Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4696 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4696 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: LIBERATI NOME
Data pubblicazione: 22/02/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 3786/2022 R.G. proposto da : COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE 1 ROMA -intimato- avverso la SENTENZA della Commissione tributaria regionale del Lazio – ROMA n. 3107/2021 depositata il 22/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2025 dal
Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il ricorso riguarda un avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate di Roma per il pagamento di € 70.470,75 a titolo di imposta di registro, relativo alla registrazione della sentenza
civile n. 4647/2014 del 09/05/14 emessa dalla Corte d’Appello di Roma, la quale aveva stabilito che un atto di compravendita di immobile, in cui i ricorrenti figuravano come venditori, dissimulava in realtà una donazione lesiva della quota di riserva in favore dei coeredi.
L’Ufficio del Registro, basandosi sull’Allegato 1 del D.P.R. n. 131 del 1986, ha applicato una tassazione del 9%, prevista per gli atti costitutivi o traslativi di diritti reali immobiliari, sostenendo che la sentenza di merito, rilevando una dissimulazione di donazione, avesse determinato un passaggio reale di immobile e quindi la costituzione di un diritto immobiliare tassabile.
I ricorrenti, in primo grado, si sono opposti all’avviso di liquidazione sostenendo che la sentenza non avesse determinato alcuna costituzione di diritti reali, ma la CTP di Roma ha respinto il ricorso.
In appello, la Commissione Tributaria Regionale di Roma ha confermato la decisione di primo grado con la sentenza n. 3107/21 del 22/06/21, condannando i contribuenti al pagamento delle spese di lite. In particolare, la CTR ha affermato che la non definitività della sentenza non sospende la riscossione delle imposte; ha richiamato gli artt. 37 e 8 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. n. 131/1986, affermando che gli atti giudiziari che definiscono, anche parzialmente, un giudizio sono soggetti all’imposta di registro, salvo conguaglio o rimborso in base a una sentenza passata in giudicato; ha confermato la correttezza della tassazione applicata dall’Agenzia delle Entrate, considerando che la sentenza aveva accertato la simulazione di una donazione; infine ha respinto l’eccezione relativa alle agevolazioni per la “prima casa”, richiamando l’orientamento della Cassazione secondo cui tali agevolazioni devono essere richieste al momento della registrazione della sentenza.
I ricorrenti hanno formulato ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza della CTR, affidandosi a due motivi.
Non si è costituita la parte intimata.
Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso deducono i ricorrenti, in relazione all’art . 360 c.p.c. c. 1 n.3, la violazione di norme di diritto in relazione all’art. 27 D.L. 37/20. La Commissione Tributaria Regionale non avrebbe rispettato la loro richiesta di discussione in pubblica udienza presentata ai sensi dell’art. 27 del D.L. 37/20, che regola lo svolgimento delle udienze durante lo stato di emergenza causato dalla pandemia COVID-19, atteso che la normativa prevede che, in alternativa allo svolgimento da remoto, le controversie vengano decise sulla base degli atti, a meno che una delle parti non richieda la discussione. Nel caso in questione, la Commissione avrebbe dovuto fissare un’udienza da remoto o procedere alla trattazione scritta, ma non ha notificato alcuna delle due opzioni ai ricorrenti.
Con il secondo motivo di ricorso, eccepiscono la formazione del giudicato formale e sostanziale ex art. 324 c.p.c. e 2909 c.c., atteso che la questione (relativa all’applicabilità dell’imposta di registro sulla sentenza di merito della Corte di Appello relativa al trasferimento di diritti reali immobiliari), sarebbe già stato oggetto di un precedente giudizio presso la Commissione Tributaria Regionale del Lazio. In particolare, un’altra coerede, la Sig.ra COGNOME NOME aveva presentato ricorso contro il medesimo avviso di liquidazione, ottenendo una sentenza favorevole che dichiarava non dovuta l’imposta di registro, sulla quale si sarebbe formato il giudicato, sia formale che sostanziale, il quale dovrebbe produrre effetti anche nei loro confronti, essendo aventi causa della Sig.ra COGNOME NOME
Il collegio ritiene necessario acquisire il fascicolo di merito al fine di verificare la fondatezza del primo motivo di ricorso.
P.Q.M.
La Corte dispone acquisirsi il fascicolo di merito e, onerando la cancelleria per l’adempimento, rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, il 29/01/2025.