Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7009 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7009 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/03/2024
ORDINANZA
ha pronunciato la seguente sul ricorso n. 15921/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), nella persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, anche in via disgiuntiva fra loro, dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOMENOME COGNOME, NOME COGNOME, Prof. NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso i primi tre (RAGIONE_SOCIALE), in Roma, INDIRIZZO, giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione.
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE,
presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO.
– controricorrente –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa LOMBARDIA, n. 5296/2018, depositata in data 4 dicembre 2018, non notificata;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 14 febbraio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE
La Commissione tributaria provinciale di Sondrio, con sentenza n. 164/2015, del 17 novembre 2015, aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in qualità di bookmaker non concessionario coobbligato con NOME NOME, titolare RAGIONE_SOCIALEa omonima ditta individuale, avverso l’avviso, con cui veniva accertata la debenza, per l’anno 2012, RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica sulle scommesse per un importo di euro 18.990,72 ed irrogate sanzioni per un totale di euro 24.078,86, limitatamente alle sanzioni irrogate.
La Commissione tributaria regionale, adita dalla società contribuente, ha rigettato l’appello, affermando che la stessa Corte Costituzionale aveva confermato l’assoggettamento all’imposta unica sulle scommesse, sia del ricevitore che del bookmaker privo di concessione, per gli anni d’imposta a partire dall’anno 2011 e che la società RAGIONE_SOCIALE, società di diritto maltese con residenza a RAGIONE_SOCIALE, ma operante in Italia, grazie ad una norma agevolativa RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE maltese scontava le imposte nello RAGIONE_SOCIALE maltese, dove veniva individuato uno scaglione massimo di euro 500.00,00 riferito all’utile finale RAGIONE_SOCIALEa società; che, inoltre, la parte eccedente l’importo di euro 500.00,00 veniva esentata totalmente da qualsiasi pagamento di imposta, così
creando una discrasia e differenza a danno RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE italiano e una sorta di concorrenza sleale tra le società concessionarie dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE italiano rispetto a quelle che operavano su licenze estere.
I giudici di secondo grado, ancora, hanno precisato che la legge n. 288 del 1998 affermava che il presupposto territoriale faceva espressamente riferimento alla individuazione del concetto «scommesse accettate nel territorio italiano», così chiarendo che il momento di applicazione e versamento RAGIONE_SOCIALE imposte era quello del presupposto territoriale e non quello del luogo dove aveva sede la società di scommesse.
La società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a cinque motivi.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE re siste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Va disattesa, in via preliminare, l’istanza di fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza formulata dalla società ricorrente e depositata, con modalità informatiche, in data 12 gennaio 2024, al fine di consentire all ‘RAGIONE_SOCIALE di valutare la proposta di conciliazione ex art. 48 bis del decreto legislativo n. 546 del 1992, rubricato «Conciliazione in udienza», come modificato dal decreto legislativo n. 220 del 2023.
1.1 Ed invero, l’art. 4, primo comma, del decreto legislativo n. 220 del 2023, recante «Disposizioni in materia di processo tributario», emesso in attuazione RAGIONE_SOCIALEa legge delega per la riforma fiscale n. 111 del 2023, prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero il 4 gennaio 2024. Poi, l’art. 1, comma 1, lett. u) del decreto legislativo n. 220 del 2023 dispone che nell’articolo 48, del decreto legislativo n. 546 del 1992, rubricato «Conciliazione fuori udienza», dopo il comma 4 è inserito il seguente: « 4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in
quanto compatibili, anche alle controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione » e l’art. 1, comma 1, lett. z), prevede che, nell’articolo 48 ter del decreto legislativo n. 546 del 1992, rubricato «Definizione e pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute», al comma 1 sono aggiunte, le seguenti parole: « e nella misura del sessanta per cento del minimo previsto dalla legge in caso di perfezionamento RAGIONE_SOCIALEa conciliazione nel corso del giudizio di Cassazione ».
1.2 In disparte la considerazione che l’art. 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992 disciplina solo la conciliazione fuori udienza e non anche quella in udienza, come stabilito dalla norma richiamata dalla società ricorrente nell’istanza di fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza formulata (art. 48 bis del decreto legislativo n. 546 del 1992) che, in effetti, prevede il differimento di udienza per il tentativo di conciliazione, norma la cui applicazione non è però stata estesa ai giudizi di cassazione, per i quali permane, quindi il divieto di mero rinvio di udienza, va osservato che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 220 del 2023 « Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all’articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto » . L’interpretazione letterale RAGIONE_SOCIALEa norma, peranto, è nel senso che la disposizione di cui all’art. 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. u), del decreto legislativo n. 220 del 2023, si applica ai giudizi instaurati a partire dal 4 gennaio 2024 e non anche, dunque, al presente giudizio.
Va parimenti disattesa, in via gradatamente preliminare, la richiesta di sospensione del giudizio formulata nel ricorso per cassazione, in quanto la Corte di Giustizia ha deciso, con sentenza 26 febbraio 2020,
causa C-788/18, la questione avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 267 TFUE, dalla Commissione tributaria provinciale di Parma (Italia), con ordinanza del 15 ottobre 2018, pervenuta in cancelleria il 14 dicembre 2018, nel procedimento RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE contro RAGIONE_SOCIALE.
3. Il primo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 2, lett. b), RAGIONE_SOCIALEa legge n. 288 del 1998 e degli artt. 1326, 1327 e 1336 cod. civ., per avere la Commissione tributaria regionale ritenuto sussistente il profilo territoriale del presupposto di applicazione del tributo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. Ed invero il riferimento all’«accettazione» RAGIONE_SOCIALE scommesse, contenuto nell’art. 1, comma 2, lett. b), RAGIONE_SOCIALEa legge n. 288 del 1998, stava ad indicare la centralità, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘obbligo tributario, del luogo di conclusione del contratto di scommesse tra bookmaker proponente e scommettitore e coincideva con quello in cui l’accettazione veniva a conoscenza del proponente, ovvero all’estero dove si trovava il soggetto proponente e dove questi aveva ricevuto conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘accettazione da parte RAGIONE_SOCIALEo scommettitore. La Commissione tributaria regionale aveva, inoltre, trascurato di considerare che la fattispecie in esame era riconducibile allo schema negoziale RAGIONE_SOCIALE‘offerta al pubblico del bookmaker che veniva accettata dallo scommettitore in un tempo successivo alla conoscenza, con l’inserimento RAGIONE_SOCIALEa scommessa, sempre per il tramite materiale del CTD, nel sistema informatico del bookmaker stesso.
4. Il secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., nonché degli artt. 111, comma 6, Cost., 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 35, comma 3 e 36, comma 2, n. 4, del decreto legislativo n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per non avere la Commissione tributaria regionale esaminato la doglianza relativa
all’eccepita violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 241 del 1990 e dei principi di chiarezza e trasparenza amministrativa, per carenza di motivazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento, in quanto non specificava a quale titolo la società RAGIONE_SOCIALE fosse coinvolta nella fattispecie oggetto di verifica ed accertamento, dato che l’Ufficio aveva notificato il medesimo avviso di accertamento anche alla società RAGIONE_SOCIALE, indicandola quale soggetto obbligato in solido con il CTD, sicché non risultava chiaro quale ruolo avesse la società RAGIONE_SOCIALE nel caso in esame. 5. Il terzo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., nonchè degli artt. 111, comma 6, Cost., 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 35, comma 3 e 36, comma 2, n. 4, del decreto legislativo n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per non avere la Commissione tributaria regionale vagliato la doglianza relativa alla violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 56 e ss. TFUE e dei principi del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione di parità d i trattamento e non discriminazione, nonché di libera prestazione dei servizi, con riferimento all’art. 3 del decreto legislativo n. 504 del 1998, come interpretato dall’art. 1, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa legge di stabilità 2011. La Commissione tributaria regionale aveva omesso di esaminare la richiesta di parte ricorrente formulata nell’atto di appello di rinvio pregiudiziale, ex art. 267 TFUE, comma 2, alla Corte di Giustizia per contrasto RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del decreto legislativo n. 504 del 1998, come interpretato dall’art. 1, comma 6, lett. b), RAGIONE_SOCIALEa legge di Stabilità 2011, con i principi di parità di trattamento e non discriminazione, nonché di libera prestazione dei servizi, laddove incombeva alla stessa l’obbligo di motivare anche l’eventuale decisione di rigetto RAGIONE_SOCIALEa suddetta domanda, trattandosi di eccezione rilevabile d’ufficio e che, in quanto tale, la mancata pronuncia su di essa era censurabile in cassazione come omessa pronuncia. Con il predetto motivo la società ricorrente chiede il rinvio pregiudiziale ex art. 267, comma 2, TFUE alla Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea sul quesito
formulato a pag. 26 del ricorso per cassazione («… se gli artt. 56 e 52 del Trattato sul Funzionamento RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, anche alla luce RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia in materia di servizi di gioco e scommessa di cui alle sentenze COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME e COGNOME, quella in materia di discriminazione fiscale, di cui alle sentenze COGNOME, Commissione c. Spagna, e COGNOME e COGNOME, e i principi di diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione di parità di trattamento, non discriminazione e legittimo affidamento, ostino ad una normativa nazionale del tipo di quella italiana in causa, che prevede l’assoggettamento all’RAGIONE_SOCIALE Unica sulle Scommesse e i Concorsi pronostici di cui agli artt. 1-3 del D. Lgs.23.12.1998 n. 504, come modificati dall’art. 1 co. 66 lett. b), RAGIONE_SOCIALEa Legge di Stabilità 2011, degli intermediari nazionali RAGIONE_SOCIALEa trasmissione dei dati di gioco per conto di operatori di scommesse stabiliti in un diverso RAGIONE_SOCIALE Membro RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea; in particolare, aventi le caratteristiche RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, ed in via eventuale, dei medesimi operatori di scommesse, in solido con i loro intermediari nazionali …»).
6. Il quarto motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 56 e ss. TFUE e dei principi RAGIONE_SOCIALEa libera prestazione di servizi e di parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità, con riferimento all’art. 3 d el decreto legislativo n. 504 del 1998, come interpretato dall’art. 1, comma 66, lett. b) RAGIONE_SOCIALEa legge n. 220 del 2010, in relazione all’art. 360, primo comma, n, 4, cod. proc. civ., in merito al presupposto soggettivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta. Rileva, in particolare, che la normativa RAGIONE_SOCIALE‘Unione sulla libera prestazione di servizi ostava all’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lett. b) RAGIONE_SOCIALEa legge di Stabilità 2011, laddove tale norma aveva per scopo o per effetto di rendere la prestazione dei servizi tra Stati Membri più difficile o meno allettante, anche mediante l’inclusione RAGIONE_SOCIALE‘attività dei CTD fuori concessione nel concetto di gestione e, quindi, qualificando anche costoro come soggetti passivi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE Unica, rispetto alla prestazione di servizi puramente interna ad uno RAGIONE_SOCIALE Membro, dove l’attività RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria rimaneva per legge estranea al concetto di gestione e, perciò, non assoggettata all’RAGIONE_SOCIALE Unica. Con il presente motivo chiede il rinvio pregiudiziale ex art. 267, comma 2, TFUE alla Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea sui quesiti formulati a pag. 29 del ricorso
per cassazione («… a) se gli artt. 56 e 57 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nelle cause principali, che impone l’assoggettamento dei CTD al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE unica per aver esercitato servizi di scommessa per un bookmaker fuori concessione, pur essendo stato reso impossibile o eccessivamente difficile a tale bookmaker ottenere la concessione, in violazione del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione; b) se gli artt. 56 e 57 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nelle cause principali, che si traduce in una sanzione sproporzionata nei confronti dei CTD fuori concessione, consistente nella condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE unica, discriminandoli così rispetto ai ricevitori in concessione, che sono esclusi dal pagamento di tale RAGIONE_SOCIALE, e dissuadendoli dal prestare servizi di scommessa ai bookmakers di altri Stati Membri …»)
7. Il quinto motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 3 del decreto legislativo n. 504 del 1998 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 , comma 66, lett. b), RAGIONE_SOCIALEa legge di stabilità 2011; RAGIONE_SOCIALE‘art. art. 64, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 , in relazione all’art. 360, comma primo, n 4, cod. proc. civ.. L’intero profilo RAGIONE_SOCIALEa rivalsa tra bookmaker e ricevitore era stato espressamente dichiarato estraneo alla materia giudicata dalla sentenza n. 27 del 2018 e rimaneva, perciò, impregiudicato, quasi in guisa di stimolo rivolto ai Giudici comuni ad approfondire anche questo aspetto ed eventualmente interrogare il Giudice RAGIONE_SOCIALE leggi. Occorreva, dunque, determinare in base a quali criteri, orientati al rispetto degli artt. 3, primo comma (sub specie dei principi di uguaglianza e di proporzionalità) e 53, comma 1, prima parte, Cost. (sub specie RAGIONE_SOCIALE‘universalità RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di concorrere alle spese pubbliche secondo capacità contributiva), doveva essere interpretato il plesso RAGIONE_SOCIALE norme di cui agli artt. 3 del decreto legislativo n. 504/98, 1, comma 66, lett. b), RAGIONE_SOCIALEa legge di Stabilità 2011, e 64, comma 3.1 del d.P.R. n. 600 del 1973, come rilette alla luce RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 27 del 2018 RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale ed era prospettabile, anche d’ufficio, una nuova questione RAGIONE_SOCIALEa loro legittimità costituzionale.
Il secondo motivo, la cui trattazione è prioritaria, è inammissibile, oltre che infondato.
8.1 Infatti, benché la società ricorrente adduca d’aver sollevato l’eccezione in costanza di giudizio, a fronte RAGIONE_SOCIALEa non menzione RAGIONE_SOCIALEa circostanza nella sentenza d’appello, essa omette di riportare il contenuto RAGIONE_SOCIALE‘atto processuale in cui l’eccezione in parola sarebbe contemplata e veicolata, non essendo sufficiente, al riguardo, il richiamo a pag. 18 del ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE pagine 53-56 del ricorso in appello (cfr. Cass., 9 agosto 2018, n. 20694; Cass., 8 giugno 2016, n. 11738; Cass., 4 luglio 2014, n. 15367; Cass., 4 marzo 2013, n. 5344).
8.2 Inoltre, l’omessa pronuncia su una eccezione preliminare non può dirsi esistente, quando l’accoglimento di quell’eccezione preliminare sarebbe risultato incompatibile con la decisione sul merito. In tal caso, infatti, l’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda comporta per necessità logica l’implicita reiezione RAGIONE_SOCIALE‘eccezione preliminare. Ciò conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale si deve ritenere « implicita la statuizione di rigetto ove l’eccezione (…) non espressamente esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica RAGIONE_SOCIALEa pronuncia » (Cass., 11 settembre 2015, n. 17956; nello stesso senso, tra le tante, Cass., 26 gennaio 2016, n. 1360; Cass., 6 ottobre 2017, n. 23334).
8.3 Nel caso di specie, appare evidente che la Commissione tributaria regionale, esaminando nel merito i motivi di opposizione RAGIONE_SOCIALEa società contribuente, abbia implicitamente rigettato l’eccezione preliminare di nullità RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento per difetto di motivazione.
Il primo, terzo, quarto e quinto motivo, che vanno trattati unitariamente, perché concernono tutti la soggettività e i presupposti RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica sulle scommesse, sono infondati.
9.1 Come questa Corte ha già precisato il quadro normativo di riferimento (art. 1, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 288 del 1998; art. 3 del
decreto legislativo n. 504/88; art. 1, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 220 del 2010; art. 16 del D.M. 1 marzo 2006 n. 111; art. 1, comma 644, lett. g), RAGIONE_SOCIALEa legge n. 190 del 2014), è stato sottoposto all’esame e RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale e RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia, che ne hanno compiutamente esaminato le relazioni rispettivamente con la Costituzione e col diritto unionale (cfr. Cass., 31 marzo 2021, nn. 89078911; Cass., 1 aprile 2021, nn. 9079-9081; Cass., 2 aprile 2021, nn. 9144-9153; Cass., 2 aprile 2021, n. 9160; Cass., 2 aprile 2021, n. 9176; Cass., 2 aprile 2021, n. 9184, Cass., 12 aprile 2021, nn. 9528 e 9537 e, più di recente, Cass., 26 maggio 2022, n. 17082; Cass., 8 febbraio 2023, n. 1184; Cass., 7 marzo 2023, n. 6761).
9.2 In particolare, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 27 del 2018, ha dato atto RAGIONE_SOCIALE‘incertezza correlata all’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del decreto legislativo n. 504 del 1998 per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010 (nel senso che era incerto se la pretesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio) ed ha riconosciuto che il legislatore con l’art. 1, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 220 del 2010, da un cant o, ha stabilito che l’imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e, d’altro canto, ha esplicitato l’obbligo RAGIONE_SOCIALE ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione al versamento del tributo e RAGIONE_SOCIALE relative sanzioni. A questo riguardo ha escluso che l’equiparazione, ai fini tributari, del «gestore per conto terzi» (ossia del titolare di ricevitoria) al «gestore per conto proprio» (ossia al bookmaker) sia irragionevole. Entrambi i soggetti, difatti, ha sottolineato la Corte Costituzionale, partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività di «organizzazione ed esercizio» RAGIONE_SOCIALE scommesse soggetta a imposizione. In particolare, il giudice RAGIONE_SOCIALE leggi ha rimarcato che il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di
scommessa, svolge comunque un’attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione RAGIONE_SOCIALEa proposta, si occupa RAGIONE_SOCIALEa trasmissione al bookmaker RAGIONE_SOCIALE‘accettazione RAGIONE_SOCIALEa scommessa, RAGIONE_SOCIALE‘incasso e del trasferimento RAGIONE_SOCIALE somme g iocate, nonché del pagamento RAGIONE_SOCIALE vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker. Sicché, ha specificato, quanto al ricevitore, l’attività gestoria che costituisce il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘imposizione va riferita alla raccolta RAGIONE_SOCIALE scommesse, il volume RAGIONE_SOCIALE quali determina anche la provvigione RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria e per conseguenza il suo stesso rischio imprenditoriale. Né, ha aggiunto la Corte costituzionale, la scelta di assoggettare all’imposta i titolari RAGIONE_SOCIALE ricevitorie operanti per con to di soggetti privi di concessione viola il principio di capacità contributiva, nei limiti in cui il rapporto tra il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria che agisce per conto di terzi e il bookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria per il servizio prestato; ciò perché attraverso la regolazione RAGIONE_SOCIALE commissioni il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera. La rivalsa svolge, quindi, funzione applicativa del principio di capacità contributiva, poiché redistribuisce tra i coobbligati, bookmaker e ricevitoria, che hanno comunque concorso, sia pure in vario modo, alla realizzazione del presupposto impositivo, il carico fiscale in relazione alla partecipazione di ognuno a tale realizzazione.
9.2.1 Sulla base RAGIONE_SOCIALE suddette considerazioni, la Corte Costituzionale, nella richiamata pronuncia, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del decreto legislativo n. 504 del 1998 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lettera b), RAGIONE_SOCIALEa legge n. 220 del 2010, nella sola parte in cui prevedono che, nelle annua lità d’imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. In quel periodo non si può difatti procedere alla
traslazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta, perché l’entità RAGIONE_SOCIALE commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla legge n. 220 del 2010. I giudici RAGIONE_SOCIALE leggi hanno anche chiarito che, in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione RAGIONE_SOCIALEa natura interpretativa RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lettera b), RAGIONE_SOCIALEa legge n. 220 del 2010, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima RAGIONE_SOCIALEa sua entrata in vigore, con l a conseguenza che per le annualità d’imposta antecedenti al 2011 (nel caso in esame rileva l’anno 2011), non rispondono le ricevitorie, ma rispondono i bookmaker, con o senza concessione in base alla combinazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 decreto legislativo n. 504 del 1998 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lett. a), RAGIONE_SOCIALEa legge n. 220 del 2010, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale.
9.2.2 A diversa conclusione, si perviene per le annualità dal 2011 e con riferimento alla posizione del ricevitore, dovendosi osservare che la incostituzionalità RAGIONE_SOCIALEa norma in esame è stata riscontrata dalla Corte « in ragione RAGIONE_SOCIALE‘impossibilità per le ricevitorie di traslare l’imposta per gli esercizi anteriori al 2011 » con conseguente violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 53, Cost., « giacché l’entità RAGIONE_SOCIALE commissioni pattuite fra ricevitore e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro regolatorio, anche sotto il profilo tributario, precedente alla legge n. 220 del 2010 ». A fondamento, dunque, RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di incostituzionalità è stata la considerazione RAGIONE_SOCIALEa già avvenuta definizione negoziale tra le parti dei reciproci rapporti in data antecedente alla introduzione RAGIONE_SOCIALEa soggettività passiva RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria del bookmaker privo di concessione, ed è stato dato rilievo al fatto che le stesse non erano state nelle condizioni di regolare diversamente la misura RAGIONE_SOCIALE commissioni al fine di procedere all’eve ntuale trasferimento del carico tributario, gravante anche sulla ricevitoria in forza RAGIONE_SOCIALEa legge sopravvenuta, sui bookmaker. La suddetta ragione di incostituzionalità, tuttavia, non è stata ravvisata per i «rapporti
successivi al 2011», quindi non solo per gli eventuali rapporti negoziali perfezionati dopo l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa norma interpretativa, ma anche per i rapporti che, seppure sorti in data antecedente, si sono protratti oltre l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa medesima norma. In en trambi i casi, invero, la disposizione interpretativa del 2010 costituisce parametro normativo di riferimento per definire negozialmente l’assetto di interessi RAGIONE_SOCIALE parti, sia in caso di rapporti sorti successivamente che per quelli già sorti e destinati a protrarsi, potendo le parti, alla luce e tenendo conto proprio RAGIONE_SOCIALEa scelta normativa di assoggettare al tributo anche i titolari RAGIONE_SOCIALE ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, rimodulare la regolazione negoziale RAGIONE_SOCIALE commissioni al fine di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera la ricevitoria. In questo ambito, invero, la solidarietà RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione e la correlata possibilità di traslazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta sono, infatti, destinat e ad influire sulla stessa portata RAGIONE_SOCIALEa regolazione negoziale RAGIONE_SOCIALE commissioni tra le parti, che, anche quando i rapporti economici siano rimasti invariati, ossia non siano stati oggetto di modifiche o di nuovi accordi in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa legge n. 220 del 2010, assume, necessariamente, un valore di conformità e adeguatezza rispetto alla nuova configurazione legale del rapporto (cfr. Cass., 8 febbraio 2023, n. 1184, in motivazione).
9.3 Anche la Corte di Giustizia ha preso diretta e specifica cognizione proprio RAGIONE_SOCIALE questioni in esame ed ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l’imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti (Corte di Giustizia, 26 febbraio 2020, causa C-788/18, punto 21), di modo che la normativa italiana « non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la RAGIONE_SOCIALE, nello RAGIONE_SOCIALE membro interessato ». Si tratta proprio RAGIONE_SOCIALEa sentenza avente ad
oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 267 TFUE, dalla Commissione tributaria provinciale di Parma (Italia), con ordinanza del 15 ottobre 2018, pervenuta in cancelleria il 14 dicembre 2018, nel procedimento RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE contro RAGIONE_SOCIALE.
9.3.1 La Corte di Giustizia, più in particolare, ha affermato che, secondo costante giurisprudenza unionale, nel settore dei giochi d’azzardo con poste in danaro, gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione RAGIONE_SOCIALE‘incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative RAGIONE_SOCIALE‘ordine sociale in generale, costituiscono motivi imperativi d’interesse generale atti a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi; di conseguenza, in assenza di un’armonizzazione unionale RAGIONE_SOCIALEa normativa sui giochi d’azzardo, ogni RAGIONE_SOCIALE membro ha il potere di valutare, alla luce RAGIONE_SOCIALEa propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità (Corte giust. 24 ottobre 2013, causa C-440/12, 7 punto 47; 8 settembre 2009, causa C-42/07); il legislatore nazionale ha proceduto a questa valutazione, dichiarando, nel comma 64 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 220 del 2010, i propri obiettivi, tra i quali si colloca «…l’azione per la tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, RAGIONE_SOCIALE‘ordine pubblico, RAGIONE_SOCIALEa lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni RAGIONE_SOCIALEa criminalità organizzata nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore »; la prevalenza RAGIONE_SOCIALE‘ordine di valori di ciascuno RAGIONE_SOCIALE membro comporta che gli Stati membri non hanno l’obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio RAGIONE_SOCIALEa rispettiva competenza fiscale (Corte di Giustizia, causa C-788/18, cit., punto 23;
per analogia, Corte giust. 1 dicembre 2011, causa C-253/09, punto 83).
9.3.2 La Corte di Giustizia, dunque, ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmaker nazionali e bookmaker esteri, anzi, ha precisato, come ha pure sottolineato la Corte costituzionale (ancora con la sentenza citata n. 27 del 2018), a seguire la tesi prospettata in ricorso si giungerebbe ad una discriminazione al contrario: la scelta legislativa « risponde ad un’esigenza di effettività del principio di lealtà fiscale nel settore del gioco, allo scopo di evitare l’irragionevole esenzione per gli operatori posti al di fuori del sistema concessorio, i quali finirebbero per essere favoriti per il solo fatto di non aver ottenuto la necessaria concessione… ».
9.3.3 In proposito, va evidenziato che la Corte di giustizia, con il punto 17, in relazione al bookmaker, oltre che stabilire in via generale che la libera prestazione di servizi non tollera restrizioni idonee a vietare, ostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro RAGIONE_SOCIALE membro, specifica che «…la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non prevede un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione di servizi sia effettuata in Italia o in altri Stati membri »; sicché, conclude col punto 24, «…rispetto a un operatore nazionale che svolge le proprie attività alle stesse condizioni di tale società, la RAGIONE_SOCIALE non subisce alcuna restrizione discriminatoria a causa RAGIONE_SOCIALE‘applicazione nei suoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale ». Quanto al centro trasmissione dati, il punto 26 precisa che il bookmaker estero esercita un’attività di gestione di scommesse « allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali » ed è per questo che il centro di trasmissione dati che opera quale suo intermediario risponde RAGIONE_SOCIALE‘imposta, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lett. b), RAGIONE_SOCIALEa legge n. 220/10, ma ciò non toglie (punto 28) che la situazione del centro trasmissione dati che trasmette i dati di gioco per conto degli
operatori di scommesse nazionali sia diversa da quella del centro trasmissione che li trasmette per conto di un operatore che ha sede in altro RAGIONE_SOCIALE membro; la diversità RAGIONE_SOCIALEa situazione, pertanto, è in re ipsa per il fatto stesso che si tratta di soggetto che raccoglie scommesse per conto di un bookmaker estero; nel settore dei giochi d’azzardo, difatti, il ricorso al sistema RAGIONE_SOCIALE concessioni costituisce «…un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l’esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti » (cfr. Corte di Giustizia 19 dicembre 2018, causa C- 375/17, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, punto 66, richiamata al punto 18 RAGIONE_SOCIALEa sentenza in causa C-788/18, citata).
9.4 Con specifico riferimento, poi, al presupposto territoriale del tributo si è già precisato da questa Corte, con le pronunce citate, che non rileva la conclusione del contratto di scommessa poiché il fatto imponibile è la prestazione di servizi consistente nell’organizzazione del gioco da parte del ricevitore e nella raccolta RAGIONE_SOCIALE scommesse, che consiste, in relazione a ciascun scommettitore, nella valida registrazione RAGIONE_SOCIALEa scommessa, documentata dalla consegna allo scommettitore RAGIONE_SOCIALEa relativa ricevuta, attività, queste, tutte svolte in Italia (cfr. tra le tante Cass., 7 marzo 2023, n. 6761, in motivazione). 9.5 Ciò posto, questa Corte ha anche richiamato la giurisprudenza penale di legittimità (Cass. pen., 10 settembre 2020, n. 25439),che ha esaminato la questione relativa alla realizzazione del reato di cui all’art. 4, comma 4 bis , RAGIONE_SOCIALEa legge n. 401/1989, ritenendo di dovere escludere la sussistenza del reato de quo in base alla considerazione che il bookmaker estero era stato « illegittimamente escluso dai bandi di gara attributivi RAGIONE_SOCIALE concessioni …e la successiva trasmissione di dette scommesse all’allibratore non possono essere punite ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 4 bis, I. n. 401/1989, dovendosi disapplicare la disciplina penale nazionale per contrasto con la normativa RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea »
ed ha, tuttavia, precisato che « il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa natura non illecita RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta dal bookmaker estero privo di concessione, non implica la sottrazione RAGIONE_SOCIALEo stesso, e RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria, dall’ambito RAGIONE_SOCIALEa disciplina RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica, anzi, postula proprio la realizzazione del presupposto di imposta, secondo la specifica declinazione contenuta nell’art. 1, comma 66, legge n. 220/2010 che ha, come visto, disposto che: «Ferma restando l’obbligatorietà, ai sensi RAGIONE_SOCIALEa legislazione vigente, di licenze, autorizzazioni e concessioni nazionali per l’esercizio dei concorsi pronostici e RAGIONE_SOCIALE scommesse, e conseguentemente l’immediata chiusura RAGIONE_SOCIALE‘esercizio nel caso in cui il relativo titolare ovvero esercente risulti sprovvisto di tali titoli abilitativi, ai soli fini tributari: a) l’articolo 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che l’imposta unica sui concorsi pronostici lo ti e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia RAGIONE_SOCIALEa concessione rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE; b) l’articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che soggetto passivo d’imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia RAGIONE_SOCIALEa concessione rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all’estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l’attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l’attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta e RAGIONE_SOCIALE relative sanzioni»; l’applicabilità RAGIONE_SOCIALEa previsione normativa in esame esclude altresì che possa porsi una questione di violazione del principio di non discriminazione o di libertà di stabilimento, secondo quanto ulteriormente esposto in memoria, basata sulla considerazione RAGIONE_SOCIALEa natura lecita RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta, ovvero ancora che possa ritenersi che
la Corte di Giustizia, con la pronuncia citata non abbia preso in considerazione la “specifica situazione” nella quale il bookmaker estero ha dovuto operare; a parte il rilievo che la effettiva lesione del pregiudizio subito risulta solo affermato, ma non concretamente precisato e specificato, quel che rileva, come detto, è il fatto che le ricorrenti, per il fatto di avere realizzato in Italia l’attività di trasmissione dati per conto del bookmaker estero, hanno realizzato il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘imposta e, dunque, sono da considerarsi soggetti passivi del tributo e, sotto tale profilo, va fatto richiamo alla pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia che, sul punto, ha escluso ogni violazione dei principi unionali citati» ed ha, altresì, affermato quanto all’asserita violazione del principio RAGIONE_SOCIALE‘affidamento, in relazione alla posizione del bookmaker estero, che « la stessa Corte costituzionale non ha posto in discussione il fatto che costui, anche privo di concessione, doveva essere considerato soggetto passivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica anche prima RAGIONE_SOCIALEa entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa disposizione interpretativa, sicché non può porsi alcuna violazione del principio del legittimo affidamento; né può porsi una questione di violazione e falsa applicazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, in quanto anche i suddetti profili sono stati già esaminati da questa Corte con le pronunce citate, che hanno fatto riferimento a quanto espressamente affermato sul punto dalla Corte Cost. con la sentenza n. 27/2018; né, infine, può dirsi sussistente la violazione del principio RAGIONE_SOCIALEa capacità contributiva, posto che non viola il suddetto principio la scelta di assoggettare all’imposta i titolari RAGIONE_SOCIALE ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione nei limiti in cui il rapporto tra il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria che agisce per conto di terzi e il bookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria per il servizio prestato, in quanto, attraverso la regolazione negoziale RAGIONE_SOCIALE commissioni, il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera, assolvendo
la rivalsa funzione applicativa del principio di capacità contributiva, come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 27/2018 (cfr. Cass., 7 marzo 2023, n. 6761, in motivazione).
9.6 Per quanto sopra esposto e in ragione del quadro sopra delineato, ricostruito in relazione alle intervenute pronunce RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia e RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale, che risulta definito nei suoi assetti di fondo, così come chiarito dai precedenti di questa Corte in relazione a controversie aventi medesimo contenuto, non sussistono i presupposti per un ulteriore rinvio pregiudiziale ex art. 267, secondo comma, TFUE, alla Corte di Giustizia, come invece sollecitato dalla società ricorrente nel ricorso per cassazione, né per la rimessione RAGIONE_SOCIALE questioni di costituzionalità al Giudice RAGIONE_SOCIALE Leggi.
9.6.1 Peraltro, come già rilevato, sulle tematiche sottese alle questioni prospettate dalla società ricorrente si è già pronunciata la Corte di Giustizia (sentenza 26 febbraio 2020, in causa C-788/18), escludendo qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l’imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti, di modo che la normativa italiana « non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società … nello RAGIONE_SOCIALE membro interessato ». Non si ravvisa, pertanto, alcuna necessità di promuovere dinanzi alla Corte di Giustizia le questioni pregiudiziali dedotte nel ricorso.
9.6.2 Inoltre, con specifico riferimento alla richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale, formulata con il quinto motivo e riguardante il profilo RAGIONE_SOCIALEa rivalsa tra bookmaker e ricevitore, va rilevato che la prospettazione RAGIONE_SOCIALEa società ricorrente è assai carente sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa rilevanza concreta ed attuale RAGIONE_SOCIALE questioni sollevate (inteso il requisito RAGIONE_SOCIALEa rilevanza RAGIONE_SOCIALEa questione incidentale di legittimità sollevata, come affermato dall’art. 23, comma secondo, RAGIONE_SOCIALEa legge n.
87/1953 («qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione RAGIONE_SOCIALEa questione»), quale « legame di carattere obiettivo tra il giudizio di costituzionalità e il giudizio principale, commisurato all’interesse RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento di prevenire ogni possibilità che il giudizio applichi nel processo principale una norma anticostituzionale, ovvero nesso di pregiudizialità tra la questione di costituzionalità e la risoluzione del giudizio principale », cfr. Corte Costituzionale, 6 aprile 1995,n. 108; Corte costituzionale, sentenza 22 maggio 1991, n. 2013; Corte Costituzionale, 3 novembre 1988, n. 1012) , che sussiste quando le norme sottoposte allo scrutinio di costituzionalità devono essere certamente e concretamente applicate dal Giudice rimettente e l’eventuale accoglimento RAGIONE_SOCIALEa questione ha come conseguente corollario il cambiamento del quadro normativo di riferimento assunto dal giudice a quo.
9.6.3 Ed invero, la questione prospettata dalla società ricorrente non involge il «thema decidendum» RAGIONE_SOCIALEa presente causa, in quanto concernenti la tematica RAGIONE_SOCIALEa regolazione privatistica del riparto RAGIONE_SOCIALE‘onere del tributo e RAGIONE_SOCIALEa rivalsa, non oggetto del presente giudizio, non senza sottacere che i giudici RAGIONE_SOCIALE leggi, per quanto diffusamente rilevato, hanno affermato, nella sentenza più volte citata n. 27 del 2018, che la scelta di assoggettare all’imposta i titolari RAGIONE_SOCIALE ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione non viola il principio di capacità contributiva, nei limiti in cui il rapporto tra il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria che agisce per conto di terzi e il bookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria per il servizio prestato; ciò perché attraverso la regolazione RAGIONE_SOCIALE commissioni il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera; la rivalsa svolge, quindi, funzione applicativa del principio di capacità contributiva, poiché redistribuisce tra i coobbligati, bookmaker e ricevitoria, che hanno comunque concorso, sia pure in vario modo, alla
realizzazione del presupposto impositivo, il carico fiscale in relazione alla partecipazione di ognuno a tale realizzazione.
Per le ragioni di cui sopra, il ricorso va rigettato.
10.1 Le ragioni poste a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, tenuto conto del percorso evolutivo giurisprudenziale nella materia trattata, giustificano la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa interamente tra le parti le spese processuali del giudizio di legittimità.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa società ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, in data 14 febbraio 2024.