Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1613 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1613 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/01/2026
Oggetto: Tributi
2015 -Imposta unica sulle scommesse-
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 5989 del ruolo generale RAGIONE_SOCIALE‘anno 202 4, proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO giusta presso l’indirizzo tempore, procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliata di posta elettronica (PEC) EMAIL;
ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, presso cui è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente –
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 3718/2022 , RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia di II grado RAGIONE_SOCIALEa Lombardia, depositata in data 28 settembre 2022 , non notificata;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera;
RILEVATO CHE
1.L’RAGIONE_SOCIALE notificava a RAGIONE_SOCIALE, soggetto esercente l’attività di raccolta scommesse con sede all’estero, quale coobbligato in solido e a COGNOME NOME, titolare RAGIONE_SOCIALEa omonima impresa individuale ‘RAGIONE_SOCIALE‘, obbligato principale quale Centro RAGIONE_SOCIALE (CTDRAGIONE_SOCIALE, operante per conto del bookmaker privo di concessione, un avviso di accertamento con il quale veniva contestato il mancato versamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica sulle scommesse di cui al d.lgs. n. 504/1998, per l’anno 2015, irrogando anche le relative sanzioni.
2.Contro l’atto impositivo RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano che, con sentenza n. n. 3455/2021 , lo rigettava.
3.L’appello proposto avverso la pronuncia di primo grado veniva rigettato con la sentenza in epigrafe indicata.
4.Avverso tale decisione RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato a nove motivi. Chiede disporsi il previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 267, secondo comma, TFUE, sui quesiti indicati in ricorso. Solleva anche questione di legittimità costituzionale degli artt. 1-3 del D.Lgs. 23.12.1998 n. 504, come modificati dall’art. 1 co. 64 e 66 lett. b), RAGIONE_SOCIALEa Legge di Stabilità 2011, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014,
in relazione agli artt. 3, 53 e 97 Cost. Formula, infine, istanza di trattazione RAGIONE_SOCIALEa causa in pubblica udienza.
5.Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
6.E’stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, in considerazione del rilievo di inammissibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis c.p.c.
La ricorrente ha chiesto la decisione ed è stata quindi disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 380 bis e 380 bis.1 c.p.c.
CONSIDERATO CHE
1.In ordine all’istanza di trattazione in pubblica udienza, in adesione all’indirizzo già espresso dalle sezioni unite di questa Corte, il collegio giudicante ben può escludere, nell’esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti RAGIONE_SOCIALEa trattazione in pubblica udienza qualora non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Sez. U, n. 8093 del 23 aprile 2020). In particolare, la sede RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale non è incompatibile, di per sé, anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto se non oggettivamente inedite e già assistite da un consolidato orientamento, cui la Corte fornisce il proprio contributo.
Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3) c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 D.lgs. 546/92 nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 111, comma 6 Cost. con riguardo alla dedotta nullità assoluta RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado per inesistenza di motivazione o per motivazione apparente.
2.1.Il motivo è inammissibile in considerazione RAGIONE_SOCIALE‘effetto sostitutivo RAGIONE_SOCIALEa pronuncia RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello e del principio secondo cui le nullità RAGIONE_SOCIALE sentenze soggette ad appello si convertono in motivi di impugnazione, con la conseguenza che il giudice di secondo grado investito RAGIONE_SOCIALE relative censure non può limitarsi a dichiarare la nullità ma deve decidere nel merito, non può essere denunciato in cassazione un vizio RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado ritenuto
insussistente dal giudice d’appello ( ex multis , Cass. sez. 5, Ordinanza n. 1323 del 19/01/2018).
3.Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 comma 1, n. 4) c.p.c., la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza e/o del procedimento per omessa pronuncia, per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c., con riguardo alla violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del d.lgs. 504/1998, con riguardo all’art. 7 d.lgs. 549/92, per totale insussistenza del presupposto impositivo.
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4) c.p.c., la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza e/o del procedimento per omessa pronuncia, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c., con riguardo alla violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa Legge n. 220/2010 (Legge di stabilità del 2011), con specifico riferimento alla ratio legis individuata nell’art. 1 comma 64, non potendo tale normativa essere applicata nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, stante lo svolgimento da parte del bookmaker estero di attività lecita ed essendo l’intento del legislatore quello di sanzionare l’attività di gioco illecita.
Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4) c.p.c., la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza e/o del procedimento per omessa pronuncia, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c., con riguardo alla violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, com ma 644 lett. g), L. 190/2014, come modificato dall’art. 1, comma 926 L. 208/2015 nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 24, comma 10, D.L. 98/2011, conv. dalla L. 111/2011, per avere il giudice di appello ritenuto applicabile nei confronti RAGIONE_SOCIALEa contribuente la metodologia di c alcolo RAGIONE_SOCIALE‘imposta, induttivamente determinata, ragguagliando la base imponibile alla base forfettaria del triplo RAGIONE_SOCIALEa media provinciale sebbene: 1) in ragione RAGIONE_SOCIALE sopravvenienze normative di cui alla L. n. 208/2015, la norma da applicarsi con riferime nto all’anno d’imposta oggetto d’accertamento (2015) fosse l’art. 24, comma 10, DL. 98/2011 e non già l’art.1, comma 644 lett. g) cit. applicabile dal 1° gennaio 2016; 2) anche a volere ritenere tale criterio di calcolo RAGIONE_SOCIALE‘imposta applicabile con riguard o al 2015, tale norma ponesse gravi interrogativi di legittimità costituzionale. La ricorrente solleva anche questione di legittimità costituzionale degli artt. 1-3 del D.lgs.
