Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5124 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5124 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/02/2025
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 3180/2018 R.G. proposto da
Indennitate NOME COGNOME rappresentata e difesa da ll’ avvocato NOME COGNOME di Matrice, giusta procura speciale a llegata all’atto di costituzione di nuovo difensore (PEC: EMAIL;
– ricorrente –
Contro
Agenzia delle dogane e dei monopoli , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 2061/07/2017, depositata il 12.06.2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 dicembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La CTP di Bari rigettava il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE NOMECOGNOME titolare dell’impresa individuale ‘RAGIONE_SOCIALE, avverso l’avviso di accertamento per imposta unica sul gioco, relativa all’anno 2007;
Oggetto: Tributi – Imposta unica sulle scommesse
con la sentenza in epigrafe indicata, la Commissione tributaria regionale della Puglia rigettava l’appello proposto dalla contribuente, osservando, per quanto qui ancora rileva, che: l’imposta sul gioco era dovuta, in quanto era stato provato che la contribuente esercitava la raccolta di scommesse non autorizzata, che costituiva di per sé il presupposto impositivo; che la stessa doveva essere considerata soggetto passivo d’imposta ; che sussisteva il requisito territoriale e che l’obbligo di motivazione dell’avviso impugnato era stato soddisfatto, essendovi stato riportato il contenuto essenziale del verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza con gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche su cui si basava l’atto impositivo (data di avvio dell’attività, mancata risposta al questionario e modalità di calcolo della base impositiva);
Indennitate NOME impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati con memoria;
l ‘A DM resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, la contribuente denuncia la violazione e/o falsa applicazione de ll’art. 1 del d.lgs. n. 504 del 1998, così come interpretato dalla legge di interpretazione autentica n. 220 del 2010, art. 1, comma 66, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto erroneamente la contribuente, titolare di una ricevitoria (CTD), soggetto passivo dell’imposta ;
con il secondo motivo, deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, lett. b) della l. n. 288 del 1998 , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto sussistente il presupposto territoriale di applicazione del tributo;
con il terzo motivo, deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011 e 7 della l. n. 212 del 2000, in relazione all’art.
360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR valutato il contenuto dell’avviso di accertamento impugnato, verificando se l’Amministrazione finanziaria avesse adempiuto ai prescritti obblighi di motivazione ed allegazione, anche in considerazione del fatto che l’accertamento era fondato sul metodo induttivo;
il primo e il secondo motivo, che vanno esaminati congiuntamente per connessione, sono fondati nei termini di seguito indicati;
le questioni sono già state oggetto di ripetuta e articolata disamina da parte di questa Corte a partire dalla sentenza n. 8757 del 30 marzo 2021, seguita da numerose altre (tra le tante Cass. 89078911/2021, 9079-9081/2021, 9144-9153/2021, 9160/2021, 9162/2021, 9168/2021, 9176/2021, 9178/2021, 9182/2021, 9184/2021, 9160/2021, 9516/2021, 9528-9537/2021, 97289735/2021, n. 11184/2023), le cui motivazioni sono qui espressamente condivise e richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c.;
va premesso come sin dalle origini il tributo sui giochi e le scommesse, che è frutto del percorso evolutivo iniziato con la tassa di lotteria (art. 6 del d. Lgs. 14 aprile 1948, n. 496), è stato pensato in relazione alle attività di gioco: già nella relazione ministeriale al disegno di legge istitutivo dell’imposta unica n. 2033 presentato il 15 giugno 1951, si leggeva, quanto ai giochi riservati al CONI e all’UNIRE, che questi «… debbono allo Stato, per l’esercizio delle attività di giuoco predette, la corresponsione di una tassa di lotteria. ..»;
-il presupposto dell’imposizione, quindi, non è stato correlato alla giocata in sé, ma alla prestazione di un servizio, che è, appunto, il servizio di gioco. Il prelievo colpisce, dunque, il prodotto che è offerto al consumatore tramite l’organizzazione dell’attività, sotto forma di servizio, e sono proprio queste ragioni, di ordine storico e
sistematico, che innervano il quadro normativo odierno, che è così articolato:
conformemente all’art. 1 del d. Lgs. 23 dicembre 1998 n. 504, volto al riordino dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell’art. 1, comma 2, L. 3 agosto 1998 n. 288, l’imposta unica è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all’estero; l’art. 3 del suddetto d.lgs. n. 504/88, intitolato ai soggetti passivi, stabilisce che « Soggetti passivi dell’imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse »;
