Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16857 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16857 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: LIBERATI NOME
Data pubblicazione: 23/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19042/2020 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALEgià RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOMECODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
ECO NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del l’Emilia -Romagna, in BOLOGNA n. 293/2020 depositata il 27/01/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Nella veste di concessionario per il Comune di Fontevivo, l’odierna ricorrente ha notificato alla società RAGIONE_SOCIALE l’avviso di accertamento numero 294/2012 del 03.12.2012, accertando, per l’anno 2012, la maggiore imposta sulla pubblicità, ai sensi degli articoli 5 e 7, d.lgs. 15.11.1993, n.507, per effetto dell’esposizione nel territorio comunale predetto di plurime frecce pubblicitarie, pubblicizzanti diverse imprese, posizionate su impianti pubblicitari nella disponibilità, ai sensi di quanto previsto della società dall’articolo 6, d.lgs. 15.11.1993, n.507, della società contribuente ricorrente.
Sempre nei confronti della medesima società contribuente, la concessionaria ha successivamente notificato gli avvisi di accertamento nn. 104 del 24.06.2013 e 53 del 04.08.2014, accertando, in relazione agli stessi messaggi pubblicitari accertati per l’anno 2012, la maggiore imposta dovuta anche per gli anni 2013 e 2014.
Per effetto dei predetti accertamenti, in difetto del pagamento della maggiore imposta, ha infine emesso anche le ingiunzioni del 11.11.2014, riferita all’avviso di accertamento n.3/2014 per il Comune di Soragna, numero 1 del 11.11.2014, riferita all’avvis o di accertamento n.1/2014 per il Comune di Fontanellato, numero 29 del 11.11.2014, riferita all’avviso di accertamento 53/2014 per il Comune di Fontevivo, nonché, infine, la comunicazione di avvio della procedura di fermo amministrativo del 03.11.2014, riferita all’avviso di accertamento numero 104/2013 per il Comune di Fontevivo.
La RAGIONE_SOCIALE ha proposto rituali opposizioni innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Parma, la quale, previa riunione, ha emesso la sentenza numero 517/04/15, con la quale ha accolto i ricorsi proposti dalla società contribuente.
Avverso la sentenza emessa dal giudice di primo grado, la concessionaria ha proposto ricorso in appello alla C.T.R. di Bologna, la quale ha respinto il gravame.
In particolare, la CTR ha escluso la nullità della sentenza di primo grado per difetto di contraddittorio, rilevando che la società appellante era a conoscenza della riunione dei procedimenti. Ha inoltre ritenuto poco chiaro il fondamento della maggiore imposizione richiesta dalla concessionaria RAGIONE_SOCIALE, che aveva suddiviso indebitamente la superficie di un cartello pubblicitario composto da più frecce, trattandole come impianti distinti, richiamando la normativa e le indicazioni ministeriali secondo cui cartelli del genere, costituiti da segnali di indicazione industriale, artigianale e/o commerciale (ai sensi dell’art. 134 del Regolamento del Codice della Strada), devono essere valutati unitariamente. Infine, la CTR ha richiamato l’art. 7, comma 5 , del D.lgs. 507/1993, che prevede che mezzi pubblicitari di contenuto identico e riconducibili allo stesso soggetto, se collocati in connessione, siano considerati un unico impianto ai fini del calcolo della superficie imponibile.
Avverso la suddetta sentenza di gravame la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui ha resistito con controricorso la parte intimata.
Successivamente RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 5, 7, comma I e 6, d.lgs. 15.11.1993, n.507, in relazione a quanto previsto dall’articolo 360, comma 1, n.3, c.p.c. La società RAGIONE_SOCIALE contesta la decisione della CTR di considerare l’intero impianto pubblicitario come un’unità ai fini del calcolo dell’imposta, seguendo quanto previsto dalle circolari ministeriali del 1994 e 1995, che fanno riferimento alla disponibilità unitaria del mezzo da parte di un solo soggetto. Secondo RAGIONE_SOCIALE, tale interpretazione
è errata in quanto sostiene che debba esistere una valutazione distinta per ogni messaggio pubblicitario, poiché ogni messaggio rappresenta una unità impositiva autonoma, soprattutto quando fa riferimento a soggetti diversi, anche se presente su un unico impianto.
Sul punto la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che in tema di imposta comunale sulla pubblicità, l’art. 7, comma 1, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, identifica il presupposto impositivo nel “mezzo pubblicitario”, inteso come qualsiasi forma di comunicazione avente lo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi e di migliorare l’immagine aziendale in collegamento inscindibile con la forma adoperata per la divulgazione, con la conseguenza che, nell’ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari, concernenti diverse aziende, collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese pubblicizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo (Cass. 12/01/2012, n. 252 (Rv. 620993 -01)), confermando un orientamento già in precedenza espresso, in cui era stato precisato che in tema di imposta sulla pubblicità, l’art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 507 del 1993, che riproduce sostanzialmente il contenuto dell’ultimo comma dell’art. 17 del d.P.R. n. 639 del 1972, considera come un unico mezzo pubblicitario, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, una pluralità di messaggi che presentino un collegamento strumentale inscindibile fra loro ed abbiano identico contenuto, anche se non siano tutti collocati in un unico spazio o in un’unica sequenza (Cass. 06/11/2009, n. 23567 (Rv. 610678 – 01)).
Come rettamente rilevato dalla CTR, la concessionaria ha ‘ indebitamente frazionato la consistenza del cartello pubblicitario invocando l’art. 7 d.lgs 15.11.1993 n. 507, senza tenere conto che il medesimo, composto da più frecce apposte sul medesimo costituenti, per come non controverso, segnali industriale, artigianale e/o
commerciale, menzionati dall’art. 134 del Regolamento d i Attuazione del c.d.s., deve essere valutato sulla scorta delle indicazioni date dallo Ministero delle Finanze, il quale dapprima, con Circolare Finanze 17/3/1994 n. 10 prot.7/8ÌO ha chiarito che nell’articolo 7 sono raggruppale tutte le disposizioni necessarie alla determinazione del debito d’imposta. Il principio fondamentale, racchiuso nel comma 1 è quello che assume come parametro di commisurazione dell’imposta il mezzo pubblicitario utilizzato la cui superficie sì pone come unica base di determinazione del tributo, mentre risulta del lutto irrilevante il numero dei messaggi che il mezzo stesso diffonde e di poi, con Risoluzione del 02/11/1995 n. 262 – Min. Finanze – Dip. Entrate Fiscalità Locale, h a precisato che ‘Relativamente infine alle modalità di applicazione dell’imposta – ai segnali contenenti indicazioni stradali funzionali alla localizzazione delle singole industrie -è necessario precisare che ove non si tratti di un segnale singolo ma di una pluralità di segnali installati su un unico supporto – sia o meno dotato di una struttura perimetrale che ad esso faccia da cornice – si dovrà anzitutto aver riguardo alla disponibilità dell’impianto segnaletico e quindi alla titolarità del provvedimento di autorizzazione all’installazione dello stesso, giacche e tale circostanza che identifica, ai sensi dellart.6 del D.lgs. n,507, la soggettività passiva del tributo. Il gruppo segnaletico dovrà pertanto essere considerato unitariamente nel caso in cui unico sia il soggetto che abbia la disponibilità dell’impianto. Ciò comporta quindi che la superficie imponibile sia quella occupata dall’intero impianto. Nell’ipotesi invece in cui diversi siano i soggetti titolari del provvedimento di autorizzazione all’installazione – e quindi diversi siano i soggetti passivi del tributo – dovrà procedersi a distinte liquidazioni di imposta che sarà pertanto commisurata alla superficie del segnale o del gruppo segnaletico che è nella disponibilità di ciascuno ”Ciò peral tro pare perfettamente coerente con il dato testuale dell’art. 7 c. 5 cit., laddove stabilisce che ”I festoni di bandierine e simili
nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario ‘.
La Corte rigetta il ricorso.
P.Q.M.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.486,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dov uto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 13/06/2025.