23.12.1998 n. 504, come modificati dall’art. 1 co. 64 e 66 lett. b), RAGIONE_SOCIALEa Legge di Stabilità 2011, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 644, lett. g), L. n. 190/2014, in relazione agli artt. 3, 24, 53 e 97 Cost.
6.Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3) c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 56 ss. TFUE e dei principi del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione di parità di trattamento e non discriminazione, con riferimento all’art. 3 d el d.lgs. n. 504/98, come interpretato dall’art. 1, commi 64 e 66, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 220/2010 nonché con riferimento all’art 1, comma 644 L. n. 190/2014; si propone, o invita a sollevare d’ufficio, rinvio pregiudiziale ex art. 267, terzo comma, TFUE, alla Cor te di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, e/o rinvio interpretativo alla grande sezione ex art. 104, terzo comma, del reg. proc. RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia, in combinato disposto con l’art. 158 del predetto regolamento, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 16 RAGIONE_SOCIALEo statuto RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia, per l’interpretazione degli artt. 56, 57 e 52 del TFUE. Si chiede, stante la manifesta violazione del diritto RAGIONE_SOCIALE‘UE, si chiede la disapplicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 644, L. 190/2014 per contrarietà agli artt. 49 e 56 TFUE e ai principi comunitari.
Con il sesto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza e/o del procedimento per omessa pronuncia, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c., con riguardo alla violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del d.lgs. 504/1998, come interpretato dall’art. 1, comma 66, lett. b), RAGIONE_SOCIALEa l. 220/2010, in merito al presupposto soggettivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta.
Con il settimo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 co. 1, n. 4) c.p.c., la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza e/o del procedimento per omessa pronuncia, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c., con riguardo alla violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 2, lett. b), l. 288/1998, in merito al presupposto territoriale RAGIONE_SOCIALE‘imposta.
9.I motivi secondo, terzo, quinto, sesto e settimo – da trattare congiuntamente concernendo la soggettività e i presupposti RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica sulle scommesse – sono manifestamente infondati; in particolare, anche ad assumere la
pretermissione RAGIONE_SOCIALE questioni di diritto, le stesse sono state già oggetto di un approfondito esame da parte di questa Corte.
10.Le questioni dedotte con i suddetti motivi di impugnazione – con riguardo al quadro normativo di riferimento (art. 1, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 288 del 1998; art. 3 del decreto legislativo n. 504/88; art. 1, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 220 del 2010; art. 16 del D.M. 1 marzo 2006 n. 111; art. 1, comma 644, lett. g), RAGIONE_SOCIALEa legge n. 190 del 2014) – sono già state oggetto di ripetuta e articolata disamina da parte di questa Corte a partire dalla sentenza n. 8757 del 30 marzo 2021, seguita da numerose altre (tra le tante Cass. 8907-8911/2021, 90799081/2021, 9144-9153/2021, 9160/2021, 9162/2021, 9168/2021, 9176/2021, 9178/2021, 9182/2021, 9184/2021, 9160/2021, 9516/2021, 9528-9537/2021, 9728-9735/2021; 26384/2022; 813/2023; 6761/2023, 23310/2024; 24349/ 2024, 24033/2024; n. 3052/2025; n. 7673/2025).
11.Il quadro normativo pertinente è stato sottoposto all’esame RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale e RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia, che ne hanno compiutamente esaminato le relazioni rispettivamente con la Costituzione e col diritto unionale prospettate nell’odierno ricorso, fornendo chiari elementi per la soluzione degli ulteriori dubbi prospettati con il ricorso.
12. La Corte costituzionale, con riferimento all’ambito soggettivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta, ha dato atto RAGIONE_SOCIALE‘incertezza correlata all’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998 per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010 (nel senso che era incerto se la pretesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio); tuttavia, ha riconosciuto che il legislatore con l’art. 1, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 220 del 2010 ha stabilito che l’imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e che l’obbligo di versamento del tributo e di pagamento RAGIONE_SOCIALE relative sanzioni grava anche sulle ricevitorie operanti, come nel caso in esame, per conto di “bookmakers” privi di concessione, svolgendo anch’esse una attività gestoria che costituisce il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘imposizione.
13. A questo riguardo, la Corte costituzionale ha escluso che l’equiparazione, ai fini tributari, del “gestore per conto terzi” (ossia del titolare di ricevitoria) al “gestore per conto proprio” (ossia al “bookmaker”) sia irragionevole, posto che l’attività consiste nella raccolta RAGIONE_SOCIALE scommesse, il volume RAGIONE_SOCIALE quali determina anche la provvigione RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria e per conseguenza il suo stesso rischio imprenditoriale.
14. Entrambi i soggetti pertanto partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività di “organizzazione ed esercizio” RAGIONE_SOCIALE scommesse soggetta a imposizione: in particolare, il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque un’attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione RAGIONE_SOCIALEa proposta, si occupa RAGIONE_SOCIALEa trasmissione al “bookmaker” RAGIONE_SOCIALE‘accettazione RAGIONE_SOCIALEa scommessa, RAGIONE_SOCIALE‘incasso e del trasferimento RAGIONE_SOCIALE somme giocate, nonché del pagamento RAGIONE_SOCIALE vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal “bookmaker”.
15. Della sussistenza di autonomi rapporti obbligatori non dubita, d’altronde, la giurisprudenza civile di questa Corte (v. anche Cass. 27/07/2015, n. 15731), neppure attagliandosi al rapporto tra il “bookmaker” e ricevitore lo schema RAGIONE_SOCIALEa solidarietà dipendente, che ricorre, invece, quando uno dei coobbligati, pur non avendo realizzato un fatto indice di capacità contributiva, si trova in una posizione collegata con il fatto imponibile o con il contribuente, sulla base di un rapporto a cui il fisco resta estraneo (da ultimo Cass. n. 26489/2020).
16. In altri termini, la Corte costituzionale ha chiarito che l’imposta in esame è caratterizzata da un regime, in forza del quale ciascuno dei gestori risponde RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione tributaria verso l’Erario a diverso e autonomo titolo, senza necessità per il creditore erariale di escutere uno di essi in via principale e salva la possibilità di rivalsa interna, regolabile su basi contrattuali.
17. Proprio l’autonomia dei rapporti obbligatori verso il fisco consente di parlare di solidarietà paritetica tra CTD e “bookmaker”, che a sua volta implica l’irrilevanza per l’Erario RAGIONE_SOCIALE modalità con cui i due obbligati procedano a disciplinare pattiziamente la rivalsa; tale ultimo aspetto è stato infatti preso in
considerazione dalla Corte costituzionale non già per farne derivare effetti sui rapporti tra “bookmaker” e RAGIONE_SOCIALE finanziaria, bensì solo per sottolineare che, prima RAGIONE_SOCIALEa norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 66, lett. b) RAGIONE_SOCIALEa l. n. 220 del 2010, le ricevitorie erano legate ai “bookmaker” da contratti già in essere e non potevano pertanto negoziare (o rinegoziare) con il “bookmaker” le commissioni in termini economici tali da tener conto RAGIONE_SOCIALEa necessità di pagare anch’esse in via diretta il tributo e dunque di operare una parziale traslazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta.
18. Per il “bookmaker”, tuttavia, ciò non muta la struttura del suo rapporto obbligatorio verso l’Erario, che, anche per gli anni precedenti al 2011, era fondato, senza margini di dubbio, sul presupposto oggettivo RAGIONE_SOCIALEa scommessa fatta dal cliente presso la ricevitoria, ancorché quest’ultima per quegli anni non potesse essere considerata responsabile, in ragione del suo affidamento su un quadro regolatorio diverso da quello poi interpretato dalla l. n. 220 del 2010.
19. Nella specie, la solidarietà è paritetica, poiché anche il “bookmaker” realizza un fatto di gestione indice di capacità contributiva. Né viola il principio RAGIONE_SOCIALEa capacità contributiva la scelta di assoggettare all’imposta i titolari RAGIONE_SOCIALE ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione nei limiti in cui il rapporto tra il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria che agisce per conto di terzi e il “bookmaker” sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria per il servizio prestato; ciò in quanto, attraverso la regolazione negoziale RAGIONE_SOCIALE commissioni, il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul ‘bookmaker” per conto del quale opera, assolvendo la rivalsa funzione applicativa del principio di capacità contributiva.
20. In forza di tale articolato percorso la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lettera b), RAGIONE_SOCIALEa L. n. 220 del 2010, nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità d’imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, restando esclusa la possibilità, per la già
cristallizzata determinazione in quel periodo RAGIONE_SOCIALE‘entità RAGIONE_SOCIALE commissioni tra ricevitorie e “bookmaker”, di poter procedere alla traslazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta. Per le annualità d’imposta antecedenti al 2011, dunque, non rispondono le ricevitorie ma solamente i bookmaker, con o senza concessione, in base alla combinazione degli artt. 3 del d.lgs. n. 504/98 e 1, comma 66, lett. a), RAGIONE_SOCIALEa I. n. 220/10, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale.
21. La suddetta ragione di incostituzionalità non è stata ravvisata per i “rapporti successivi al 2011”, quindi non solo per gli eventuali rapporti negoziali perfezionati dopo l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa norma interpretativa, ma anche per i rapporti che, seppure sorti in data antecedente, si sono protratti oltre l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa medesima norma; in entrambi i casi, invero, la disposizione interpretativa del 2010 costituisce parametro normativo di riferimento per definire negozialmente l’assetto di interessi RAGIONE_SOCIALE parti, sia in caso di rapporti sorti successivamente che per quelli già sorti e destinati a protrarsi, potendo le parti, alla luce e tenendo conto proprio RAGIONE_SOCIALEa scelta normativa di assoggettare al tributo anche i titolari RAGIONE_SOCIALE ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, rimodulare la regolazione negoziale RAGIONE_SOCIALE commissioni al fine di trasferire il carico tributario sul “bookmaker” per conto del quale opera la ricevitoria.
22.La solidarietà RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione e la correlata possibilità di traslazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta sono, infatti, destinate ad influire sulla stessa portata RAGIONE_SOCIALEa regolazione negoziale RAGIONE_SOCIALE commissioni tra le parti, che, anche quando i rapporti economici siano rimasti invariati, ossia non siano stati oggetto di modifiche o di nuovi accordi in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa legge n. 220 del 2010, assume, necessariamente, un valore di conformità e adeguatezza rispetto alla nuova configurazione legale del rapporto.
