Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4668 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5   Num. 4668  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/02/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 10924/2018 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata  in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
 contro
REGIONE RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
 avverso  SENTENZA  di  COMM.TRIB.REG.  FIRENZE  n.  392/2018 depositata il 22/02/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
Sentite le parti presenti;
Sentite  le  conclusioni  del  P.G.  che  ha  concluso  per  il  rigetto  del ricorso;
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 392/03/2018, depositata in data 22 febbraio 2018 e non notificata, la Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE Toscana, confermava la sentenza n. 1275/05/2016 RAGIONE_SOCIALE Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, che aveva rigettato l’impugnazione proposta dalla società RAGIONE_SOCIALE avverso due atti di accertamento emessi dalla Regione Toscana per l’imposta regionale anno 2009 relativa alla concessione del demanio rilasciata dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con condanna di parte contribuente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite ed al doppio del contributo unificato.
1.1. La Commissione Tributaria Regionale, richiamata la normativa di  riferimento,  riteneva  che  la  pretesa  impositiva  RAGIONE_SOCIALE  regione Toscana era pienamente legittima in quanto trovava il suo presupposto nella concessione demaniale che era statale mentre alla regione  Toscana  e/o  all’  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  erano  state  solamente delegate le funzioni amministrative relative ai beni demaniali rimasti nella titolarità RAGIONE_SOCIALEo Stato.
Rilevava che, nel caso in esame, era la legge a fissare gli elementi essenziali del tributo: i soggetti passivi (i concessionari dei beni RAGIONE_SOCIALEo Stato),  il  presupposto  RAGIONE_SOCIALE‘imposta  (esistenza  di  un  canone  di concessione), la base imponibile (il canone concessorio), la aliquota da  applicare  (il  15%  del  canone  statale)  e  gli  interessi  moratori,
restando unicamente demandata all’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di determinare,  con  normativa  secondaria,  la  base  imponibile,  nel rispetto  del  principio  RAGIONE_SOCIALE  riserva  di  legge,  sulla  scorta  di  criteri prestabiliti.
 Avverso  la  suindicata  sentenza  la  RAGIONE_SOCIALE  propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La regione Toscana resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società contribuente denuncia violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere il giudice di secondo grado erroneamente ritenuto  che dal  rigetto  RAGIONE_SOCIALE‘appello discendeva il raddoppio a suo carico del contributo unificato nel giudizio tributario di merito.
 Con  il  secondo  motivo  denuncia  la  nullità  RAGIONE_SOCIALE  sentenza  per violazione  e/o  falsa  applicazione  degli  artt.  2  legge  n.  281/1970, art.1  legge  reg.  Toscana  n.2/19 71,  ai  sensi  RAGIONE_SOCIALE‘art.  360,  primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Ad avviso di parte ricorrente la sentenza impugnata risulta viziata per violazione e/o errata applicazione dei suindicati articoli 2 legge n.281/70 e 1 legge reg. Toscana n.2/71 che si riferiscono entrambi a concessioni ‘statali’ mentre nel caso di specie, per quanto lo Stato permanga titolare del diritto dominicale sui beni del demanio marittimo, la concessione rilasciata dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non potrebbe definirsi propriamente ‘statale’, perché lo Stato non delega all’A utorità RAGIONE_SOCIALE solo la gestione RAGIONE_SOCIALE funzioni amministrative relative a detti beni, né lo Stato percepisce il canone, o parte di esso, dalle relative concessioni sui beni del demanio di cui è titolare.
Osserva che per i beni del demanio marittimo, affidati alla gestione RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE,  contrariamente  a  quanto  statuito  nella sentenza, non vi è alcuna delega di funzioni da parte RAGIONE_SOCIALEo Stato, ma
una diretta attribuzione istituzionale di competenze, funzioni e poteri avvenuta con apposita legge (legge n. 84/1994), successiva sia alla legge  n.  281/ 1970,  che  ha  istituito l’imposta regionale sulle concessioni  statali  dei  beni  del  demanio  e  del  patrimonio,  che  a quella  regionale  n.2/1971,  con  cui  la  regione  Toscana  ha  dato attuazione alla precedente previsione.
Evidenzia che le concessioni rilasciate dalle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sono, infatti, rilasciate ‘per competenza’ e non su delega, come avviene per le regioni e gli altri enti territoriali, con il risultato che le funzioni in ambito demaniale marittimo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non sono in alcun modo comparabili con quelle delegate e svolte dalle regioni ed, anzi, si distinguono del tutto da queste.
Conclude rilevando che il tributo in questione non può e non deve trovare applicazione alle concessioni demaniali marittime rilasciate dalle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sia per la natura giuridica di enti pubblici non economici di dette RAGIONE_SOCIALE, distinte dallo Stato, sia per il fatto che la gestione del demanio loro affidata viene svolta in piena autonomia dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che, nel perseguimento dei propri fini istituzionali (sopra richiamati e di cui all’art.6 legge n. 84/94), valuta e decide, nell’ottica di promozione RAGIONE_SOCIALEo scalo amministrato e di sviluppo dei traffici, a chi affidare in concessione le aree e le banchine del porto per lo svolgimento dei servizi e RAGIONE_SOCIALE operazioni RAGIONE_SOCIALE, con il risultato che dette concessioni non possono tecnicamente qualif icarsi come statali, restando così fuori dall’ambito di applicazione RAGIONE_SOCIALE norma istitutiva RAGIONE_SOCIALE‘imposta regionale che si applica, appunto, alle concessioni statali.
