Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5124 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 5124  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2025
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 3180/2018 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE  NOME NOME  NOME  NOME  difesa  da ll’ avvocato  NOME COGNOME  di  Matrice,  giusta  procura  speciale  a llegata  all’atto  di costituzione di nuovo difensore (PEC: EMAIL);
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE ,  NOME  e  difesa dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso  la  sentenza  RAGIONE_SOCIALEa  Commissione  tributaria  regionale  RAGIONE_SOCIALEa Puglia n. 2061/07/2017, depositata il 12.06.2017.
Udita  la  relazione  svolta  nella  camera  di  consiglio  del  3  dicembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La CTP di Bari rigettava il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE NOME, titolare  RAGIONE_SOCIALE‘impresa  individuale  ‘RAGIONE_SOCIALE‘, avverso l’avviso di accertamento per imposta unica sul gioco, relativa all’anno 2007;
Oggetto: Tributi – Imposta unica sulle scommesse
con la sentenza in epigrafe indicata, la Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Puglia rigettava l’appello proposto dalla contribuente, osservando, per quanto qui ancora rileva, che: l’imposta sul gioco era dovuta, in quanto era stato provato che la contribuente esercitava la raccolta di scommesse non autorizzata, che costituiva di per sé il presupposto impositivo; che la stessa doveva essere considerata soggetto passivo d’imposta ; che sussisteva il requisito territoriale e che l’obbligo di motivazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso impugnato era stato soddisfatto, essendovi stato riportato il contenuto essenziale del verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza con gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche su cui si basava l’atto impositivo (data di avvio RAGIONE_SOCIALE‘attività, mancata risposta al questionario e modalità di calcolo RAGIONE_SOCIALEa base impositiva);
RAGIONE_SOCIALE NOME impugnava la sentenza RAGIONE_SOCIALEa CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati con memoria;
l ‘A DM resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, la contribuente denuncia la violazione e/o falsa applicazione de ll’art. 1 del d.lgs. n. 504 del 1998, così come interpretato dalla legge di interpretazione autentica n. 220 del 2010, art. 1, comma 66, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto erroneamente la contribuente, titolare di una ricevitoria (CTD), soggetto passivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta ;
 con  il  secondo  motivo,  deduce  la  violazione  e/o  falsa  applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.  1,  comma  2,  lett.  b)  RAGIONE_SOCIALEa  l.  n.  288  del  1998 ,  in  relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto sussistente il presupposto territoriale di applicazione del tributo;
con il terzo motivo, deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011 e 7 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 212 del 2000, in relazione all’art.
360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR valutato il contenuto  RAGIONE_SOCIALE‘avviso  di  accertamento  impugnato,  verificando  se l’Amministrazione  finanziaria  avesse  adempiuto  ai  prescritti  obblighi di motivazione ed allegazione, anche in considerazione del fatto che l’accertamento era fondato sul metodo induttivo;
il primo e il secondo motivo, che vanno esaminati congiuntamente per connessione, sono fondati nei termini di seguito indicati;
le questioni sono già state oggetto di ripetuta e articolata disamina da  parte  di  questa  Corte  a  partire  dalla  sentenza  n.  8757  del  30 marzo  2021,  seguita  da  numerose  altre  (tra  le  tante  Cass.  89078911/2021, 9079-9081/2021, 9144-9153/2021, 9160/2021, 9162/2021, 9168/2021, 9176/2021, 9178/2021, 9182/2021, 9184/2021, 9160/2021, 9516/2021, 9528-9537/2021, 97289735/2021, n. 11184/2023), le cui motivazioni sono qui espressamente condivise e richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c.;
va premesso come sin dalle origini il tributo sui giochi e le scommesse, che è frutto del percorso evolutivo iniziato con la tassa di lotteria (art. 6 del d. Lgs. 14 aprile 1948, n. 496), è stato pensato in relazione alle attività di gioco: già nella relazione ministeriale al disegno di legge istitutivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica n. 2033 presentato il 15 giugno 1951, si leggeva, quanto ai giochi riservati al RAGIONE_SOCIALE e all’RAGIONE_SOCIALE, che questi «… debbono allo RAGIONE_SOCIALE, per l’esercizio RAGIONE_SOCIALE attività di giuoco predette, la corresponsione di una tassa di lotteria. ..»;
-il  presupposto  RAGIONE_SOCIALE‘imposizione,  quindi,  non  è  stato  correlato alla giocata  in  sé,  ma  alla  prestazione  di  un  servizio,  che  è,  appunto,  il servizio di gioco. Il prelievo colpisce, dunque, il prodotto che è offerto al  consumatore  tramite  l’organizzazione  RAGIONE_SOCIALE‘attività,  sotto  forma  di servizio, e sono proprio queste ragioni, di ordine storico e
sistematico,  che  innervano  il  quadro  normativo  odierno,  che  è  così articolato:
conformemente all’art. 1 del d. Lgs. 23 dicembre 1998 n. 504, volto al riordino RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 2, L. 3 agosto 1998 n. 288, l’imposta unica è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all’estero; l’art. 3 del suddetto d.lgs. n. 504/88, intitolato ai soggetti passivi, stabilisce che « Soggetti passivi RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse »;
