Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10991 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10991 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/04/2024
Cartella di pagamento imposta di registro – Lodo arbitrale esecutivo
ORDINANZA
NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), nato ad Acerno (Sa) il DATA_NASCITA, in proprio e quale legale rappresentante AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE (P.IVA: P_IVA), con sede legale in Salerno, alla INDIRIZZO, e Pia COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), nata a Salerno il DATA_NASCITA, rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale su atto separato, dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME (P.I.: P_IVA) e NOME COGNOME (P.I.: P_IVA) ed elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio AVV_NOTAIO, al INDIRIZZO (fax: NUMERO_TELEFONO; indirizzi p.e.c.: EMAIL; EMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale
AVV_NOTAIOo Stato (C.F.: CODICE_FISCALE) e presso la stessa domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
-intimata –
-avverso la sentenza n. 2403/2021 emessa dalla CTR Campania in data 17/03/2021 e non notificata;
udita la relazione AVV_NOTAIOa causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza n. 5861/2017 emessa dalla CTP di Salerno in data 19.12.2017 con la quale era stato rigettato il ricorso dalla stessa proposto avverso la cartella di pagamento sulla cui base le era stato richiesto il pagamento AVV_NOTAIOa somma di € 57.106,72 (comprensivo di interessi e sanzioni) per il mancato versamento AVV_NOTAIO‘imposta di registro relativa ad un provvedimento emesso dal Tribunale di Salerno con cui era stato dichiarato esecutivo il lodo arbitrale intervenuto tra la contribuente, COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali fideiussori coobbligati AVV_NOTAIOa società, e COGNOME NOME.
Sull’impugnazione AVV_NOTAIOa contribuente, cui erano stati riuniti gli analoghi appelli proposti da COGNOME NOME e COGNOME COGNOME, la Commissione Regionale Tributaria AVV_NOTAIOa Campania rigettava il gravame, evidenziando che, per quanto la esecutività del lodo arbitrale (dichiarato esecutivo con provvedimento del Tribunale di Salerno su richiesta di COGNOME NOME, che aveva inteso azionare tale titolo per vedere soddisfatto il suo credito) fosse stata sospesa con ordinanza AVV_NOTAIOa Corte d’Appello di Salerno AVV_NOTAIO‘ 8.1.2017, in tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, il provvedimento di sospensione AVV_NOTAIOa provvisoria esecuzione AVV_NOTAIOa sentenza di primo grado non faceva venir meno il presupposto del tributo, atteso che tale presupposto era costituito, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 37 del d.P.R. n. 131/86, non già dall’efficacia esecutiva, bensì dalla esistenza di un titolo giudiziale soggetto a registrazione.
Avverso la sentenza AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO, in proprio e quale legale rappresentante AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE, e COGNOME NOME hanno proposto ricorso per cassazione sulla scorta di un unico motivo. L’RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOe RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controric orso. L’RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
Considerato che
Con l’unico motivo di impugnazione i ricorrenti denunciano ‘ Error in iudicando e procedendo – Violazione e falsa applicazione del dPR 131 del 1986, art. 2 e 37; art. 8 Tariffa -parte Prima all. al DPR 131 del 1986, in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3’, per non aver la CTR considerato che il decreto che aveva dichiarato esecutivo il lodo, al momento AVV_NOTAIOa emissione AVV_NOTAIOa cartella di pagamento, avvenuta in data 28 marzo 2017, era stato riformato per effetto AVV_NOTAIO‘ordinanza di Corte d’Appello in data 18 ge nnaio 2017, che ne aveva sospeso l’esecutività, e che il lodo privo di esecutorietà non è equiparabile ad un atto giudiziario, come tale ‘comunque’ tassabile.
1.1. Il motivo è infondato.
Il contribuente incorre in una evidente confusione di piani nel momento in cui concentra le proprie attenzioni sul lodo, che incontestabilmente, fino a quando non viene dichiarato esecutivo, non è equiparabile ad un provvedimento giudiziario (potendo in siffatta evenienza essere soggetto a registrazione solo in caso d’uso).
Invero, l’art. 8 AVV_NOTAIOa tariffa Parte I allegata al dPR n. 131/1986 equipara agli atti AVV_NOTAIO‘autorità giudiziaria non già i lodi arbitrali, bensì i provvedimenti (giudiziali) che li dichiarano esecutivi. Sono, infatti, questi ultimi ad essere soggetti all’im posta di registro ed il loro regime giuridico è del tutto sovrapponibile a quello degli atti emessi dalle autorità giudiziarie.
In quest’ottica trova applicazione il principio, enunciato da Cass., Sez. 6 -5, Ordinanza n. 12480 del 21/05/2018, secondo cui, in tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, il provvedimento di sospensione AVV_NOTAIOa provvisoria esecuzione AVV_NOTAIOa sentenza di primo grado non fa venir meno il presupposto del tributo, costituito, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, non già dall’efficacia esecutiva, bensì dall’esistenza di un titolo
giudiziale soggetto a registrazione (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 12480 del 21/05/2018).
Invero, il presupposto del tributo non si ricollega all’efficacia esecutiva del provvedimento giudiziale, ma, per l’appunto, all’esistenza di un titolo giudiziale soggetto a registrazione: in questa direzione milita, del resto, il contenuto testuale AVV_NOTAIO‘art. 37 dPR n. 1131/1986, citato, secondo il quale “gli atti AVV_NOTAIO‘autorità giudiziaria in materia di controversie civili, che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all’imposta anche se al momento AVV_NOTAIOa registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato” (sulla cui legittimità costituzionale si è più volte pronunziata la Corte costituzionale, da ultimo con la pronuncia n. 13/2008).
Il ricorso va, quindi, rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al rimborso , in favore AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIOe spese del presente giudizio, che si liquidano in € 4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito;
ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto AVV_NOTAIOa sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente AVV_NOTAIO‘ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis AVV_NOTAIOo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 11.4.2024.