3. Con il terzo motivo deduce la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 legge n. 281/1970, 2 legge reg. Toscana n.2/1971 e 10 RAGIONE_SOCIALE legge 27 luglio 2000, n. 212, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. per essere stata erroneamente esclusa dal giudice di secondo grado l’esimente RAGIONE_SOCIALE‘obiettiva incertezza normativa sulla portata applicativa RAGIONE_SOCIALE‘art.
2 RAGIONE_SOCIALE legge 16 maggio 1970, n. 281, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALE legge reg. Toscana 30 dicembre 1971, n. 2, sulla scorta RAGIONE_SOCIALE indicazioni risultanti dalla circolare emanata dal RAGIONE_SOCIALE il 27 maggio 1972, n. NUMERO_DOCUMENTO, prot. n. NUMERO_DOCUMENTO, dalla circolare emanata dal RAGIONE_SOCIALE il 25 maggio 2000, prot. n. NUMERO_DOCUMENTO, dalla nota diramata dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il 19 aprile 2007, prot. n. 10389 nota diramata dal RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il 19 aprile 2007, prot. n. NUMERO_DOCUMENTO, dalla nota diramata dal RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il 28 febbraio 2012, prot. n. NUMERO_DOCUMENTO, e dalla circolare emanata dal RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE il 15 marzo 2012, n. 45, con la conseguente disapplicazione degli interessi moratori e RAGIONE_SOCIALE sanzione amministrativa.
Con il quarto motivo lamenta la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5 e 6, comma secondo, d.lgs. 471/1997 e 10 RAGIONE_SOCIALE legge 27 luglio 2000, n. 212, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. per essere stata omessa dal giudice di secondo grado ogni valutazione in ordine alla totale carenza RAGIONE_SOCIALE‘ elemento soggettivo RAGIONE_SOCIALE colpevolezza nell’ autore RAGIONE_SOCIALE violazione tributaria ed alla sussistenza di una situazione di totale incertezza sulla norma tributaria sulla scorta RAGIONE_SOCIALE circolari richiamati e dalla medesima condotta RAGIONE_SOCIALE regione Toscana.
Il primo motivo è fondato.
5.1. La  sentenza  impugnata  ha  ritenuto  l’applicabilità  al  processo tributario  di  appello  RAGIONE_SOCIALE‘art.  13,  comma  1quater ,  del  d.P.R.  30 maggio 2002, n. 115, il quale prevede che, «quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile,  la  parte  che  l’ha  proposta  è  tenuta  a  versare  un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma RAGIONE_SOCIALE comma 1-bis». Più precisamente, secondo il giudice del gravame: «Al rigetto integrale RAGIONE_SOCIALE‘appello consegue, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1quater del DPR 115/2002 la declaratoria RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del contribuente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovu to per l’appello predetto, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13; normativa che questo collegio ritiene applicabile al processo tributario in adesione a quell’orientamento RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte desumibile da Cass. Sez. V tributaria ord. 26652/2017, che ha applicato tale normativa a ricorso per cassazione in materia tributaria (essendo la sentenza n. 18/2018 RAGIONE_SOCIALE Corte Costituzionale una pronunzia di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE questione di costituzionalità proposta come tale non vincolante per quanto riguarda il merito RAGIONE_SOCIALE questione medesima)».
5.2. Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sulla condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nell’ipotesi di declaratoria di infondatezza o inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, non trova applicazione nei giudizi tributari, trattandosi, come del resto evidenziato anche dalla Corte Cost., con la pronunzia 2 febbraio 2018, n. 18) di una misura eccezionale di carattere sanzionatorio, la cui operatività deve, pertanto, essere circoscritta al processo civile (in termini: Cass., Sez. 6^-5, 11 giugno 2018, n. 15111; Cass., Sez. 6^-5, 27 luglio 2018, n. 20018; Cass., Sez. 6^-5, 10 maggio 2019, n. 12594; Cass., Sez. 5^, 19 novembre 2020, n. 26313; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2020, n. 27131; Cass., Sez. 5^, 3 marzo 2021, n. 5757; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2022, n. 27243).
Sul  presupposto  che  la  statuizione  relativa  al  versamento  di  un ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo  unificato,  non  riguardando
l’oggetto del contendere tra le parti in causa, ha natura amministrativa (Cass., Sez. 6^, 11 giugno 2018, n. 15111) alcuni precedenti di questa Corte hanno, tuttavia, ritenuto che la deduzione RAGIONE_SOCIALE corrispondente questione sia inammissibile come specifica ragione di impugnazione, stante l’indifferenza RAGIONE_SOCIALE controparte del giudizio rispetto ad essa e la piena possibilità di affrontare la medesima, se del caso, attraverso la contestazione, nelle sedi proprie, RAGIONE_SOCIALE pretesa che si ritenesse indebitamente esercitata dall’amministrazione finanziaria a tale titolo (in termini: Cass., Sez. Lav., 13 novembre 2019, n. 29424; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2020, n. 27131).
Ferma la ritenuta inammissibilità del suddetto motivo si è, però, anche affermato che la doglianza deve essere, comunque, valutata dalla Corte, la quale, attesa la natura di carattere amministrativo RAGIONE_SOCIALE relativa statuizione (Cass., Sez. 6^-Lav., 9 novembre 2017, n. 2017), che non attiene alla sfera RAGIONE_SOCIALE decisione sullo ius litigatoris , riguardando il rapporto del contribuente con l’erario relativamente alle condizioni per l’accesso alla giustizia, è tenuta, comunque, a rilevare anche d’ufficio l’erroneità RAGIONE_SOCIALE suddetta statuizione (Cass., Sez. 6^- 5, 11 giugno 2018, n. 15111; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2020, n. 27131).
