Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20841 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20841 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/07/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere – rel.-
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 26/03/2025
IMPOSTA DI PUBBLICITÀ RAGIONE_SOCIALE STAZIONE DI RAGIONE_SOCIALE
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19520/2019 del ruolo generale, proposto
DA
SOCIETÀ RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , amministratore unico, rag. NOME COGNOME -concessionaria per l’accertamento, la liquidazione e la riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni in nome per conto del Comune di Bovolenta (PD) – rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste a margine del ricorso, dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CRD CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALEcodice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del procuratore speciale, dr. NOME COGNOME giusta rogito del 7 ottobre
2013 (rep. 79.922/16.880) per notar NOME COGNOME rappresentata e difesa, anche in forma disgiunta ed in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dagli avv.ti NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE. Numero sezionale 2190/2025 Numero di raccolta generale 20841/2025 Data pubblicazione 23/07/2025
– CONTRORICORRENTE -RICORRENTE INCIDENTALE –
per la cassazione della sentenza n. 1452/1/2018 della Commissione tributaria regionale del Veneto depositata in data 17 dicembre 2018, non notificata.
UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio celebratasi in data 26 marzo 2025.
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia è la pretesa contenuta nei tre avvisi di accertamento indicati in atti con i quali la società unipersonale RAGIONE_SOCIALE (da ora solo I.C.A.), nella suindicata qualità, liquidava l’imposta sulla pubblicità per gli anni 2012/2014 in relazione al messaggio pubblicitario apposto sulla cornice della pensilina di un distributore di carburante a marchio ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
La Commissione tributaria regionale del Veneto accoglieva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 754/5/2016 della Commissione tributaria provinciale di Vicenza, osservando che la controversia ruotava intorno all’interpretazione dell’art. 7, comma 1, d.lgs. 507/1993 (secondo cui: «L’imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti») e, segnatamente, sul significato da attribuire alla locuzione «minima figura piana geometrica», ritenendo che:
-il « rettangolo di colore giallo, contenente la scritta ENI (la cui superfice va tutta assoggettata a tassazione, secondo il preciso dettato dell’art. 7 del D.L.gs n. 507/1993), costituisce il frontalino della copertura della stazione di servizio di proprietà della parte appellante, ma non significa che anche i supporti che hanno la funzione di sostenere la copertura della medesima struttura debbano essere soggetti a tassazione solo perché sono colorati di giallo, non avendo alcuna relazione con la ‘minima figura piana geometrica’ che contiene il messaggio pubblicitario »; Numero sezionale 2190/2025 Numero di raccolta generale 20841/2025 Data pubblicazione 23/07/2025
-« la scritta ENI è posta all’inizio di un grande rettangolo e, seppure essa occupi una insignificante parte di tale figura geometrica piana, tutta la superfice dello stesso rettangolo va considerata nel calcolo dell’area da sottoporre a tassazione», laddove, « anche in adesione all’insegnamento che si ricava da Cass. n. 15201/2004, le superfici che occupano i pilastri di sostegno alla pensilina (o copertura dell’area di servizio che dir si voglia) non hanno alcuna funzione di carattere pubblicitario, perché non contengono alcun messaggio rivolto al pubblico o ai consumatori e non contengono neppure la scritta del logo aziendale, ma hanno solo la funzione di garantire l’appoggio e la stabilità della pensilina, sicché non devono essere presi in considerazione nel calcolo della superfice totale da considerare per la sottopozione a tassazione» (v. pagina n. 4 della sentenza).
Avverso tale pronuncia I.C.A. proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 14/15 giugno 2019, formulando due motivi d’impugnazione, successivamente illustrati con memoria ex art. 380bis .1. c.p.c. depositata in data 14 marzo 2025, notificando altresì, in data 24 settembre 2019, anche controricorso al ricorso incidentale avanzato dalla controparte.
Numero sezionale 2190/2025
4. RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso notificato il 24 luglio 2019 nel quale articolava ricorso incidentale condizionato, depositando il 12 marzo 2025 memoria ex art. 380bis .1. c.p.c. Numero di raccolta generale 20841/2025 Data pubblicazione 23/07/2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto subito avvertendo, a fronte della preliminare eccezione di parte contribuente, che il primo motivo è certamente ammissibile, non avendo natura mista, essendo stato per esso adottato un unico parametro censorio (art. 360, primo comma, num. 4., c.p.c.).
Ed è ammissibile anche il secondo motivo, nonostante il duplice canone utilizzato (art. 360, primo comma, num. 3 e 4, c.p.c.), giacchè la sua formulazione permette di cogliere le doglianze prospettate, onde consentirne l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (cfr. sul principio Cass., Sez. U. civ., 6 maggio 2015, n. 9100; Cass., Sez. VI/III civ., 17 marzo 2017, n. 7009/2017; Cass., Sez. II civ., 23 ottobre 2018, n. 26790/2018 e Cass., Sez. I civ., 9 dicembre 2021, n. 39169).
Con il primo motivo di ricorso l’istante ha eccepito, con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. per non essersi il Giudice regionale pronunciato sull’eccezione di inammissibilità dell’appello proposto dalla contribuente, siccome ripetitivo delle medesime doglianze proposte in prime cure senza nessuna specifica confutazione delle ragioni espresse dal primo Giudice.
1.1. La censura non può essere accolta.
Va, infatti, richiamato il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una
Numero sezionale 2190/2025
Numero di raccolta generale 20841/2025
sentenza di appello quando, pur non essendovi un’espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto. Data pubblicazione 23/07/2025
Inoltre, poiché il vizio di omessa pronuncia si concreta nel difetto del momento decisorio, per integrare detto vizio occorre che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, ciò che si verifica quando il giudice non decide su alcuni capi della domanda, che siano autonomamente apprezzabili, o sulle eccezioni proposte, ovvero quando pronuncia solo nei confronti di alcune parti.
Per contro, il mancato o insufficiente esame delle argomentazioni delle parti integra un vizio di natura diversa, relativo all’attività svolta dal giudice per supportare l’adozione del provvedimento, senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio (vedi su tali principi, ex multis , Cass., Sez. T., 27 febbraio 2025, nn. 5224, 5226, 5228, 5230, 5231, 5233, 5235; Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2942; Cass., Sez. T., 21 febbraio 2024, n. 4656; Cass., Sez. T., 19 novembre 2023, n. 33336; Cass., Sez. III, 29 gennaio 2021, n. 2151; Cass., Sez. T., 30 gennaio 2020, n. 2153; Cass., Sez. VI/L, 3 marzo 2020, n. 7662).
Nella specie, risulta chiaro che il Giudice regionale, pur dando conto della predetta eccezione di inammissibilità dell’appello e pur non espressamente esaminandola, l’ha implicitamente rigettata, accogliendo il gravame proposto dalla contribuente.
A tutto voler concedere all’omissione può, in ogni caso, porsi in questa sede rimedio (cfr., tra le tante, Cass., Sez. T, Cass., 23
gennaio 2024, n. 2294; Sez. III, 16 giugno 2023, n. 17416, che richiama Cass., Sez. V, 28 ottobre 2015, n. 21968; Cass., Sez., 24 novembre 2022, n. 34689, che richiama Cass., Sez., Sez. U, 2 febbraio 2017, n. 2731, nonché Cass., Sez. T., 4 dicembre 2019, n. 31605, che richiama Cass., 1° dicembre 2010, n. 2313; Cass. 28 giugno 2017, n. 16171 e Cass. 19 aprile 2018, n. 9693; Cass. Sez. L, 18 novembre 2019, n. 29880), integrando la decisione di rigetto pronunciata mediante l’enunciazione delle ragioni che la giustificano in diritto. Numero di raccolta generale 20841/2025 Data pubblicazione 23/07/2025
Ed allora, va ribadito (v., anche da ultimo, Cass., Sez. T., 10 gennaio 2024, n. 1030) che nel processo tributario vige il principio per cui ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto dall’art. 53 d.lgs. n. 546/1992, secondo il quale il ricorso in appello deve contenere “i motivi specifici dell’impugnazione” e non già “nuovi motivi”, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (cfr., ex multis , Cass. Sez. T, 25 febbraio 2022, n 6302, Cass., Sez. 6^-5, 24 agosto 2017, n. 20379; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2019, n. 707; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2019, n. 707; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5^, 2 dicembre 2020, n. 27496; Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2021, n. 3443; Cass., Sez. 5^, 10 marzo 2021, n. 6596; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2021, nn. 6850 e 6852; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5^, 26 maggio 2021, nn. 14562 e 14582; Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2021, n. 14873, Cass., Sez. 5^, 21
novembre 2019, n. 30341, cui adde Cass., Sez. T., 10 gennaio 2024, n. 1030). Numero di raccolta generale 20841/2025 Data pubblicazione 23/07/2025
Per costante orientamento di questa Corte, nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione (v., tra le tante, Cass., Sez. 6^-5, 24 agosto 2017, n. 20379; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2019, n. 707; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2019, n. 707; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5^, 2 dicembre 2020, n. 27496; Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2021, n. 3443; Cass., Sez. 5^, 10 marzo 2021, n. 6596; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2021, nn. 6850 e 6852; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5^, 26 maggio 2021, nn. 14562 e 14582; Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2021, n. 14873).
