Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 696 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 696 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20582/2016 R.G. proposto da:
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso anche disgiuntamente, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma in INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME ;
-ricorrente –
CARTELLA DI PAGAMENTO
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO
-controricorrente e ricorrente incidentale condizionato –
e
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore ;
-intimata –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL ‘EMILIA -ROMAGNA n. 431, depositata in data 15/2/2016; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. NOME COGNOME nella camera di consiglio del 15 novembre 2024;
Rilevato che:
Nel marzo 2010, in seguito al controllo automatizzato della dichiarazione Modello Unico Persone Fisiche 2007, effettuato ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 , fu notificata al ricorrente la comunicazione di irregolarità per il recupero della terza rata dell’imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione della partecipazione detenuta al 1° gennaio 2005 nella società RAGIONE_SOCIALE per l’importo di euro 4.923,74. Il ricorrente, in data 22/3/2010 presentò, in via di autotutela, all’Agenzia delle Entrate di Carpi un’istanza di annullamento della comunicazione di irregolarità, cui l’ufficio non rispose.
Il contribuente, inoltre, presentò istanza ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 per ottenere il rimborso delle prime due rate della medesima
imposta già pagata, con riferimento alla quale l’amministrazione non diede alcuna risposta.
Successivamente, fu notificata al contribuente una cartella di pagamento dell’importo di euro 4.314, oltre interessi e sanzioni, per il pagamento della terza rata dell’imposta sostitutiva riferita all’affrancamento al 1° gennaio 2005 della partecipazione detenuta in Finet s.p.a.
Il contribuente propose ricorso alla C.T.P. di Modena, che, nel contraddittorio con l’Ufficio, rigettò il ricorso.
La C.T.R., su appello del contribuente, confermò la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza d’appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
Resiste l’amministrazione con controricorso, che contiene anche un ricorso incidentale condizionato affidato ad un solo motivo.
L’agente della riscossione è rimasta intimata.
Considerato che:
L’odierno ricorso pone una questione del tutto nuova nella giurisprudenza di questa Corte, relativa alla sorte dell’imposta sostitutiva dovuta, ai sensi degli artt. 5 e 7 della legge n. 448 del 2001, sulla rivalutazione di una partecipazione sociale nel caso in cui, in seguito alla scissione della società, al contribuente siano attribuite partecipazioni in una diversa società. Nel caso di specie, risulta dalla sentenza d’appello che il ricorrente, al tempo della perizia di stima, era titolare di azioni della Finet s.p.a. e che alla data del 4/4/2006 egli non era più titolare delle azioni oggetto di rivalutazione, essendo divenuto titolare, per effetto della scissione, di quote sociali della Finet Due s.r.l. Tuttavia, in epoca posteriore alla scissione, il contribuente aveva provveduto a versare due rate su tre dell’imposta sostitutiva dovuta
sulla rivalutazione effettuata sulle azioni della Finet s.p.a. da lui possedute, omettendo poi di versare la terza rata.
Sostiene il contribuente che, avendo provveduto, dopo la scissione, a rivalutare anche le quote, di cui era divenuto titolare, della società RAGIONE_SOCIALE, egli non sarebbe più obbligato a versare l’imposta sostitutiva per la rivalutazione delle azioni della società scissa (RAGIONE_SOCIALEp.aRAGIONE_SOCIALE, pena il pagamento di un indebito all’erario, il quale sarebbe anzi obbligato, dal canto suo, a restituirgli le due rate dell’imposta sostitutiva già incassate sulla rivalutazione delle azioni della Finet s.p.a.
La prospettazione del contribuente presuppone la risoluzione delle questioni se, dopo la scissione, non essendo il contribuente più titolare delle quote della società scissa, sussista ancora il presupposto oggettivo dell’imposta sostitutiva , non già versata, sulla rivalutazione di dette quote e se l’oggetto delle due rivalutazioni compiute ed ‘affrancate’ dal contribuente possa essere considerato giuridicamente il medesimo.
La novità della questione consiglia di rimettere la trattazione della causa alla pubblica udienza.
P.Q.M.
Rimette la causa alla pubblica udienza.
Roma, nella camera di consiglio del 15 novembre 2024.