Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17594 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17594 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/06/2024
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 1428/2018 R.G. proposto da
NOME , rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio legale RAGIONE_SOCIALE, come da procura speciale allegata al ricorso;
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Puglia n. 2047/14/2017, depositata l’8.06.2017 .
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 1° marzo 2024.
RILEVATO CHE
Oggetto:
Imposta unica sulle
scommesse
La CTP di Bari rigettava il ricorso proposto da NOME, in qualità di titolare d ell’ impresa individuale ‘RAGIONE_SOCIALE‘ , avverso l’avviso di accertamento per imposta unica sul gioco, relativa all’anno 2009 ;
con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Puglia rigettava l’appello proposto dal contribuente, osservando che l’imposta sul gioco era dovuta, in quanto era stato provato che il contribuente esercitava la raccolta di scommesse non autorizzata, che costituiva di per sé il presupposto impositivo, e che lo stesso rientrava fra i soggetti passivi RAGIONE_SOCIALE‘imposta ;
il contribuente impugnava la sentenza RAGIONE_SOCIALEa CTR con ricorso per cassazione, affidato a nove motivi;
-l’RAGIONE_SOCIALE resisteva all’impugnazione con controricorso .
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo, il contribuente deduce la violazione e/o falsa applicazione de ll’art. 1 del d.lgs. n. 504 del 1998, come interpretato dall’art. 1, comma 66, lett. b) RAGIONE_SOCIALEa legge di stabilità 2011, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel ritenere integrato il profilo oggettivo del presupposto RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica;
con il secondo motivo, deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998, come interpretato dall’art. 1, comma 66, lett. b) RAGIONE_SOCIALEa l. n. 220 del 2010 (legge di stabilità 2011), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto erroneamente il CTD soggetto passivo del tributo;
con il terzo motivo, deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, lett. b) RAGIONE_SOCIALEa l. n. 288 del 1998, 1326, 1327 e 1336 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto sussistente il presupposto territoriale di applicazione del tributo;
con il quarto motivo, deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 212 del 2000 e 3 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 241 del 1990, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR ritenuto carente la motivazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento impugnato;
con il quinto motivo, lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., per non avere la CTR valutato la doglianza relativa alla violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 56 e ss. TFUE, dei principi UE di parità di trattamento e non discriminazione , con riferimento all’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998, come interpretato dall’art. 1, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa legge di stabilità del 2011, nonché la violazione del principio di legittimo affidamento; in subordine, sollecita un rinvio pregiudiziale ex art. 267, comma 3, del TFUE;
con il sesto motivo, deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., per non avere la CTR valutato la doglianza relativa alla mancata applicazione RAGIONE_SOCIALE‘esimente di cui all’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 alla sanzione di cui all’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1998, irrogata dall’RAGIONE_SOCIALE;
con il settimo motivo, denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., per non avere la CTR esaminato la denunciata violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 53 Cost. e del principio di capacità contributiva con riferimento agli artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 504 del 1998, 64, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 1, comma 66, lett. b) RAGIONE_SOCIALEa Legge di stabilità 2011;
-con l’ottavo motivo, denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., per non avere la CTR esaminato la denunciata violazione e/o falsa applicazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza RAGIONE_SOCIALE leggi di cui all’art. 3 Cost., sotto molteplici profili, con riferimento agli artt. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998, 1, comma 64 e 66, lett. b, RAGIONE_SOCIALEa Legge di stabilità 2011;
con il nono motivo, deduce la violazione e/o falsa applicazione del principio RAGIONE_SOCIALE‘equo processo di cui all’art. 6 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione europea di Salvaguardia dei Diritti RAGIONE_SOCIALE‘Uomo e RAGIONE_SOCIALE Libertà fondamentali del 1950 (CEDU) e RAGIONE_SOCIALE‘art. 117, comma 1, Cost., con riferimento all’art. 1, comma 66, lett. b) RAGIONE_SOCIALEa Legge di stabilità 2011, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.;
il primo, il secondo, il terzo e il settimo motivo, che vanno esaminati unitariamente, per connessione, sono complessivamente fondati, riguardando esclusivamente la posizione del ricevitore (CTD), in relazione all’anno d’imposta 2009;
le questioni sono già state oggetto di ripetuta e articolata disamina da parte di questa Corte a partire dalla sentenza n. 8757 del 30 marzo 2021, seguita da numerose altre (tra le tante Cass. 89078911/2021, 9079-9081/2021, 9144-9153/2021, 9160/2021, 9162/2021, 9168/2021, 9176/2021, 9178/2021, 9182/2021, 9184/2021, 9160/2021, 9516/2021, 9528-9537/2021, 97289735/2021, n. 11184/2023), le cui motivazioni sono qui espressamente condivise e richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c.;
va premesso come sin dalle origini il tributo sui giochi e le scommesse, che è frutto del percorso evolutivo iniziato con la tassa di lotteria (art. 6 del d. Lgs. 14 aprile 1948, n. 496), è stato pensato in relazione alle attività di gioco : già nella relazione ministeriale al
