Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7204 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7204 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/03/2024
Oggetto: imposta giochi e scommesse
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 18865/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL) con domicilio eletto presso l’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (PEC: EMAIL)
-controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 1316/01/19 depositata in data 09/12/2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/02/2024 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME;
Rilevato che:
–RAGIONE_SOCIALE ricorre contro l’RAGIONE_SOCIALE per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza che in controversia relativa all’ impugnazione di avviso di accertamento col quale è stata accertata in capo alla società, la debenza RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al d. Lgs. 5 04/1998 ha respinto l’appello RAGIONE_SOCIALEa società confermando nel resto la legittimità RAGIONE_SOCIALE‘accertamento per l’imposta unica sulle scommesse a quota fissa che i giocatori italiani avevano concluso direttamente col bookmaker RAGIONE_SOCIALE nell’anno 2012;
-resiste l’Amministrazione Finanziaria;
Considerato che:
-osserva il Collegio che – riguardo al motivo proposto in via pregiudiziale con inizio a pag. 35 del ricorso) – va dapprima disattesa l’istanza di sospensione del giudizio ex art. 267 c. 2 TFUE e rinvio alla Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea formulata in esordio del ricorso, ancora in via pregiudiziale il tema oggetto del giudizio è nuovo nella giurisprudenza di questa Corte, ma non è inedito, in quanto compiutamente affrontato in tutti i suoi risvolti da un lato sia dalla Corte costituzionale (con la sentenza 14 febbraio 2018, n. 27) sia proprio da quella Unionale (con la sentenza in causa C-788/18, relativa giustappunto alla medesima società contribuente, RAGIONE_SOCIALE); i principi da quelle Corte stabiliti risultano inoltre ampiamente e diffusamente recepiti pure dalla giurisprudenza di merito;
-venendo poi all’esame sia del motivo preliminare (pag. 69 del ricorso per cassazione) sia dei tre motivi di ricorso ‘di merito’ (da pag 71 del ricorso), si osserva che tutte le questioni indicate nei motivi e sottoposte allo scrutinio del Collegio sono state oggetto di approfondito esame da parte di questa Corte (da ultime: Cass., Sez. 5^, 31 marzo 2021, nn. 8907, 8908, 8809 e 8910; Cass., Sez. 5^, 1 aprile 2021, nn. 9080 e 9081; Cass., Sez. 5^, 2 aprile 2021, nn. 9144, 9145, 9146, 9147, 9148, 9149, 9151, 9152, 9153, 9160, 9162 e 9168; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2021, nn.
9516, 9528, 9529, 9530, 9531, 9532, 9533 e 9534; Cass., Sez. 5^, 14 aprile 2021, nn. 9728, 9729, 9730, 9731, 9732, 9733, 9734 e 9735; Cass., Sez, 5^, 21 aprile 2021, nn. 10472 e 10473; Cass. n. 7381/2022), che è recentemente pervenuta alle seguenti conclusioni. Premesso che lo RAGIONE_SOCIALE ha interesse, sia fiscale che extrafiscale, a che le attività di gioco che si realizzano sul proprio territorio siano soggette al proprio ordinamento, il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘imposizione è correlato alla prestazione di un servizio, che è, appunto, il servizio di gioco, per cui il prelievo colpisce il prodotto che è offerto al consumatore tramite l’organizzazione RAGIONE_SOCIALE‘attività, sotto forma appunto di servizio;
-su questi presupposti si delinea il quadro normativo di riferimento, così articolato: l’ art. 1 del d.L.vo 23 dicembre 1998 n. 504, volto al riordino RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa Legge 3 agosto 1998 n. 288, prevede che l’imposta unica è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all’estero; l’art. 3 del medesimo D.L.vo 23 dicembre 1998 n. 504, stabilisce: «Soggetti passivi RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica sono coloro í quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse»; art. 1, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa Legge 13 dicembre 2010 n. 220, «(…) a) (…) l’imposta unica (…) è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia RAGIONE_SOCIALEa concessione rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE; l’art. 3 del d.lgs. si interpreta nel senso che soggetto passivo d’imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia RAGIONE_SOCIALEa concessione rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all’estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l’attività è esercitata per conto
di terzi, il soggetto per conto del quale l’attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta e RAGIONE_SOCIALE relative sanzioni»; l’ art. 16 del Decreto reso dal Ministero RAGIONE_SOCIALE‘Economia e RAGIONE_SOCIALE Finanze n. 111 del 2006 prevede che il concessionario effettui il pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute a titolo di imposta unica; secondo l’ art. 1, comma 644, lett. g), RAGIONE_SOCIALEa Legge 23 dicembre 2014 n. 190, l’imposta unica si applica «su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo RAGIONE_SOCIALEa media RAGIONE_SOCIALEa raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l’esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d’imposta antecedente a quello di riferimento». Questo quadro normativo è stato sottoposto all’esame RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale e RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia, che ne hanno compiutamente esaminato le relazioni, rispettivamente, con la Costituzione e col diritto unionale;