Il Collegio ritiene, per contro, di dare continuità in questa sede ad un più recente arresto RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 5^, 3 marzo 2021, n. 5757), il quale – sul fondamento RAGIONE_SOCIALE medesime conclusioni in punto di diritto -ha, per contro, accolto il motivo di ricorso ed ha cassato in parte qua la sentenza impugnata sull’implicito presupposto che la natura amministrativa RAGIONE_SOCIALE‘erronea statuizione sul raddoppio del contributo unificato nel giudizio tributario di merito non escludesse l’in teresse RAGIONE_SOCIALE parte pregiudicata ad ottenerne la rimozione in sede giudiziaria attraverso l’esperimento degli ordinari mezzi di impugnazione (appello o cassazione). Per cui, la rilevabilità d’ufficio RAGIONE_SOCIALE‘errore in cui il giudice
di grado inferiore è incorso non preclude alla parte gravata dall’onere del raddoppio del contributo unificato di adire nelle forme di rito il giudice di grado superiore per caducare la ingiusta statuizione, non essendovi altro rimedio per sollecitare l’es ercizio di tale potere soprattutto quando nessuna RAGIONE_SOCIALE parti impugni il provvedimento adottato per errores in iudicando o in procedendo. D’altra parte, appare illogico da un lato rilevare ‘inammissibilità’ del motivo di appello o di cassazione, disponendosi ‘ufficio’ l’annullamento del raddoppio del contributo unificato, laddove la parte gravata ha manifestato la chiara ed inequivoca volontà di ottenere la riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata (solo o anche) in relazione a tale statuizione.
Si è, condivisibilmente precisato, (vedi Cass., Sez. T., n. 13289/2023) che ‘ A maggior ragione, poi, la dicotomia tra natura giudiziaria del provvedimento (negato) e natura amministrativa del provvedimento (reso) sull’istanza RAGIONE_SOCIALE parte onerata perde ogni ragion d’essere nell’ambito dei procedimenti dinanzi alla giurisdizione tributaria, alla quale è riservata la cognizione sulle controversie in tema di contributo unificato (art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546). Difatti, è orientamento consolidato di questa Corte che l’ulteriore importo del contributo unificato (c.d. doppio contributo) che la parte impugnante è obbligata a versare allorquando ricorrano i presupposti di cui all’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ha natura di debito tributario, in quanto partecipa RAGIONE_SOCIALE natura del contributo unificato iniziale ed è volto a ristorare l’amministrazione RAGIONE_SOCIALE giustizia dei costi sopportati per la trattazione RAGIONE_SOCIALE controversia; ne consegue che la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione RAGIONE_SOCIALE giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario (Cass., Sez. Un., 5 maggio 2011, n. 9840; Cass., Sez. Un., 17 aprile 2012, n. 5994; Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315) ‘ .
Il  suddetto  motivo  deve  essere,  quindi,  accolto  non  apparendo decisivo in senso difforme quanto sostenuto dal precedente (Cass. 9628/2023)  richiamato  dal  P.G.  RAGIONE_SOCIALE  Cassazione  che,  peraltro, attiene a controversia di natura non tributaria.
Il secondo motivo è, per contro, privo di fondamento.
6.1. Occorre, in primo luogo, richiamare la normativa di riferimento: In base alla legge n. 281 del 1970, art. 2: “1. L’imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l’occupazione e l’uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile RAGIONE_SOCIALEo Stato siti nel territorio RAGIONE_SOCIALE Regione, ad eccezione RAGIONE_SOCIALE concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche. 2. Le Regioni determinano l’ammontare RAGIONE_SOCIALE‘imposta in misura non superiore al triplo del canone di concessione. 3. L’imposta è dovuta dal concessionario, contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione ed è riscossa, per conto RAGIONE_SOCIALE Regioni, dagli uffici competenti alla riscossione del canone stesso”.
La legge reg. Toscana n. 2 del 1971, art. 1, comma 1, ha introdotto in tale regione, conformemente a quanto così stabilito, “l’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile RAGIONE_SOCIALEo Stato, situati nell’ambito territoriale RAGIONE_SOCIALE Regione”. Questa disposizione, comma 2, lett. c), commisurava l’imposta regionale “relativamente alle concessioni di beni del demanio marittimo, al 25% (nel periodo in esame 15%) del canone statale di concessione e del canone assunto a base di calcolo degli indennizzi di cui al d.l. 5 ottobre 1993, n. 400, art. 8 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 1993, n. 494”.
