Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4838 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4838 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/03/2026
Oggetto: imposta giochi e
scommesse
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26607/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO COGNOME (domicilio digitale PEC: EMAIL ) e dall’AVV_NOTAIO COGNOME (domicilio digitale PEC EMAIL)
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura
Generale dello Stato (domicilio digitale PEC: EMAIL)
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia n. 3943/12/2024 depositata in data 21/05/2024, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 13/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE effettuava una verifica fiscale nei confronti del ‘RAGIONE_SOCIALE‘ con accesso sui luoghi (ex artt. 51 e 52 del d.P.R. n. 633 del 1972) nel corso della quale veniva riscontrato l’esercizio di attività di intermediazione nel booking RAGIONE_SOCIALE scommesse a mezzo dell’allibratore estero ‘Sportelite10EMAIL‘ in assenza RAGIONE_SOCIALE prescritte autorizzazioni di legge (art. 88 Tulps); seguiva l’avviso di accertamento qui impugnato con il quale venivano confermate le pretese tributarie.
La RAGIONE_SOCIALE, impugnava il provvedimento in parola dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Palermo. L’RAGIONE_SOCIALE si costituiva e resisteva.
La Commissione adita, con sentenza n. 1021/2023, rigettava il ricorso.
Appellava la società; con la sentenza qui gravata il giudice di secondo grado ha confermato la statuizione di primo grado.
Ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a cinque motivi che illustra con memoria.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata del ricorso ex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale la
parte ricorrente ha chiesto la decisione del Collegio, depositando poi memoria illustrativa ex art. 380 bis 1 c.p.c.
Ragioni della decisione.
Il primo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente degli artt. 1 e ss. d. Lgs. n. 504/1998, 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; lamenta la motivazione illogica e contraddittoria della pronuncia di merito e la commissione di error in iudicando ; inoltre, deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 n. 4 c.p.c., degli artt. 1 e ss. d. Lgs. n. 504/1998, 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., carenza e omissione di motivazione in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. sotto il profilo dell’ error in procedendo .
Il secondo motivo di impugnazione lamenta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto ed in particolare degli art. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. sotto il profilo dell’ error in iudicando ; denuncia poi la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 co. 2 n. 4 c.p.c. per carenza e omissione di motivazione in relazione all’art 360 comma 1 n. 4 c.p.c. quale error in procedendo.
Il terzo motivo di gravame si incentra sulla violazione e falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente degli artt. 2697, 2699 e 2700 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; lamenta la motivazione insufficiente e contraddittoria della sentenza di merito quale error in iudicando ; inoltre, si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 132 comma 2 n. 4) e 115 comma 1 c.p.c. , degli artt. 2697, 2699 e 2700 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1 n. 4 per motivazione mancante, insufficiente e contraddittoria della sentenza quale error in
procedendo ; infine, deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente degli artt. 2699 e 2700 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione ed eccezione nel giudizio; nuovamente denuncia la omessa motivazione illogica manifesta della sentenza impugnata per error in iudicando .
I sopradetti motivi, suscettibili di trattazione congiunta poiché in sostanza costituenti tutti censure di carattere motivazionale, sono inammissibili in quanto propongono censure inestricabili tra loro formulate tutte sia sotto il profilo dell’ error in procedendo sia sotto il profilo dell’ error in iudicando (Cass. n. 19443/2011; Cass. n. 21611/13, Cass. n. 18021/2016; Cass. n. 28541/24).
Pure essi sono inammissibili nelle parti in cui tutti ripropongono questioni di puro merito, qui ormai precluse; in ogni caso sono manifestamente infondati quanto alle censure motivazionali (Cass. Sez. Un. n. 8053/2014); parimenti sono pure analogamente inammissibili quanto alle censure relative al vizio di omesso esame di fatto storico trattandosi di situazione processuale di c.d. ‘doppia conforme’ (Cass. n. 26934/2023, Cass. n. 5947/2023, Cass. n. 26774/2016).
Il quarto motivo di ricorso si duole della violazione e falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., in combinato disposto con gli artt. 132 co. 1 n. 4, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1, n. 3; lamenta anche la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., in combinato disposto con gli artt. 132 co. 1 n. 4, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1, n. 5, per omesso esame su un fatto
contro
verso e decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ancora con riguardo alla motivazione della sentenza impugnata che ritiene insufficiente e contradditoria.
Il motivo è inammissibile.
Esso in concreto propone una vera e propria rivalutazione del merito, non consentita a questa Corte.
Inoltre, e soprattutto, esso risulta anche privo di collegamento con la ratio decidendi della sentenza impugnata (che non si fonda sulla prova per presunzioni ma sulla prova diretta dell’evasione, fondata sulla dimostrata ‘…organizzazione logistica del locale, funzionale all’attività finalizzata alla raccolta fisica di scommesse…’) sia in quanto impinge nella preclusione della c.d. ‘doppia conforme’.
Come è noto, è inammissibile la doglianza che si appunta su questioni del tutto estranee all’ ordito motivazionale fornito dalla corte distrettuale senza muovere invece alcuna critica alla ratio decidendi posta a base della decisione impugnata (“in tema di ricorso per cassazione è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata”; così Cass. n. 19989/2017). Più precisamente secondo la giurisprudenza di questa Corte il motivo d’ impugnazione è rappresentato dall’ enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o RAGIONE_SOCIALE ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l’ esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’ esplicita e
specifica indicazione RAGIONE_SOCIALE ragioni per cui essa è errata; queste ultime, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi considerare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo il motivo che non rispetti questo requisito; in riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’ inammissibilità ai sensi dell’ art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 8755/2018 che richiama in motivazione Cass. n. 6496/2017, Cass. Sez. 3, n. 17330/2015; Cass. n. 359/2005).
Il quinto motivo di impugnazione censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente degli artt. 210 c.p.c. e 58 d. Lgs. 546/1992, in combinato disposto con gli artt. 132 co. 1 n. 4, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1, n. 3 c.p.c.
Il motivo in argomento è inammissibile.
Esso si incentra su profilo di puro merito, il cui esame è precluso a questa Corte, e certamente -in ogni caso – non decisivo.
In conclusione, il ricorso va rigettato; le spese processuali sono liquidate secondo la soccombenza come in dispositivo.
Poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisione proposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata la giurisprudenza di questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass. Sez. Un., Ordinanza n. 28540 del 13 ottobre 2023; Cass. Sez. Un., Ordinanza n. 27195 del 22 settembre 2023; ancora, conforme alle precedenti risulta la recente Cass. Sez.3, Ordinanza n. 31839 del 15 novembre 2023) secondo la quale in tema di
procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380 – bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d. Lgs. n. 149 del 2022) – che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c. codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente.
Debbono quindi liquidarsi ex art. 96 terzo comma c.p.c. ulteriore l’importo di euro 2.100,00 a carico di parte soccombente ed ex art. 96 quarto comma c.p.c. e ancora l’ulteriore importo di euro 1.050,00 sempre a carico di parte soccombente da versarsi quest’ultimo alla cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
p.q.m.
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali che liquida in euro 4.200,00, a favore di parte controricorrente, oltre a spese prenotate a debito; condanna parte ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di euro 2.100,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c. sempre in favore di parte controricorrente e infine dell’ancora ulteriore somma di euro 1.050,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME