Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14090 Anno 2024
Oggetto:Tributi
ISI 2013-2014
Attività di
intrattenimento e di
spettacolo- diverso
regime-
Civile Sent. Sez. 5 Num. 14090 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/05/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 9362 del ruolo generale dell’anno 20 22, proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata del ricorso, dall’AVV_NOTAIO elettivamente domiciliata presso l ‘indirizzo di posta elettronica del difensore (PEC): EMAIL;
-ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende;
-controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 3566/01/2021, depositata in data 4 ottobre 2021, non notificata;
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE cause svolta nella pubblica udienza del 16 maggio 2024 dal Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME di Nocera.
udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO che ha chiesto il rigetto del motivo 2) di ricorso e il rinvio pregiudiziale davanti alla Corte di Giustizia U.E., per il motivo 1) di ricorso, nei termini di cui sopra.
Uditi per la ricorrente l’AVV_NOTAIO e per l’RAGIONE_SOCIALE, l’AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1.Previo p.v.c. redatto il 6 dicembre 2016 dalla RAGIONE_SOCIALE Treviglio, l’RAGIONE_SOCIALE notificava a RAGIONE_SOCIALE due avvisi di accertamento con i quali veniva recuperata l’imposta sugli intrattenimenti (ISI) dovuta e non versata per gli anni 2013-2014.
2.Avverso i suddetti atti impositivi, la società proponeva ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE eccependo: 1) la contrarietà della normativa nazionale in tema di imposta sugli intrattenimenti con la Direttiva CEE del 28 novembre 2006, n. 112, art. 401 il quale poneva sostanzialmente il divieto agli Stati Membri di applicare altri tributi, concorrenti con l’ Iva, aventi carattere di imposta sul volume di affari; 2) il difetto del presupposto impositivo atteso che -come chiarito nella nota della RAGIONE_SOCIALE del 27 aprile 2015- le manifestazioni qualificabili come, nella specie, Dj set, erano assimilabili ai ‘concerti strumentali e vocali’ indicati nel n. 4 della Tabella C del d.P.R. n. 633/72 e , pertanto, quali attività di spettacolo, assoggettate soltanto all’Iva.
3.La CTP di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 273/03/2018, previa riunione, rigettava i ricorsi.
4.Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello la società contribuente dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia che, con sentenza n. 3566/01/2021, depositata in data 4 ottobre 2021, lo rigettava.
5. In punto di diritto, il giudice di appello ha affermato che: 1) andava esclusa qualsiasi duplicazione tra Iva e ISI anche alla luce della Direttiva CEE n. 112/2006, atteso che, in base ai principi espressi dalla Corte di giustizia europea, nella sentenza relativa alla causa C-109/1990, in ordine ad un’imposta analoga a quella sugli intrattenimenti di cui a l d.P.R. n. 640/1972, quest’ultima non aveva carattere generale e non integrava gli estremi di imposta sulla cifra d’affari , non essendo riscossa in ciascuna fase del processo di produzione e di distribuzione ma colpendo annualmente l’insieme degli introiti realizzat i dalle imprese ad essa soggette; 2) premesso che le attività di intrattenimento erano soggette alla relativa imposta oltre all’Iva , in regime speciale forfetario, salvo opzione per il regime ordinario, ai sensi dell’art. 74, comma 6, del d.P.R. n.633/1972 , mentre le attività di spettacolo, caratterizzate dal fatto che il soggetto assisteva alla rappresentazione in maniera passiva, erano soggette soltanto all’Iva con la disciplina peculiare di cui all’art. 74 -quater del d.P.R. n. 633/1972 -nella specie, in merito all’eccepito regime di esenzione ISI, per essere gli eventi espletati , nel periodo in esame presso la struttura della società, rientranti nell’ambito AVV_NOTAIO spettacolo, quali esibizioni di DJ, star di fama mondiale e spesso produttori loro stessi dei brani mixati, la società contribuente non aveva assolto a ll’onere di provare i presupposti di fatto legittimanti la deroga al normale regime impositivo (e, in particolare, l’esecuzione di musica dal vivo di durata superiore alla metà dell’orario complessivo di apertura al pubblico del locale durante l’intera serata) in quanto dalle copie RAGIONE_SOCIALE fatture emesse dai vari DJ per il pagamento RAGIONE_SOCIALE prestazioni rese non era possibile evincere la tipologia esatta RAGIONE_SOCIALE prestazioni in questione (esibizione o meno dal vivo nonché durata complessiva RAGIONE_SOCIALE stesse).
6.Avverso la suddetta sentenza, la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.
7 .Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione della Direttiva CEE del 28 novembre 2006 n. 112, art. 401 in riferimento al d.P.R. n. 633/1972 e al d.P.R. n. 640 del 1972, per avere la CTR erroneamente escluso il contrasto della disciplina nazionale in tema di imposte sugli intrattenimenti con i principi sanciti dalla Direttiva CEE 2006 n. 112 – quanto al divieto degli Stati Membri di applicare altri tributi, concorrenti con l’Iva, aventi carattere di imposta sul volume di affari – peraltro richiamando la sentenza della Corte di giustizia emessa in data 19.3.1991 (nella causa C-109/90) inidonea ad assurgere a precedente interpretativo di una disposizione temporalmente successiva. Diversamente, ad avviso della ricorrente, l’applicazione dell’imposta sugli intrattenimenti sul medesimo volume di affari già oggetto dell’iva, comporterebbe una c.d. doppia imposizione, in evidente contrasto con il principio di proporzionalità e con la richiamata Direttiva, avente valenza self-executing.
1.1.Il motivo è infondato.
1.2. Il testo dell’art., 401 della Direttiva CE n. 2006/112, che ha sostituito l’art. 33 della VI Direttiva CE n. 1977/388, è sostanzialmente uguale a quello della norma sostituita. Pertanto, deve ritenersi che con la sentenza del 19 marzo 1991, causa C-109/90 tra la RAGIONE_SOCIALE e il comune RAGIONE_SOCIALE Overijse, cui correttamente ha fatto riferimento il giudice d’appello, la Corte di Giustizie UE si sia già pronunciata sulla questione, dando una definizione di imposta generale, nonché affermando che il diritto comunitario ammette l’esistenza di regimi d’imposta concorrenti con l’IVA quale, nel caso di specie, una imposta sugli intrattenimenti.
Secondo la Corte Europea, gli Stati membri hanno facoltà di istituire imposte che non abbiano natura d’imposta sulla cifra d’affari, dovendosi intendere, secondo la predetta sentenza RAGIONE_SOCIALE, che l’imposta sugli intrattenimenti non abbia natura di imposta sulla cifra di affari, se in primo luogo, essa non costituisce un’imposta generale, giacché si applica solo ad una ‘categoria limitata di beni e di servizi’;
questa ultima definizione rende peraltro manifesta la infondatezza del rilievo della contribuente, sulla circostanza che la CGUE si sia pronunciata su una imposta locale. Non è la dimensione territoriale che configura (o meno) l’imposta come generale; la n atura generale dell’imposta si esclude quando essa abbia ad oggetto una categoria limitata di beni e servizi, come è il caso della imposta nazionale sugli intrattenimenti, che riguarda le sole attività di intrattenimento, nei circoscritti termini sopra precisati, distinguendo tra intrattenimento e spettacolo. In secondo luogo, il tributo non ha natura di imposta sulla cifra di affari se non viene riscossa in ciascuna fase del processo di produzione e di distribuzione, giacché colpisce annualmente l’insieme degli introiti realizzati dalle imprese ad essa soggette; ciò è quanto avviene nel caso dell’ISI che estranea a qualsiasi meccanismo di rivalsa – si calcola sul prezzo pagato per assistere o partecipare agli intrattenimenti al netto dell’imposta sul valore aggiunto. Infine, rileva la necessità che il tributo non si basi sul valore aggiunto nella fase di ciascuna operazione, bensì sull’ammontare lordo di tutte le RAGIONE_SOCIALE. Analogamente nel caso dell’ISI, la cui base imponibile è costituita sia dal corrispettivo dei singoli titoli di accesso, sia dal prezzo pagato per assistere o prendere parte agli intrattenimenti o alle altre attività contenute dell’elenco della tariffa allegata, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (v. Cass. sez. 5, ord., n. 36494 del 2022). In particolare, i criteri per la determinazione della base imponibile su cui calcolare l’imposta sugli intrattenimenti sono contenuti nell’art.3 d.P.R. n.640/72, così come riformulato dal D.Lgs. n.60/99. Il comm a 1 dell’art.3 prevede una regola di carattere generale in base alla quale la base imponibile è costituita dal corrispettivo dei singoli titoli di accesso (anche in abbonamento) per l’ingresso o l’occupazione del posto e dal prezzo comunque corrisposto per assistere o partecipare agli intrattenimenti ed alle altre attività elencate nella tariffa. In entrambi i casi (come per i successivi) il valore da assumere quale base imponibile va considerato al netto dell’imposta sul valore aggiunto eventualmente dovuta. Il successivo comma 2 individua ulteriori fattispecie che costituiscono base imponibile ai fini dell’imposta . In particolare, il comma 2, lett. c) prevede una categoria residuale rappresentata da qualsiasi provento comunque ‘connesso’ all’attività di intrattenimento ( v. Cass. n.
428/1996 secondo cui la sponsorizzazione è in relazione non di mera occasionalità, ma di “connessione” con lo spettacolo, così come richiede la formula più volte citata di cui all’art. 3, secondo comma, lett. c), del d.p.r. 640/1972). Per espressa previsione contenuta nell’articolo 3, comma 5, del DPR n. 640 del 1972, ai fini della determinazione della base imponibile non si deve tener conto RAGIONE_SOCIALE somme dovute a titolo di rivalsa obbligatoria dell’imposta sugli intrattenimenti. Ciò significa che, per determinare la base imponibile occorre scorporare dal complessivo ammontare la quota relativa all’imposta sugli intrattenimenti e l’imposta sul valore aggiunto, se dovuta. Il predetto meccanismo ha la funzione di evitare, in presenza di due diverse imposte, il verificarsi di una duplicazione nella determinazione RAGIONE_SOCIALE stesse (v. Circolare del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Finanze n.165/E/00, paragrafo 1.3.1). Pertanto, la previsione dell’obbligatorietà della rivalsa di cui all’art. 16 del d.P.R. n. 640/72 (‘ Eccezion fatta per i casi di liquidazione forfettaria dell’imposta, i soggetti indicati all’art. 2, esclusi gli esercenti le case da giuoco, devono rivalersi dell’imposta nei confronti degli spettatori, dei partecipanti o degli scommettitori ‘) non implica di per sé la classificazione dell’ISI tra le imposte di consumo ‘ tanto più che l’equiparazione fra soggetto passivo della rivalsa obbligatoria e soggetto passivo dell’imposta non rappresenta una costante del sistema tributario . ‘ (v. Cass. n. 428/1996) e che, nella specie, soggetto passivo d’imposta è l’organizzatore AVV_NOTAIO spettacolo (punto acquisito, questo, nella giurisprudenza della Corte: sentenze 1415/73 e 692/74; Cass. n. 428/1996). L ‘individuazione nel senso suddetto del soggetto passivo del tributo e l’estensione dell’imponibile a tutto ciò che a tale soggetto perviene non solo dagli spettatori per la fruizione AVV_NOTAIO spettacolo ma anche da terzi in connessione con l’allestimento e l’ organizzazione di esso confermano la esclusione in capo all’ISI RAGIONE_SOCIALE caratteristiche di ‘un’imposta sulla cifra di affari’. Quanto sopra esposto esclude in radice qualsivoglia incompatibilità dell’imposta sugli intrattenimenti con il diritto eurounitario – neppure sotto lo specifico profilo, dedotto dalla società ricorrente, di una asserita differenziazione spaziotemporale rispetto al tributo già esaminato dalla CGUE.
E, con riferimento al rispetto del criterio di proporzionalità, possono qui richiamarsi le già esposte considerazioni sulla circostanza che non si tratta di una doppia imposizione, che è ammessa -nei termini sopra precisati- l’esistenza di regimi di imposta concorrenti con l’IVA e che per le imprese soggette sia ad ISI che ad IVA è previsto un regime speciale forfetario, salvo che l’impresa opti per il regime IVA ordinario.
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 60 del 1999 e del d.lgs. n. 640 del 1972 per avere la CTR confermato la legittimità degli avvisi di accertamento ritenendo le prestazioni di Dj set esercitate all’interno dei locali della società nel periodo in esame, rientranti nell’ambito RAGIONE_SOCIALE attività di intrattenimento soggette alla relativa imposta nonché al regime speciale Iva di cui all’art. 74, comma 6 del d.P.R. n. 633/1972, per non avere la contribuente assolto all’onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti di fatto legit timanti la deroga al normale regime impositivo quanto all’esecuzione di musica dal vivo di durata superiore alla metà dell’orario complessivo di apertura al pubblico del locale durante l’intera serata, sebbene, come evidenziato dalla contribuente nei gradi di merito, detta attività, a prescindere dalla durata dell’esibizione rientrava all’interno RAGIONE_SOCIALE attività spettacolistiche come chiarito dalla stessa RAGIONE_SOCIALE nella nota del 27.4.2015, trattandosi di manifestazioni assimilabili ai ‘ concerti vocali e strumentali ‘ di cui al n. 4 della Tabella C allegata al d.P.R. n. 633/1972 (fattispecie per la quale si applicava il regime per le attività di spettacolo esente dall’ISI nonché il n. 123 della tabella A, parte III, allegata al d .P.R. n. 633/1972 che prevedeva l’applicazione dell’aliquota Iva al 10%).
2.1.Il motivo si profila inammissibile.
2.2.Va, a tal proposito, ricostruito il quadro normativo di riferimento.
2.3.Il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 ha dato attuazione alla delega contenuta nella legge 3 agosto 1998, n. 288, abolendo l’imposta sugli spettacoli e istituendo l’imposta sugli intrattenimenti limitatamente ad alcune attività. La predetta riforma ha distinto, in sostanza, le attività di intrattenimento, assoggettandole alla relativa imposta nonché al regime speciale IVA recato
dall’articolo 74, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972 (salvo opzione per il regime ordinario), dalle attività di spettacolo, che sono state assoggettate all’IVA con criteri ordinari o forfettari e con RAGIONE_SOCIALE particolarità, secondo le disposizioni di cui all’articolo 74quater del medesimo DPR n. 633.
In particolare il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 74 – quater prevede ai comma 1 e 2 “1. Le prestazioni di servizi indicate nella tabella C allegata al presente decreto, incluse le operazioni ad esse accessorie, salvo quanto stabilito al comma 5, si considerano effettuate nel momento in cui ha inizio l’esecuzione RAGIONE_SOCIALE manifestazioni, ad eccezione RAGIONE_SOCIALE operazioni eseguite in abbonamento per le quali l’imposta è dovuta all’atto del pagamento del corrispettivo. 2. Per le operazioni di cui al comma 1 le imprese assolvono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate nel rispetto della disciplina di cui alla L. 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni”.
Tali disposizioni quindi stabiliscono: che le prestazione, incluse le operazioni accessorie, si considerano effettuate nel momento in cui ha inizio l’esecuzione, in deroga al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 3, che stabilisce che “Le prestazioni di servizio si considerano effettuate all’atto del pagamento”; che il pagamento non è soggetto a fatturazione, ma al rilascio di apposito titolo di accesso, per intenderci il biglietto, secondo le regole ivi stabilite, in deroga al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21 ( Cass. sez. 5, n. 12280 del 2015; Cass. n. 12524 del 2015; Cass. n. 622 del 2018).
2.4. Occorre, dunque, distinguere tra le attività di intrattenimento e le attività di spettacolo: come chiarito dal RAGIONE_SOCIALE Finanze con circolare n. 165/E del 7 settembre 2000, le ‘attività di intrattenimento’, sono caratterizzate da un prevalente aspetto ludico e che implicano la partecipazione attiva del soggetto all’evento, e le altre “attività di spettacolo” sono caratterizzate dalla partecipazione prevalentemente passiva AVV_NOTAIO spettatore all’evento rappresentato, che assume anche una connotazione culturale.
Le attività di intrattenimento e quelle di spettacolo sono elencate, rispettivamente, nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e nella tabella C, allegata al DPR n. 633 del 1972.
In particolare, il punto n. 1 della tariffa allegata al DPR n. 640 del 1972 comprende fra le attività soggette all’imposta sugli intrattenimenti nonché al regime speciale IVA recato dall’articolo 74, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972 ‘le esecuzioni musi cali di qualsiasi genere ad esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali , e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l’esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al cinquanta per cento dell’orario complessivo di apertura al pubblico dell’esercizio’. Il n. 3) della tabella C allegata al DPR n. 633 del 1972, come modificato dall’articolo 1, comma 79, lettera b), n. 1), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, qualifica come attività spettacolistiche assoggettate ad IVA in base alle disposizioni recate dall’articolo 74 -quater del DPR n. 633 del 1972 ‘le esecuzioni musicali di qualsiasi genere, esclusi i concerti vocali e strumentali , anche se effettuate in discoteche e sale da ballo qualora l’esecuzione di musica dal vi vo sia di durata pari o superiore al 50 per cento dell’orario complessivo di apertura al pubblico dell’esercizio, escluse quelle effettuate a mezzo elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiature similari a gettone o a moneta; lezioni di ballo collettive; rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari’.
2.5. Pertanto, l’elemento essenziale ai fini della classificazione di un’esecuzione musicale fra le attività di spettacolo ovvero fra quelle di intrattenimento è costituito dalla prevalenza o meno della musica dal vivo.
2.6. In sostanza, il regime tributario applicabile alle ‘ esecuzioni musicali di qualsiasi genere ‘ è il seguente: a) quando l’esecuzione musicale è pari o superiore al cinquanta per cento della durata complessiva RAGIONE_SOCIALE esecuzioni musicali, l’attività è classificata come ‘spettacolo’ ed è assoggettata al solo regime ordinario IVA ai sensi dell’articol o 74-quater del DPR n. 633 del 1972, anche se effettuata in discoteche e sale da ballo; b) quando l’esecuzione musicale è effettuata con l’utilizzazione di musica prevalentemente pre –
registrata, la stessa è assoggettata all’imposta sugli intrattenimenti nonché ad IVA secondo le disposizioni dell’articolo 74, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972 (v. Risoluzione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 257/E del 20 giugno 2008). Questa Corte ha, al riguardo, precisato che ‘se nel locale si produce musica dal vivo per più del 50% dell’orario complessivo di apertura al pubblico, si ha attività di spettacolo (vale a dire che il fruitore è spettatore passivo) soggetta solo ad IVA…; se di contro non si s upera la soglia del 50 % (quindi con musica prevalentemente da mezzo meccanico e DJ), si ha attività di intrattenimento (il fruitore è attivo con partecipazione ludica), soggetta sia ad IVA (speciale o ordinaria), sia ad ISI nella misura del (16%) ‘ (Cass., sez.5, n. 36494 del 2022).
2.7.Ciò posto, si evidenzia che sia il punto n. 1 della tariffa allegata al DPR n. 640 del 1972 sia il n. 3) della tabella C allegata al DPR n. 633 del 1972 distinguono espressamente, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE ‘esecuzioni musicali di qualsiasi genere’, i ‘ concerti vocali e strumentali ‘, che sono esclusi dal regime tributario applicabile alla generalità RAGIONE_SOCIALE esecuzioni musicali. I concerti vocali e strumentali, infatti, sono specificatamente indicati al n. 4 della tabella C allegata al DPR n. 633 del 1972, insieme alle manifestazioni teatrali di qualsiasi tipo e ad altre manifestazioni spettacolistiche.
In particolare, il richiamato n. 4) della tabella C allegata al DPR n. 633 del 1972, modificato dall’articolo 1, comma 79, lettera b), n. 2, della legge n. 244 del 2007, elenca le seguenti attività: ‘spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali , attività circensi e AVV_NOTAIO spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti’.
I ‘concerti vocali e strumentali’ sono inclusi, inoltre, nel n. 123) della tabella A, parte III, del DPR n. 633 del 1972 che, nell’indicare gli spettacoli assoggettati ad IVA con l’aliquota ridotta del 10 per cento, riproduce l’identica formulazione del n. 4) della tabella C allegata al predetto DPR n. 633. Ciò comporta, in sostanza, che i concerti vocali e strumentali sono assoggettati al regime
ordinario IVA ai sensi dell’articolo 74 -quater del DPR n. 633 del 1972 con l’applicazione dell’aliquota del 10 per cento.
Ai concerti vocali e strumentali si applica, altresì, la disposizione del n. 119) della tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972, che prevede l’aliquota IVA ridotta del 10 per cento per i ‘contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali ‘. Al riguardo, questa Corte ha precisato che In tema di IVA, le attività spettacolistiche, di cui al punto 123 della Tabella A, parte terza, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, si caratterizzano per il loro svolgimento davanti ad un pubblico, che ne è il diretto fruitore, e godono di un trattamento fiscale agevolato, disciplinato dall’art. 74 quater del medesimo decreto, che individua il momento in cui la prestazione si considera effettuata nell’inizio dell’esecuzione e prevede, quale documentazione fiscale, il biglietto di accesso allo spettacolo e non la fattura, sicché in esse, anche alla luce dell’interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 23 ottobre 2003, in C-109/02, non rientra la vendita di uno spettacolo dal produttore all’organizzatore(Sez. 5, Sentenza n. del 12/06/2015;Sez. 5, Sentenza
del 29/07/2016 ).
Sono stati definiti concerti vocali e strumentali “quelle manifestazioni musicali in cui i cantanti o i musicisti, singolarmente ovvero in gruppo, eseguono una serie di brani musicali, secondo un programma prestabilito, in un luogo appositamente individuat o e strutturalmente idoneo a consentire l’ascolto della musica da parte degli spettatori (ad es. teatri, sale concerto, impianti sportivi, etc.). Nella manifestazione concertistica vocale e strumentale, in sostanza, l’esecuzione musicale in pubblico è un’a ttività spettacolistica finalizzata esclusivamente all’ascolto della musica ( in tal senso è la Risoluzione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 257/E del 20 giugno 2008 proprio in tema di “concerti vocali e strumentali”.).
2.8.Con specifico riferimento alle manifestazioni di DJ set, nella nota RAGIONE_SOCIALE del 27.4.2015 (trascritta in ricorso), avente ad oggetto ‘imposta sugli intrattenimenti e iva sugli spettacolimanifestazioni di Dj set’ si è precisato che ‘ rientrano nell’ambito RAGIONE_SOCIALE attività spettacolistiche con l’applicazione dell’Iva secondo le modalità di cui all’art. 74, comma 6, del d.P.R. n. 633/1972, anche
le prestazioni qualificabili come DJ set intese come manifestazioni in cui l’esibizione del DJ caratterizza l’evento ed è musicalmente creativa. In questi casi l’artista nel mixare i brani, sovente di sua produzione, realizza nuove sonorità, le arricchisce con la propria voce e talvolta anche con strumenti musicali. Dette manifestazioni risultano assimilabili ai concerti vocali e strumentali di cui al n. 4 della Tabella allegata al d.P.R. n. 633/1972 (fattispecie per cui si applica il regime per le attività di spettacolo esente dall’ISI nonché il n. 123 della Tabella A, parte III allegata al DPR n. 633/1972 che prevede l’applicazione dell’aliquota Iva al 10%)’.
2.9. Se dunque l’esibizione dei DJ, a seconda RAGIONE_SOCIALE concrete caratteristiche, può essere ricondotta nell’ambito dell’ attività di spettacolo (se musicalmente creativa) ovvero in quella di intrattenimento (se con musica prevalentemente da mezzo meccanico), nella specie, il motivo di ricorso pur prospettando una violazione di legge in realtà tende inammissibilmente ad una nuova interpretazione di questioni di merito, avendo la CTR, con una valutazione in fatto non sindacabile dinanzi al giudice di legittimità, ritenuto che la società contribuente non avesse assolto all’onere probatorio circa la sussistenza dei presupposti di fatto legittimanti la deroga al normale regime impositivo, in quanto ‘ dalle copie RAGIONE_SOCIALE fatture emesse dai vari DJ per il pagamento RAGIONE_SOCIALE prestazioni rese non era possibile evincere la tipologia esatta RAGIONE_SOCIALE prestazioni medesime (esibizione o meno dal vivo nonché durata complessiva) ‘. In questo modo, la ricorrente chiede in realtà a questa Corte di pronunciarsi ed interpretare questioni di mero fatto non censurabili in questa sede mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto dei fatti storici quanto le valutazioni di quei fatti espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone alle proprie aspettative (Cass. n. 21381/2006, Cass. sez. 6-3, n. 8758 del 2017).
3.In conclusione, il ricorso va rigettato.
4.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 7.600,00 per compensi oltre spese prenotate a debito;
Dà atto, ai sensi dell’art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis AVV_NOTAIO stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 16 maggio 2024