L’art.  01  del  d.l.  n.  400/1993,  conv.  dalla  legge  n.  494/1993,  ha previsto,  alla  lett.  d)  tra  le  concessioni  demaniali  marittime,  in relazione  all’oggetto,  quelle  per  attività  di  gestione  di  strutture ricettive  ed  attività  ricreative  e  sportive.  La  successiva  norma
d’interpretazione autentica di cui all’art. 13 RAGIONE_SOCIALE legge 8 luglio 2003, n. 172 ne fa, per un verso espresso riferimento, stabilendo, per altro, con l’aggiunta di un ulteriore periodo al comma 2 del citato art. 01, che le disposizioni di detto comma, che attengono esclusivamente alla durata RAGIONE_SOCIALE concessioni, indipendentemente dalla natura, non si applicano alle concessioni rilasciate nell’ambito RAGIONE_SOCIALE rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità RAGIONE_SOCIALE di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. L’art. 03 del succitato d.l. n. 400/1993, ha poi stabilito i criteri direttivi per la determinazione dei canoni annui per concessioni con finalità turistico -ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei, per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo, stabilendo gli importi a mq. in ragione RAGIONE_SOCIALE diverse categorie di beni (tra cui gli specchi acquei) ivi previste e RAGIONE_SOCIALE diversa natura degli impianti funzionali all’occupazione. L’art. 7 del decreto medesimo al primo comma ha previsto che gli enti RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE citata legge n. 84/1994) possano adottare, per concessioni demaniali marittime rientranti nel proprio ambito territoriale, criteri diversi da quelli indicati nel decreto, “che comunque non comportino l’applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dall’applicazione del decreto stesso”. L’art. 8, comma 1, del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68, ha quindi previsto che, “Ferma la facoltà per le regioni di sopprimerli, a decorrere dal 10 gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri” oltre agli altri tributi indicati dalla norma, “l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, l’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del patrimonio indisponibile”.
Successivamente la legge reg. Toscana n. 77 del 2012, art. 11, ha eliminato il tributo nei seguenti termini: “Alla L.R. 30 dicembre 1971, n. 2, art. 1, comma 2, (Istituzione dei tributi propri RAGIONE_SOCIALE Regione), dopo  le parole:  “acque  pubbliche” sono  inserite le seguenti:
“L’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile RAGIONE_SOCIALEo Stato istituita ai sensi RAGIONE_SOCIALE L. n. 281 del 1970, art. 2, non si applica, a decorrere dal periodo d’imposta 2013, alle concessioni rilasciate dall’RAGIONE_SOCIALE di cui al D.P.R. 20 marzo 1996 (Istituzione RAGIONE_SOCIALE‘autorità RAGIONE_SOCIALE nel porto di RAGIONE_SOCIALE), art. 1 e dalle RAGIONE_SOCIALE di cui alla L. 28 gennaio 1994, n. 84, art. 6 (Riordino RAGIONE_SOCIALE legislazione in materia RAGIONE_SOCIALE)”.
6.2. Ciò premesso, la questione del rapporto intercorrente tra il tributo regionale sul canone concessorio e la natura RAGIONE_SOCIALE concessione incisa è già stata più volte affrontata – sul piano tanto soggettivo quanto oggettivo – da questa Corte di legittimità (vedi, in particolare, ex plurimis, Cass. n. 6714/2020; Cass. nn. 12293,12294,12295 e 12296 del 2021; nonché Cass nn. 11518, 11536 e 11550 del 2023) la quale è, sul punto, pervenuta a conclusioni univoche e pienamente confacenti anche al caso di specie (concessione demaniale marittima di terminal RAGIONE_SOCIALE).
In sintesi è stato statuito che:
– l ‘eliminazione del tributo da parte RAGIONE_SOCIALE legge reg. Toscana n. 77 del 2012 cit., art. 11, comma 1, non ha effetto retroattivo, ma opera (come del resto testualmente previsto) solo a decorrere dall’annualità 2013, risultando pertanto ininfluente ai fini RAGIONE_SOCIALE presente causa, in quanto relativa ad annualità pregressa nella quale l’imposta era ancora vigente (Cass. n. 6061/17); questa eliminazione costituisce il frutto di una scelta puramente discrezionale del legislatore regionale (consentitagli dall’ordinamento nazionale) nell’ambito RAGIONE_SOCIALE manovra di bilancio (legge finanziaria regionale per l’anno 2013) incidente su tributi propri, sicché non può ad essa attribuirsi alcun significato o efficacia di “sostanziale riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘infondatezza RAGIONE_SOCIALE pretesa impositiva” riferita ad annualità pregresse (Cass. n. 6061/17 cit.);
– l’attribuzione alle Regioni, su delega da parte RAGIONE_SOCIALEo Stato, di funzioni in materia di rilascio RAGIONE_SOCIALE concessioni e la devoluzione ad esse dei relativi canoni, non è di per sé idonea a far venire meno il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘imposta in esame, individuato dal combinato disposto RAGIONE_SOCIALE legge n. 281 del 1970 e art. 2 legge reg. Toscana n. 2 del 1971, art. 1, “nella titolarità di una concessione statale su un bene, per l’occupazione e l’uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile RAGIONE_SOCIALEo Stato”, ciò perché tale presupposto va individuato non nell’esistenza di una concessione rilasciata dallo Stato bensì nel fatto oggettivo RAGIONE_SOCIALE‘occupazione e RAGIONE_SOCIALE‘uso assentiti dei beni demaniali o del patrimonio indisponibile, indipendentemente dall’RAGIONE_SOCIALE cui competa per legge il rilascio RAGIONE_SOCIALE relativa concessione (così Cass. n. 11655/15, in tema di concessione per lo sfruttamento di risorse geotermiche di cui al d.lgs. n. 112 del 1998, ex art. 34, comma 1, ma sulla base di un principio sistematico e di portata generale);
