Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17924 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17924 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10949/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. (ADS80224030587)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SICILIA, Sez. distaccata di CATANIA n. 394/2019 depositata il 24/01/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/11/2024 (con riconvocazione fissata in data 15 aprile 2025 e tenutasi il 18/04/2025, da remoto) dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe ha rigettato gli appelli proposto dalla contribuente e dall’Agenzia delle entrate, con la conferma della decisione di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente;
ricorre in cassazione l’Agenzia delle entrate con tre motivi di ricorso;
la contribuente è rimasta intimata.
…
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve rigettarsi; nulla per le spese stante la mancata costituzione.
I primi due motivi di ricorso (violazione dell’art. 112 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e assoluta mancanza della motivazione) risultano logicamente assorbiti dall’infondatezza del terzo motivo.
Con il terzo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione degli art. 22, d.P.R. n. 131 del 1986, art. 15, 16 e 17, d.P.R. n. 601 del 1973 e art. 6, tariffa, allegata al d.P.R. 131/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Il motivo risulta infondato in quanto questa Corte di Cassazione ha già deciso la relativa questione con decisione che deve confermarsi: «Ai sensi dell’art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 601 del 1973, gli atti giudiziari riguardanti operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine sono soggetti alle imposte secondo il regime ordinario e non al regime agevolativo per quelle previsto, ma ciò non comporta che l’enunciazione in atti giudiziari delle menzionate operazioni di credito, degli atti e delle garanzie prestate determini il loro assoggettamento anche all’imposta di registro, ai sensi dell’art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986, risultando esse già sottoposte ad un’unica imposta sostitutiva» (Cass. Sez. 5,
14/03/2024, n. 6893, Rv. 670525 -01; vedi anche Sez. 5, n. 25338 del 25 giugno 2024).
Va premesso che non sussiste dubbio alcuno che, in via generale, la fideiussione debba sottostare, anche se enunciata in sentenza, all’imposta di registro proporzionale. L’art.6, Tariffa , Parte Prima del TUR include le garanzie reali e personali fra quelle soggette a tributo a termine fisso, con aliquota pari al 0,50%. L’art. 43 TUR prevede che la base imponibile sia pari alla somma garantita. Ai sensi dell’art. 22 TUR, se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene l’enunciazione, l’imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Ai fini della determinazione dell’imponibile, lo stesso articolo 22 chiarisce che la base imponibile dell’imposta debba essere determinata considerando la parte dell’atto enunciato «non ancora eseguita». Su tali presupposti normativi questa Corte di legittimità ha, quindi, stabilito che è soggetto ad imposta di registro in misura proporzionale il contratto di fideiussione enunciato in una sentenza di Tribunale, dal momento che la natura accessoria del contratto di fideiussione in campo civilistico (art. 1939 cod. civ.) non può essere riprodotta nel diverso ambito tributario; men che meno in quello dell’imposta di registro, come detto improntata all’autonoma rilevanza dei singoli negozi ed atti presentati alla registrazione (Cass. nn. 17899/05; 2230/15; 17237/13).
Una diversa conclusione si impone nella particolarità del caso in giudizio, in cui si discute, come emerge dall’argomentazione del motivo in esame, di fideiussioni correlate ad operazioni di finanziamento a medio-lungo termine ammesse al regime sostitutivo.
L’art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 dispone che queste operazioni e: «tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione,
modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a diposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine, sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative».