disegno di legge istitutivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica n. 2033 presentato il 15 giugno 1951, si leggeva, quanto ai giochi riservati al RAGIONE_SOCIALE e all’RAGIONE_SOCIALE, che questi «… debbono allo RAGIONE_SOCIALE, per l’esercizio RAGIONE_SOCIALE attività di giuoco predette, la corresponsione di una tassa di lotteria. ..»;
-il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘imposizione , quindi, non è stato correlato alla giocata in sé, ma alla prestazione di un servizio, che è, appunto, il servizio di gioco. Il prelievo colpisce, dunque, il prodotto che è offerto al consumatore tramite l’organizzazione RAGIONE_SOCIALE‘attività, sotto forma di servizio, e sono proprio queste ragioni, di ordine storico e sistematico, che innervano il quadro normativo odierno, che è così articolato:
conformemente all’art. 1 del d. Lgs. 23 dicembre 1998 n. 504, volto al riordino RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 2, L. 3 agosto 1998 n. 288, l’imposta unica è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all’estero; l’art. 3 del suddetto d.lgs. n. 504/88, intitolato ai soggetti passivi, stabilisce che « Soggetti passivi RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse »;
a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa L. n. 220 del 2010 «(…) a) (…) l’imposta unica (…) è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia RAGIONE_SOCIALEa concessione rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE; b) l’art. 3 del d. lgs. si interpreta nel senso che soggetto passivo d’imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia RAGIONE_SOCIALEa concessione rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE,
gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all’estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l’attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l’attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta e RAGIONE_SOCIALE relative sanzioni »;
-va notato poi che l’art. 16 del d.m. RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE 1° marzo 2006 n. 111 prevede che il concessionario effettui il pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute a titolo di imposta unica;
inoltre, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 644, lett. g), L. 23 dicembre 2014 n. 190, l’imposta unica si applica « su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo RAGIONE_SOCIALEa media RAGIONE_SOCIALEa raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l’esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d’imposta antecedente a quello di riferimento »;
-questo quadro normativo è stato poi sottoposto all’esame RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale e RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘UE , che ne hanno compiutamente esaminato le relazioni, rispettivamente, con la Costituzione e con il diritto unionale, come prospettate nell’odierno ricorso;
la Corte costituzionale, con la sentenza n. 27 del 2018, ha dato atto RAGIONE_SOCIALE‘incertezza correlata all’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del d. Lgs. 504 del 1998, per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010 (nel senso che era incerto se la pretesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio); ha, tuttavia, riconosciuto che il legislatore con l’art. 1, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 220 del 2010, da un canto, ha stabilito che l’imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e, d’altro canto, ha esplicitato l’obbligo RAGIONE_SOCIALE ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione al versamento del tributo e RAGIONE_SOCIALE relative sanzioni. A
questo riguardo ha escluso che l’equiparazione, ai fini tributari, del ‘gestore per conto terzi’ (ossia del titolare di ricevitoria) al ‘gestore per conto proprio’ (ossia al bookmaker) sia irragionevole; entrambi i soggetti, infatti, come ha sottolineato la Corte, partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività di ‘organizzazione ed esercizio’ RAGIONE_SOCIALE scommesse soggette a imposizione. In particolare, ha rimarcato che il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque un’attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione RAGIONE_SOCIALEa proposta, si occupa RAGIONE_SOCIALEa trasmissione al bookmaker RAGIONE_SOCIALE‘accettazione RAGIONE_SOCIALEa scommessa, RAGIONE_SOCIALE‘incasso e del trasferimento RAGIONE_SOCIALE somme giocate, nonché del pagamento RAGIONE_SOCIALE vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker;
-la Corte costituzionale ha, quindi, specificato, quanto al ricevitore, che l’attività gestoria che costituisce il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘imposizione va riferita alla raccolta RAGIONE_SOCIALE scommesse, il volume RAGIONE_SOCIALE quali determina anche la provvigione RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria e per conseguenza il suo stesso rischio imprenditoriale. Né, ha aggiunto la Corte, la scelta di assoggettare all’imposta i titolari RAGIONE_SOCIALE ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione viola il principio di capacità contributiva, nei limiti in cui il rapporto tra il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria che agisce per conto di terzi e il bookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria per il servizio prestato: ciò perché attraverso la regolazione RAGIONE_SOCIALE commissioni il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera. La rivalsa svolge, quindi, funzione applicativa del principio di capacità contributiva, poiché redistribuisce tra i coobbligati, bookmaker e ricevitoria, che hanno comunque concorso, sia pure in vario modo,
alla realizzazione del presupposto impositivo, il carico fiscale in relazione alla partecipazione di ognuno a tale realizzazione;
RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di autonomi rapporti obbligatori (che ai fini tributari sono avvinti dal nesso di solidarietà per conseguenza paritetica e non già dipendente), poi, non dubita, in ogni caso, la giurisprudenza civile di questa Corte, la quale, sia pure con riguardo al gioco del lotto, ha chiarito, appunto, che sono due i rapporti obbligatori, quello concluso tra lo scommettitore e il raccoglitore e quello che si instaura tra lo scommettitore ed il gestore (Cass. 27 luglio 2015, n. 15731). E la stessa giurisprudenza penale evidenzia la rilevanza dei ruoli del ricevitore appartenente alla rete distributiva del bookmaker (punto 5), consistente nella « …raccolta e trasmissione RAGIONE_SOCIALE scommesse per conto di quest’ultimo, rilasciando le ricevute emesse dal terminale di gioco -con le annesse attività di incasso RAGIONE_SOCIALE poste e di pagamento RAGIONE_SOCIALE eventuali vincite -. ..»;
sulla base RAGIONE_SOCIALE suddette considerazioni, la Corte costituzionale, nella richiamata pronuncia, ha, quindi, dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e 1, comma 66, lett. b), RAGIONE_SOCIALEa l. n. 220 del 2010, nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità d’imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all’imposta unica sui concorso pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, in quanto in quel periodo non si può procedere più alla traslazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta, dato che l’entità RAGIONE_SOCIALE commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla l. n. 220 del 2010;
– il giudice RAGIONE_SOCIALE leggi ha anche chiarito (punto 4.5) che, in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione RAGIONE_SOCIALEa natura interpretativa RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lettera b), RAGIONE_SOCIALEa L. n. 220 del 2010, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali
perfezionatisi prima RAGIONE_SOCIALEa sua entrata in vigore, per cui, per le annualità d’imposta antecedenti al 2011, come nel caso in esame, non risponde la ricevitoria, ma risponde il bookmaker, con o senza concessione, in base alla combinazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 d.lgs. n. 504/98 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lett. a), legge n. 220/10, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale;
a diversa conclusione, invece, dovrebbe invece pervenirsi per le annualità dal 2011; va ribadito, infatti, che la incostituzionalità RAGIONE_SOCIALEa norma in esame è stata riscontrata dalla Corte ‘in ragione RAGIONE_SOCIALE‘impossibilità per le ricevitorie di traslare l’imposta per gli esercizi anteriori al 2011’ , con conseguente violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 53 Cost., ‘ giacchè l’entità RAGIONE_SOCIALE commissioni pattuite fra ricevitore e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro regolatorio, anche sotto il profilo tributario, precedente alla legge n. 220 del 2010 ‘;
– a fondamento, dunque, RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di incostituzionalità è stata la considerazione RAGIONE_SOCIALEa già avvenuta definizione negoziale tra le parti dei reciproci rapporti in data antecedente alla introduzione RAGIONE_SOCIALEa soggettività passiva RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria del bookmaker privo di concessione, ed è stato dato rilievo al fatto che le stesse non erano state nelle condizioni di regolare diversamente la misura RAGIONE_SOCIALE commissioni al fine di procedere all’eventuale trasferimento del carico tributario, gravante anche sulla ricevitoria in forza RAGIONE_SOCIALEa legge sopravvenuta, sui bookmaker; la suddetta ragione di incostituzionalità, tuttavia, non è stata ravvisata per i ‘ rapporti successivi al 2011 ‘, quindi non solo per gli eventuali rapporti negoziali perfezionati dopo l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa norma interpretativa, ma anche per i rapporti che, seppure sorti in data antecedente, si sono protratti oltre l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa medesima norma. In entrambi i casi, invero, la disposizione interpretativa del 2010 costituisce parametro normativo di riferimento per definire
negozialmente l’assetto di interessi RAGIONE_SOCIALE parti, sia in caso di rapporti sorti successivamente che per quelli già sorti e destinati a protrarsi, potendo le parti, alla luce e tenendo conto proprio RAGIONE_SOCIALEa scelta normativa di assoggettare al tributo anche i titolari RAGIONE_SOCIALE ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, rimodulare la regolazione negoziale RAGIONE_SOCIALE commissioni al fine di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera la ricevitoria. In questo ambito, invero, la solidarietà RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione e la correlata possibilità di traslazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta sono, infatti, destinate ad influire sulla stessa portata RAGIONE_SOCIALEa regolazione negoziale RAGIONE_SOCIALE commissioni tra le parti, che, anche quando i rapporti economici siano rimasti invariati, ossia non siano stati oggetto di modifiche o di nuovi accordi in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa legge n. 220 del 2010, assume, necessariamente, un valore di conformità e adeguatezza rispetto alla nuova configurazione legale del rapporto;
poiché nella specie rileva la sola posizione del ricevitore (NOME), per un periodo d’imposta anteriore al 2011 (e, precisamente, l’anno 2009), le predette censure vanno complessivamente accolte;
-l’accoglimento del primo, del secondo, del terzo e del settimo motivo, per la parte indicata in motivazione, rende inutile la trattazione dei restanti motivi il cui esame rimane assorbito;
in conclusione, vanno accolti il primo, il secondo, il terzo e il settimo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va cassata, in relazione ai motivi accolti, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito deve essere accolto il ricorso introduttivo RAGIONE_SOCIALEa lite;
-l’intervento RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale e RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia europea, successivo alla proposizione del ricorso, giustifica la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del l’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, il secondo, il terzo e il settimo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo RAGIONE_SOCIALEa lite; compensa le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero giudizio.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 1° marzo 2024.