI, 12 gennaio 2023, n. 813; Cass., Sez. VI, 23 novembre 2022, n. 34422; Cass., Sez. VI, 16 novembre 2022, n. 33674; Cass., Sez. V, 29 luglio 2021, n. 21722; Cass., Sez. V, 27 luglio 2021, n. 21443; Cass., Sez. V, 22 luglio 2021, n. 21032), per effetto RAGIONE_SOCIALEa pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale, le sole ricevitorie, per le annualità d’imposta precedenti al 2011, non possono essere assoggettate all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse ove operino per conto di soggetti privi di concessione. In quel periodo non si può procedere alla traslazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta, perché l’entità RAGIONE_SOCIALE commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro normativo precedente alla l. n. 220/2010, rilevandosi che in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione RAGIONE_SOCIALEa natura interpretativa RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lettera b), RAGIONE_SOCIALEa L. n. 220 del 2010, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima RAGIONE_SOCIALEa sua entrata in vigore.
L’effetto di tale interpretazione è che per le annualità d’imposta antecedenti al 2011 non rispondono le sole ricevitorie, con o senza concessione RAGIONE_SOCIALE‘allibratore in base alla combinazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 decreto legislativo n. 504/98 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lett. a), l. n. 220/10. Per la posizione RAGIONE_SOCIALE‘allibratore RAGIONE_SOCIALE occorre, invece, rifarsi ai principi enunciati dalla stessa Corte costituzionale nel richiamato arresto, nonché dalla Corte di Giustizia (CGUE, 19 dicembre 2018, C-375/17; CGUE, 26 febbraio 2020, C-788/18).
La questione è conformemente trattata dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. V, 30 gennaio 2024, n. 2815; Cass., Sez. VI, 10 ottobre 2022, n. 29366; Cass., Sez. V, 21 aprile 2021, nn. 10472 e 10473; Cass., Sez. V, 14 aprile 2021, nn. 9728, 9729, 9730, 9731, 9732, 9733, 9734 e 9735; Cass., Sez. V, 12 aprile 2021, nn. 9516, 9528, 9529, 9530, 9531, 9532, 9533 e 9534; Cass., Sez. V, 2 aprile 2021, nn. 9144, 9145, 9146, 9147, 9148, 9149, 9151, 9152, 9153, 9160, 9162 e 9168; Cass., Sez. V, 1° aprile 2021, nn. 9080 e 9081; Cass., Sez. V, 31 marzo 2021, nn. 8907, 8908, 8809 e 8910; Cass., Sez. V, 30 marzo 2021, n. 8757), secondo cui è interesse RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a che le attività di gioco che si realizzano sul proprio territorio – ossia, nel luogo dove si trova fisicamente lo scommettitore e, comunque, esse siano svolte – siano soggette al proprio ordinamento. Il quadro normativo va, pertanto, così ricostruito:
a termini RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 d. lgs. 23 dicembre 1998 n. 504 (riordino RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse) e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 2, l. 3 agosto 1998 n. 288, l’imposta unica è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all’estero, tanto che l’art. 3 d. lgs. 504 cit. stabilisce: « soggetti passivi RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse »;
a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa Legge 13 dicembre 2010 n. 220, « (…) a) (…) l’imposta unica (…) è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia RAGIONE_SOCIALEa concessione rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE; b) l’art. 3 del d.lgs. si interpreta nel senso che soggetto passivo d’imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia RAGIONE_SOCIALEa concessione rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all’estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l’attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l’attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta e RAGIONE_SOCIALE relative sanzioni »;
-l’art. 16 del Decreto reso dal RAGIONE_SOCIALE il 10 marzo 2006 n. 111 prevede che il concessionario effettui il pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute a titolo di imposta unica;
ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 644, lett. g), l. 23 dicembre 2014 n. 190, l’imposta unica si applica « su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo RAGIONE_SOCIALEa media RAGIONE_SOCIALEa raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l’esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d’imposta antecedente a quello di riferimento ».
13 . La Corte Costituzionale ha stabilito che l’imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e ha esplicitato l’obbligo RAGIONE_SOCIALE ricevitorie operanti per conto di allibratori privi di concessione; inoltre, il giudice RAGIONE_SOCIALE leggi ha escluso che l’equiparazione, ai fini tributari, del « gestore per conto terzi » (il titolare di ricevitoria) al « gestore per conto proprio » (ossia all’allibratore ) sia irragionevole, partecipando entrambi allo
svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività di « organizzazione ed esercizio » RAGIONE_SOCIALE scommesse soggette ad imposizione; in particolare, si è ritenuto che il ricevitore, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, all’attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione RAGIONE_SOCIALEa proposta, si occupa RAGIONE_SOCIALEa trasmissione al bookmaker RAGIONE_SOCIALE‘accettazione RAGIONE_SOCIALEa scommessa, RAGIONE_SOCIALE‘incasso e del trasferimento RAGIONE_SOCIALE somme giocate, nonché del pagamento RAGIONE_SOCIALE vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker.
14 . Della sussistenza di autonomi rapporti obbligatori – che ai fini tributari sono avvinti dal nesso di solidarietà per conseguenza paritetica, e non già dipendente -non dubita, d’altronde, la giurisprudenza di questa Corte, la quale, sia pure con riguardo al gioco del lotto, ha chiarito, appunto, che sono due i rapporti obbligatori, quello concluso tra lo scommettitore e il raccoglitore e quello che si instaura tra lo scommettitore ed il gestore (Cass., Sez. III, 27 luglio 2015, n. 15731). La stessa giurisprudenza penale (Cass., Pen., Sez. III, 9 luglio 2020, n. 25439) evidenzia la rilevanza del ruolo del ricevitore appartenente alla rete distributiva del l’allibratore , consistente nella « (…) raccolta e trasmissione RAGIONE_SOCIALE scommesse per conto di quest’ultimo, rilasciando le ricevute emesse dal terminale di gioco – con le annesse attività di incasso RAGIONE_SOCIALE poste e di pagamento RAGIONE_SOCIALE eventuali vincite -(…)».
15. Il ricevitore partecipa, pertanto, RAGIONE_SOCIALE‘attività gestoria, ove procede alla raccolta e collazione RAGIONE_SOCIALE scommesse, il volume RAGIONE_SOCIALE quali determina anche la provvigione RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria e, per conseguenza, il suo stesso rischio imprenditoriale. La scelta di assoggettare all’imposta i titolari RAGIONE_SOCIALE ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione non viola, secondo il giudice RAGIONE_SOCIALE leggi, il principio di capacità contributiva, nei limiti in cui il rapporto tra il titolare RAGIONE_SOCIALEa
ricevitoria che agisce per conto di terzi e l’allibratore sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria per il servizio prestato. Ciò in quanto, attraverso la regolazione negoziale RAGIONE_SOCIALE commissioni, il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera. La rivalsa svolge, pertanto, funzione applicativa del principio di capacità contributiva, poiché redistribuisce tra i coobbligati, bookmaker e ricevitore, che hanno comunque concorso, sia pure in vario modo, alla realizzazione del presupposto impositivo, il carico fiscale in relazione alla partecipazione di ognuno a tale realizzazione.
16 . Il giudice RAGIONE_SOCIALE leggi ha anche chiarito che, in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione RAGIONE_SOCIALEa natura interpretativa RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lett. b), l. 220/2010, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima RAGIONE_SOCIALEa sua entrata in vigore, con la sola eccezione RAGIONE_SOCIALEa posizione del ricevitore (come si è visto supra ). Ne consegue che per le annualità d’imposta antecedenti al 2011 non rispondono le ricevitorie, ma solamente gli allibratori, con o senza concessione, in base alla combinazione degli art. 3 d. lgs. n. 504/1998 e 1, comma 66, lett. b, l. n. 220/2010.
17. Né, ai fini RAGIONE_SOCIALEa territorialità RAGIONE_SOCIALE‘imposizione, rileva la conclusione del contratto di scommessa, poiché il fatto imponibile è la prestazione di servizi consistente nell’organizzazione del gioco da parte del ricevitore e nella raccolta RAGIONE_SOCIALE scommesse, che consiste, in relazione a ciascuno scommettitore, nella valida registrazione RAGIONE_SOCIALEa scommessa, documentata dalla consegna allo scommettitore RAGIONE_SOCIALEa relativa ricevuta, attività che sono (tutte) svolte in Italia (Cass., n. 9153/2021, cit.).
18 . Infine, la Corte di Giustizia ha ritenuto che l ‘articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa
di uno RAGIONE_SOCIALE membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i Centri di Trasmissione di Dati stabiliti in tale RAGIONE_SOCIALE membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro RAGIONE_SOCIALE membro, indipendentemente dall’ubicazione RAGIONE_SOCIALEa sede di tali operatori e dall’assenza di concessione per l’organizzazione RAGIONE_SOCIALE scommesse (CGUE, C-788/18, cit., punto 30; CGUE, C-375/17, punti 53 e 64).
Fatte tali premesse, deve essere accolto il ricorso principale RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio, essendo emersa, anche per i periodi di imposta precedenti il 2011, la compatibilità RAGIONE_SOCIALEa disciplina interna con l’impianto costituzionale e con il Diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione, per cui la sentenza va cassata in relazione all’annullamento degli atti impositivi per la società contribuente RAGIONE_SOCIALE relativamente ai periodi di imposta 2009, 2010, laddove va confermata -rigettandosi il quarto motivo di ricorso incidentale -per il periodo di imposta 2011.
