Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7422 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7422 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 35773 -20 18 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME, rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (pec: EMAIL), con domicilio eletto in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio legale dell’AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, domicilia;
– controricorrente –
Oggetto: Tributi – imposta sugli intrattenimenti
e contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Presidente pro tempore;
– intimata – avverso la sentenza n. 4275/03/2018 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, depositata il 07/05/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/02/2024 dal AVV_NOTAIO;
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE ricorre, con due motivi, contro l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE per la cassazione della sentenza con cui la CTR della Campania, confermando la decisione di primo grado, riteneva legittima la cartella di pagamento emessa per il recupero dell’Imposta sugli intrattenimenti (ISI) dovuta per l’anno 2012 in relazione a 4 apparecchi usati per il gioco lecito senza vincita di denaro, non versata.
Secondo la CTR la voltura del nulla osta per gli apparecchi usati era stata rilasciata nel 2009 e la contribuente ne era venuta a conoscenza anche mediante comunicazione telefonica dell’Ufficio , senza provvedere al loro effettivo ritiro, sicché l’imposta era dovuta trovandosi i beni nella sua detenzione.
Resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso. L’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 14 bis del d.P.R. n. 640 del 1972, 2, 3, 7, 10 e 10-bis della legge 241 del 1990.
1.1. La ricorrente censura la statuizione d’appello per avere escluso l’obbligo per l’amministrazione di dare comunicazione scritta
del rilascio del nulla osta degli apparecchi di gioco volturato a nome della ricorrente, ritenendo invece sufficiente , ai fini dell’applicazione dell’ISI, la loro mera conoscibilità, nella specie attraverso una comunicazione telefonica dell’Ufficio, senza che però fosse stata provata una simile circostanza.
Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 14 -bis del d.P.R. n. 640 del 1972 nonché la violazione della legge n. 241 del 1990.
2.1. La ricorrente censura la statuizione d’appello per avere ritenuto che la conoscenza del rilascio del nulla osta degli apparecchi di gioco volturato a nome della ricorrente potesse ricavarsi dall’interesse della società ad ovviare al ritardo dell’amministrazione nella formale acquisizione dell’atto e nella prassi della medesima di recarsi presso l’Ufficio a ritirare i predetti nulla osta.
I due motivi, che, per la evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati e vanno rigettati.
Al riguardo, vanno richiamate le argomentazioni svolte da questa Corte nell’ordinanza n. 5811 del 2020, che, esaminando una vicenda del tutto analoga, riferita alle medesime parti processuali, ha affermato il seguente principio di diritto: «in materia di imposta sugli intrattenimenti, l’Amministrazione finanziaria è tenuta a inviare al contribuente il nulla osta che abbia rilasciato solo se sia stata formulata apposita richiesta in tal senso, in mancanza della quale è onere della parte attivarsi per verificarne l’effettivo rilascio».
4.1. Ha condivisibilmente osservato la Corte nella pronuncia citata che «La CTR, nella vicenda in esame, sul presupposto che gli apparecchi erano nella detenzione della RAGIONE_SOCIALE e che l’emissione dei nulla osta era stata comunicata sin dal settembre 2009, ha rilevato che la contribuente non si era mai attivata per ottenerne la consegna, valutando la fondatezza della ricostruzione
dell’Ufficio non tanto (o solo) per l’esistenza di una prassi secondo cui i permessi vengono ritirati presso l’Ufficio, ma soprattutto sul fatto che la contribuente stessa aveva «un interesse all’immediata installazione degli apparecchi senza attendere i tempi necessari per una comunicazione formale» e che la medesima, nel corso del 2010, si era recata presso il medesimo Ufficio per ritirare i nulla osta relativi ad altri macchinari (irrilevante che essi fossero nuovi o usati), sicché non era comprensibile che non avesse chiesto o sollecitato, in questa occasione, la consegna anche dei nulla osta relativi alla precedente istanza, ferma l’insussistenza di alcun specifico obbligo di consegna a carico dell’Amministrazione. Si tratta di percorso argomentativo congruo, coerente e idoneo a fondare la prova critica, sicché, da un lato, è infondata l’asserita violazione dei principi dell’onere della prova e dell’art. 2697 c.c. e, dall’altro, la censura è inammissibile nella parte in cui si traduce in una doglianza sulla sufficienza e adeguatezza della motivazione, non più consentita ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. ratione temporis applicabile».
4.2. «Quanto alle ulteriori censure articolate nel corpo del motivo, va escluso, in primo luogo, che sussista un obbligo di consegna in capo all’Amministrazione, che è tenuta a provvedere al rilascio dei nulla osta e non anche a inviare gli atti emanati, salvo che, come previsto dall’art. 7, comma 3 quater, d.l. n. 35 del 2005, non sia stata formulata apposita richiesta, nella specie neppure dedotta».
4.3. Quanto al profilo della debenza dell’imposta in esame, la Corte nella citata pronuncia ha osservato come fosse irrilevante la prova dell’effettivo utilizzo dei macchinari da intrattenimento, non essendo la situazione in giudizio equiparabile all’utilizzo di macchinari in assenza di nulla osta. È vero, infatti, che, in via generale, il presupposto dell’imposta sugli intrattenimenti è costituito dallo svolgimento del gioco. L’art. 14 bis d.P.R. n. 640 del
1972, tuttavia, è formulato in maniera tale da attribuire valenza positiva all’organizzazione dell’attività a prescindere dal nesso tra il titolo autorizzativo e l’esercizio o l’organizzazione dell’attività posta in essere poiché il soggetto passivo è «colui che esercita un’attività organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica» di apparecchi da divertimento e intrattenimento «dallo stesso posseduti a qualunque titolo». Ne deriva che la prova, anche in via presuntiva, dell’effettivo svolgimento del gioco è necessaria quando questo avvenga senza il nulla osta e non quando il soggetto passivo abbia la detenzione del bene e sia munito di nulla osta (ancorché non ne abbia la concreta e materiale disponibilità per non averlo ritirato), conseguendone, in questo caso, l’assoggettamento all’imposta.
Conclusivamente, quindi, il ricorso va rigettato e le spese, in applicazione del principio della soccombenza poste a carico della ricorrente e liquidate come in dispositivo in favore della sola controricorrente.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma in data 15 febbraio 2024