22. Orbene, considerato che nel presente giudizio si controverte sul periodo d’imposta 2015 e che viene in rilievo soltanto la posizione del bookmaker, le complessive censure sono infondate.
23. Va rilevato, inoltre, ai fini RAGIONE_SOCIALEa territorialità RAGIONE_SOCIALE‘imposizione, che non rileva la conclusione del contratto di scommessa poiché il fatto imponibile è la
prestazione di servizi consistente nell’organizzazione del gioco da parte del ricevitore e nella raccolta RAGIONE_SOCIALE scommesse, che consiste, in relazione a ciascun scommettitore, nella valida registrazione RAGIONE_SOCIALEa scommessa, documentata dalla consegna allo scommettitore RAGIONE_SOCIALEa relativa ricevuta (così Cass. n. 15731 del 2015, cit.), attività, queste, tutte svolte in Italia.
24. Neppure è condivisibile l’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte cost. n. 27/2018, propugnata da parte ricorrente, né è configurabile, alla stregua dei principi da essa affermati, una irragionevolezza RAGIONE_SOCIALEa norma interpretativa nella parte in cui, prevedendo la imponibilità anche RAGIONE_SOCIALE scommesse a quota fissa offerte con modalità transfrontaliera in assenza di concessione, non ha tenuto conto che il movimento RAGIONE_SOCIALE suddette scommesse, proprio in quanto realizzate fuori sistema, non viene rilevato, sicché la base imponibile viene determinata senza considerare il movimento netto reale, essendo le stesse escluse dalla formazione del movimento netto che determina l’applicazione RAGIONE_SOCIALE aliquote, con la conseguenza che verrebbero applicate aliquote superiori a quelle che avrebbero dovuto applicarsi per legge.
25. Tale ultimo profilo di censura, del resto, postula solo in astratto la circostanza che l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina di determinazione del movimento netto sul quale commisurare l’aliquota RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica anche nel caso di scommettitore privo di concessione, avrebbe determinato l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘aliquota massima che diversamente, ove si fossero considerate anche le scommesse fuori sistema, non sarebbe stata applicata. In realtà, rispetto al criterio di commisurazione RAGIONE_SOCIALE‘aliquota secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 1, lett. b), n. 3), d.lgs. n. 504 del 1998, valevole per tutti i soggetti che svolgono l’attività di raccolta RAGIONE_SOCIALE scommesse, in alcun modo parte ricorrente deduce o allega in ordine al fatto che l’eventuale considerazione RAGIONE_SOCIALE scommesse “fuori sistema” avrebbe potuto incidere diversamente sulla determinazione RAGIONE_SOCIALE‘imponibile e sull’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘aliquota operata dall’amministrazione doganale secondo le prescrizioni di legge.
26. Una attenzione specifica, inoltre, va rivolta agli argomenti difensivi prospettati in ricorso, relativi alle ritenute frizioni con il diritto unionale.
In particolare, la ricorrente ha prospettato la violazione del diritto di non discriminazione, di parità di trattamento e del principio di affidamento.
28. Inoltre, il profilo centrale RAGIONE_SOCIALEa linea difensiva seguita si fonda, in sostanza, sul riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa liceità RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta nel tempo dalla ricorrente, come riconosciuta dalla giurisprudenza penale di questa Corte; ciò, secondo l’assunto di parte ricorrente, comporterebbe effetti anche sul piano strettamente fiscale e, inoltre, dovrebbe indurre a ritenere che la Corte di giustizia, con la pronuncia del 26 febbraio 2020, non avrebbe preso in considerazione la specificità RAGIONE_SOCIALEa “peculiare posizione” nella quale la ricorrente si sarebbe venuta a trovare basata sulla illegittima ed originaria discriminazione dalla stessa subita nel tempo dall’autorità nazionale. La linea difensiva seguita dalla ricorrente, più in particolare, si fonda sulla considerazione RAGIONE_SOCIALEa natura sanzionatoria RAGIONE_SOCIALE‘intervento normativo di cui alla legge 220/2010, sicché la disciplina in esso contenuta troverebbe applicazione solo con riferimento allo svolgimento di una attività di gioco illecita, dunque non anche nei confronti RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, con la conseguenza che, ove applicata nei propri confronti, deriverebbe una violazione del principio di non discriminazione, RAGIONE_SOCIALEa parità di trattamento nonché di legittimo affidamento e di libertà di stabilimento, determinando, inoltre, un contrasto interno RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità, tra le sezioni civili e quelle penali, in ordine alla questione. Si tratta di considerazioni che non possono trovare accoglimento.
29. Con specifico riferimento al diritto unionale, premesso che le imposte sui giochi d’azzardo non hanno natura armonizzata, sicché rileva l’art. 56 del TFUE, la Corte di Giustizia, 26 febbraio 2020, causa C-788/18, ha preso diretta e specifica cognizione proprio RAGIONE_SOCIALE medesime questioni sollevate con l’odierno ricorso ed ha escluso qualsivoglia discriminazione tra “bookmakers” nazionali e “bookmakers” esteri, perché l’imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti (punto 21 di Corte giust. in causa C788/18), di modo che la normativa italiana «non appare atta a vietare,
ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la RAGIONE_SOCIALE, nello RAGIONE_SOCIALE membro interessato».