Occorre, quindi, considerare che la mancata estensione, ad opera dell’ art. 15, secondo comma, d.P.R. n. 601 del 1973, del regime agevolativo previsto per le operazioni di credito anche agli atti giudiziari ad esse relativi (i quali sono perciò soggetti ad imposizione secondo il regime ordinario) non comporta che le operazioni di credito in questione, per il fatto di venir enunciate in quegli atti giudiziari, divengano perciò soggette anche ad imposta di registro, ai sensi dell’ art.22 d.P.R. 26 aprile 1986 , n. 131. In particolare, è deve rilevarsi che: a) il d.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, prevede non già un’esenzione fiscale ma un’agevolazione, realizzata con il metodo della imposizione sostitutiva, in quanto a norma del successivo art. 17 «gli enti che effettuano le operazioni indicate negli artt. 15 e 16, sono tenuti a corrispondere, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, una imposta sostitutiva»; b) l’art. 17, secondo comma, nel fare «salvo quanto stabilito dall’art. 15, secondo comma per gli atti giudiziari e le cambiali», si limita a sottrarre al regime dell’imposizione sostitutiva gli atti giudiziari relativi alle operazioni di finanziamento dalle quali il contenzioso ha preso origine, i primi restando assoggettati alle normali imposte sugli atti giudiziari e le seconde ad imposizione sostitutiva; c) l’ art.22 d.P.R. n. 131 del 1986 che disciplina la imposizione degli atti enunciati e non
registrati, non riguarda l’ enunciazione di atti esenti, né, tanto meno, riguarda gli atti soggetti ad imposizione sostitutiva, i quali, avendo già scontato detta imposta non possono essere nuovamente assoggettati ad imposizione, in assenza di diverso ed autonomo presupposto di imposta; d) diversamente opinando, gli atti favoriti dall’erario, in caso di azioni giudiziarie, sarebbero incisi in misura maggiore degli atti non favoriti.
Infatti, il pagamento dell’imposta sostitutiva, in tanto ha un senso in quanto comporta il diritto alla registrazione senza ulteriori oneri. Altrimenti, il metodo sostitutivo avrebbe dovuto essere scorporato dal titolo delle agevolazioni fiscali e ricondotto a quello delle sanzioni (così, Cass. Sez. 5, 4 luglio 2019 n. 17938). Conseguentemente, la Commissione tributaria regionale ha correttamente escluso l’applicabilità dell’imposta di registro assumendo che la fideiussione in oggetto, in quanto relativa, secondo quanto accertato in punto di fatto, ad operazioni di finanziamento a medio e lungo termine, potesse usufruire di un regime sostitutivo ai sensi degli artt. 15 e 17 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, con esclusione dall’applicazione dell’imposta di registro.
Il regime derogatorio previsto dall’ art. 15, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, è diretto ad escludere l’applicazione dell’esenzione, stabilita dal comma 1, esclusivamente per gli atti giudiziari che definiscono giudizi aventi ad oggetto operazioni di finanziamento o garanzia esenti. Tale previsione non comporta l’assoggettamento ad imposta di registro anche di contratti di finanziamenti e di garanzie già assoggettate ad imposta sostitutiva sui finanziamenti per il solo fatto di essere enunciati in atti giudiziari (Cass., Sez. 6-5, 24 marzo 2021, n. 8341).
4 .1. Nello stesso ricorso in cassazione dell’Agenzia delle entrate, nel terzo motivo, si anticipava, si rappresenta il finanziamento a medio e lungo termine, che, come visto, già sconta l’imposta. La
stessa ricorrente, Agenzia delle entrate, quindi, ritiene si tratti di un finanziamento a medio e lungo termine.
Né è pertinente il richiamo alla sentenza n. 7 del 1999 della Corte costituzionale, che ha dichiarato non fondata, con riferimento agli artt. 76 e 77, in relazione all’art. 7, comma 2, n. 7, l. 9 ottobre 1971, n. 825 (delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), 24 e 53 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 21, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell’imposta di registro), riprodotto nell’art. 22 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nella parte in cui sottopone ad imposta di registro le disposizioni enunciate negli atti dell’autorità giudiziaria. La legittimità costituzionale della disposizione in base alla quale sono assoggettati ad imposta di registro gli atti enunciati nei provvedimenti dell’autorità giudiziaria non incide, sulla interpretazione degli artt. 15 e ss. del d.P.R. n. 601 del 1973, in particolare, sulla ricostruzione del regime fiscale delle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine.
6 . Nei confronti dell’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica l’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2022 n. 115 («Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la sussistenza dei presupposti per il raddoppio, pur avendo dichiarato inammissibile un ricorso del Ministero dell’Interno per l’inapplicabilità dello speciale regime impugnatorio di cui all’art. 11 della l. n. 206
del 2004)», Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714 – 01).
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 29/11/2024; con riconvocazione collegio