– la conformità del tributo alla riserva (relativa) di legge ex art. 23 Cost. deve ritenersi assicurata dal fatto che gli elementi costitutivi del tributo in questione sono fissati per legge statale, nel senso che la legge n. 281 del 1970, all’ art. 2, individua il presupposto impositivo (come appena descritto), i soggetti passivi d’imposta (concessionari di beni del demanio e del patrimonio indisponibile) e la base imponibile (costituita dallo stesso canone di concessione), ed in ambito regionale, la cit. legge n. 2/1971 (art. 1, comma 3) prevede che l’imposta sia appunto commisurata ad una prestabilita percentuale (aliquota) del canone di concessione statale; per quanto specificamente concerne le concessioni demaniali marittime, la disciplina nazionale (d.l. n. 400 del 1993 conv. in legge n. 494 del 1993) detta altresì i criteri per la determinazione dei canoni (cioè RAGIONE_SOCIALE base imponibile), stabilendo per quanto qui rileva che (art. 7) “1. Gli enti RAGIONE_SOCIALE potranno adottare, per concessioni demaniali marittime rientranti nel proprio ambito territoriale, criteri diversi da
quelli indicati nel presente decreto, che comunque non comportino l’applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dall’applicazione del decreto stesso” (Cass. ord. nn. 21136 – 21137 –  21138/2016  aventi  riguardo  a  concessione  di  beni  del  demanio marittimo, da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE Portuale, a favore di circoli nautici RAGIONE_SOCIALE Toscana);
vale, sulla tematica in esame, quanto già osservato sia da Cass. SS.UU. n. 18262/04 circa il fatto che: “L’art. 23 Cost., contenente una riserva relativa di legge, vieta che le prestazioni personali o patrimoniali siano imposte direttamente da una fonte secondaria, ma non esclude che il precetto legislativo possa essere da detta fonte integrato, essendo anche ammissibile il rinvio a provvedimenti amministrativi diretti a determinare elementi o presupposti RAGIONE_SOCIALE prestazione, purché risultino assicurate, mediante la previsione di adeguati parametri, le garanzie in grado di escludere un uso arbitrario RAGIONE_SOCIALE discrezionalità amministrativa”, sia dalla Corte Costituzionale (con giurisprudenza costante: sent. nn. 343/95, 150/03, 286/04) in ordine al fatto che la potestà di imposizione e riscossione del canone demaniale segue la titolarità dominicale del bene, e non quella RAGIONE_SOCIALE funzioni legislative o amministrative di altri enti (quali le stesse RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) che si concretano nell’esercizio del potere concessorio, o autorizzatorio, circa l’utilizzazione del bene stesso.
6.3. Ad  avviso di questo Collegio la Commissione  Tributaria Regionale,  nel  ritenere  legittima  detta  tassazione,  ha  fatto,  nella sostanza, corretta applicazione dei richiamati principi.
6.4. Va osservato che le deduzioni di parte ricorrente non colgono in alcun modo nel segno, dovendosi precisare che i richiamati principi fissati  dall’  assai  risalente  Cass.  n.  10097/2001  risultano  superati sulla scorta RAGIONE_SOCIALE successiva giurisprudenza consolidatasi in materia. 6.5.  Le  considerazioni  di  parte  ricorrente,  in  generale,  non  sono condivisibili,  basandosi  su  elementi  e  peculiarità  che  non  sono  in
grado di incidere sull’assetto RAGIONE_SOCIALE materia così come sopra delineato. Si tratta, infatti, di argomentazioni che valorizzano, in asserita funzione discriminante, la particolare finalità RAGIONE_SOCIALE concessioni in esame e le particolari modalità di autonoma determinazione dei canoni (peraltro, come anticipato, anch’esse radicate nella previsione di legge), senza però minimamente incrinare gli indicati fattori di legittimità del tributo che afferiscono ai profili RAGIONE_SOCIALE fruizione del bene demaniale marittimo da parte del privato (quale presupposto d’imposta) ed alla previsione legale degli elementi costitutivi RAGIONE_SOCIALE imposizione. Come si è detto, si tratta di profili incentrati in maniera univoca sulla fruizione del bene pubblico, indipendentemente dall’autorità investita RAGIONE_SOCIALE potestà normativa o amministrativa in materia, così come dalla maggiore o minore autonomia (rispetto alla legge) nella determinazione dei canoni, sicché non può fondatamente affermarsi che l’imposta non sia dovuta solo perché afferente ad una concessione demaniale marittima asseritamente ‘diversa’ dalle altre, là dove tale ‘asserita’ diversità non pare in alcun modo ravvisabile ai fini strettamente impositivi.
6.6. Occorre, in proposito, dare continuità a quanto statuito dalla Corte di Cassazione con l’ ordinanza n. 5741/2021 -in identica controversia vertente fra le medesime parti relativamente alle annualità 2010 e 2011 -secondo cui ‘ Dall’esame del quadro normativo sopra riportato è evidente che, con riferimento alle annualità oggetto RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento, il tributo in questione, fissato in sede di normativa primaria, nei sui presupposti impositivi, soggetti passivi, base imponibile, aliquota e sanzioni, trova piena applicazione anche alle concessioni per l’occupazione e l’uso di beni del demanio restando unicamente demandata alla facoltà RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di determinare, con normativa secondaria, l’ammontare RAGIONE_SOCIALE base imponibile, nel rispetto del principio RAGIONE_SOCIALE riserva di legge, relativa, posta dall’art. 23 Cost., sulla base di criteri
predeterminati (Cass. S.U. n. 18262/2004; 21136/2016 e 6061/2017). Va, quindi, ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale «ai sensi RAGIONE_SOCIALE L. 16 maggio 1970, n. 281, art. 2, comma 1, nonchè ai sensi RAGIONE_SOCIALE L.R. Toscana 30 dicembre 1971, n. 2, art. 1, comma 1, presupposto RAGIONE_SOCIALE‘imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile RAGIONE_SOCIALEo Stato inclusi nel territorio RAGIONE_SOCIALE Regione, sono l’occupazione e l’uso assentiti dagli stessi, indipendentemente dall’RAGIONE_SOCIALE cui compete il rilascio RAGIONE_SOCIALE concessione, e non, invece, l’esistenza di una concessione rilasciata dallo Stato»(Cass. n. 11655/2015 e 11652/2015 e più recentemente Cass.nr. 6714/2020) ‘.
6.7. Appare, pure, opportuno richiamare quanto condivisibilmente affermato da Cass. 12296/2021 che in analoga fattispecie, nel premettere che sul piano RAGIONE_SOCIALE soggettività impositiva, la natura regionale del tributo non confligge con la natura statuale RAGIONE_SOCIALE concessione, a sua volta derivante dal diritto dominicale esercitato dallo Stato sui beni del demanio marittimo concessi in uso dalla autorità RAGIONE_SOCIALE (il che integra, come detto, il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘imposta) e che sul piano RAGIONE_SOCIALE determinazione obiettiva gli elementi costitutivi RAGIONE_SOCIALE‘imposizione discendono da criteri di legge, ferma restando la ricorribilità in sede giurisdizionale di quei canoni concessori che l’autorità RAGIONE_SOCIALE abbia in ipotesi fissato in violazione di tali criteri e, più in generale, dei parametri di proporzionalità e ragionevolezza, nel superare le stesse censure in questa sede dedotte ha testualmente evidenziato come: «….. La società contribuente assume che questi principi (elaborati con riguardo a diverse fattispecie) non varrebbero per la specificità RAGIONE_SOCIALE concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto, ex art.36 codice RAGIONE_SOCIALE navigazione, non già le attività turistico-ricreative, di traffico passeggeri, cantieristiche e commerciali, ma proprio l’uso di banchina e terminal. Ciò perché, da un lato, i canoni per queste
ultime concessioni verrebbero stabiliti autonomamente dalle autorità RAGIONE_SOCIALE senza prefissazione di parametri generali desumibili dalla legge e perché, dall’altro, essi risponderebbero a finalità del tutto peculiari, in quanto afferenti alla realizzazione di linee e programmi di sviluppo e promozione RAGIONE_SOCIALE strutture RAGIONE_SOCIALE elaborate dalle stesse autorità RAGIONE_SOCIALE; tanto che le relative concessioni possono essere rilasciate solo a favore di società terminaliste che presentino determinati requisiti tecnico-professionali ed organizzativi, e sempre in vista di quella realizzazione (la cui mancanza può determinare la revoca stessa del titolo concessorio). Questo argomentare non convince, dal momento che esso si basa su elementi e peculiarità che non sono in grado di incidere sull’assetto RAGIONE_SOCIALE materia così come sopra delineato. Si tratta infatti di argomenti che valorizzano, in asserita funzione discriminante, la particolare finalità RAGIONE_SOCIALE concessioni in esame e le particolari modalità di autonoma determinazione dei canoni (peraltro, come visto, anch’esse radicate nella previsione di legge), senza però minimamente attingere o porre in discussione gli indicati fattori di legittimità del tributo, concernenti i – tutt’affatto diversi – profili RAGIONE_SOCIALE fruizione del bene demaniale marittimo da parte del privato (quale presupposto d’imposta) e RAGIONE_SOCIALE previsione legale degli elementi costitutivi RAGIONE_SOCIALE imposizione. Come detto, si tratta di profili incentrati in maniera esaustiva sul godimento del bene pubblico, indipendentemente dall’autorità investita RAGIONE_SOCIALE potestà normativa o amministrativa in materia, così come dalla maggiore o minore autonomia (rispetto alla legge) nella determinazione dei canoni. Sicché non può fondatamente affermarsi che l’imposta non sia dovuta sol perché afferente ad una concessione demaniale marittima asseritamente ‘diversa’ dalle altre, là dove tale diversità opererebbe su piani (sostanzialmente riconducibili, appunto, agli obiettivi RAGIONE_SOCIALE concessione ed ai criteri di determinazione dei canoni) del tutto estranei alla fattispecie impositiva. E neppure potrebbe tralasciarsi di considerare come tali
piani non siano, del resto, neppure in grado di snaturare e rendere avulse le concessioni in questione rispetto al regime generale loro proprio, non essendo in discussione che quelle finalità organizzative e promozionali RAGIONE_SOCIALE struttura RAGIONE_SOCIALE non siano comunque in grado di far venir meno la precipua e preminente finalizzazione concessoria all’uso ed all’occupazione del bene demaniale marittimo per lo svolgimento di attività imprenditoriale, assunta essa stessa dal legislatore ad indice di capacità contributiva ex art.53 Cost. Ricorre, anche in proposito, il costante orientamento di legittimità (tra le altre: Cass.n. 23067/19; 10674/19; 8536/19) riferito al regime giuridico di classamento catastale RAGIONE_SOCIALE strutture RAGIONE_SOCIALE vigente anteriormente all’introduzione RAGIONE_SOCIALE‘art.1, co. 578, I. 205/17, secondo cui la funzione imprenditoriale e concorrenziale esercitata dalle società RAGIONE_SOCIALE terminaliste operanti in regime di concessione demaniale assume rilievo preminente ai fini del suddetto classamento e RAGIONE_SOCIALE correlativa imponibilità Ici RAGIONE_SOCIALE aree, pur in presenza di un indubbio interesse pubblico allo svolgimento di tale funzione ed all’incremento e miglioramento dei servizi RAGIONE_SOCIALE connessi».
Invertendo  l’ordine  di prospettazione  in  ricorso, ragioni di pregiudizialità  logico-giuridica  suggeriscono  di  scrutinare  in  via prioritaria il quarto motivo rispetto al terzo motivo.
7.1.  Ciò  detto,  il  quarto  motivo  deve  essere  disatteso.  Difatti,  la sentenza impugnata ha espressamente affrontato la questione RAGIONE_SOCIALE maggiorazione degli interessi moratori e RAGIONE_SOCIALE sanzione amministrativa, ritenendo che le circolari richiamate dal contribuente non erano per loro natura idonee a modificare l’assetto normativo in materia  e  comunque,  a  fondare  le  tesi  di  parte  contribuente;  ne discende che non si può ravvisare alcuna omissione di pronunzia da parte del giudice di appello.
7.2. Viceversa, il terzo motivo può trovare accoglimento.
7.3. Il tema in questione è stato affrontato da numerose pronunce di questa Corte (cfr. Cass., Sez. 5^, 10 maggio 2021, nn. 12293; Cass., Sez. V, 10 giugno 2021, n. 16279; Cass., Sez. V., 30 giugno 2021, n. 16275 e da ultimo, tra le altre, Cass., Sez. T, 3 maggio 2023, n. 11518) e risolto in senso favorevole alle tesi RAGIONE_SOCIALE società contribuente, per cui in linea con quanto già ivi osservato, vanno qui ribadite le seguenti considerazioni.
7.4. L’art. 6, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, prevede che:  «Non  è  punibile  l’autore  RAGIONE_SOCIALE  violazione  quando  essa  è determinata  da  obiettive  condizioni  di  incertezza  sulla  portata  e sull’ambito di applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni alle quali si riferiscono, nonché  da  indeterminatezza  RAGIONE_SOCIALE  richieste  di  informazioni  o  dei moRAGIONE_SOCIALEi per la dichiarazione e per il pagamento».
Nel medesimo senso si esprime l’art. 8 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.  546  («La  commissione  tributaria  dichiara  non  applicabili  le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando  la violazione  è  giustificata  da  obiettive  condizioni  di  incertezza  sulla portata e sull’ambito di applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni alle quali si riferisce»).
L’art. 10 RAGIONE_SOCIALE legge 27 luglio 2000, n. 212, stabilisce , poi, che: «1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio RAGIONE_SOCIALE collaborazione e RAGIONE_SOCIALE buona fede. 2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione stessa. 3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione RAGIONE_SOCIALE norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di
imposta;  in ogni caso  non  determina  obiettiva  condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità RAGIONE_SOCIALE norma tributaria. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario  non  possono  essere  causa  di  nullità  del contratto».
7.5. Questa Corte ha ritenuto che, alla luce di tali disposizioni, l’incertezza normativa oggettiva, rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, implica una situazione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari RAGIONE_SOCIALE norma tributaria, che deve essere riferita all’attività giudice, quale unico soggetto RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento cui è attribuito il potere – dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione (tra le tante: Cass., Sez. T, 3 maggio 2023, n. 11518, che richiama Cass., Sez. 6^, 11 febbraio 2013, n. 3254; Cass., Sez. 5^, 22 febbraio 2013, n. 4522; Cass., Sez. 5^, 23 novembre 2016, n. 23845; Cass., Sez. 5^, 4 maggio 2018, n. 10662; Cass., Sez. 5^, 1 febbraio 2019, n. 3108; Cass., Sez. 6^, 9 dicembre 2019, n. 32082; Cass., Sez. 5^, 20 luglio 2021, nn. 20670, 20671, 20672 e 20673; Cass., Sez. 5^, 17 febbraio 2022, nn. 5162, 5164, 5165, 5166 e 5167; Cass., Sez. 6^-5, 22 febbraio 2023, n. 5530).
La Suprema Corte ha chiarito che in tema di sanzioni amministrative tributarie, l’incertezza normativa oggettiva – che deve essere distinta dalla ignoranza incolpevole del diritto, come si evince dall’art. 6 del d.lgs. n. 472 del 1997 – è caratterizzata dalla impossibilità di individuare con sicurezza ed univocamente la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile e può essere desunta da alcuni “indici”, quali, ad esempio: 1) la difficoltà di individuazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni normative; 2) la difficoltà di confezione RAGIONE_SOCIALE formula dichiarativa RAGIONE_SOCIALE norma giuridica; 3) la difficoltà di determinazione del significato RAGIONE_SOCIALE formula dichiarativa individuata; 4) la mancanza di informazioni amministrative o la loro contraddittorietà; 5)
l’assenza di una prassi amministrativa o la contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE circolari; 6) la mancanza di precedenti giurisprudenziali; 7) l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, specie se sia stata sollevata questione di legittimità costituzionale; 8)il contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale; 9) il contrasto tra opinioni dottrinali; 10) l’adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di una disposizione implicita preesistente. (Sez. 5 – , Ordinanza n. 15452 del 13/06/2018, Rv. 649184 – 01) (vedi anche Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2021, n. 1893 nonchè da ultimo: Cass., Sez. T, 3 maggio 2023, b, 15118, che richiama Cass., Sez. 5^, 13 giugno 2018, n. 15452
È stato, ancora, osservato che il legittimo affidamento del contribuente di fronte all’azione RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione finanziaria, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 10, commi 1 e 2, RAGIONE_SOCIALE legge 27 luglio 2000, n. 212, costituisce situazione tutelabile se sia caratterizzata: a) da un’apparente legittimità e coerenza RAGIONE_SOCIALE‘attività RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione finanziaria, in senso favorevole al contribuente; b) dalla buona fede del contribuente, rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata dall’assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul medesimo; c) dall’eventuale esistenza di circostanze specifiche e rilevanti, idonee a indicare la sussistenza dei due presupposti che precedono.
