Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20869 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20869 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19057/2021 R.G., proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Sorso (SS), in persona dell’amministratore unico pro tempore , in qualità di concessionaria per l’accertamento, la liquidazione e la riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per conto del Comune di Burolo (TO), rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME con studio in Saluzzo (CN), ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: EMAIL ), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (già ‘ RAGIONE_SOCIALE), con sede in Ariccia (RM), in persona dell’amministratore unico pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec per comunicazioni e notifiche del presente procedimento: EMAIL, giusta procura in
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ ACCERTAMENTO ART. 17 D.LGS. 507/1993
calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Piemonte il 18 maggio 2021, n. 363/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26 marzo 2025 dal Dott. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
La ‘ RAGIONE_SOCIALE, in qualità di concessionaria per l’accertamento, la liquidazione e la riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per conto del Comune di Burolo (TO), ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Piemonte il 18 maggio 2021, n. 363/02/2021, la quale, in controversia avente ad oggetto l’ impugnazione di avviso di accertamento n. 69890 del 28 maggio 2019 nei confronti della ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ (poi ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘) per omessa denuncia ed omesso versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità per l’anno 201 9 nella misura totale di € 321,88, in relazione all’apposizione di cartelli ed iscrizioni su cabine per foto automatiche, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti della ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ (poi ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘) avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Torino il 9 giugno 2020, n. 480/02/2017, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.
Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure -che aveva accolto il ricorso originario della contribuente – sul presupposto che: « l’insegna recante la scritta “FOTOFUN”,”FOTOTESSERA- FOTO DOCUMENTI- FOTO” è
installata in spazi privati e pubblici, in un apposito angolo dedicato, con strutture destinate principalmente alla riproduzione fotografica e, quindi, deve essere esente dall’imposta a condizione che non venga superata la superficie di mezzo metro quadrato ». A suo dire, « detta ‘insegna” non ha valenza di messaggio pubblicitario ma va inquadrata nella categoria degli avvisi al pubblico che vogliono fruire del servizio. Infatti, il fine di detta iscrizione è quello di comunicare ai cittadini i servizi prestati nella cabina fotografica, comunicando, in tal modo, che ivi è possibile usufruire del servizio di fototessera. Quindi, purché l’insegna non superi il mezzo metro quadro di superficie, essa non deve essere d’invito ai cittadini alla fruizione del servizio offerto ma solo una comunicazione che in quel luogo è possibile utilizzare il servizio menzionato. In buona sostanza, la cabina fotografica automatica rappresenta, evidentemente, il luogo di esercizio dell’attività, ossia, il luogo in cui un cittadino entra, paga la prestazione fotografica, sceglie la posa preferita tra ritratto fototessera e quant’altro e dà il proprio consenso alla stampa. Pertanto, il servizio erogato dalla DEDEM ai cittadini ed il luogo di volgimento della propria attività è inequivocabilmente quello di collocazione delle cabine fotografiche ed all’interno delle cabine stesse. Infine, la Commissione rileva che la I.C.A. ha solo indicato dimensioni di presunti mezzi pubblicitari, senza dare prova delle misure effettivamente rilevate e senza dare prova della sussistenza dell’obbligazione tributaria. Si rileva che la DEDEM ha assolutamente rispettato i dettami dell’art. 17 del D.Legsl. 507/93. In esso si recita che l’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove
si svolge l’attività cui si riferiscono, purchè la superficie sia inferiore a 5 mq .».
La ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ (già ‘ RAGIONE_SOCIALE) ha resistito con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 17, comma 1 -bis , del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nonché dell’art. 2 -bis del d.l. 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l’insegna posta sulla cabina fotografica dovesse essere ritenuta esente dall’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità.
1.1 Il predetto motivo è fondato.
1.2 Secondo la ricorrente, « la CTR Piemonte ha (…) interpretato il disposto normativo in maniera opposta rispetto a quanto suggerito in diverse pronunzie di questa Suprema Corte, qualificando quale insegna di esercizio la scritta ‘FOTOFUN’ ‘RAGIONE_SOCIALE DOCUMENTI -FOTO’ posizionata sulle cabine fotografiche di proprietà della RAGIONE_SOCIALE, affermando che ‘la cabina fotografica automatica rappresenta, evidentemente, il luogo di esercizio dell’attività, ossia, il luogo in cui un cittadino entra, paga la prestazione fotografica, sceglie la posa preferita tra ritratto e fototessera e quant’altro e dà il proprio consenso alla stampa. Pertanto, il servizio erogato dalle DEDEM ai cittadini ed il luogo di svolgimento della propria attività è inequivocabilmente quello di collocazione delle cabine fotografiche ed all’interno delle
cabine stesse’ (cfr. sentenza CTR Piemonte n. 363/2021 pag. 3), arrivando quindi a sostenere che tale insegna debba essere ritenuta esente dall’imposta comunale sulla pubblicità, così come previsto dall’art. 17 comma 1 bis del D.Lgs. 507/1993 ». A suo dire, « l’esenzione non può ritenersi applicabile alle cabine fotografiche automatiche oggetto dell’accertamento impugnato da RAGIONE_SOCIALE, in quanto con tutta evidenza, le insegne di esercizio richiamate dalla norma ed oggetto dell’esenzione summenzionata, sarebbero esclusivamente quelle relative ai luoghi in cui si svolge l’attività commerciale o la produzione di beni o servizi .»
1.3 Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, in tema di imposta sulla pubblicità, l’esenzione di cui all’art. 17, comma 1, lett. a), del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, non opera con riferimento alle scritte ed ai cartelli affissi su apparecchiature automatiche di scatto e stampa di foto collocate in luogo pubblico o aperto al pubblico, atteso che esse non sono riconducibili alla nozione di ‘ insegna ‘ , ma hanno l’inequivoca funzione di rendere noti al pubblico l’attività e, soprattutto, i prodotti che tali apparecchiature sono in grado di offrire così svolgendo un’attività pubblicitaria nel senso indicato dall’art. 5 del citato decreto (Cass., Sez. 5^, 20 marzo 2019, n. 7783; Cass., Sez. 5^, 21 giugno 2021, n. 17622 -con la stessa contribuente: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2019, nn. 11450, 11454 e 11455; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2019, nn. 15460, 15461, 15462, 15463, 15464 e 15465; Cass., Sez. 6^5, 9 dicembre 2019, nn. 32086 e 32087; Cass., Sez. 6^-5, 21 ottobre 2021, n. 29621; Cass., Sez. 6^-5, 25 ottobre 2022, n. 31441).
Tale orientamento della giurisprudenza di legittimità si estende anche all’esenzione specificamente prevista dall’art. 17,
comma 1bis , del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, quale introdotto dall’art. 10, comma 1, lett. c), del d.lgs. 28 dicembre 2001, n. 448, e modificato dall’art. 1, comma 311, lett. a) e b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la quale comprende « le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati », essendosi ritenuto che si deve escludere l’applicabilità della norma in esame in quanto la cabina fotografica automatica, sulla quale sono posti i pannelli pubblicitari, non può essere identificata come sede dell’ impresa, essendo la contribuente una società di capitali, e pertanto per sede effettiva deve intendersi il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività di amministrazione e di direzione dell’ ente ed ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti (Cass., Sez. 6^-5, 9 dicembre 2019, nn. 32086 e 32087; Cass., Sez. 6^-5, 21 ottobre 2021, n. 29621; Cass., Sez. 6^-5, 25 ottobre 2022, n. 31441).
Tanto meno, poi, potrebbe ipotizzarsi un rapporto pertinenziale di ciascuna delle postazioni delle relative apparecchiature con la sede della società, in ragione dell’ampia diffusione territoriale che impedisce a monte la stessa configurabilità di un rapporto durevole di servizio del singolo distributore con la sede sociale. Invero, le varie postazioni di distribuzione delle fototessere vanno qualificate come singoli beni, dislocati, fuori dalla sede sociale, in diversi punti del territorio nazionale, facenti parte di quel « complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa » che, ai sensi dell’art. 2555 cod. civ., costituisce l’azienda.
1.4 Pertanto, il giudice di appello si è palesemente discostato dai principi enunciati, avendo ritenuto che: « In buona
sostanza, la cabina fotografica automatica rappresenta, evidentemente, il luogo di esercizio dell’attività, ossia, il luogo in cui un cittadino entra, paga la prestazione fotografica, sceglie la posa preferita tra ritratto fototessera e quant’altro e dà il proprio consenso alla stampa. Pertanto, il servizio erogato dalla DEDEM ai cittadini ed il luogo di svolgimento della propria attività è inequivocabilmente quello di collocazione delle cabine fotografiche ed all’interno delle cabine stesse ».
In definitiva, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, alla stregua delle suesposte argomentazioni il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa -per la decisione dell’appello -alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte (ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 26 marzo