a norma dell’art. 1, comma 66, della L. n. 220 del 2010 «(…) a) (…) l’imposta unica (…) è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal ministero dell’economia e delle finanze -amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) l’art. 3 del d. lgs. si interpreta nel senso che soggetto passivo d’imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal ministero dell’economia e delle finanze – amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all’estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l’attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l’attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell’imposta e delle relative sanzioni »;
-va notato poi che l’art. 16 del d.m. economia e finanze 1° marzo 2006 n. 111 prevede che il concessionario effettui il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica;
inoltre, ai sensi dell’art. 1, comma 644, lett. g), L. 23 dicembre 2014 n. 190, l’imposta unica si applica « su di un imponibile forfetario
coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l’esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d’imposta antecedente a quello di riferimento »;
-questo quadro normativo è stato poi sottoposto all’esame della Corte costituzionale e della Corte di giustizia dell’UE, che ne hanno compiutamente esaminato le relazioni, rispettivamente, con la Costituzione e con il diritto unionale, come prospettate nell’odierno ricorso;
la Corte costituzionale, con la sentenza n. 27 del 2018, ha dato atto dell’incertezza correlata all’interpretazione dell’art. 3 del d. Lgs. 504 del 1998, per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010 (nel senso che era incerto se la pretesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio); ha, tuttavia, riconosciuto che il legislatore con l’art. 1, comma 66, della legge n. 220 del 2010, da un canto, ha stabilito che l’imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e, d’altro canto, ha esplicitato l’obbligo delle ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione al versamento del tributo e delle relative sanzioni. A questo riguardo ha escluso che l’equiparazione, ai fini tributari, del ‘gestore per conto terzi’ (ossia del titolare di ricevitoria) al ‘gestore per conto proprio’ (ossia al bookmaker) sia irragionevole; entrambi i soggetti, infatti, come ha sottolineato la Corte, partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento dell’attività di ‘organizzazione ed esercizio’ delle scommesse soggette a imposizione. In particolare, ha rimarcato che il titolare della ricevitoria, benchè non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque un’attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali idonei e la
ricezione della proposta, si occupa della trasmissione al bookmaker dell’accettazione della scommessa, dell’incasso e del trasferimento delle somme giocate, nonché del pagamento delle vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker;
-la Corte costituzionale ha, quindi, specificato, quanto al ricevitore, che l’attività gestoria che costituisce il presupposto dell’imposizione va riferita alla raccolta delle scommesse, il volume delle quali determina anche la provvigione della ricevitoria e per conseguenza il suo stesso rischio imprenditoriale. Né, ha aggiunto la Corte, la scelta di assoggettare all’imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione viola il principio di capacità contributiva, nei limiti in cui il rapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzi e il bookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato: ciò perché attraverso la regolazione delle commissioni il titolare della ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera. La rivalsa svolge, quindi, funzione applicativa del principio di capacità contributiva, poiché redistribuisce tra i coobbligati, bookmaker e ricevitoria, che hanno comunque concorso, sia pure in vario modo, alla realizzazione del presupposto impositivo, il carico fiscale in relazione alla partecipazione di ognuno a tale realizzazione;
della sussistenza di autonomi rapporti obbligatori (che ai fini tributari sono avvinti dal nesso di solidarietà per conseguenza paritetica e non già dipendente), poi, non dubita, in ogni caso, la giurisprudenza civile di questa Corte, la quale, sia pure con riguardo al gioco del lotto, ha chiarito, appunto, che sono due i rapporti obbligatori, quello concluso tra lo scommettitore e il raccoglitore e quello che si instaura tra lo scommettitore ed il gestore (Cass. 27 luglio 2015, n. 15731). E la stessa giurisprudenza penale evidenzia la
rilevanza dei ruoli del ricevitore appartenente alla rete distributiva del bookmaker (punto 5), consistente nella « …raccolta e trasmissione delle scommesse per conto di quest’ultimo, rilasciando le ricevute emesse dal terminale di gioco -con le annesse attività di incasso delle poste e di pagamento delle eventuali vincite -. ..»;
– sulla base delle suddette considerazioni, la Corte costituzionale, nella richiamata pronuncia, ha, quindi, dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e 1, comma 66, lett. b), della l. n. 220 del 2010, nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità d’imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all’imposta unica sui concors i pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, in quanto per quel periodo non si può procedere più alla traslazione dell’imposta, dato che l’entità delle commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla l. n. 220 del 2010;
– il giudice delle leggi ha anche chiarito (punto 4.5) che, in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione della natura interpretativa dell’art. 1, comma 66, lettera b), della L. n. 220 del 2010, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore, per cui, per le annualità d’imposta antecedenti al 2011, come nel caso in esame, non risponde la ricevitoria, ma risponde il bookmaker , con o senza concessione, in base alla combinazione dell’art. 3 d.lgs. n. 504/98 e dell’art. 1, comma 66, lett. a), legge n. 220/10, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale;
– a diversa conclusione, invece, dovrebbe invece pervenirsi per le annualità dal 2011 in poi; va ribadito, infatti, che la incostituzionalità della norma in esame è stata riscontrata dalla Corte ‘in ragione dell’impossibilità per le ricevitorie di traslare l’imposta per gli esercizi
anteriori al 2011′ , con conseguente violazione dell’art. 53 Cost., ‘ giacchè l’entità delle commissioni pattuite fra ricevitore e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro regolatorio, anche sotto il profilo tributario, precedente alla legge n. 220 del 2010 ‘;
– a fondamento, dunque, della pronuncia di incostituzionalità è stata la considerazione della già avvenuta definizione negoziale tra le parti dei reciproci rapporti in data antecedente alla introduzione della soggettività passiva della ricevitoria del bookmaker privo di concessione, ed è stato dato rilievo al fatto che le stesse non erano state nelle condizioni di regolare diversamente la misura delle commissioni al fine di procedere all’eventuale trasferimento del carico tributario, gravante anche sulla ricevitoria in forza della legge sopravvenuta, sui bookmaker ; la suddetta ragione di incostituzionalità, tuttavia, non è stata ravvisata per i ‘ rapporti successivi al 2011 ‘, quindi non solo per gli eventuali rapporti negoziali perfezionati dopo l’entrata in vigore della norma interpretativa, ma anche per i rapporti che, seppure sorti in data antecedente, si sono protratti oltre l’entrata in vigore della medesima norma. In entrambi i casi, invero, la disposizione interpretativa del 2010 costituisce parametro normativo di riferimento per definire negozialmente l’assetto di interessi delle parti, sia in caso di rapporti sorti successivamente che per quelli già sorti e destinati a protrarsi, potendo le parti, alla luce e tenendo conto proprio della scelta normativa di assoggettare al tributo anche i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, rimodulare la regolazione negoziale delle commissioni al fine di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera la ricevitoria. In questo ambito, invero, la solidarietà dell’obbligazione e la correlata possibilità di traslazione dell’imposta sono, infatti, destinate ad influire sulla stessa portata della regolazione negoziale delle
commissioni tra le parti, che, anche quando i rapporti economici siano rimasti invariati, ossia non siano stati oggetto di modifiche o di nuovi accordi in conseguenza della legge n. 220 del 2010, assume, necessariamente, un valore di conformità e adeguatezza rispetto alla nuova configurazione legale del rapporto;
-poiché nella specie rileva la sola posizione del titolare della ricevitoria (RAGIONE_SOCIALE), per un periodo d’imposta anteriore al 2011 (e, precisamente, l’anno 2007), le predette censure vanno complessivamente accolte;
-l’accoglimento del primo e del secondo motivo, per la parte indicata in motivazione, rende inutile la trattazione del terzo motivo il cui esame rimane assorbito;
in conclusione, vanno accolti il primo e il secondo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione, assorbito il terzo; la sentenza impugnata va cassata, in relazione ai motivi accolti, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito, deve essere accolto il ricorso introduttivo della lite;
-l’intervento della Corte costituzionale e della Corte di giustizia europea, successivo alla proposizione del ricorso, giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della lite; compensa le spese dell’intero giudizio.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 3 dicembre 2024