Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6603 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6603 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16489/2017 R.G. proposto da
COMUNE GENOVA, rappresentato e difeso dall’Avvocato COGNOMECODICE_FISCALE, unitamente all’avvocato COGNOME NOME
: COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE
-resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LIGURIA n. 1793/2016 depositata il 22/12/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello del Comune di Genova, con conferma della decisione di primo grado;
ricorre in cassazione il Comune di Genova con cinque motivi di ricorso, come integrati dalla successiva memoria;
l’Agenzia delle entrate ha depositato un atto al solo fine di poter partecipare all’udienza di discussione.
…
RAGIONI DELLA DECISIONE
Risulta fondato il terzo motivo del ricorso, infondati e assorbiti gli altri motivi, e la sentenza deve cassarsi con decisione nel merito da parte di questa Corte di Cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, di applicazione del l’imposta di registro nella misura proporzionale dell’1 %.
La questione in fatto risulta pacifica, e riguarda la tassazione della registrazione della sentenza della Corte di appello emessa in seguito all’opposizione alla stima, art. 19 e 20, l. n. 865 del 1971, che determinava l’indennità di espropriazione e di occupazione temporanea legittima, in misura proporzionale del 3% o dell’1%.
Con il primo motivo di ricorso il Comune prospetta la violazione degli art. 112 e 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. per omessa pronuncia. La CTR non ha omesso la pronuncia ma ha deciso per l’applicazione del 3%, implicitamente rigettando la questione prospettata con i motivi di appello.
Il secondo motivo (violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. per omesso esame di un fatto decisivo) risulta inammissibile.
In presenza di una doppia conforme di merito risulta inammissibile il ricorso ex art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc.
civ.: «Nell’ipotesi di doppia conforme, prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell’art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse» (Sez. 3 – , Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023, Rv. 667202 – 01).
Risulta fondato il terzo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione dell’art. 8, primo comma, lettere A, B e C, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.).
Questa Corte di Cassazione con costante giurisprudenza, condivisa da questo collegio, ha ritenuto che: «La sentenza che determina in via definitiva l’ammontare dell’indennità di esproprio o di occupazione legittima, ordinandone il deposito presso la Cassa depositi e prestiti, va assoggettata all’imposta di registro nella misura proporzionale dell’1 per cento, ai sensi dell’art. 8, lett. c) della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, in quanto l’ordine di deposito non presuppone una domanda, è oggetto di pronunzia meramente accessoria al decisum , ha finalità cautelare di interessi estranei a quelli reciproci tra le parti e non è suscettivo di controversia, sicché va annoverato tra i provvedimenti giudiziari di accertamento dei diritti a contenuto patrimoniale » (Sez. 5 – , Ordinanza n. 18430 del 30/06/2021, Rv. 661802 -01; vedi anche Sez. 5 – , Ordinanza n. 21697 del 29/07/2021, Rv. 662082 -01 e n. 19440 del 2024, non massimata).
Conseguentemente, nel caso in giudizio, l’imposta proporzionale deve essere applicata all’1% e non al 3%, come deciso nella sentenza impugnata.
Infondati gli ultimi due motivi di ricorso che si trattano congiuntamente per evidente connessione logica. Con il quarto motivo si ripropone la questione dell’assenza di motivazione
dell’avviso di liquidazione e poi del rigetto dell’autotutela, anche sulla violazione del principio di alternatività IVA registro; sul punto le decisioni di merito, in doppia conforme, evidenziano come l’avviso era sufficientemente motivato anche in relazione alla sua semplicità, con possibilità concreta di difesa. In Cassazione il Comune ripropone acriticamente le prospettazioni de l primo grado e dell’appello senza alcun confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
Con il quinto motivo si prospetta la violazione o falsa dell’art. 40, d.P.R. 131 del 1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. (alternatività tra registro ed IVA).
Il pagamento dell’IVA da parte del Comune non risulta rilevante, in quanto il pagamento di un tributo (scelto dal contribuente) non esclude la debenza di quello dovuto per legge: «In caso di cessione soggetta da IVA, non sussiste violazione del principio di alternatività dell’imposta, di consolidamento del criterio impositivo e di divieto di doppia imposizione allorché l’Amministrazione finanziaria indichi l’IVA come tributo dovuto ed escluda, invece, l’imposta di registro erroneamente corrisposta dall’acquirente, atteso che in tal caso non opera il principio di consolidamento, che presuppone l’applicazione dell’imposta di registro e riguarda la misura di essa, né rileva il fatto storico che sia stato pagato un tributo, stante l’obbligo per il contribuente di pagare quello previsto dalla legge e non quello scelto in base a considerazioni soggettive» (Sez. 5 – , Sentenza n. 6067 del 24/02/2022, Rv. 663979 -01; vedi anche Sez. 5 – , Sentenza n. 12450 del 07/05/2024, Rv. 670943 – 01).
La costituzione dell’Agenzia anche se solo per la discussione -evidenzia che la notifica è andata a buon fine, non vi è necessità, quindi, del rinnovo della notifica, come prospettato, in subordine, nella memoria del ricorrente.
In considerazione del consolidamento dell’indirizzo di questa Corte in corso di causa le spese dell’intero giudizio possono compensarsi interamente.
P.Q.M.
accoglie il terzo motivo di ricorso; rigetta gli ulteriori motivi di ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito dichiara dovuta l’imposta di registro nella misura dell’1%; compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 29/11/2024.