30. Inoltre, nel settore dei giochi d’azzardo con poste in danaro, secondo costante giurisprudenza unionale, gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione RAGIONE_SOCIALE‘incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative RAGIONE_SOCIALE‘ordine sociale in generale costituiscono motivi imperativi d’interesse generale atti a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi: per conseguenza, in assenza di un’armonizzazione unionale RAGIONE_SOCIALEa normativa sui giochi d’azzardo, ogni RAGIONE_SOCIALE membro ha il potere di valutare, alla luce RAGIONE_SOCIALEa propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità (Corte giust. 24 ottobre 2013, causa C-440/12, punto 47; 8 settembre 2009, causa C-42/07).
31. Il legislatore nazionale ha proceduto a questa valutazione, dichiarando, nel comma 64 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 l. n. 220 del 2010, i propri obiettivi, tra i quali si colloca «…l’azione per la tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, RAGIONE_SOCIALE‘ordine pubblico, RAGIONE_SOCIALEa lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni RAGIONE_SOCIALEa criminalità organizzata nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore».
32. La prevalenza RAGIONE_SOCIALE‘ordine di valori di ciascuno RAGIONE_SOCIALE membro comporta che gli Stati membri non hanno l’obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio RAGIONE_SOCIALEa rispettiva competenza fiscale (Corte giust. in causa C-788/18, cit., punto 23; per analogia, Corte giustizia 1° dicembre 2011, causa C-253/09, punto 83).
33.Orbene, la Corte di Giustizia ha escluso qualsivoglia discriminazione tra “bookmaker” nazionali e “bookmaker” esteri; anzi, come ha pure sottolineato la Corte costituzionale (ancora con la sentenza n. 27/18), a seguire la tesi prospettata in ricorso si giungerebbe ad una discriminazione al contrario: la scelta legislativa «risponde ad un’esigenza di effettività del principio di lealtà
fiscale nel settore del gioco, allo scopo di evitare l’irragionevole esenzione per gli operatori posti al di fuori del sistema concessorio, i quali finirebbero per essere favoriti per il solo fatto di non aver ottenuto la necessaria concessione…». 34. Va evidenziato, a tal proposito, che la Corte di giustizia, se, col punto 17, in relazione al “bookmaker”, oltre che stabilire, in via generale, che la libera prestazione di servizi non tollera restrizioni idonee a vietare, ostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro RAGIONE_SOCIALE membro, col punto 24 specifica, in concreto, che, «…la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non prevede un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione di servizi sia effettuata in Italia o in altri Stati membri»; sicché, conclude col punto 24, «…rispetto a un operatore nazionale che svolge le proprie attività alle stesse condizioni di tale società, la RAGIONE_SOCIALE non subisce alcuna restrizione discriminatoria a causa RAGIONE_SOCIALE‘applicazione nei suoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale». Quanto al centro trasmissione dati, il punto 26 si limita a ribadire che il “bookmaker” estero esercita un’attività di gestione di scommesse «allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali» ed è per questo che il centro di trasmissione dati che opera quale suo intermediario risponde RAGIONE_SOCIALE‘imposta, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lett. b), RAGIONE_SOCIALEa L. n. 220/10, ma ciò non toglie (punto 28) che la situazione del centro trasmissione dati che trasmette i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali è diversa da quella del centro trasmissione che li trasmette per conto di un operatore che ha sede in altro RAGIONE_SOCIALE membro.
35. La diversità RAGIONE_SOCIALEa situazione, pertanto, è “in re ipsa”, per il fatto stesso che si tratta di soggetto che raccoglie scommesse per conto di un “bookmaker” estero: nel settore dei giochi d’azzardo, difatti, il ricorso al sistema RAGIONE_SOCIALE concessioni costituisce «…un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l’esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti» (Corte giust. 19 dicembre 2018, causa C375/17, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, punto 66, richiamata al punto 18 RAGIONE_SOCIALEa sentenza in causa C-788/18, cit.); e ciò in conformità agli
obiettivi esplicitamente perseguiti dal legislatore italiano (art. 1, comma 644, I, n. 220 del 2010), come puntualmente rimarcato dalla Corte di giustizia. Di qui l’esclusione, anche con riguardo alla posizione del centro trasmissione dati, di qualsiasi restrizione discriminatoria.