-la Corte Costituzionale, con riferimento all’ambito soggettivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta, ha dato atto RAGIONE_SOCIALE‘incertezza correlata all’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del D.L.vo 23 dicembre 1998 n. 504 per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa Legge 13 dicembre 2010 n. 220 (nel senso che era incerto se la pretesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio) ma ha riconosciuto che il legislatore, con l’art. 1, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa Legge 13 dicembre 2010 n. 220, da un canto, ha stabilito che l’imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e, d’altro canto, ha esplicitato l’obbligo RAGIONE_SOCIALE ricevitorie operanti, come nel caso in esame, per conto di bookmakers privi di concessione al versamento del tributo e RAGIONE_SOCIALE relative sanzioni. A questo riguardo ha escluso che l’equiparazione, ai fini tributari, del «gestore per conto terzi» (ossia del titolare di ricevitoria) al «gestore per conto proprio» (ossia al bookmaker) sia irragionevole. Entrambi i soggetti, difatti, secondo il giudice RAGIONE_SOCIALE leggi, partecipano, sia
pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività di «organizzazione ed esercizio» RAGIONE_SOCIALE scommesse soggetta a imposizione. In particolare, il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque un’attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione RAGIONE_SOCIALEa proposta, si occupa RAGIONE_SOCIALEa trasmissione al bookmaker RAGIONE_SOCIALE‘accettazione RAGIONE_SOCIALEa scommessa, RAGIONE_SOCIALE‘incasso e del trasferimento RAGIONE_SOCIALE somme giocate, nonché del pagamento RAGIONE_SOCIALE vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker. Della sussistenza di autonomi rapporti obbligatori – che ai fini tributari sono avvinti dal nesso di solidarietà per conseguenza paritetica, e non già dipendente – non dubita, d’altronde, la giurisprudenza civile di questa Corte, la quale, sia pure con riguardo al gioco del lotto, ha chiarito, appunto, che sono due i rapporti obbligatori, quello concluso tra lo scommettitore e il raccoglitore e quello che si instaura tra lo scommettitore ed il gestore (Cass., Sez. 3^, 27 luglio 2015, n. 15731). La stessa giurisprudenza penale (Cass., Sez. 3^, 9 luglio 2020, n. 25439) evidenzia la rilevanza del ruolo del ricevitore appartenente alla rete distributiva del bookmaker, consistente nella «(…) raccolta e trasmissione RAGIONE_SOCIALE scommesse per conto di quest’ultimo, rilasciando le ricevute emesse dal terminale di gioco – con le annesse attività di incasso RAGIONE_SOCIALE poste e di pagamento RAGIONE_SOCIALE eventuali vincite – (…)»;
-ne deriva, secondo la Corte Costituzionale, che quanto al ricevitore l’attività gestoria, che costituisce il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘imposizione, va riferita alla raccolta RAGIONE_SOCIALE scommesse, il volume RAGIONE_SOCIALE quali determina anche la provvigione RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria e per conseguenza il suo stesso rischio imprenditoriale. Né, ha aggiunto, la scelta di assoggettare all’imposta i titolari RAGIONE_SOCIALE ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione viola il principio di capacità contributiva, nei limiti in cui il rapporto tra il titolare RAGIONE_SOCIALEa
ricevitoria che agisce per conto di terzi e il bookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria per il servizio prestato. Ciò in quanto, attraverso la regolazione negoziale RAGIONE_SOCIALE commissioni, il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera. La rivalsa svolge, pertanto, funzione applicativa del principio di capacità contributiva poiché redistribuisce tra i coobbligati, bookmaker e ricevitore, che hanno comunque concorso, sia pure in vario modo, alla realizzazione del presupposto impositivo, il carico fiscale in relazione alla partecipazione di ognuno a tale realizzazione. In conseguenza di tale articolato percorso, dunque, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del d. Lgs. 23 dicembre 1998 n. 504 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lett. b, RAGIONE_SOCIALEa Legge 13 dicembre 2010 n. 220, nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità d’imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. In quel periodo non si può, difatti, procedere alla traslazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta, perché l’entità RAGIONE_SOCIALE commissioni già pattuite fra ricevitore e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla Legge 13 dicembre 2010 n. 220 (Corte Cost., 23 gennaio 2018, n. 27). Il giudice RAGIONE_SOCIALE leggi ha anche chiarito che, in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione RAGIONE_SOCIALEa natura interpretativa RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lett. b), RAGIONE_SOCIALEa Legge 13 dicembre 2010 n. 220, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima RAGIONE_SOCIALEa sua entrata in vigore. Ne consegue che per le annualità d’imposta antecedenti al 2011 non rispondono le ricevitorie, ma solamente i bookmakers, con o senza concessione, in base alla combinazione degli art. 3 del D.L.vo 23 dicembre 1998 n. 504 e 1, comma 66, lett. b, RAGIONE_SOCIALEa Legge 13 dicembre 2010 n. 220, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale. La disposizione
interpretativa del 2010 costituisce parametro normativo di riferimento per definire negozialmente l’assetto di interessi RAGIONE_SOCIALE parti, sia in caso di rapporti sorti successivamente che per quelli già sorti e destinati a protrarsi, potendo le parti, alla luce e tenendo conto proprio RAGIONE_SOCIALEa scelta normativa di assoggettare al tributo anche i titolari RAGIONE_SOCIALE ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, rimodulare la regolazione negoziale RAGIONE_SOCIALE commissioni al fine di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera la ricevitoria. In questo ambito, la solidarietà RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione e la correlata possibilità di traslazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta sono, infatti, destinate ad influire sulla stessa portata RAGIONE_SOCIALEa regolazione negoziale RAGIONE_SOCIALE commissioni tra le parti, che, anche quando i rapporti economici siano rimasti invariati, ossia non siano stati oggetto di modifiche o di nuovi accordi in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa Legge 13 dicembre 2010 n. 220, assume, necessariamente, un valore di conformità e adeguatezza rispetto alla nuova configurazione legale del rapporto;
-orbene, considerato che nel presente giudizio si controverte sul periodo d’imposta del 2012 e che viene in rilievo la sola posizione del bookmaker, le complessive censure sono infondate. Non può invero seguirsi la linea difensiva RAGIONE_SOCIALEa ricorrente secondo cui l’obbligazione solidale del bookmaker privo di concessione, delineata dalla disposizione interpretativa del 2010, sarebbe da qualificarsi quale dipendente, con la conseguenza che, venendo meno la configurabilità RAGIONE_SOCIALEa responsabilità principale RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria, correlativamente verrebbe meno anche quella dipendente del bookmaker;
-la Corte Costituzionale, infatti, ha chiarito che entrambi i soggetti (la ricevitoria e il bookmaker), partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività di «organizzazione ed esercizio» RAGIONE_SOCIALE scommesse soggetta a imposizione, svolgendo entrambi l’attività gestoria RAGIONE_SOCIALE scommesse, sicché la pronuncia di incostituzionalità, se da
un lato ha inciso sulla parte RAGIONE_SOCIALEa norma interpretativa in cui ha configurato, per il periodo precedente all’entrata in vigore, la responsabilità RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria, non ha fatto venire meno la responsabilità del bookmaker privo di concessione (Cass. n. 8799/2022);
-la sentenza impugnata è complessivamente conforme ai principi di questa Corte, sia con riferimento alla dedotta violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 I. 212/2000 per mancata traduzione RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo in lingua inglese (Cass. n. 26407 del 2018. Il principio è stato poi di recente espressamente confermato con specifico riferimento a fattispecie analoga: da Cass. 4 novembre 2021, n. 31678); sia quanto all’insussistenza, sotto diversi profili, del presupposto soggettivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta (da ultimo: Cass., Sez. 5^, 31 marzo 2021, nn. 8907, 8908, 8809 e 8910; Cass., Sez. 5^, 1° aprile 2021, nn. 9080 e 9081; Cass., Sez. 5^, 2 aprile 2021, nn. 9144, 9145, 9146, 9147, 9148, 9149, 9151, 9152, 9153, 9160, 9162 e 9168; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2021, nn. 9516, 9528, 9529, 9530, 9531, 9532, 9533 e 9534; Cass., Sez. 5^, 14 aprile 2021, nn. 9728, 9729, 9730, 9731, 9732, 9733, 9734 e 9735; Cass., Sez. 5^, 21 aprile 2021, nn. 10472 e 10473); sia con riferimento alla dedotta violazione del diritto RAGIONE_SOCIALE‘unione, TFUE art. 49 e 56, e dir. 2006/112/CE art. 401 (Corte giust. in causa C-788/18, secondo cui la normativa italiana «non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, nello RAGIONE_SOCIALE membro interessato (cfr. Cass. 14 luglio 2021, n. 20013);
-per le ragioni sopra esposte, il ricorso va rigettato;
-la soccombenza regola le spese;
p.q.m.
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 2.400,00 oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa i. n. 228 del 2012, si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza
dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2024.