Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18775 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18775 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11625/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE DI COGNOME NOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PERUGIA n. 528/2018 depositata il 24/12/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALE, operante quale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per conto di bookmaker estero privo di concessione, ha proposto ricorso per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza in epigrafe con la quale la Commissione Tributaria Regionale (CTR) RAGIONE_SOCIALE‘Umbria ha rigettato l’appello contro la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Perugia che aveva respinto il suo ricorso contro l’avviso di accertamento per l’anno 2011 in materia di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse ex d.lgs. n. 504/1998 spiccato nei suoi confronti.
Il ricorso, accompagnato da istanza di sospensione del giudizio e rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, si fonda su sei motivi.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del d.lgs. n. 504/1998, come interpretato dall’art. 1 comma 66 lett. b) legge n. 220/2010, per aver la CTR ritenuto integrato in capo al RAGIONE_SOCIALE il presupposto soggettivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 comma 2 lett. b) legge n. 288/1998 per aver la CTR ritenuto integrato il presupposto territoriale RAGIONE_SOCIALE‘imposta.
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 49 e 56 TFUE e dei principi del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione di parità di trattamento e non discriminazione, con riferimento all’art. 1 comma 66 legge n. 220/2010, per non aver la CTR disapplicato l’art. 3 d.lgs. n. 504/1998.
Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 401 RAGIONE_SOCIALEa Direttiva n. 2006/112/CE per non avere la CTR disapplicato la disciplina normativa di cui al d.lgs. n. 504/1998 in ragione RAGIONE_SOCIALEa sua contrarietà al divieto di mantenere o introdurre imposte sul volume d’affari diverse dall’imposta sul valore aggiunto armonizzata.
Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 d.lgs. n. 546/1992, art. 5 comma 1, art. 6 comma 2 legge n. 472/1997 e art. 10 comma 3 legge n. 212/2000 per non avere la CTR applicato l’esimente RAGIONE_SOCIALE‘obiettiva condizione d’incertezza.
Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 2 e 15 d.lgs. n. 546/1992 e 91, 92 c.p.c. per aver la CTR disposto la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, rappresentata in giudizio da un proprio funzionario delegato, e, in subordine, per non aver disposto la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese.
I motivi dal primo al terzo possono essere esaminati unitariamente, trattandosi di profili ormai ampiamente trattati e definiti dalla costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, v. Cass. nn. 8907-8911 del 2021, 9079-9081 del 2021, 9144-9153 del 2021, 9160 del 2021, 9162 del 2021, 9168 del 2021, 9176 del 2021, 9178 del 2021, 9182 del 2021, 9184 del 2021, 9160 del 2021, 9516 del 2021, 9528- 9537 del 2021, 9728-9735 del 2021; 29366 del 2022; 10681 del 2024), anche alla luce dei precedenti del giudice RAGIONE_SOCIALE leggi (Corte cost. n. 27/2018) e RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia, pronunciatasi nel frattempo sulla compatibilità RAGIONE_SOCIALEa normativa interna citata con il diritto unionale (Corte giust., 26 febbraio 2020, in causa C-788/18), e devono essere rigettati.