36. Le suddette considerazioni rendono, dunque, priva di ogni fondamento sia l’asserita assimilazione RAGIONE_SOCIALE‘imposizione alle sanzioni, ipotizzandone una oggettiva finalità afflittiva, che, invece, è del tutto assente attesa la riferibilità RAGIONE_SOCIALEa pretesa ad ordinari, seppur specifici, meccanismi impositivi e l’assenza, come su evidenziato, di caratteri discriminatori, sia la prospettata esistenza di un contrasto interno RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità in ordine alla questione. 37. La giurisprudenza penale di questa Corte (Cass. pen., 10/09/2020, n. 25439), poi, ha esaminato la questione relativa alla realizzazione del reato di cui all’art. 4, comma 4-bis, RAGIONE_SOCIALEa L. n. 401 del 1989, ritenendo di dovere escludere la sussistenza del reato “de quo” in base alla considerazione che il ricorrente era stato «illegittimamente escluso dai bandi di gara attributivi RAGIONE_SOCIALE concessioni … e la successiva trasmissione di dette scommesse all’allibratore non possono essere punite ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 4-bis, L. n. 401/1989, dovendosi disapplicare la disciplina penale nazionale per contrasto con la normativa RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea». Il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa natura non illecita RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta dalla ricorrente, tuttavia, non implica la sottrazione RAGIONE_SOCIALEa stessa dall’ambito RAGIONE_SOCIALEa disciplina RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica, anzi, postula proprio la realizzazione del presupposto di imposta, secondo la specifica declinazione contenuta nell’art. 1, comma 66, legge n. 220/2010 che ha, come visto, disposto che: «Ferma restando l’obbligatorietà, ai sensi RAGIONE_SOCIALEa legislazione vigente, di licenze, autorizzazioni e concessioni nazionali per l’esercizio dei concorsi pronostici e RAGIONE_SOCIALE scommesse, e conseguentemente l’immediata chiusura RAGIONE_SOCIALE‘esercizio nel caso in cui il relativo titolare ovvero esercente risulti sprovvisto di tali titoli abilitativi, ai soli fini tributari: a) l’articolo 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che l’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia
RAGIONE_SOCIALEa concessione rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE; b) l’articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che soggetto passivo d’imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia RAGIONE_SOCIALEa concessione rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all’estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l’attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l’attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta e RAGIONE_SOCIALE relative sanzioni».
38. L’applicabilità RAGIONE_SOCIALEa previsione normativa in esame esclude altresì che possa porsi una questione di violazione del principio di non discriminazione o di libertà di stabilimento, basata sulla considerazione RAGIONE_SOCIALEa natura lecita RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta, ovvero ancora che possa ritenersi che la Corte di Giustizia, con la pronuncia citata non abbia preso in considerazione la “specifica situazione” nella quale la ricorrente ha dovuto operare.
39. A parte il rilievo che il pregiudizio subito risulta solo affermato, ma non concretamente precisato e specificato, quel che rileva, come detto, è il fatto che il bookmaker estero, per il fatto di avere realizzato in Italia l’attività di gestione RAGIONE_SOCIALEa raccolta RAGIONE_SOCIALE scommesse per il tramite di propri centri di trasmissione dati, ha realizzato il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘imposta e, dunque, è da considerarsi soggetto passivo del tributo e, sotto tale profilo, va fatto richiamo alla pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia che, sul punto, ha escluso ogni violazione dei principi unionali citati.
40. Quanto all’asserita violazione del principio RAGIONE_SOCIALE‘affidamento, prospettata in relazione alla portata innovativa RAGIONE_SOCIALEa disposizione interpretativa RAGIONE_SOCIALEa legge del 2010, al di là dei profili di inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa censura con riferimento alla posizione del ricevitore, in ordine alla quale, peraltro, la Corte costituzionale, con la sentenza citata, si è già espressa con la pronuncia di incostituzionalità relativamente alla portata innovativa retroattiva RAGIONE_SOCIALEa norma, va rilevato, quanto alla posizione del “bookmaker” estero, che la stessa Corte costituzionale non ha
posto in discussione il fatto che costui, anche privo di concessione, doveva essere considerato soggetto passivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica anche prima RAGIONE_SOCIALEa entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa disposizione interpretativa, sicché non può porsi alcuna violazione del principio del legittimo affidamento.
41.Alla stregua di quanto affermato dalla Corte di giustizia nella citata sentenza, non si ravvisa necessità alcuna di promuovere un nuovo rinvio dinanzi alla Corte di giustizia, neppure ponendosi una questione di interpretazione RAGIONE_SOCIALEa precedente statuizione RAGIONE_SOCIALEa Corte, esaustiva e completa.
42. R imangono inalterate le ragioni sopra espresse di insussistenza di ragioni per una nuova sollecitazione RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia anche con riguardo all’assunta contrarietà RAGIONE_SOCIALE‘ art. 1, comma 644 L. 190/2014 con il diritto comunitario (artt. 49 e 56 TFUE) atteso che questa Corte ha già precisato che la previsione di cui all’art. 1, comma 644, lett. g), l. n. 190 del 2014, che si limita a stabile i criteri di determinazione RAGIONE_SOCIALEa base imponibile di riferimento ai fini RAGIONE_SOCIALE‘Imposta Unica ove la ricevitoria non sia collegata al totalizzatore nazionale, sicché in alcun modo ha natura sanzionatoria, né determina alcun irragionevole trattamento impositivo posto che è proprio il mancato collegamento al totalizzatore nazionale che osta ad una valutazione analitica RAGIONE_SOCIALE‘attività effettivamente svolta, da cui la necessità di criteri per una determinazione induttiva. In particolare, l’art. 1, comma 644, lett. g) cit. disciplina una modalità di determinazione RAGIONE_SOCIALEa base imponibile in via presuntiva (iuris tantum), stante la non ricostruibilità RAGIONE_SOCIALEa raccolta totale realizzata dagli operatori non autorizzati per mancato collegamento al totalizzatore nazionale, fatto salvo l’onere a carico del contribuente di fornire (a contrario) gli elementi probatori (dimostrando le concrete tipologie di eventi oggetto di scommessa e, dunque, l’effettivo ammontare RAGIONE_SOCIALE giocate effettuate) atti a giustificare la non applicazione RAGIONE_SOCIALEa base imponibile forfetaria pari al triplo RAGIONE_SOCIALEa media provinciale (nella specie, peraltro neanche dedotti dal bookmaker estero) (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 3052 del 2025 ). Né, alla luce di quanto sopra esposto, si ravvisano i presupposti per la richiesta disapplicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 644, L. 190/2014 per contrarietà agli artt. 49 e 56 TFUE e ai principi comunitari.
Il quarto motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza e specificità.
44. Questa Corte ha precisato che qualora si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 cod. proc. civ., riconducibile alla prospettazione di un’ipotesi di error in procedendo per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del “fatto processuale”, detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento, da parte del ricorrente, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio per relationem agli atti RAGIONE_SOCIALEa fase di merito, RAGIONE_SOCIALE‘onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro RAGIONE_SOCIALE ricerca ma solo ad una verifica degli stessi (cfr., ex aliis, Cass., n. 17529 del 2020, SU. n. 20181 del 2019; Cass. n. 2771 del 2017; Cass. n. 21226 del 2010; Cass. n. 6361 del 2007; Cass. n. 978 del 2007); ove la parte deduca un error in procedendo per omessa pronuncia su una domanda «è necessario, ai fini del rispetto del principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, che nel ricorso stesso siano riportati, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, i passi del ricorso introduttivo con i quali la questione controversa è stata dedotta in giudizio e quelli RAGIONE_SOCIALE‘atto d’appello con cui le censure sono state formulate» (Cass. n. 11738 del 08/06/2016; Cass. n. 19410 del 30/09/2015); né rileva l’esistenza, in relazione al vizio lamentato, del potere di diretto esame degli atti da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte che «presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto RAGIONE_SOCIALEa critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base RAGIONE_SOCIALE‘errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso» (Cass. n. 22880 del 29/09/2017; Cass. n. 40215 del 2021).
Nella specie, la parte non ha provveduto a riportare in ricorso – riproducendo ivi ovvero allegando ad esso l’atto di gravame – il contenuto RAGIONE_SOCIALE censure proposte con l’atto di appello impedendo a questa Corte di verificare la sussistenza
RAGIONE_SOCIALE‘ error in procedendo denunciato. Peraltro dalla sentenza impugnata si evince che l’appellante ha soltanto richiesto la sospensione del giudizio ai fini del rinvio pregiudiziale dinanzi alla CGUE ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 267, secondo comma, TFUE, e ai fini RAGIONE_SOCIALEa proposizione RAGIONE_SOCIALEa questione di legittimità costituzionale con riguardo all’art. 1, comma 644 cit. senza proporre alcuna censura inerente la metodologia di calcolo RAGIONE_SOCIALE‘imposta medesima.
45. Giova rammentare, in ogni caso, quanto alla prospettata questione di costituzionalità RAGIONE_SOCIALE‘art.1, comma 644, lett. g), L. 190/2014, che questa Corte, con ordinanza Sez. 5, Ordinanza n. del 22/03/2025, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 644, lett. g), RAGIONE_SOCIALEa l. n. 190 del 2014 ( nel testo vigente ratione temporis ) in relazione agli artt. 3, 24, 53 e 97 Cost., in quanto, per i soggetti di cui al comma 643, che non aderiscono al regime di regolarizzazione ovvero che, pur avendo aderito, ne sono decaduti, la determinazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta su di un imponibile forfetario, coincidente con il triplo RAGIONE_SOCIALEa media RAGIONE_SOCIALEa raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l’esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d’imposta antecedente a quello di riferimento, con l’aliquota massima stabilita dall’art. 4, comma 1, lett. b), n. 3.1), del d.lgs. n. 504 del 1998, corrisponde a un criterio ragionevole, attesa la posizione di ampio favore degli operatori non autorizzati rispetto agli operatori RAGIONE_SOCIALEa rete legale e l’impossibilità di ricostruire la raccolta totale realizzata da questi soggetti, per mancato collegamento al totalizzatore nazionale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, e realizza un accertamento induttivo su base presuntiva, che non esclude la prova contraria da parte del contribuente circa l’effettivo ammontare RAGIONE_SOCIALE giocate effettuate, sicché sono garantite le esigenze di difesa, di corrispondenza tra imposizione e capacità contributiva e di imparzialità RAGIONE_SOCIALE‘azione amministrativa.
46 . Con l’ottavo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 del d.lgs. 546/1992, 5, comma 1 e 6, comma 2, l. 472/1997 e 10, comma 4, l. 212/2000, per non avere considerato le « obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di
applicazione RAGIONE_SOCIALEa norma tributaria », le quali, ai sensi degli artt. 6, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997 e 10, comma 3, L. 212/2000, valevano ex se a escludere la colpevolezza del soggetto passivo e, conseguentemente, la sua assoggettabilità a sanzione tributaria.
47.L’ottavo motivo è manifestamente infondato posto che non sussistono i presupposti per ritenere l’obiettiva incertezza normativa per il 2015; questa Corte ha, al riguardo, già ritenuto che la condizione di obiettiva incertezza per lo scommettitore estero può considerarsi sussistente fino alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 66, l. n. 220/2010, la quale ha interpretato l’art. 3, d.lgs. n. 504/1998 prevedendo che soggetto passivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica sulle scommesse è anche chi svolge l’attività di gestione RAGIONE_SOCIALE stesse pur se privo di concessione (Cass., sez. 5, 12 aprile 2021, n. 9531; Sez. 5, Ordinanza n. 23310 del 2024; Cass. sez. 5, Ord. n. 24033 del 2024).
48. Con il nono motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12, 15 d. lgs. 546/1992 e 91, 92 c.p.c per avere la CGT di II grado: 1) illegittimamente disposto le spese processuali in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, rappresentata in giudizio da un proprio funzionario delegato, peraltro, in assenza di documentazione RAGIONE_SOCIALE spese vive e di deposito di apposita nota; 2) condannato l’appellante alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del grado di appello laddove, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa complessità e peculiarità RAGIONE_SOCIALEa materia, avrebbe dovuto disapplicare il principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza e, nel rispetto del citato art. 92 c.p.c., compensare le spese di lite tra le parti.
49.Il (sub) motivo nella parte in cui denuncia l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE rappresentata da un proprio funzionario delegato e in assenza di documentazione RAGIONE_SOCIALE spese vive e di deposito di apposita notasi profila inammissibile.
50.Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 15, comma 2-sexies del d.lgs. n. 546/92«Nella liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese a favore RAGIONE_SOCIALE‘ente impositore, RAGIONE_SOCIALE‘agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione e dei soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la
liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento RAGIONE_SOCIALE‘importo complessivo ivi previsto»; la norma citata prevede la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese a favore RAGIONE_SOCIALE‘ufficio tributario, se assistito da funzionari RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione, e, a favore RAGIONE_SOCIALE‘Ente locale, se assistito da propri ccf dipendenti, a cui si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di AVV_NOTAIO. Lo specifico riferimento alle spese processuali ed alla riduzione percentuale dei soli onorari di AVV_NOTAIO conferma il diritto RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE alla rifusione sia dei costi affrontati, sia dei compensi spettanti per l’assistenza tecnica fornita in giudizio dai propri dipendenti, che sono legittimati a svolgere attività difensiva nel processo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 15 cit. (v. Cass., sez. 5, n. 23055 del 2019); nella specie, la ricorrente, in difetto del principio di autosufficienza, non ha precisato, a fronte di una incontestata assistenza tecnica svolta in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE dai propri funzionari, quali fossero, avuto riguardo all’importo totale RAGIONE_SOCIALE spese liquidate per il grado di appello, le voci relative alle “spese vive” asseritamente non documentate; infatti come affermato da questa Corte “È peraltro onere del ricorrente in cassazione, a pena d’inammissibilità del ricorso, specificare analiticamente le voci tariffarie e gli importi in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, nonché le singole spese contestate o dedotte come omesse, in modo da consentire il controllo di legittimità senza necessità di ulteriori indagini (Cass. sez. 6-3, Ordinanza n. 24635 del 19/11/2014).
51.Anche il (sub) motivo relativo alla assunta mancata compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del grado di appello è inammissibile avendo il giudice di appello, nel liquidare le spese in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, stante il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello RAGIONE_SOCIALEa contribuente, fatto corretta applicazione del generale principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza, essendo la compensazione, in tutto o in parte, RAGIONE_SOCIALE spese processuali, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 15, comma 2, cit., vigente ratione temporis , applicabile soltanto «in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate».
52.Peraltro, «In materia di procedimento civile, il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito è diretto solamente ad evitare che possa
risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico RAGIONE_SOCIALEa parte totalmente vittoriosa, essendo del tutto discrezionale la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare» (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 26912 del 26/11/2020; sez. 5, Ord. n. 23310 del 2024).
53.In conclusione, il ricorso va rigettato.
54.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
55 .Ai sensi del terzo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis cod. proc. civ. « la Corte … quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma RAGIONE_SOCIALE‘articolo 96 » (disposizione immediatamente applicabile anche ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale data non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023; Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023; Cass. n. 28318 del 2023). La norma sottende una valutazione legale tipica del legislatore delegato, in ragione RAGIONE_SOCIALEa quale l’applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni -di quelle del terzo comma come di quelle del quarto comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 -non è subordinata ad una valutazione discrezionale ma discende, «di default», dalla definizione del giudizio in conformità alla proposta (Cass. n. 27947/2023). La novità normativa introdotta dall’art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 149/2022 contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per la condanna ad una somma equitativamente determinata a favore RAGIONE_SOCIALEa controparte (art. 96, terzo comma, c.p.c.) e di una ulteriore somma non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 a favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.). In tal modo, risulta codificata una ipotesi di abuso del processo , peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale (v. Cass., sez. 5, Ord. n. 27414 del 2024; sez . 1, Ordinanza n. 26385 del 2024; Cass. S.U. n. 27195 del 2023 anche per quanto riguarda la disciplina intertemporale).
56.La Corte fissa in euro 3.0 00,00 la sanzione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, comma 3, c.p.c., ed in euro 1.500,00 quella ai sensi del comma 4 RAGIONE_SOCIALEa medesima disposizione, atteso il carattere pacifico dei principi giurisprudenziali applicati e la manifesta infondatezza del ricorso, per i motivi ampiamente esposti.
P.Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali che liquida in euro 6.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.
condanna la ricorrente a pagare l’ulteriore importo di euro 3.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, comma 3, c.p.c.;
condanna la ricorrente a pagare l’ulteriore importo di euro 1 .500,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, comma 4, c.p.c.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa I. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 30 ottobre 2025
Il Presidente NOME COGNOME