Quanto, poi, alla deduzione di omessa pronuncia in ordine alla questione del difetto di territorialità, pur essendo carente la pronuncia del giudice di appello -ma potendo il giudice di legittimità quale giudice del fatto processuale esaminare il merito RAGIONE_SOCIALEa censura omessa -tale motivo va rigettato, in quanto ai fini RAGIONE_SOCIALEa territorialità , ciò che rileva è la prestazione di servizi consistente nell’organizzazione del gioco da parte del ricevitore e nella raccolta RAGIONE_SOCIALE scommesse, che consiste, in relazione a ciascuno scommettitore, nella valida registrazione RAGIONE_SOCIALEa scommessa, documentata dalla consegna allo scommettitore RAGIONE_SOCIALEa relativa ricevuta, attività svolte in Italia, così rigettandosi il primo motivo del ricorso incidentale.
Il quinto motivo del ricorso incidentale è infondato, non potendosi qualificare l’imposta unica pronostici e scommesse come una sanzione, come indicato dalla Corte di Giustizia (CGUE, 24 ottobre 2013 Metropol Spielsdtten Unternehmergesellschaft, C-440/22).
22. Parimenti infondato è il sesto motivo del ricorso incidentale, posto che -come si trae dalla più volte menzionata sentenza del giudice RAGIONE_SOCIALE leggi – entrambi i soggetti (scommettitore e ricevitore) partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività di organizzazione ed esercizio RAGIONE_SOCIALE scommesse, soggetta ad imposizione, attività dalla quale nascono autonomi rapporti obbligatori, avvinti da nesso di solidarietà per conseguenza paritetica e non dipendente (Cass., Sez. V, 20 novembre 2020, n. 26489 del 2020). D’altro canto, la stessa Corte costituzionale ha osservato nella citata sentenza n. 27/2018 (punto 4.3), che « rimane estranea alla questione di legittimità costituzionale la possibilità del bookmaker di agire in via di rivalsa nei confronti del coobbligato in solido. Nei rapporti interni, i coobbligati in solido rimangono liberi di regolare il riparto RAGIONE_SOCIALE‘onere tributario che il legislatore, con la previsione del vincolo RAGIONE_SOCIALEa solidarietà passiva, pone a carico di entrambi ».
23. Il secondo motivo del ricorso incidentale è infondato, posto che per costante giurisprudenza di questa Corte, l’avviso di accertamento può contenere una motivazione per relationem con rinvio alle conclusioni contenute in un precedente PVC, significando semplicemente che l’Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una RAGIONE_SOCIALE di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio (Cass., Sez. V, 19 ottobre 2021, n. 28809; Cass., Sez. V, 20 dicembre 2018, n. 32957; Cass., Sez. V, 20 dicembre 2017, n. 30560; Cass., Sez. VI, 5 dicembre 2017, n. 29002; Cass., Sez. V, 24 novembre 2017, n. 28060; Cass., Sez. VI, 11 aprile 2017, n. 9323; Cass., Sez. VI, 15 aprile 2013, n. 9032). Il giudice di appello, nella parte in cui ha accertato che l’atto impositivo contenesse gli elementi idonei a rendere
noti i presupposti di fatto e di diritto RAGIONE_SOCIALEa pretesa impositiva, ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi.
24. Il terzo motivo del ricorso incidentale è infondato, posto che Il suddetto principio discende dall’ulteriore principio, secondo cui in tema di accertamento fiscale il termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 opera soltanto in caso di controllo eseguito presso la sede del contribuente e non anche alla diversa ipotesi, non assimilabile alla precedente, di accertamenti cd. a tavolino, atteso che la naturale vis expansiva RAGIONE_SOCIALE‘istituto del contraddittorio procedimentale nei rapporti tra fisco e contribuente non giunge fino al punto di imporre termini dilatori all’azione di accertamento derivanti da controlli eseguiti nella sede RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente o acquisiti documentalmente (Cass., Sez. VI, 5 novembre 2020, n. 24793; Cass., Sez. VI, 19 ottobre 2017; n. 24636; Cass., Sez. U., 9 dicembre 2015, n. 24823). La sentenza impugnata, nell’avere ritenuto che il PVC dovesse essere consegnato solo ai destinatari RAGIONE_SOCIALEa verifica (« contribuente verificato ») e non a terzi, ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi.
24. Il ricorso principale va, pertanto, accolto, mentre va rigettato il ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALEa contribuente; non essendo necessari ulteriori accertamento in fatto ex art. 384 cod. proc. civ., la causa può essere decisa nel merito rigettandosi l’originario ricorso di RAGIONE_SOCIALE; le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero giudizio sono integralmente compensate tra le parti attesa l’evoluzione RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità e del Diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione. Sussiste il presupposto del raddoppio del contributo per la ricorrente incidentale.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso di RAGIONE_SOCIALE ; le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero
giudizio sono integralmente compensate; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente incidentale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 27 febbraio 2024