a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa L. n. 220 del 2010 «(…) a) (…) l’imposta unica (…) è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia RAGIONE_SOCIALEa concessione rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE; b) l’art. 3 del d. lgs. [n. 504/1998] si interpreta nel senso che soggetto passivo d’imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia RAGIONE_SOCIALEa concessione rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all’estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l’attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l’attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta e RAGIONE_SOCIALE relative sanzioni »;
-va notato poi che l’art. 16 del d.m. RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE 1° marzo 2006 n. 111 prevede che il concessionario effettui il pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute a titolo di imposta unica;
 inoltre,  ai  sensi  RAGIONE_SOCIALE‘art.  1,  comma  644,  lett.  g),  L.  23  dicembre 2014 n. 190, l’imposta unica si applica « su di un imponibile forfetario
coincidente  con  il  triplo  RAGIONE_SOCIALEa  media  RAGIONE_SOCIALEa  raccolta  effettuata  nella provincia ove è ubicato l’esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati  registrati  nel  totalizzatore  nazionale  per  il  periodo  d’imposta antecedente a quello di riferimento »;
-questo  quadro  normativo  è  stato  poi  sottoposto  all’esame  RAGIONE_SOCIALEa Corte  costituzionale  e  RAGIONE_SOCIALEa  Corte  di  giustizia  RAGIONE_SOCIALE‘UE,  che  ne  hanno compiutamente esaminato le relazioni, rispettivamente, con la Costituzione  e  con  il  diritto  unionale,  come  prospettate  nell’odierno ricorso;
la Corte costituzionale, con la sentenza n. 27 del 2018, ha dato atto RAGIONE_SOCIALE‘incertezza correlata all’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del d. Lgs. 504 del 1998, per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010 (nel senso che era incerto se la pretesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio); ha, tuttavia, riconosciuto che il legislatore con l’art. 1, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 220 del 2010, da un canto, ha stabilito che l’imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e, d’altro canto, ha esplicitato l’obbligo RAGIONE_SOCIALE ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione al versamento del tributo e RAGIONE_SOCIALE relative sanzioni. A questo riguardo ha escluso che l’equiparazione, ai fini tributari, del ‘gestore per conto terzi’ (ossia del titolare di ricevitoria) al ‘gestore per conto proprio’ (ossia al bookmaker) sia irragionevole; entrambi i soggetti, infatti, come ha sottolineato la Corte, partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività di ‘organizzazione ed esercizio’ RAGIONE_SOCIALE scommesse soggette a imposizione. In particolare, ha rimarcato che il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria, benchè non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque un’attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali idonei e la
ricezione  RAGIONE_SOCIALEa  proposta,  si  occupa  RAGIONE_SOCIALEa  trasmissione  al bookmaker RAGIONE_SOCIALE‘accettazione  RAGIONE_SOCIALEa  scommessa,  RAGIONE_SOCIALE‘incasso  e  del  trasferimento RAGIONE_SOCIALE somme giocate, nonché del pagamento RAGIONE_SOCIALE vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker;
-la Corte costituzionale ha, quindi, specificato, quanto al ricevitore, che l’attività gestoria che costituisce il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘imposizione va riferita alla raccolta RAGIONE_SOCIALE scommesse, il volume RAGIONE_SOCIALE quali determina anche la provvigione RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria e per conseguenza il suo stesso rischio imprenditoriale. Né, ha aggiunto la Corte, la scelta di assoggettare all’imposta i titolari RAGIONE_SOCIALE ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione viola il principio di capacità contributiva, nei limiti in cui il rapporto tra il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria che agisce per conto di terzi e il bookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria per il servizio prestato: ciò perché attraverso la regolazione RAGIONE_SOCIALE commissioni il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera. La rivalsa svolge, quindi, funzione applicativa del principio di capacità contributiva, poiché redistribuisce tra i coobbligati, bookmaker e ricevitoria, che hanno comunque concorso, sia pure in vario modo, alla realizzazione del presupposto impositivo, il carico fiscale in relazione alla partecipazione di ognuno a tale realizzazione;
RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di autonomi rapporti obbligatori (che ai fini tributari sono avvinti dal nesso di solidarietà per conseguenza paritetica e non già dipendente), poi, non dubita, in ogni caso, la giurisprudenza civile di questa Corte, la quale, sia pure con riguardo al gioco del lotto, ha chiarito, appunto, che sono due i rapporti obbligatori, quello concluso tra lo scommettitore e il raccoglitore e quello che si instaura tra lo scommettitore ed il gestore (Cass. 27 luglio 2015, n. 15731). E la stessa giurisprudenza penale evidenzia la
rilevanza dei ruoli del ricevitore appartenente alla rete distributiva del bookmaker (punto  5),  consistente  nella  « …raccolta  e  trasmissione RAGIONE_SOCIALE  scommesse  per  conto  di quest’ultimo, rilasciando  le  ricevute emesse  dal  terminale  di  gioco -con  le  annesse  attività  di  incasso RAGIONE_SOCIALE poste e di pagamento RAGIONE_SOCIALE eventuali vincite -. ..»;
– sulla base RAGIONE_SOCIALE suddette considerazioni, la Corte costituzionale, nella richiamata pronuncia, ha, quindi, dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e 1, comma 66, lett. b), RAGIONE_SOCIALEa l. n. 220 del 2010, nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità d’imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all’imposta unica sui concors i pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, in quanto per quel periodo non si può procedere più alla traslazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta, dato che l’entità RAGIONE_SOCIALE commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla l. n. 220 del 2010;
– il giudice RAGIONE_SOCIALE leggi ha anche chiarito (punto 4.5) che, in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione RAGIONE_SOCIALEa natura interpretativa RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lettera b), RAGIONE_SOCIALEa L. n. 220 del 2010, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima RAGIONE_SOCIALEa sua entrata in vigore, per cui, per le annualità d’imposta antecedenti al 2011, come nel caso in esame, non risponde la ricevitoria, ma risponde il bookmaker , con o senza concessione, in base alla combinazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 d.lgs. n. 504/98 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lett. a), legge n. 220/10, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale;
– a  diversa  conclusione,  invece,  dovrebbe  invece  pervenirsi  per  le annualità  dal  2011 in poi; va ribadito, infatti, che la  incostituzionalità RAGIONE_SOCIALEa  norma  in  esame  è  stata  riscontrata  dalla  Corte ‘in  ragione RAGIONE_SOCIALE‘impossibilità per le ricevitorie di traslare l’imposta per gli esercizi
anteriori  al  2011′ ,  con  conseguente  violazione  RAGIONE_SOCIALE‘art.  53  Cost., ‘ giacchè l’entità RAGIONE_SOCIALE commissioni pattuite fra ricevitore e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro regolatorio, anche sotto il profilo tributario, precedente alla legge n. 220 del 2010 ‘;
– a fondamento, dunque, RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di incostituzionalità è stata la considerazione RAGIONE_SOCIALEa già avvenuta definizione negoziale tra le parti dei reciproci rapporti in data antecedente alla introduzione RAGIONE_SOCIALEa soggettività passiva RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria del bookmaker privo di concessione, ed è stato dato rilievo al fatto che le stesse non erano state nelle condizioni di regolare diversamente la misura RAGIONE_SOCIALE commissioni al fine di procedere all’eventuale trasferimento del carico tributario, gravante anche sulla ricevitoria in forza RAGIONE_SOCIALEa legge sopravvenuta, sui bookmaker ; la suddetta ragione di incostituzionalità, tuttavia, non è stata ravvisata per i ‘ rapporti successivi al 2011 ‘, quindi non solo per gli eventuali rapporti negoziali perfezionati dopo l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa norma interpretativa, ma anche per i rapporti che, seppure sorti in data antecedente, si sono protratti oltre l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa medesima norma. In entrambi i casi, invero, la disposizione interpretativa del 2010 costituisce parametro normativo di riferimento per definire negozialmente l’assetto di interessi RAGIONE_SOCIALE parti, sia in caso di rapporti sorti successivamente che per quelli già sorti e destinati a protrarsi, potendo le parti, alla luce e tenendo conto proprio RAGIONE_SOCIALEa scelta normativa di assoggettare al tributo anche i titolari RAGIONE_SOCIALE ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, rimodulare la regolazione negoziale RAGIONE_SOCIALE commissioni al fine di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera la ricevitoria. In questo ambito, invero, la solidarietà RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione e la correlata possibilità di traslazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta sono, infatti, destinate ad influire sulla stessa portata RAGIONE_SOCIALEa regolazione negoziale RAGIONE_SOCIALE
commissioni tra le parti, che, anche quando i rapporti economici siano rimasti  invariati, ossia non siano stati oggetto di modifiche o di nuovi accordi  in  conseguenza  RAGIONE_SOCIALEa  legge  n.  220  del  2010,  assume, necessariamente, un valore di conformità e adeguatezza rispetto alla nuova configurazione legale del rapporto;
-poiché  nella specie  rileva la sola posizione  del titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria (RAGIONE_SOCIALE), per un periodo d’imposta anteriore al 2011  (e,  precisamente,  l’anno  2007),  le  predette  censure  vanno complessivamente accolte;
-l’accoglimento del primo e del secondo motivo, per la parte indicata in  motivazione,  rende  inutile  la  trattazione  del  terzo  motivo  il  cui esame rimane assorbito;
in conclusione, vanno accolti il primo e il secondo motivo di ricorso, nei  termini  di  cui  in  motivazione,  assorbito  il  terzo;  la  sentenza impugnata va cassata, in relazione ai motivi accolti, e, non essendo necessari ulteriori  accertamenti di fatto, decidendo nel merito, deve essere accolto il ricorso introduttivo RAGIONE_SOCIALEa lite;
-l’intervento  RAGIONE_SOCIALEa  Corte  costituzionale  e  RAGIONE_SOCIALEa  Corte  di  giustizia europea, successivo alla proposizione del ricorso, giustifica la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese RAGIONE_SOCIALE‘intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo RAGIONE_SOCIALEa lite; compensa le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero giudizio.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 3 dicembre 2024