Pertanto, l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, richiesta dall’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, non deve consistere in una rigorosa enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza (Cass., Sez. 5^, 21 novembre 2019, n. 30341).
Non è, quindi, necessaria ai fini dell’ammissibilità dell’appello l’indicazione di specifici motivi in relazione a specifiche censure della sentenza impugnata, essendo sufficiente che l’appellante si riporti alle argomentazioni già sostenute nel grado di merito
Numero sezionale 2190/2025
precedente, insistendo per la legittimità dell’avviso impugnato. (Cass., Sez. 5^, 26 maggio 2021, n. 14582). Numero di raccolta generale 20841/2025 Data pubblicazione 23/07/2025
Con il secondo motivo di censura la ricorrente ha eccepito, in base al canone censorio di cui all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, secondo comma, num. 4 e 115 c.p.c., nonché dell’art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, oltre che, a mente di cui all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., dell’art. 7 d.lgs. n. 507/1993.
Sotto un primo profilo, l’istante ha posto in evidenza che oggetto di controversia era la scritta RAGIONE_SOCIALE e non RAGIONE_SOCIALE e che nessuna delle prove offerte dalle parti in giudizio considerava detto ultimo segno, ragion per cui il Giudice regionale aveva posto a fondamento della decisione materiale probatorio e non prodotto dalle parti in violazione per l’appunto dell’art. 115 c.p.c.
Per altro verso, IRAGIONE_SOCIALE. ha lamentato la sussistenza di un ragionamento e di una motivazione contraddittoria, perplessa ed incomprensibile nella parte in cui il Giudice regionale ha, da un lato e sul versante giuridico, ritenuto che l’imposta sulla pubblicità dovesse determinarsi in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il messaggio pubblicitario, accertando, poi in punto di fatto, che nella specie tutta la superficie dello stesso rettangolo in cui era apposta la scritta andava considerata nel calcolo da sottoporre a tassazione.
Tuttavia -ha proseguito la ricorrente -la Commissione regionale, invece, di rigettare, in linea con la suindicata valutazione, l’appello della contribuente e confermare, quindi, gli avvisi i quali avevano, per l’appunto, assoggettato ad imposta l’intera superficie dei fascioni all’interno dei quali era inserita la scritta pubblicitaria, aveva accolto l’appello di RAGIONE_SOCIALE
2.1. Quanto alla prima parte del motivo di impugnazione può, in realtà, riconoscersi che il riferimento alla scritta RAGIONE_SOCIALE in luogo di quella (RAGIONE_SOCIALE) oggetto di contestazione sia stato del tutto irrilevante ai fini della decisione, il cui cuore è invece rappresentato dalla considerazione del segmento materiale in cui la scritta pubblicitaria è stata apposta. Numero sezionale 2190/2025 Numero di raccolta generale 20841/2025 Data pubblicazione 23/07/2025
In altre parole, che si tratti della scritta RAGIONE_SOCIALE o RAGIONE_SOCIALE la soluzione, dichiaratamente elaborata dal Giudice regionale sul piano giuridico, non muta a seconda del tipo di segno, soprattutto quando, nel caso concreto, essi si distinguono assai poco sul versante del numero delle lettere di cui si compongono.
