Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2769 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2769 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6010/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE , rappresenta e difesa dall’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. TARANTO n. 2419/2021 depositata il 23/08/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE (di seguito più brevemente anche solo Dogre o controricorrente), concessionaria del servizio di accertamento e riscossione per il Comune di Taranto, notificava alla RAGIONE_SOCIALE (di seguito più brevemente anche solo RAGIONE_SOCIALE o ricorrente) un avviso di accertamento relativo all’annualità 2007. L’avviso riguardava l’omessa dichiarazione e il mancato versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità per un importo di €17.146,05, oltre interessi e sanzioni,
per un totale di €36.015,00. L’accertamento si riferiva a 4 striscioni frangivento con la scritta “RAGIONE_SOCIALE Sport” collocati in campi da tennis all’interno del Centro Sportivo Magna Grecia.
La RAGIONE_SOCIALE impugnava l’avviso sostenendo l’asRAGIONE_SOCIALE di finalità pubblicitaria degli striscioni, la loro collocazione in un luogo non aperto al pubblico e l’applicabilità del regime di esenzione previsto dal D.Lgs. 507/93 e dalla Legge 266/2005. La Commissione Tributaria Provinciale di Taranto accoglieva il ricorso, annullando l’avviso di accertamento.
La Dogre presentava appello contro la sentenza di primo grado, sostenendo la violazione delle norme relative all’imposta sulla pubblicità. La Commissione Tributaria Regionale riformava la sentenza di primo grado, ritenendo legittima l’applicazione dell’imposta, poiché gli striscioni con il messaggio pubblicitario dagli stessi veicolati, erano collocati in modo permanente e non per il tempo delle manifestazioni RAGIONE_SOCIALE, sostenendo, altresì, che il regime di esenzione fosse applicabile solo per la promozione diretta dell’attività sportiva dell’associazione dilettantistica e non per la comunicazione di prodotti o servizi di terzi.
Avverso siffatta pronuncia insorgeva la RAGIONE_SOCIALE che affidava a due motivi il ricorso per la cassazione della sentenza.
La Dogre resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., per violazione dell’art 5 del D.lgs. 507/1993, assumendo che la CTR abbia erroneamente interpretato il presupposto dell’imposta, considerando gli striscioni frangivento come pubblicità, nonostante la loro funzione fosse esclusivamente protettiva e non pubblicitaria, posto che il logo ‘RAGIONE_SOCIALE Sport’, riportato sugli stessi, ne individuava solo il produttore, oltre a non tener conto che il Centro Sportivo in cui tali striscioni erano collocati non fosse un luogo pubblico o aperto al pubblico.
1.1. Il primo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
1.2. E’ in parte inammissibile perché la ricorrente attraverso la censura in questione -fondata essenzialmente sulla negazione della portata pubblicitaria del logo ‘RAGIONE_SOCIALE Sport’ riportato sugli striscioni frangivento, che avrebbe, invece, soltanto la funzione di individuarne il produttoremira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito che, al contrario, ha ritenuto che siffatti striscioni sistemati all’interno della struttura sportiva in modo permanente veicolassero un messaggio pubblicitario della RAGIONE_SOCIALE, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. 04/07/2017, n. 8758). In tal senso va ribadito che con la proposizione del ricorso per cassazione, la ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Cass. 29/10/2020, n. 23872, Cass. 07/04/2017n. 9097).
1.3. Il motivo è, però, anche infondato nella parte in cui assume che difetti il presupposto impositivo di cui all’art. 5 del Dlgs 507/93, ossia che la finalità pubblicitaria del mezzo andrebbe esclusa ogni qualvolta l’apposizione sullo stesso (nel caso di specie gli striscioni frangivento) di una determinata grafica (nel c.d.s. ‘RAGIONE_SOCIALE Sport’) sia funzionale all’individuazione dell’impresa produttrice rispetto agli altri operatori. Ciò
perché tale interpretazione del presupposto impositivo si pone in contrasto con il diverso orientamento di questa Corte formatosi sul punto, a cui il Collegio intende dare continuità. In particolare, si è affermato nella giurisprudenza di legittimità che l’art.5 del D.Lgs. n. 507 del 1993 intende assoggettare ad imposizione il messaggio pubblicitario attuato “attraverso forme di comunicazione visive o acustiche”, in quanto espressivo di capacità contributiva, tutte le volte in cui l’uso del segno distintivo dell’impresa o del prodotto (ditta, ragione sociale, marchio) travalica la mera finalità distintiva, che è quella di consentire al consumatore di riconoscere i prodotti o servizi offerti sul mercato dagli altri operatori del settore, orientandone le scelte, per il luogo (pubblico, aperto o esposto al pubblico) ove esso è situato, per le sue caratteristiche strutturali, o per le modalità di utilizzo, in quanto oggettivamente idoneo a far conoscere ad un numero indeterminato di possibili acquirenti o utenti il nome, l’attività o il prodotto dell’impresa (tra le altre, Cass.30048/18 Cass. n. 11530/2018, n. 8658/2015, e n. 9580/1994, n. 8220/1993, n. 1930/1990, con riferimento al 6, D.P.R. n. 639 del 1972, art. 6).
Con il secondo motivo, la ricorrente assume l’illegittimità della sentenza di secondo grado per violazione e falsa applicazione dell’art. 17. comma 1. lett. a) del D.lgs 507/1993, dell’art. 90. comma 11 -bis. Della L. 289/2002 nonché dell’articolo 1, comma 128, della Legge 266/2005 (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) assumendo che Commissione Tributaria Regionale abbia disconosciuto il regime di esenzione applicabile, nonostante la normativa in questione preveda che la pubblicità realizzata all’interno di impianti sportivi per manifestazioni RAGIONE_SOCIALE con capienza inferiore a 3.000 posti sia esente dall’imposta, anche se riferita a soggetti terzi; oltre a ciò, deduce che la Commissione abbia erroneamente interpretato il concetto di “occasionalità”, che non richiede una collocazione temporanea della pubblicità.
2.1 Il motivo è infondato.
2.2 Come già affermato da questa Corte (vedi Cass. n. 2184/20) l’esenzione dall’imposta della pubblicità di cui all’art.90 comma 11 bis della legge 289/2002, così come interpretato autenticamente dall’art.1 comma 128 delle legge 266/2005, deve essere intesa in senso restrittivo ossia che le RAGIONE_SOCIALE e le RAGIONE_SOCIALE costituite in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE vanno esenti da imposta sulla pubblicità laddove effettuino, all’interno di strutture RAGIONE_SOCIALE con capienza inferiore a 3000 posti, propaganda della propria attività al RAGIONE_SOCIALE di ampliare la base dei propri associati e dei propri soci e di diffondere l’attività sportiva dilettantistica. Ciò in considerazione dell’uso da parte della norma di interpretazione autentica dell’espressione pubblicità in qualunque modo realizzata riferita alle predette RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con esclusione, pertanto, di quelle realizzata da soggetti terzi su spazi, messi a disposizione da tali enti.
2.3 Il che esclude in radice la prospettata violazione di legge, considerato che la CTR ha correttamente escluso la sussistenza dei presupposti legali per l’applicazione dell’esenzione, avendo accertato, con apprezzamento di merito non censurabile in sede di legittimità, che si trattava di messaggio pubblicitario di un soggetto terzo, non identificabile con uno degli enti di cui al citato art.90 comma 1 .
3 In definitiva il ricorso va rigettato.
4 Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
5 Si dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
La Corte
rigetta il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.500,00 per compenso, Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge;
visto l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria del 27/11/25 .
Il Presidente NOME COGNOME