7.1. L’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 ha previsto la soggezione all’imposta unica di « coloro i quali gestiscono, anche in
concessione, i concorsi pronostici e le scommesse »; la norma è stata oggetto di interpretazione autentica da parte RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lettera b), RAGIONE_SOCIALEa legge n. 220 del 2010, « nel senso che soggetto passivo d’imposta è chiunque, ancorché in assenza RAGIONE_SOCIALEa concessione rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all’estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l’attività è esercitata per conto terzi, il soggetto per conto del quale l’attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta e RAGIONE_SOCIALE relative sanzioni ». La Corte costituzionale ha dato atto RAGIONE_SOCIALE‘incertezza correlata all’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998, per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010 (nel senso che era incerto se la pretesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti privi di concessione), ma ha riconosciuto che il legislatore con l’art. 1, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 220 del 2010 ha stabilito che l’imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio: « Con la disposizione interpretativa RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lettera b), RAGIONE_SOCIALEa legge n. 220 del 2010, il legislatore ha dunque esplicitato una possibile variante di senso RAGIONE_SOCIALEa disposizione interpretata, ribadendo, da un lato, che l’imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e stabilendo, altresì, che il generale concetto di ‘gestione’ include anche l’attività svolta ‘per conto di terzi’, compresi i bookmakers con sede all’estero e privi di concessione » (v., in particolare, par. 4.1.1.), esplicitando l’obbligo RAGIONE_SOCIALE ricevitorie operanti, come nel caso in esame, per conto di bookmakers privi di concessione al versamento del tributo e RAGIONE_SOCIALE relative sanzioni, poiché svolgono anch’esse una attività gestoria che costituisce il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘imposizione. A questo riguardo la Corte ha escluso che
l’equiparazione, ai fini tributari, del “gestore per conto terzi” (ossia del titolare di ricevitoria) al “gestore per conto proprio” (ossia al bookmaker) sia irragionevole. L’attività consiste, infatti, nella raccolta RAGIONE_SOCIALE scommesse, il volume RAGIONE_SOCIALE quali determina anche la provvigione RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria e per conseguenza il suo stesso rischio imprenditoriale. Entrambi i soggetti partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività di “organizzazione ed esercizio” RAGIONE_SOCIALE scommesse soggetta a imposizione. In particolare, il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque un’attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione RAGIONE_SOCIALEa proposta, si occupa RAGIONE_SOCIALEa trasmissione al bookmaker RAGIONE_SOCIALE‘accettazione RAGIONE_SOCIALEa scommessa, RAGIONE_SOCIALE‘incasso e del trasferimento RAGIONE_SOCIALE somme giocate, nonché del pagamento RAGIONE_SOCIALE vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker. Né viola il principio RAGIONE_SOCIALEa capacità contributiva la scelta di assoggettare all’imposta i titolari RAGIONE_SOCIALE ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, nei limiti in cui il rapporto tra il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria che agisce per conto di terzi e il bookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria per il servizio prestato. Ciò in quanto, attraverso la regolazione negoziale RAGIONE_SOCIALE commissioni, il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera, assolvendo la rivalsa funzione applicativa del principio di capacità contributiva.
7.2. L ‘ incostituzionalità RAGIONE_SOCIALEa norma in esame è stata riscontrata dalla Corte limitatamente alle « annualità di imposta precedenti al 2011 », in ragione « RAGIONE_SOCIALE‘impossibilità per le ricevitorie di traslare l’imposta per gli esercizi anteriori al 2011» con conseguente violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 53 Cost., «giacché l’entità RAGIONE_SOCIALE commissioni pattuite fra ricevitore e bookmaker si era già
cristallizzata sulla base del quadro regolatorio, anche sotto il profilo tributario, precedente alla L. n. 220 del 2010 ». La suddetta ragione di incostituzionalità, tuttavia, non è stata ravvisata per i « rapporti successivi al 2011, ossia alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa disposizione interpretativa » citata (par. 4.4), quindi non solo per gli eventuali rapporti negoziali perfezionati dopo l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa norma interpretativa, ma anche per i rapporti che, seppure sorti in data antecedente, si sono protratti oltre l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa medesima norma.
7.3. Con riferimento, poi, al presupposto territoriale del tributo (di cui al secondo motivo di ricorso), va aggiunto che questa Corte, con le pronunce sopra citate, ha precisato che non rileva la conclusione del contratto di scommessa poiché il fatto imponibile è la prestazione di servizi consistente nell’organizzazione del gioco da parte del ricevitore e nella raccolta RAGIONE_SOCIALE scommesse, che consiste, in relazione a ciascun scommettitore, nella valida registrazione RAGIONE_SOCIALEa scommessa, documentata dalla consegna allo scommettitore RAGIONE_SOCIALEa relativa ricevuta (così Cass. n. 15731 del 2015), attività, queste, tutte svolte in Italia.
7.4. Con riferimento alla dedotta violazione dei principi unionali, le questioni sono state affrontate dalla Corte di giustizia che ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l’imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti (punto 21 di Corte giust. in causa C-788/18), di modo che la normativa italiana « non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società (…) nello RAGIONE_SOCIALE membro interessato ». Va osservato che nel settore dei giochi d’azzardo con poste in danaro, secondo costante giurisprudenza unionale, gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione RAGIONE_SOCIALE‘incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché di
prevenzione di turbative RAGIONE_SOCIALE‘ordine sociale in generale, costituiscono motivi imperativi d’interesse generale atti a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi: di conseguenza, in assenza di un’armonizzazione unionale RAGIONE_SOCIALEa normativa sui giochi d’azzardo, ogni RAGIONE_SOCIALE membro ha il potere di valutare, alla luce RAGIONE_SOCIALEa propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità (Corte giust. 24 ottobre 2013, causa C-440/12, punto 47; 8 settembre 2009, causa C-42/07).
7.4.1. Il legislatore nazionale ha proceduto a questa valutazione, dichiarando, nel comma 64 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 legge n. 220 del 2010, i propri obiettivi, tra i quali si colloca «… l’azione per la tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, RAGIONE_SOCIALE‘ordine pubblico, RAGIONE_SOCIALEa lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni RAGIONE_SOCIALEa criminalità organizzata nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore »; la prevalenza RAGIONE_SOCIALE‘ordine di valori di ciascuno RAGIONE_SOCIALE membro comporta che gli Stati membri non hanno l’obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio RAGIONE_SOCIALEa rispettiva competenza fiscale (Corte giust. in causa C-788/18, cit., punto 23; per analogia, Corte giust. 1 dicembre 2011, causa C-253/09, punto 83).
7.4.2. La Corte di giustizia ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmaker nazionali e bookmaker esteri, anzi, come ha pure sottolineato la Corte costituzionale (ancora con la sentenza n. 27/18), a seguire la tesi prospettata in ricorso si giungerebbe ad una discriminazione al contrario: la scelta legislativa « risponde ad un’esigenza di effettività del principio di lealtà fiscale nel settore del gioco, allo scopo di evitare
l’irragionevole esenzione per gli operatori posti al di fuori del sistema concessorio, i quali finirebbero per essere favoriti per il solo fatto di non aver ottenuto la necessaria concessione …»; va evidenziato, a tal proposito, che la Corte di giustizia, se, col punto 17, in relazione al bookmaker, oltre che stabilire in via generale che la libera prestazione di servizi non tollera restrizioni idonee a vietare, ostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro RAGIONE_SOCIALE membro, col punto 24 specifica, in concreto, che, «… la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non prevede un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione di servizi sia effettuata in Italia o in altri Stati membri »; sicché, conclude che, rispetto a un operatore nazionale che svolge le proprie attività alle stesse condizioni di tale società, il bookmaker estero non subisce alcuna restrizione discriminatoria a causa RAGIONE_SOCIALE‘applicazione nei suoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale.
7.4.3. Quanto al centro trasmissione dati, il punto 26 si limita a ribadire che il bookmaker estero esercita un’attività di gestione di scommesse « allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali » ed è per questo che il centro di trasmissione dati che opera quale suo intermediario risponde RAGIONE_SOCIALE‘imposta, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lett. b), RAGIONE_SOCIALEa l. n. 220/10, ma ciò non toglie (punto 28) che la situazione del centro trasmissione dati che trasmette i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali è diversa da quella del centro trasmissione che li trasmette per conto di un operatore che ha sede in altro RAGIONE_SOCIALE membro; la diversità RAGIONE_SOCIALEa situazione è in re ipsa , per il fatto stesso che si tratta di soggetto che raccoglie scommesse per conto di un bookmaker estero: nel settore dei giochi d’azzardo, difatti, il ricorso al sistema RAGIONE_SOCIALE concessioni costituisce «… un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo
scopo di prevenire l’esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti » (Corte giust. 19 dicembre 2018, causa C-375/17, punto 66, richiamata al punto 18 RAGIONE_SOCIALEa sentenza in causa C-788/18, cit.); e ciò in conformità agli obiettivi esplicitamente perseguiti dal legislatore italiano (art. 1, comma 644, I, n. 220 del 2010), come puntualmente rimarcato dalla Corte di giustizia.
7.4.4. Da ciò l’esclusione, anche con riguardo alla posizione del centro trasmissione dati, di qualsiasi restrizione discriminatoria; le suddette considerazioni rendono priva di ogni fondamento sia la questione di violazione e falsa applicazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, in quanto anche i suddetti profili sono stati già esaminati da questa Corte con le pronunce citate, che hanno fatto riferimento a quanto espressamente affermato sul punto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 27/2018, sia la questione RAGIONE_SOCIALEa violazione del principio RAGIONE_SOCIALEa capacità contributiva. Non viola il suddetto principio la scelta di assoggettare all’imposta i titolari RAGIONE_SOCIALE ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, nei limiti in cui il rapporto tra il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria che agisce per conto di terzi e il bookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria per il servizio prestato, in quanto, attraverso la regolazione negoziale RAGIONE_SOCIALE commissioni, il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera, assolvendo la rivalsa funzione applicativa del principio di capacità contributiva, come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 27/2018.
8. E’ da rigettare anche il quarto motivo perché, come già chiarito da questa Corte (cfr. Cass. n. 25450 del 2021; Cass. n. 20013 del 2021; Cass. n. 3868 del 2022), il tributo che qui rileva è differente da una imposta sulla cifra di affari per plurime ragioni: riguarda unicamente operazioni relative all’esercizio RAGIONE_SOCIALE scommesse, irrilevanti a fini IVA; non tiene conto del valore
aggiunto di ciascuna, difettando nel sistema il meccanismo RAGIONE_SOCIALEa detrazione IVA e applicandosi il tributo all’importo scommesso; è calcolata senza alcun riconoscimento di deduzione degli acquisti di beni e servizi inerenti effettuati nel periodo in cui sono poste in essere le operazioni di scommessa. La stessa disciplina IVA, all’art. 10 c. 2 d.P.R. n. 633 del 1972, proclama esenti dal tributo armonizzato le operazioni in parola con ciò evitando il concorrere di due imposte sul medesimo volume d’affari. Effetto del tutto risolutivo e dirimente ha sul punto, il chiaro dictum d el Giudice Unionale (Corte giust., 24 ottobre 2013 in causa n. C-440/2012) secondo il quale « in forza RAGIONE_SOCIALE‘articolo 401 RAGIONE_SOCIALEa direttiva IVA ‘le disposizioni di direttiva non vietano ad uno RAGIONE_SOCIALE membro di mantenere o introdurre imposte (…) sui giochi e sulle scommesse, (…) e qualsiasi imposta, diritto o tassa che non abbia il carattere di imposta sul volume d’affari (…)’. La formulazione di tale articolo non osta, pertanto, a che gli Stati membri assoggettino un’operazione all’IVA, nonché, in modo cumulativo, a un tributo speciale non avente il carattere d’imposta sul volume d’affari (v., in tal senso, la sentenza RAGIONE_SOCIALE‘8 luglio 1986, Kerrutt, 73/85, Racc. pag. 2219, punto 22) ».
9. Infondato è anche il quinto motivo relativo alle sanzioni e all’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘esimente data dalle obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni di legge. Secondo questa Corte, soltanto fino alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 66, l. n. 220 del 2010, la quale ha interpretato l’art. 3, d.lgs. n. 504 del 1998 prevedendo che soggetto passivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica sulle scommesse è anche chi svolge l’attività di gestione RAGIONE_SOCIALE stesse pur se privo di concessione, esisteva una condizione di obiettiva incertezza normativa, rilevante ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997 (Cass. n. 9531 del 2021; Cass. n. 25450 del 2021).
Passando al sesto motivo a sostegno del ricorso, la doglianza è infondata posto che nel processo tributario, alla parte pubblica assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria RAGIONE_SOCIALEa lite spetta la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione RAGIONE_SOCIALEa tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l’espresso riferimento ai compensi per l’attività difensiva svolta, contenuto nell’art. 15, comma 2 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, conferma il diritto RAGIONE_SOCIALE‘ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l’assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti, che sono legittimati a svolgere attività difensiva nel processo (Cass. n. 27634 del 2021; Cass. n. 23055 del 2019).
10.1. Inammissibile, poi, è la richiesta di compensazione RAGIONE_SOCIALE spese, posto che il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico RAGIONE_SOCIALEa parte totalmente vittoriosa, essendo del tutto discrezionale la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare (Cass. n. 26912 del 2020).
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.
Tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa complessità RAGIONE_SOCIALEa questione interpretativa e RAGIONE_SOCIALEa stabilizzazione del quadro giurisprudenziale solo a seguito RAGIONE_SOCIALE decisioni RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale e RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia europea, sussistono i presupposti per la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; compensa le spese;
a i sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale , RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 25/01/2024.