Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 801 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 801  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/01/2025
Oggetto: Registro
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24477/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona  del legale rappresentante  pt, rappresentata  e  difesa  dall’AVV_NOTAIO e  dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Regionale tributaria della Campania n. 1477/22/20 depositata il 17 febbraio 2020.
Udita la relazione svolta nella udienza del 29 novembre 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’ oggetto della controversia è l’avviso di liquidazione n. NUMERO_DOCUMENTO, notificato dall’RAGIONE_SOCIALE (d’ora in  poi  controricorrente),  nei  confronti  della  RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi rico rrente), per il pagamento dell’imposta di registro dovuta per la  registrazione  di  una  sentenza della  Corte  d’Appello di  Napoli  (del  22 gennaio 2015) , per l’importo di € 47.016,00.
Il giudizio ruota intorno al quesito se, in materia di imposta di registro su atti giudiziari, la sentenza, avente ad oggetto un’opposizione alla stima dell’indennità di esproprio che ordini il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti RAGIONE_SOCIALE indennità di esproprio e occupazione legittima sia assoggettata al regime di tassazione di registro nella misura proporzionale del 3%, ai sensi dell’art. 8, lett. b), della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, ovvero nella misura dell’1%, ai sensi della lett. c) del medesimo articolo.
La CTP ha parzialmente accolto il ricorso con riconoscimento della tassazione applicata nella misura del l’1 %.
La CTR , previa declaratoria d’inammissibilità della riproposizione del motivo di gravame concernente il preteso difetto di motivazione dell’atto impugnato, perché  non  aveva  costituito  oggetto  di  appello  incidentale,  ha  accolto l’appello  proposto  dall’odierna controricorrente  sulla  base  RAGIONE_SOCIALE  seguenti ragioni:
come ha riconosciuto la più recente giurisprudenza di legittimità, in tema di imposta di registro, la sentenza che, rideterminando l’entità RAGIONE_SOCIALE indennità dovute di esproprio e occupazione legittima, ordini il deposito presso la Cassa Depositi  e  Prestiti,  contiene  una  statuizione  di  condanna,  definendo  una controversia di natura patrimoniale.
L’odiern a  ricorrente  ha  proposto  ricorso  fondato  su  un  unico  motivo  e depositato memoria, mentre l’odierna controricorrente ha depositato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta in relazione a ll’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa dell’art. 8 lettere b) e
c) del d.P.R. n. 131 del 1986. Contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che le sentenze che ordinino il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti RAGIONE_SOCIALE indennità di esproprio e di occupazione siano di mera condanna con conseguente applicazione della tassazione di registro nella misura del 3%.
Il ricorso, che, differentemente da quanto obiettato in controricorso, è ammissibile, perché calibrato sulla deduzione di una violazione di legge e non già sulla sollecitazione di nuovi accertamenti di fatto, è altresì fondato. Intende, infatti, il Collegio ribadire il principio di legittimità, secondo il quale, in tema di imposta di registro, la sentenza che, all’esito di un giudizio di opposizione alla stima dell’indennità di esproprio e di occupazione legittima, ne accerti l’esatto ammontare e disponga il deposito della differenza presso la Cassa Depositi e Prestiti, non ha natura di condanna bensì di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale ed è, pertanto, soggetta all’applicazione dell’imposta di registro nella misura proporzionale dell’1%, ai sensi dell’art. 8, lett. c), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 (Cass. Sez. 5, n. 18430/2021, Rv. 661802 -01, Sez. 5, n. 21697/2021, Rv. 662082 -01, Sez. 6-5, n. 38045/2022).
Con l’orientamento ora riportato, la RAGIONE_SOCIALEC. ha superato un contrasto insorto in sede di legittimità (in senso contrario Cass. Sez. 5, n. 9137/2014, Rv. 630772 – 01).
Si è, quindi, chiarito che l’oggetto del giudizio di opposizione alla stima dell’indennità  di  espropriazione  o  di  occupazione  temporanea è la congruità e conformità di essa ai criteri di legge (Vedi Cass. 15414 del 2019, Rv. 654650 – 01), esulando dall’ambito di quel giudizio le domande finalizzate  a  conseguire  il  pagamento  dell’indennità  definitivamente accertata e non contestata (Vedi Cass. n. 10440 del 2020, Rv. 657994 01).
L’ordine  di  deposito  non  costituisce,  infatti,  il petitum dell’azione  di opposizione alla stima, il bene della vita che il creditore intende realizzare con la proposizione di questo giudizio, né tale ordine è pronunciato dal
giudice nel suo interesse ed a suo favore, anzi tutt’altro, dal momento che l’espropriato dovrà attendere lo svincolo definitivo della somma depositata, al termine del procedimento, per poter ottenere il ristoro economico del bene espropriato. In realtà il deposito dell’indennità costituisce un adempimento funzionale e prodromico al completamento del più complesso procedimento espropriativo che si sviluppa in ambito amministrativo, quale fase transitoria ed intermedia tra la determinazione provvisoria e quella definitiva dell’indennità, finalizzata alla tutela di terzi creditori che, vantando diritti sull’immobile espropriato, si vedono garantita la possibilità di far valere tali diritti direttamente sull’indennità depositata. (Vedi Sez. U, n. 109/1999, Rv. 523729 – 01; Sez. 1, n. 6709/2000, Rv. 536816 – 01 e Sez. 1, n. 25662/2006, Rv. 593288 -01). Nessun trasferimento di ricchezza al soggetto espropriato, nessuna attribuzione di un bene o condanna al pagamento, ma solo un accertamento di valore cui si accompagna un adempimento accessorio nell’interesse di terzi e della parte pubblica debitrice espropriante ma non del creditore espropriato.
Da  quanto  esposto  consegue  che  la  sentenza  posta  a  base  dell’atto impositivo oggetto del giudizio non contiene una statuizione di condanna, suscettibile di essere messa in esecuzione a carico dell’espropriante da parte dell’espropriato, che abbia ottenuto l’accertamento dell’indennità in misura superiore alla stima effettuata in sede amministrativa, al fine di ottenerne il pagamento del tutto o della sola differenza.
L’avente  diritto  dovrà  necessariamente  attendere  il  momento  in  cui,  a fronte  della  definitività  della  procedura,  gli  sarà  possibile  ottenere  lo svincolo  della  somma  depositata,  previa  presentazione  di  specifica  ed ulteriore istanza e rilascio di espressa autorizzazione in sede amministrativa.
La sentenza impugnata non si è attenuta ai principi di diritto sopra esposti e  deve,  quindi,  essere  cassata  con  accoglimento  del  ricorso.  Non  si rappresenta la necessità di ulteriori accertamenti in fatto e, pertanto, la Corte  può  decidere  la  causa  nel  merito con  l’accoglimento  del  ricorso
introduttivo nel  senso  della  correttezza  dell’applicazione  dell’aliquota dell’1% .
Le spese dell’intero giudizio vanno  compensate,  tenuto  conto  del consolidamento dell’orientamento di legittimità in corso di causa.
p.q.m.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo nei limiti di cui in motivazione.
Spese dell’intero giudizio compensate.
Così deciso in Roma 29 novembre 2024