Si è, poi, avuto modo di precisare che la presenza di circolari amministrative ingeneranti un’interpretazione erronea RAGIONE_SOCIALE disciplina tributaria -ancorché non vincolanti, né esimenti dal pagamento del dovuto – può tuttavia incidere sull’affidamento del contribuente, così da giustificare la non debenza RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative e degli interessi moratori (così Cass., Sez. T, 3 maggio 2023, n, 11518 più volte cit. che richiama Cass., Sez. 5^, 25 marzo 2015, n. 5934; Cass., Sez. 5^, 18 maggio 2016, n. 10195;
Cass.,  Sez.  5^,  11  luglio  2019,  n.  18618;  Cass.,  Sez.  5^,  30 settembre 2020, n. 20819).
7.6. Tanto ricostruito sul piano dei principi generali in materia, nel caso di specie ricorrono almeno tre convergenti evenienze che giustificano l’eliminazione degli accessori per sanzioni amministrative ed interessi moratori ai sensi del richiamato art. 10 RAGIONE_SOCIALE legge 31 dicembre 2000, n. 212. Queste evenienze vanno così individuate (Cass., Sez. 5^, 3 maggio 2023, nn. 11518, 11536 e 11550): – l’effettiva emanazione negli anni di circolari e risoluzioni evidenzianti il dubbio interpretativo ed apparentemente legittimanti il mancato pagamento del tributo regionale qualora ricollegato a canoni concessori stabiliti in via contrattuale e non sulla base dei criteri di legge generali ed astratti, come nel caso RAGIONE_SOCIALE concessioni in oggetto (quali specificamente richiamate nella formulazione del motivo); ancorché gli enti emananti queste fonti interpretative siano diversi dall’ente impositore (Regione), rileva tuttavia che la tipicità del caso è data proprio dalla già richiamata complessità del tributo in questione e del suo presupposto costitutivo, certamente riferibile anche, ed in massima parte, proprio all’amministrazione finanziaria centrale che tali indicazioni ha fornito (proprietà demaniale statale del bene in concessione; regime generale RAGIONE_SOCIALE concessioni su aree RAGIONE_SOCIALE; legislazione statale istitutiva); – il dato oggettivo RAGIONE_SOCIALE mancata richiesta di pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta, da parte RAGIONE_SOCIALE Regione Toscana, per moltissimi anni (fino al 2011) dalla sua introduzione con la legge reg. Toscana 30 dicembre 1971, n. 2, mancata richiesta alla quale avrebbe fatto seguito, già nel 2012, senz’altro l’eliminazione del tributo per l’area RAGIONE_SOCIALE qui dedotta (pur non comportante, come già evidenziato, alcun riconoscimento di infondatezza RAGIONE_SOCIALE pretesa da parte RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione regionale); la particolare situazione (certamente rilevante perché incidente sulla base imponibile del tributo e sulla sua esigibilità) nella quale venne a trovarsi la ricorrente nella annualità in questione, allorquando la
concessione non era stata ancora rilasciata, protraendosi per anni in regime  provvisorio  e  senza  la  determinazione  RAGIONE_SOCIALE‘esatto  canone dovuto  fino  a  compimento  di  quella  annualità,  oltre  che  per  le annualità successive; determinazione che sarebbe poi intervenuta, con effetto retroattivo, soltanto con il rilascio RAGIONE_SOCIALE concessione il 17 marzo 2009.
È, dunque, evidente come l’esclusione degli accessori in esame non derivi da uno scostamento degli indirizzi di legittimità già dettati in materia,  ma  anzi  proprio  dalla  loro  applicazione  nel  concorso  di fattori del tutto peculiari alla fattispecie.
8. In conclusione, valutandosi la fondatezza del primo e del terzo motivo, nonché l’infondatezza del secondo e del quarto motivo, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con l’accoglimento del ricorso originario RAGIONE_SOCIALE contribuente nei limiti degli interessi moratori e RAGIONE_SOCIALE sanzione amministrativa, che non risultano dovuti e revoca la statuizione relativa alla dichiarata sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato dovuto per l’ appello.
 Il  consolidamento  in  corso  di  causa  RAGIONE_SOCIALE  giurisprudenza  di legittimità sulla principale questione controversa giustifica la compensazione di tutte le spese processuali.
P.Q.M.
La  Corte  accoglie  il  primo  ed  il  terzo  motivo  di  ricorso;  rigetta  il secondo ed il quarto motivo; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti  e,  decidendo  nel  merito,  accoglie  il  ricorso  originario  RAGIONE_SOCIALE contribuente  nei  limiti  degli  interessi  moratori  e  RAGIONE_SOCIALE  sanzione amministrativa  che  dichiara  non  dovuti  e  revoca  la  statuizione relativa alla dichiarata sussistenza dei presupposti per il raddoppio
del  contributo  unificato  dovuto  per  l’  appello ;  compensa  le  spese RAGIONE_SOCIALE‘intero giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE sezione tributaria, in data