Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32109 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32109 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 15975-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO giusta procura speciale in atti
– ricorrente-
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE CATANIA , in persona del Sindaco pro tempore
– intimato – avverso la sentenza n. 1282/2023 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO della SICILIA, depositata l’ 8/2/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/11/2025 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello di RAGIONE_SOCIALE avverso la pronuncia n. 4380/2019 della Commissione tributaria provinciale di Catania, con cui era stato respinto il ricorso avverso avviso di accertamento emesso dal Comune di Catania per omesso pagamento dell’ imposta sulla pubblicità, dovuta per l’anno 201 6, oltre sanzioni ed interessi.
Avverso la pronuncia della Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo ed illustrato da memoria.
Il Comune RAGIONE_SOCIALE Catania è rimasto intimato.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
1.1. Con unico motivo la ricorrente denuncia preliminarmente, in rubrica, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c. in quanto la sentenza impugnata sarebbe priva di motivazione in ordine allo specifico motivo attinente ai denunciati travisamento, difetto di istruttoria e motivazione in merito alla rettifica di superficie e categorie per taluni impianti indicati nell’avviso di accertamento relativo all’imposta sulla pubblicità pretesa dal Comune di Catania.
1.2. In particolare, la ricorrente denuncia che i Giudici d’appello avrebbero omesso di esaminare le censure secondo le quali: in relazione a diversi poster monofacciali 6×6, il Comune avrebbe erroneamente conteggiato una superficie espositiva di mq 35 anziché quella corretta di mq 34 (tenuto conto della superficie utilizzabile per i messaggi); in relazione ad un impianto 12×6 avrebbe erroneamente applicato una superficie di mq 71,5 anziché mq 68; il Comune avrebbe determinato l’obbligo della RAGIONE_SOCIALE al pagamento dell’imposta sulla pubblicità in relazione a due poster bifacciali 6×3 (categoria speciale ordinaria) mentre la RAGIONE_SOCIALE ne deteneva e denunciava solo uno; il Comune avrebbe fatto
genericamente riferimento alla «errata indicazione in dichiarazione delle categorie» senza alcun riferimento alle ragioni per le quali l’attribuzione della categoria indicata nella dichiarazione annuale sulla pubblicità fosse stata errata.
1.2. La doglianza è infondata.
1.3. Per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. n. 15883 del 2017; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. Sez. Unite n. 22232 del 2016; Cass. n. 9113 del 2012; Cass. n. 16736 del 2007), ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorché il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un’approfondita disamina logica o giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.
1.4. Nella fattispecie in esame la sentenza impugnata esplicita in maniera sufficiente la ratio decidendi , consentendo il controllo del percorso logico -giuridico che ha portato alla decisione, tant’è che, con il medesimo motivo di ricorso, in subordine la contribuente ha potuto censurare compiutamente gli errori di diritto che, a suo avviso, giustificano comunque la richiesta cassazione dell’impugnata sentenza.
1.5. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha invero respinto il gravame affermando quanto segue:«… l’atto impositivo impugnato appare legittimo. Ed, invero, non c’è dubbio che la società RAGIONE_SOCIALE ha correttamente presentato la dichiarazione d’imposta per tutti i manufatti esposti sulla scorta delle autorizzazioni a suo tempo rilasciate, ma devesi rilevare che la società appellante avrebbe dovuto eseguire i pagamenti dell’imposta dovuta in coerenza della tipologia e della dimensione degli impianti così come autorizzati, mentre invece i detti pagamenti non coprono l’intero importo dell’imposta da corrispondere in coerenza alle dimensioni degli impianti autorizzati, il cui importo è direttamente collegato alla tipologia degli stessi (monofacciale e/o bifacciale, luminoso o meno) ed alla loro ubicazione (ricadenti cioè in categoria ordinaria e/o speciale). Questi elementi sono chiaramente riportati nell’impugnato avviso di accertamento, che, contrariamente a quanto dedotto dall’appellante, non
doveva essere preceduto da alcuna attività istruttoria e/o di verifica, data la irrilevanza del “mezzo disponibile effettivamente utilizzato per la diffusione di messaggi pubblicitari”, mentre l’atto impositivo suddetto è legittimamente fondato su un riscontro meramente documentale eseguito in ordine alla misura del pagamento effettuato dalla società appellante a fronte di quello dovuto invece sulla base dei ‘mezzi disponibili’ previamente autorizzati dal Comune appellato. E, quindi, correttamente il Comune appellato ha proceduto alla rettifica della dichiarazione annuale presentata dalla RAGIONE_SOCIALE, che riportava superfici e tipologie corrispondenti a quelle effettivamente utilizzate ma diverse per difetto rispetto a quelle per cui era stata a suo tempo rilasciata l’autorizzazione amministrativa alla esposizione richiesta dalla RAGIONE_SOCIALE».
2.1. Con il medesimo motivo, in subordine, la contribuente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. violazione dell’art. 7 della L. 212/2000 (c.d. Statuto del contribuente), in quanto i Giudici d ‘ appello avrebbero omesso di rilevare il difetto di motivazione del l’avviso di accertamento impugnato, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che avevano determinato la decisione del Comune.
2.2. La censura è parimenti infondata.
2.3. A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, che ha esteso alla materia tributaria i principi di cui all’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento deve ritenersi adempiuto mediante l’enunciazione del criterio astratto alla base della pretesa tributaria, con le specificazioni che si rendano in concreto necessarie per consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa e per delimitare l’ambito delle ragioni deducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando riservati a quest’ultima fase l’onere dell’amministrazione di fornire la prova della sussistenza in concreto dei presupposti per l’applicazione dell’imposta , e la possibilità per il contribuente di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri.
2.4. Nel caso dell’imposta sulla pubblicità deve ritenersi quindi sufficientemente motivato l’atto che rechi l’indicazione della maggiore superficie accertata o della diversa tariffa o categoria ritenute applicabili, in quanto tali elementi, integrati con gli atti generali (quali i regolamenti o altre delibere comunali), sono idonei a rendere comprensibili i presupposti della pretesa tributaria, senza necessità di indicare le fonti probatorie e le indagini effettuate per rideterminare la superficie tassabile, potendo ciò avvenire nell’eventuale successiva fase contenziosa (cfr. Cass. n. 20620/2019).
2.5. Orbene, l’avviso di accertamento in esame (debitamente allegato al ricorso per cassazione) riporta il prospetto delle somme da pagare con l’indicazione di tutti gli elementi necessari per comprendere i presupposti di fatto e di diritto dell’imposizione (vale a dire, l’indirizzo, le superfici, le tariffe e l’importo).
Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto.
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio dell’Ente locale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi da remoto della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 27.11.2025.
Il Presidente NOME COGNOME