Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23099 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23099 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 11/08/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere – rel.-
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 13/06/2025
IMPOSTA COMUNALE
PUBBLICITA ‘ – PERIODO
ESPOSITIVO – OBBLIGO
DICHIARATIVO –
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22718/2018 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste a margine del ricorso, dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE.
– RICORRENTE –
CONTRO
I.C.A. –RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, concessionaria dell’accertamento e della riscossione dell’imposta sulla pubblicità del Comune di Pescara, in persona dell’amministratore unico legale rappresentante pro tempore , rag. NOME COGNOME rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina da considerarsi poste in calce al controricorso, dal prof.
avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) e dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE. Numero sezionale 5199/2025 Numero di raccolta generale 23099/2025 Data pubblicazione 11/08/2025
– CONTRORICORRENTE –
NONCHÉ
RAGIONE_SOCIALE in Amministrazione Straordinaria – (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore , prof. avv. NOME COGNOME
– INTIMATA – per la cassazione della sentenza n. 270/7/2018 della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, depositata in data 22 marzo 2018, non notificata.
UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio celebratasi in data 13 giugno 2025.
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia sono i vari avvisi indicati in atti con cui RAGIONE_SOCIALE -concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità del Comune di Pescara accertò, per l’anno d’imposta 2013, l’imposta sulla pubblicità relativamente a diciassette cartelloni pubblicitari utilizzati da RAGIONE_SOCIALE
Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo respingeva l’appello proposto dalla ricorrente, ritenendo che:
-oggetto dell’imposta fosse la disponibilità del mezzo pubblicitario, a prescindere dal tempo e dal modo del suo effettivo utilizzo;
Numero sezionale 5199/2025
– soggetto passivo dell’imposta fosse colui che dispone del Numero di raccolta generale 23099/2025 Data pubblicazione 11/08/2025
mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso e la debenza del tributo fosse legata alla potenzialità d’uso dell’impianto e non anche al mezzo disponibile effettivamente utilizzato per la diffusione del messaggio pubblicitario;
fosse priva di fondamento la distinzione tra disponibilità del mezzo pubblicitario e suo effettivo utilizzo, in quanto in base al disposto dell’articolo 12, comma 1 e 2, d.lgs. n. 507/1993 la determinazione dell’imposta è stabilita per anno solare, salvo che il periodo di utilizzo sia stato inferiore di tre mesi («ma tale circostanza risulti esclusa nel caso di specie») (così nella sentenza impugnata);
inoltre, nella fattispecie non fosse stata documentata dalla società contribuente « la preventiva dichiarazione annuale di pubblicità nonché la denuncia di cessazione di utilizzo dell’impianto per il periodo corrispondente all’anno solare ovvero inferiore, di talchè vale la presunzione di decorrenza dell’utilizzazione dell’impianto dal primo gennaio dell’anno in cui è stato accertato l’utilizzo (D.Lgs. del 1993, art. 8)» (così nella sentenza impugnata).
Avverso tale pronuncia RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, notificandolo il 17 luglio 2018 e formulando quattro motivi d’impugnazione.
I.C.A. -Imposte RAGIONE_SOCIALE (da ora solo I.C.A.) resisteva con controricorso notificato il 23 settembre 2018, depositando in data 3 giugno 2025 memoria ex art. 380bis. 1. c.p.c.
RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria è restata intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
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Con il primo motivo di ricorso l’istante ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla temporaneità delle esposizioni pubblicitarie, come peraltro riconosciuto dallo stesso primo Giudice, secondo cui la contribuente aveva prodotto una serie di contratti pubblicitari con una durata complessiva inferiore a tre mesi, così rimproverando alla Commissione regionale di aver fornito sul punto una motivazione apodittica al fine di escludere la predetta circostanza. Numero di raccolta generale 23099/2025 Data pubblicazione 11/08/2025
Con la seconda doglianza la ricorrente ha eccepito, con riferimento al canone di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 12, commi 1 e 2, d.lgs. n. 507/1993, assumendo, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata ed in linea con l’insegnamento della Corte di cassazione, che ciò che rileva è proprio l’effettiva utilizzazione del mezzo, come peraltro confermato dall’obbligo di denuncia previsto dall’articolo 8 del citato decreto.
Ha aggiunto l’istante che la giurisprudenza citata dalla Commissione regionale non aveva attinenza al caso concreto perché si riferiva alle ipotesi di affissione diretta e non anche alla fattispecie, qui rilevante, della pubblicità ordinaria.
Con la terza ragione di contestazione, la contribuente ha eccepito, con riferimento al parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 8 d.lgs. n. 507/1993, ponendo in rilievo che la già menzionata disposizione prevede una presunzione di carattere relativo e non assoluta.
Con l’ultimo motivo di doglianza, la contribuente ha eccepito, in relazione al canone di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 1, comma 739, della legge n.
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108/2015, per non avere la Commissione rilevato l’intervenuta abrogazione degli aumenti tariffari, ai sensi dell’art. 11, comma 10, della legge n. 449/1997 per effetto dell’art. 23, comma 7, d.l. 83/2012, come chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 15/2018. Numero di raccolta generale 23099/2025 Data pubblicazione 11/08/2025
Il ricorso va rigettato in relazione al suo secondo e terzo motivo, che assume valore assorbente rispetto all’esame della prima censura, mentre va dichiarato inammissibile la quarta doglianza.
6. L’art. 8 d.lgs. n. 507/1993 prevede che:
«1. Il soggetto passivo di cui all’art. 6 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l’ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal comune e messo a disposizione degli interessati.
La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l’importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 marzo 1996, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell’anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui e’ stato effettuato l’accertamento». Numero sezionale 5199/2025 Numero di raccolta generale 23099/2025 Data pubblicazione 11/08/2025
L’art. 12 d.lgs. n. 507/1993 stabilisce, al primo comma, gli importi dell’imposta dovuta per ogni metro quadrato di superficie e per l’anno solare, quando si tratti di pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dagli articoli che seguono.
Il successivo comma 2 prevede che «Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista».
Il comma 3 sancisce che l’imposta si applica in base alla superficie complessiva degli impianti e con le modalità previste dai commi 1 e 2 quando si tratti di pubblicità effettuata mediante affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all’esposizione di tali mezzi. Tale ultima disposizione tiene conto della modifica intervenuta ad opera dell’art. 145, comma 56, della legge n. 388 del 2000 applicabile alla fattispecie in esame avente ad oggetto avvisi relativi all’anno di imposta 2002.
6.1. Dunque, l’art. 8 sopra menzionato dispone che il soggetto passivo dell’imposta, ossia colui che dispone del mezzo attraverso il quale il mezzo pubblicitario viene diffuso, deve presentare al comune nel cui territorio la pubblicità è effettuata, una dichiarazione nella quale indicare i caratteri salienti, la durata e l’ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, al fine di consentire ai
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competenti organi comunali di verificare la sussistenza di elementi connessi con eventuali limitazioni o divieti, stabiliti ai sensi dell’art. 3 dello stesso d.lgs. n. 507/1993 dal regolamento comunale per talune forme pubblicitarie e di autorizzare conseguentemente l’esposizione richiesta. Data pubblicazione 11/08/2025
L’assolvimento di tale obbligo dichiarativo porta a conoscenza dell’ente impositore tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie al verificarsi dei quali la legge ricollega il sorgere del debito d’imposta e che assumono perciò rilievo ai fini della costituzione del relativo rapporto obbligatorio, così realizzandosi quella necessaria collaborazione tra il soggetto passivo e l’ente impositore.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione, l’art. 8, comma 4, introduce due presunzioni: la prima relativa alla pubblicità ordinaria effettuata con veicoli e la pubblicità effettuata con pannelli luminosi che si assumono realizzate, in ogni caso, con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno in cui sono state accertate; la seconda concernente le altre forme pubblicitarie, che si presumono effettuate a decorrere dal primo giorno del mese in cui sono state accertate.
Le presunzioni di cui sopra sono assolute e non ammettono prova contraria, come affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 18628/2023) in termini che, in assenza di spunti argomentativi diversi, vanno qui confermati
6.2. La giurisprudenza consolidata di questa Corte afferma che in tema di imposta comunale sulla pubblicità, l’oggetto del tributo va individuato, in base al complesso della disciplina dettata dagli artt. 1 e segg. d.lgs n. 507/1993 nella mera disponibilità del mezzo pubblicitario (impianto di affissione, come nella fattispecie, o altro) e non già nell’attività di diffusione di messaggi pubblicitari
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attraverso la effettiva utilizzazione del mezzo stesso» (Cass. n. 18628/2023, che richiama Cass. nn. 6446/2004, 16117/2007 e 27900/2009). Numero di raccolta generale 23099/2025 Data pubblicazione 11/08/2025
Ricorre, altresì, l’ordine di idee secondo cui il presupposto impositivo dell’imposta comunale sulla pubblicità non è la concreta utilizzazione del mezzo pubblicitario mediante il quale il messaggio viene diffuso, bensì la mera disponibilità di un mezzo destinato al potenziale uso pubblicitario, in quanto, ai sensi degli artt. 5 e ss. d.lgs. n. 507/1993, l’oggetto del tributo va individuato nel ‘mezzo disponibile’ e non nel ‘mezzo disponibile effettivamente utilizzato per la diffusione di messaggi pubblicitari né, tantomeno, nell’attività di diffusione di tali messaggi (cfr. Cass. n. 18628/2023 cit., che richiama Cass. nn. 12783/2018 e 16792/2021).
La Commissione regionale si è adeguata a tali principi, i quali consentono di superare ogni questione sulla dedotta temporaneità dell’esposizione, stante il pacifico omesso adempimento dell’obbligo dichiarativo e la presunzione (assoluta) che ne consegue.
Da ciò consegue che resta assorbito l’esame del primo motivo, basato sull’omesso esame della circostanza circa la temporaneità dell’affissione, il quale risulta, in ogni caso, inammissibile, stante il limite preclusivo della cd. doppia conforme.
Va -come anticipato -dichiarato inammissibile il quarto motivo.
Va dato conto che nel ricorso in esame non risulta indicato dove, come e quando sia stata dedotta nel giudizio di merito la questione della violazione dell’art. 1, comma 739, della legge n. 108/2015.
Il Giudice regionale non ha trattato l’argomento, la ricorrente non ha dedotto il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.,
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mentre difesa della controricorrente ha eccepito la novità dell’eccezione. Numero di raccolta generale 23099/2025 Data pubblicazione 11/08/2025
In tale contesto, ricorre il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.
E ciò perché i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d’ufficio (tra le tante: Cass. n. 11238/2025; Cass. n. 3473/2025; Cass. n. 18018/2024, n. 5429/2023 e le tante ivi richiamate).
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.
Sussistono, infine, le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte del ricorrente di una somma ulteriore pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore i I.C.A. -Imposte Comunali RAGIONE_SOCIALE nella misura di 3.082,00 €
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per competenze, oltre accessori di legge ed all’importo di 200,00 € per spese vive. Numero di raccolta generale 23099/2025 Data pubblicazione 11/08/2025
Dà dato che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente di una somma ulteriore pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 giugno 2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME