Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30109 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30109 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/10/2023
DINIEGO RIMBORSO IRPEF 2008.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13557/2017 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale a margine del ricorso,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 2798/2016, depositata il 18 novembre 2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– Rilevato che:
NOME COGNOME richiedeva all’RAGIONE_SOCIALE provinciale RAGIONE_SOCIALE Barletta-Andria-Trani, il rimborso della somma di € 37.662,00, versata quale prima rata versata in relazione
all’imposta sostitutiva prevista dall’art. 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per l’anno d’imposta 2008.
Rilevava il contribuente che la procedura di rivalutazione RAGIONE_SOCIALE partecipazioni societarie non si fosse perfezionata, in quanto non era stata depositata la perizia giurata di stima attestante la valutazione RAGIONE_SOCIALE partecipazioni possedute, non erano state versate le rate successive e non era stata indicata nella dichiarazione dei redditi la suddetta rivalutazione.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, in data 27 settembre 2013, notifica va provvedimento di diniego del rimborso n. NUMERO_DOCUMENTO prot.
Formatosi in precedenza il silenziorifiuto sull’istanza di rimborso in questione, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari; successivamente, avverso il diniego esplicito opposto dall’Ufficio, il contribuente proponeva ulteriore ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari la quale, previa riunione dei ricorsi suddetti, con sentenza n. 2833/2014, depositata il 19 novembre 2014, li rigettava.
Interposto gravame dal contribuente, la Commissione tributaria regionale della Puglia, con sentenza n. 2798/2016, pronunciata il 14 ottobre 2016 e depositata in segreteria il 18 novembre 2016, rigettava l’appello, condannando l’appellante alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite .
Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, sulla base di un unico motivo.
Resiste con controricorso l ‘RAGIONE_SOCIALE.
La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 22 giugno 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
– Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso COGNOME NOME deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della legge n. 448/2001 e
dell’art. 2041 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.
Sostiene, in particolare, il ricorrente che, ai fini del perfezionamento della procedura di rivalutazione RAGIONE_SOCIALE quote societarie e della relativa imposta sostitutiva, fossero comunque necessarie la redazione della perizia giurata di stima e l’indicazione della rivalutazione nella dichiarazione dei redditi, mancando le quali si verificherebbe l’inefficacia degli eventuali versamenti effettuati.
2. Il motivo è infondato.
Ed invero, l’art. 5 della legge n. 448/2001 consente al contribuente, agli effetti della determinazione RAGIONE_SOCIALE plusvalenze e RAGIONE_SOCIALE minusvalenze di cui all’art. 81, comma 1, lett. d ), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, di assumere per i titoli, le quote o di diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2002, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima.
In sostanza, attraverso tale sistema si vuole affrancare dalla tassazione ordinarie le plusvalenze realizzate con la vendita RAGIONE_SOCIALE partecipazioni in questione; di tale agevolazione il contribuente può usufruire, a condizione che il valore di tali partecipazioni sia assoggettato ad una imposta sostitutiva, da versarsi in unica soluzione, ovvero in tre rate annuali.
Orbene, l’obiettivo di voler preventivamente pagare l’imposta sostitutiva, al fine di una minore o di nessuna plusvalenza in caso di vendita RAGIONE_SOCIALE quote societarie possedute, si manifesta e si concretizza con il versamento della prima rata.
Nessun rilievo, invece, assumono sia l’omessa presentazione della perizia di stima (che l’Ufficio potrebbe richiedere, ma anche non richiedere, dovendo essa essere conservata dal contribuente: art. 5, comma 4, legge n. 448/2001), sia la compilazione del quarto RT della
dichiarazione dei redditi: infatti, posto che le tre rate devono essere di pari importo, l’Ufficio potrebbe agevolmente conoscere la consistenza del valore sul quale il contribuente ha calcolato l’imposta sostitutiva, rendendo del tutto superflua la presentazione della perizia.
Peraltro, non può attribuirsi al mancato versamento RAGIONE_SOCIALE rate successive valore di rinuncia all’agevolazione, costituendo la rateizzazione solo una modalità di pagamento dell’imposta sostitutiva prevista dal legislatore per concedere l’agevolazione fisc ale in esame.
Ne consegue, pertanto, che, in tema di imposta sostitutiva ex art. 5 della l. n. 448/2001, la scelta del contribuente di optare, con il versamento anche solo della prima rata dell’imposta sostitutiva, per la rideterminazione del valore RAGIONE_SOCIALE partecipazioni, costituisce atto unilaterale dichiarativo di volontà, che, giunto a conoscenza dell’Amministrazione finanziaria attraverso il pagamento, comporta l’effetto della rideterminazione del valore della partecipazione, sicché, in base ai principi generali di cui agli artt. 1324 e 1334 e ss. cod. civ., non può poi essere revocato per scelta unilaterale del contribuente, né dà diritto al rimborso di quanto versato (Cass. 21 febbraio 2020, n. 4659; Cass. 18 gennaio 2019, n. 1323; Cass. 24 agosto 2018, n. 21049; Cass. 20 febbraio 2015, n. 3410).
Tutto ciò esclude anche la rilevanza, nella fattispecie, dell’art. 2041 cod. civ., posto che, una volta che, con il pagamento della prima rata, si sia perfezionato il procedimento, è lo stesso regime opzionale scelto dal contribuente che legittima l’attr ibuzione patrimoniale della rata pagata all’Amministrazione, e rende dovute le successive.
3. Consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
Ricorrono i presupposti processuali per il pagamento, da parte del ricorrente, di un importo pari al contributo unificato previsto per la
presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quate r, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna COGNOME NOME COGNOME alla rifusione, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 4.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte del ricorrente, di un importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quate r, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2023.