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Imposta unica scommesse: chi paga prima del 2011?

La Corte di Cassazione ha annullato un avviso di accertamento per l’imposta unica scommesse relativo all’anno 2007 a carico di un centro trasmissione dati. Seguendo una precedente sentenza della Corte Costituzionale, i giudici hanno stabilito che, per i periodi d’imposta antecedenti al 2011, il titolare del centro non è il soggetto passivo del tributo. La responsabilità ricade sul bookmaker, poiché il gestore del centro non aveva la possibilità di trasferire contrattualmente il carico fiscale.

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Pubblicato il 13 settembre 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Imposta Unica Scommesse: la Cassazione chiarisce chi paga per gli anni prima del 2011

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale nel settore del gioco: la responsabilità per il pagamento dell’imposta unica scommesse da parte dei Centri Trasmissione Dati (CTD) per i periodi d’imposta antecedenti al 2011. La decisione, basata su un fondamentale intervento della Corte Costituzionale, stabilisce un principio chiaro: per quegli anni, il soggetto tenuto al pagamento non è il gestore del centro, ma il bookmaker per cui opera. Analizziamo i dettagli di questa importante pronuncia.

I fatti del caso: un accertamento fiscale per il 2007

La vicenda ha origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento fiscale notificato alla titolare di un’impresa individuale operante nel settore delle scommesse. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli richiedeva il pagamento dell’imposta unica sul gioco relativa all’anno 2007, sostenendo che l’attività di raccolta di scommesse non autorizzata costituisse di per sé il presupposto per l’applicazione del tributo. Sia la Commissione Tributaria Provinciale che quella Regionale avevano dato ragione all’Amministrazione finanziaria, confermando che la contribuente fosse il soggetto passivo dell’imposta.

La titolare del centro scommesse, ritenendo errata la decisione, ha presentato ricorso in Cassazione, sollevando diverse questioni relative all’applicazione della normativa sull’imposta unica scommesse.

La questione giuridica e la responsabilità per l’imposta unica scommesse

Il cuore della controversia ruotava attorno all’individuazione del corretto soggetto passivo dell’imposta. La contribuente sosteneva di non essere lei la responsabile del versamento, in quanto semplice intermediaria (CTD) che agiva per conto di un bookmaker estero. La questione era stabilire se, per l’annualità 2007, la legge imponesse l’obbligo di pagamento direttamente sul gestore del punto di raccolta o sul bookmaker, vero organizzatore del gioco.

La Corte di Cassazione ha dovuto esaminare l’evoluzione normativa e, soprattutto, l’impatto di una sentenza della Corte Costituzionale (la n. 27 del 2018) che ha profondamente inciso sull’interpretazione della legge per i periodi antecedenti al 2011.

Le motivazioni della Corte

La Suprema Corte ha accolto i motivi di ricorso della contribuente, basando la propria decisione sul ragionamento espresso dalla Corte Costituzionale. I giudici hanno chiarito che la legge di interpretazione autentica del 2010 (L. n. 220/2010), che ha esteso esplicitamente la soggettività passiva ai CTD, non può essere applicata retroattivamente in modo da ledere il principio di capacità contributiva (art. 53 della Costituzione).

Per le annualità d’imposta anteriori al 2011, come il 2007 nel caso di specie, i rapporti contrattuali tra i centri scommesse e i bookmaker si erano già consolidati sulla base del quadro normativo precedente. In quel contesto, i gestori dei CTD non avevano la possibilità di “traslare” il carico tributario sul bookmaker, ad esempio rinegoziando le commissioni. L’imposizione del tributo direttamente su di loro, senza possibilità di rivalsa, è stata quindi ritenuta incostituzionale.

La Corte Costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità delle norme (art. 3 del D.Lgs. 504/1998 e art. 1, comma 66, della L. 220/2010) proprio nella parte in cui assoggettavano all’imposta i CTD per i periodi precedenti al 2011. Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha affermato che per tali periodi, l’unico soggetto passivo dell’imposta è il bookmaker, con o senza concessione, che organizza e gestisce l’attività di scommessa.

Conclusioni

In conclusione, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario della contribuente, annullando l’avviso di accertamento. Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato: per l’imposta unica scommesse relativa ad annualità antecedenti al 2011, la pretesa fiscale dell’Amministrazione finanziaria non può essere rivolta al titolare del Centro Trasmissione Dati. La responsabilità tributaria ricade esclusivamente sul bookmaker per conto del quale il centro ha operato. La decisione offre un’importante tutela ai gestori di CTD per il contenzioso fiscale relativo a quel periodo storico, riaffermando la centralità del principio di capacità contributiva.

Il titolare di un centro scommesse (CTD) è sempre responsabile per l’imposta unica sulle scommesse?
No. Per le annualità d’imposta antecedenti al 2011, la Corte ha stabilito, seguendo un principio della Corte Costituzionale, che il titolare del CTD non è il soggetto passivo dell’imposta. La responsabilità ricade sul bookmaker per conto del quale il centro opera.

Perché l’imposta unica scommesse è stata dichiarata incostituzionale per i centri scommesse per gli anni prima del 2011?
Perché per quel periodo i rapporti contrattuali tra CTD e bookmaker erano già definiti e non permettevano al gestore del centro di trasferire (o “traslare”) il costo dell’imposta sul bookmaker. Imporre il tributo al CTD senza questa possibilità violerebbe il principio costituzionale della capacità contributiva.

Chi deve pagare l’imposta unica sulle scommesse per le attività svolte prima del 2011 tramite un CTD?
Secondo la sentenza, per i periodi d’imposta antecedenti al 2011, il soggetto passivo dell’imposta, e quindi tenuto al pagamento, è il bookmaker (l’organizzatore delle scommesse), anche se privo di concessione italiana, e non il titolare del centro che si limita a raccogliere le giocate.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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