2.2. Va, invece, accolta la seconda parte del motivo, non essendovi, per vero, alcuna prospettiva di conciliabilità logicagiuridica tra la quanto sostenuto nella motivazione della sentenza in cui si sono rappresentate le ragioni per le quali l’intero rettangolo contenente la scritta andava tassato e che l’imposta doveva escludersi solo per i pilastri di sostegno della pensilina e quanto, poi, statuito nel dispositivo, con cui si è accolto l’appello proposto dalla contribuente, così finendo con l’annullare implicitamente, quanto chiaramente, gli avvisi impugnati, i quali, tuttavia, avevano calcolato l’imposta nei medesimi termini stabiliti dal Giudice.
Vi è, dunque, all’evidenza, un irriducibile e non sanabile contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza.
Con il ricorso incidentale condizionato RAGIONE_SOCIALE ha dedotto, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 7 d.lgs. n. 507/1993, sostenendo che, in base ad un orientamento costante della giurisprudenza di legittimità in materia e come rappresentato dallo stesso Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota n. 11159 del 19 marzo 2007, qualora il ‘mezzo pubblicitario’ sia applicato su di un
Numero sezionale 2190/2025
pannello o su di una struttura con funzione di mero supporto strumentale, questi ultimi non possono essere considerati nel calcolo della base imponibile su cui applicare il tributo. Numero di raccolta generale 20841/2025 Data pubblicazione 23/07/2025
In tale direzione, ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui per la parte non coperta dal marchio, essa può essere conteggiata « solo se quest’ultima abbia, per dimensioni, forma, colore, ovvero per mancanza di separazione grafica rispetto all’altra, le caratteristiche proprie o della componente pubblicitaria aggiuntiva vera e propria ovvero quelle di una superficie estensiva del messaggio pubblicitario» (Cass. n. 15201/2004; n. 7031/2002); (…), pertanto, anche le fasce o cassonetti di copertura e completamento degli impianti di distribuzione possono costituire la base per il computo dell’imposta «se le superfici ulteriori, rispetto alla parte coperta dal marchio, abbiano, per dimensioni, forme, colori o altre caratteristiche, una rilevante consistenza pubblicitaria oppure se, per mancanza di separazione grafica, abbiano la valenza di componente aggiuntiva di un messaggio pubblicitario unitario» (Cass. n. 15201/2004 citata)’ (cfr., in tal senso, Cass. civ., ord. 31.3.2017, n. 8427; in senso conforme, Cass. civ., 30.10.2009, n. 23024; Cass. civ. 20.7.2012, n. 12684; Cass. civ., 30.12.2002, n. 21393; Cass. civ., 21.1.2008, n. 1161; Cass. civ., 6.8.2004, n. 15201») (così alle pagine nn. 21 e 22 del controricorso).
3.1. Senonchè, la nullità della sentenza impugnata per il suddetto insanabile contrasto tra parte motiva e dispositiva, impone di dichiarare assorbito il predetto motivo, dovendo il giudice del rinvio rinnovare l’intera valutazione sulla res controversa.
La sentenza impugnata va, pertanto, cassata in relazione al secondo motivo accolto nei termini di cui in motivazione, il che comporta il rinvio della causa alla Corte di giustizia di secondo grado del Veneto -in diversa composizione -perché provveda a rinnovare la valutazione sul motivo di appello concernente la parte
Numero sezionale 2190/2025
di superficie tassabile ai dell’art. 7 d.lgs. n. 507/1993, oltre a regolare le spese del presente grado di giudizio di legittimità. Numero di raccolta generale 20841/2025 Data pubblicazione 23/07/2025
P.Q.M.
la Corte accoglie, per quanto di ragione, il secondo motivo di ricorso principale e rigetta il primo, dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia di secondo grado del Veneto -in diversa composizione -anche per regolare le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME