Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10569 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10569 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. R.G. 12034-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME e con domicilio digitale eletto presso l’ indirizzo di posta elettronica certificata di questi ultimi
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME e con domicilio digitale eletto presso l’ indirizzo di posta elettronica certificata di questi ultimi
-controricorrente-
avverso l ‘ordinanza n. 32648/2018 della CORTE DI CASSAZIONE, depositata il 17/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9/4/2024 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato a due motivi, per la revocazione, ex artt. 391bis e 395 n. 4 cod. proc. civ., dell’ordinanza di questa Corte indicata in epigrafe, che aveva respinto il ricorso proposto avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell ‘Abruzzo n. 355/4/2017, con cui era stata confermata la sentenza della Commissione tributaria provinciale de L’Aquila in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento emesso da RAGIONE_SOCIALE, quale concessionaria del servizio di riscossione per conto del Comune RAGIONE_SOCIALE, per il pagamento della maggiore imposta sulla pubblicità dovuta per l’annualità 2011 in conseguenza della diffusione di messaggi pubblicitari attraverso l’applicazione di pannelli mobili bifacciali ( cartboards ) posti fronte -retro su carrelli per la spesa di RAGIONE_SOCIALE e centri commerciali;
la Concessionaria resiste con controricorso;
la ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva;
CONSIDERATO CHE
1.1. con il primo motivo la ricorrente deduce, ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ., l’errore di fatto in cui sarebbe incorso il Collegio «per errata identificazione della fattispecie oggetto della controversia» avendo affermato che il caso in esame era attinente ai «cartelli bifacciali ex art. 7 comma 3» del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 15 novembre 1993, n. 507, e non ai «carrelli su cui sono installati i cartboards», cosicché la connessione non era «inerente ai cartelli, ma ai carrelli (ex art. 7 comma 5)»;
1.2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ., «errore materiale e di fatto … in riferimento alla cosa giudicata sostanziale, ex art. 2909 c.c. tra le stesse parti, per il medesimo petitum e causa petendi » avendo il Collegio erroneamente escluso l’operatività
esterna del giudicato costituito dalla sentenza n. 69/2016 della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo in quanto emessa tra «terze parti», trattandosi al contrario di sentenza passata in giudicato relativa a diversa annualità, emessa tra le stesse parti;
2.1. il primo motivo è inammissibile;
2.2. va premesso che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, l’ammissibilità dell’istanza di revocazione di una pronuncia di questa Corte presuppone un errore di fatto riconducibile all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. e dunque un errore di percezione, o una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti invece incontestabilmente escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa (fra le molte, cfr. Cass. 11 gennaio 2018, n. 442), postulando, l’errore revocatorio, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, l’una desumibile dalla sentenza e l’altra dagli atti e dai documenti processuali, e non concernendo un fatto che sia stato discusso dalle parti e quindi trattato nella pronuncia del giudice;
2.3. il discrimine tra l’errore revocatorio e l’errore di diritto risiede, invero, nel carattere meramente percettivo del primo e nell’assenza di quell’attività di valutazione che rappresenta, per contro, l’indefettibile tratto distintivo del secondo (cfr. Cass., S.U., 27 novembre 2019, n. 31032);
2.4. l’errore di fatto, previsto dall’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., idoneo a determinare la revocabilità delle sentenze, comprese quelle della Corte di Cassazione, oltre a rivestire i caratteri dell’assoluta evidenza della rilevabilità sulla scorta del mero raffronto fra la sentenza impugnata e gli atti o documenti del giudizio, deve avere, inoltre, rilevanza decisiva, nel senso di costituire il motivo essenziale e determinante della pronuncia impugnata per revocazione, sicché tra il fatto erroneamente percepito o non percepito e la statuizione adottata deve intercorrere un nesso di necessità logica e giuridica tale da determinare, in ipotesi di percezione corretta, una decisione diversa (cfr. Cass., Sez. Un., n. 1666 del 23/01/2009 e Sez . Un. n. 25934 del 5/09/2023 in motiv.; v. anche Cass.
n. 3339 del 7/03/2002, secondo cui la decisività è l’idoneità a travolgere la ragione giuridica sulla quale si regge la sentenza impugnata);
2.5. questa Corte ha pure precisato che «ai sensi dell’art. 395, comma 1°, n. 4, c.p.c., il nesso causale tra errore di fatto e decisione, nel cui accertamento si sostanzia la valutazione di essenzialità e decisività dell’errore revocatorio, non è un nesso di causalità storica, ma di carattere logico-giuridico, nel senso che non si tratta di stabilire se il giudice autore del provvedimento da revocare si sarebbe, in concreto, determinato in maniera diversa ove non avesse commesso l’errore di fatto, bensì di stabilire se la decisione della causa sarebbe dovuta essere diversa, in mancanza di quell’errore, per necessità logico-giuridica» (cfr. Cass. n. 6038 del 29/03/2016);
2.6. specificamente, in tema di revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione, si è altresì affermato che la contestazione dell’errore di fatto revocatorio, ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., presuppone la sua decisività, requisito che deriva dalla natura straordinaria del rimedio e dall’esigenza di stabilità del giudicato, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo e al connesso divieto di protrazione all’ infinito dei giudizi (cfr. Cass. 14 febbraio 2022, n. 4678);
2.7. alla luce dei richiamati principi di diritto, che il Collegio condivide pienamente e che vanno ribaditi in questa sede, deve affermarsi che il dedotto erroneo riferimento ai cartelli pubblicitari bifronte non ha spiegato incidenza decisiva nel processo;
2.8. nella specie, questa Corte, con l’ordinanza impugnata ha respinto il primo motivo di ricorso (con cui la ricorrente lamentava la violazione delle regole sull’onere della prova , deducendo che «avendo la concessionaria stimato come duplice il messaggio pubblicitario, aveva l’onere di dimostrare tale duplicità», mentre la sentenza impugnata aveva «ritenuto duplice la pubblicità esposta, senza tener conto della ripartizione dell’onere della prova, e della circostanza che il Fisco non l’aveva assolto») sulla scorta dei seguenti rilievi: «Il motivo è infondato in quanto la norma (art. 7 d.lgs. n. 507 del 1993) prevede come tipica l’ipotesi della tassazione duplice in caso di superficie doppia del cartellone, e, solo come ipotesi
speciale di tassazione unica, quella in cui i mezzi pubblicitari siano di contenuto identico, riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro. Quella invocata dal ricorrente, è dunque, l’ipotesi di uno speciale regime di tassazione rispetto a quella normale della imposizione plurima, fondata sulla pluralità di messaggi pubblicitari. È stata la società ad invocare questa ipotesi, a dispetto delle altre, e dunque gravava su di essa l’onere di dimostrare che il contenuto pubblicitario era unico, non rientrante nell’ipotesi tipica prevista dalla norma»;
2.9. ciò posto, a prescindere dall’errore di fatto in cui sarebbe incorso il Collegio nel far riferimento a «cartelli pubblicitari bifronte» e non ai carrelli su cui sono installati i « cartboards », la questione rilevante, secondo la ricorrente, è se la pubblicità realizzata attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte/retro in ogni carrello della spesa presso RAGIONE_SOCIALE o centri commerciali sia da considerare quale diffusione di messaggi collocati in connessione tra loro e se, agli effetti del calcolo della superficie pubblicitaria, i cartelli apposti sui carrelli della spesa debbano o meno intendersi come un unico mezzo pubblicitario;
2.10. al riguardo, l’art. 7 del d.lgs. n. 507 del 1993, al comma 5, prevede che «i festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario»;
2.11. secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di imposta sulla pubblicità, l’art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 507 del 1993, che riproduce sostanzialmente il contenuto dell’ultimo comma dell’art. 17 del d.P.R. n. 639 del 1972, considera come un unico mezzo pubblicitario, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, una pluralità di messaggi che presentino un collegamento strumentale inscindibile fra loro ed abbiano identico contenuto, anche se non siano tutti collocati in un unico spazio o in un’unica sequenza (cfr. Cass. n. 23567/2009, n. 16315/2013, n. 22322/2014, n. 9492/2018, n. 953/2019);
2.12. è stato preliminarmente chiarito che l’intento del legislatore è quello di «evitare che l’imposta colpisca singolarmente pluralità di
messaggi che ne integrano funzionalmente uno solo» (cfr. Cass. n. 23250 del 2004);
2.13. il Collegio condivide, dunque, il principio secondo cui il requisito del collegamento funzionale non postula necessariamente la contiguità fisica dei mezzi pubblicitari, ed il precedente da ultimo citato chiarisce bene, inoltre, che il citato comma 5 «fa chiaro riferimento ad un collegamento funzionale tra i vari messaggi, che la contiguità fisica può solo testimoniare ma non necessariamente condizionare, occorrendo piuttosto una verifica che deve essere condotta caso per caso, in mancanza di una casistica tipizzata»;
2.14. la funzione unitaria richiesta per l’applicazione dell’imposta in forma ridotta deve essere apprezzata anche, ma non necessariamente, in considerazione della allocazione dei mezzi utilizzati;
2.15. nel caso in esame si tratta di cartelli mobili bifacciali posti fronte/retro in ogni carrello della spesa presso RAGIONE_SOCIALE o centri commerciali che non è provato riguardino, tuttavia, «un medesimo messaggio pubblicitario o più messaggi pubblicitari riconducibili ad una medesima ditta ( ndr . impresa)», e tale ultimo rilievo è riportato nella sentenza d’appello , dovendo altresì evidenziarsi che tale presupposto di fatto, come affermato nell’ordinanza in questa sede impugnata, circa la sussistenza di « messaggi pubblicitari …(che) si riferiscono ad aziende diverse», non è stato censurato come «travisamento del fatto, qualora ridondi in una motivazione rilevante»;
2.16. alla luce di quanto ora esposto e dell’interpretazione della norma fornita dalla S.C., del tutto condivisa da questo Collegio, si ritiene dunque che il requisito richiesto per la sua applicazione è, in primo luogo, che i mezzi pubblicitari siano di identico contenuto o riferiti ad un medesimo soggetto ed, in secondo luogo, che siano in collegamento funzionale tra loro, ed il primo requisito è da escludersi nel caso di specie, atteso che i cartelli pubblicitari recano messaggi pubblicitari differenti tra loro, pubblicizzando soggetti differenti;
2.17 . ne consegue che il rigetto delle doglianze dell’odierna ricorrente nell’ordinanza impugnata risulta in ogni caso conforme all’orientamento consolidato di questa Corte;
3.1. è parimenti inammissibile il secondo motivo di ricorso;
3.2. il Collegio, nell’ordinanza impugnata, ha affermato quanto segue: «Quanto al quarto motivo, la ricorrente si duole della mancata considerazione dei giudicati esterni. Invero la decisione di appello correttamente ha ritenuto che, essendo diverse le parti nei precedenti giudizi, non potesse parlarsi di giudicato esterno, e che comunque non ricorrevano nemmeno i termini per l’estensione del giudicato a terze parti, in quanto il rapporto tra la società ricorrente e la concessionaria è del tutto autonomo rispetto a quello che la stessa società ha avuto con altre concessionarie per imposizioni diverse»;
3.3. anche nel presente caso il dedotto errore di fatto non è decisivo, in quanto la soluzione giuridicamente applicata sarebbe stata comunque la stessa, come di seguito illustrato;
3.4. va ribadito, invero, quanto già affermato da questa Corte, secondo cui in materia tributaria, l’effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata, sicché è esclusa l’efficacia espansiva del giudicato per le fattispecie «tendenzialmente permanenti» in quanto suscettibili di variazione annuale (cfr. Cass. n. 21824 del 2018, n. 17760 del 2018, n. 1300 del 2018, n. 15690 del 2017, n. 18875 del 2016);
3.5. in tal senso è stato chiarito, infatti che «l’efficacia preclusiva di nuovi accertamenti, propria del giudicato esterno tra le stesse parti, presuppone che si tratti dei medesimi accertamenti di fatto posti in essere nello stesso quadro normativo di riferimento» (cfr. Cass. n. 20257 del 2015);
3.6. nel caso di specie, non vi è dubbio che la natura dei mezzi di pubblicità utilizzati ed il tipo di pubblicità adottata dai soggetti che si
avvalgono di essa, destinato quest’ultimo a frequenti variazioni nel tempo, precludono la possibilità di un’efficacia espansiva del giudicato con riguardo a distinta annualità, in quanto impongono un necessario accertamento in concreto della loro attuazione;
4. in conclusione, la denuncia proposta con l’odierno ricorso si pone e si colloca al di fuori dello statuto dell’errore revocatorio previsto dall’art. 395 n. 4 cod. proc. civ.;
il ricorso è quindi inammissibile;
le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, che liquida in Euro 510,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti.
Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 -quater , inserito dalla legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da