Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20853 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20853 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: NOME COGNOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione: 23/07/2025
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere – rel.-
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 26/03/2025
IMPOSTA DI PUBBLICITÀ RAGIONE_SOCIALE STAZIONE RAGIONE_SOCIALE
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13403/2022 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del rappresentante legale pro tempore, dr. NOME COGNOME rappresentata e difesa, anche in forma disgiunta ed in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dagli avv.ti NOME COGNOMEcodice fiscale CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALEcodice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , amministratore unico, rag. NOME COGNOME -concessionaria per l’accertamento, la liquidazione e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle
pubbliche affissioni del Comune di Orzivecchi (BS) – rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste a margine del controricorso dall’avv. NOME COGNOMEcodice fiscale CODICE_FISCALE. Numero sezionale 2193/2025 Numero di raccolta generale 20853/2025 Data pubblicazione 23/07/2025
– CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 1735/25/2022 della Commissione tributaria regionale della Lombardia depositata in data 2 maggio 2022, non notificata.
UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio celebratasi in data 26 marzo 2025.
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia è la pretesa contenuta nell’avviso di accertamento in atti con il quale la società unipersonale RAGIONE_SOCIALE -Imposte RAGIONE_SOCIALE (da ora solo I.C.A.), nella suindicata qualità, liquidava l’imposta sulla pubblicità per l’anno 2019 in relazione al messaggio pubblicitario apposto sulla cornice della pensilina di un distributore di carburante a marchio ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
La Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE. avverso la sentenza n. 320/1/2020 della Commissione tributaria provinciale di Brescia, considerando l’avviso motivato tramite l’indicazione del soggetto passivo, delle caratteristiche ed ubicazione del mezzo pubblicitario, nonchè dell’importo dovuto di 357,90 €.
Osservava, poi, nel merito che il « marchio, consistente nella dicitura ENI è un unicum con il fascione e dunque dalla restante parte delle pensiline del distributore per cui è ricorso. Pertanto, il messaggio pubblicitario non è circoscritto esclusivamente alla scritta ENI e la figura ‘cane a sei zampe’ (cfr. foto allegata parte appellata) ma anche al rimanente bordo delle pensiline. A ciò si
aggiunga che nelle ore notturne la pensilina è illuminata e le estese dimensione ne aumentano la visibilità e dunque il messaggio pubblicitario che raggiunge gli utenti». Numero sezionale 2193/2025 Numero di raccolta generale 20853/2025 Data pubblicazione 23/07/2025
Avverso tale pronuncia RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 27 maggio 2022, formulando tre motivi d’impugnazione, successivamente illustrati con memoria ex art. 380bis .1. c.p.c. depositata in data 12 marzo 2025.
I.C.A. resisteva con controricorso notificato il 5 luglio 2022, depositando il 14 marzo 2025 memoria ex art. 380bis .1. c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l’istante ha eccepito, secondo il parametro dell’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 161 e 162, della legge n. 296/2006, 7 della legge n. 212/2000 e 3 della legge n. 241/1990, nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., « avendo i giudici della CTR rigettato il vizio sollevato dalla ricorrente di carente motivazione dell’atto impugnato in forza di una norma (l’art. 10, D. Lgs. 15.11.1993, n. 507) non più vigente all’epoca dell’accertamento, in quanto abrogata con decorrenza dall’1.1.2007, come argomentato da pagina 7 a pagina 11 nel prosieguo del ricorso» (v. pagina n. 2 del ricorso), lamentando, in particolare, che l’avviso non recava « neppure concisamente, le motivazioni per le quali l’ente emanante ha ritenuto che la contribuente accertata dovesse scontare l’imposta sulla pubblicità anche sulla supplementare superficie del fascione di supporto della pensilina della stazione di servizio che, invece, non recava alcun mezzo pubblicitario» (v. pagina n. 10 del ricorso).
1.1. Il motivo è infondato.
Non ha pregio la deduzione della violazione di legge per essere stata richiamata dal Giudice regionale una norma abrogata (l’art. 10 d.lgs. n. 507/1993), ove si consideri che gli elementi fattuali da questi considerati sono idonei, anche a mente delle citate disposizioni (artt. 1, comma 161 e 162, della legge n. 296/2006, 7 della legge n. 212/2000 e 3 della legge n. 241/1990), a far comprendere le ragioni, i presupposti di fatto e di diritto della semplice pretesa concernente il pagamento dell’imposta di pubblicità affissa sul fascione della pensilina della stazione di servizio di carburanti, attenendo, invece, al merito della controversia stabilire la correttezza dell’imposizione per essere stata applicata sull’intera cornice della pensilina e non solo sulla parte in cui risultava apposto il marchio ed il logo (cfr. Cass., Sez. T., 14 maggio 2024, n. 13305, che richiama Cass., Sez. T., 21 febbraio 2020, n. 4639 sul distinguo tra la motivazione e la fondatezza della pretesa). Numero di raccolta generale 20853/2025 Data pubblicazione 23/07/2025
La motivazione, in altre parole, esigeva che venissero indicate le caratteristiche del mezzo pubblicitario, come accertato in punto di fatto dal Giudice regionale, il quale è stato considerato nella sua unitarietà (intero fascione e scritta) nel calcolo dell’imposta, e non anche che si spiegassero le ragioni per cui non si assoggettava a tassazione la sola parte in cui era posizionata la scritta, aspetto questo che ha piuttosto costituito nella dialettica processuale il motivo del contrasto insorto tra le parti.
Non è poi pertinente il richiamo agli artt. 115 e 116 c.p.c., ii quali riguardano violazioni di norme processuali che non rilevano nella censura in esame attinente al vizio di motivazione dell’atto impugnato su cui il Giudice regionale si è espresso con valutazione di natura fattuale concernente l’oggetto dell’avviso.
Con il secondo motivo di censura la ricorrente ha eccepito, in base al canone censorio di cui all’art. 360, primo comma, num. 3
c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., « non avendo i giudici della CTR posto a fondamento della propria decisione le prove di fatto prodotte delle parti e non avendo operato una coerente e logica valutazione delle stesse, tanto da emettere una sentenza recante motivazioni di merito non in linea con le risultanze documentali in atti » (v pagina n. 2 del ricorso). Numero sezionale 2193/2025 Numero di raccolta generale 20853/2025 Data pubblicazione 23/07/2025
Nello specifico, la contribuente ha contestato al Giudice regionale di aver richiamato le pronunce della Corte di cassazione nn. 5930 e 5931/2020, le quali però attenevano a fattispecie diverse, giacchè:
a. in quelle ivi esaminate « il logo tassato era costituito dalla ‘targa di colore giallo raffigurante il logo “RAGIONE_SOCIALE con cane a sei zampe” identificativo della società appellante’, mentre, nella fattispecie che ci occupa, il logo costituente mezzo pubblicitario è costituito dalla targa cane + ENI di colore nero, bianco e rosso » (v. pagina n. 15 del ricorso);
b. nella fattispecie di cui alle pronunce nn. 5930 e 5931/2020 «il fascione attenzionato ‘ si presenta dipinto con gli stessi colori g iallo e bianco della targa “Agip” Agip”.. colori oltremodo collocati nella medesima posizione grafica: striscia più larga di colore giallo sulla parte alta del fascione (per circa due terzi della sua altezza), riga divisoria marcata di colore nero, striscia di colore bianco in basso (alta circa un terzo dell’altezza totale). In una zona il fascione è coperto per l’intera sua altezza della targa di colore giallo 810 stesso del fascione) raffigurante il cane e la scritta’», mentre «nella fattispecie che ci occupa, invece, il logo costituente mezzo pubblicitario costituito dalla targa RAGIONE_SOCIALE è di colore nero, bianco e rosso, mentre il fascione attenzionato si presenta dipinto di grigio e sullo stesso è montata in mezzo una fascia luminosa in rilievo bombato di colore giallo» (v. pagina n. 16 del ricorso).
Tutto ciò per concludere nel senso che le suddette « risultanze documentali di causa contraddicono chiaramente quanto asserito dai giudici di seconde cure in merito alla presunta e non documentata circostanza che il fascione di supporto della pensilina sia interamente utilizzato per la pubblicità» (v. pagina n. 17 del ricorso), in quanto « l’intera superficie del fascione della pensilina oggetto di accertamento non è utilizzata per la pubblicità e non comprende il logo ed il nome dell’impresa se non limitatamente alla parte ben delimitata e ristretta di esso sul quale è collocata la targa lenticolare recante il marchio RAGIONE_SOCIALE. Numero sezionale 2193/2025 Numero di raccolta generale 20853/2025 Data pubblicazione 23/07/2025
La pensilina, inoltre, contrariamente a quanto motivato dalla CTR, è illuminata solo in corrispondenza della ristretta fascia centrale di colore giallo, di colore diverso rispetto a quello della targa contenente il mezzo pubblicitario» (v. pagina n. 17 del ricorso).
2.1. Ricondotto il dedotto vizio di norme processuali al parametro dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., va ricordato sul piano dei principi, che la Corte ha più volte precisato che in tema di ricorso per cassazione, può essere dedotta la violazione dell’art. 115 c.p.c. qualora il giudice, in contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti e, cioè, quando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio o qualora da una fonte di prova sia stata tratta un’informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo, ipotesi queste da tenere distinte dall’errore nella valutazione dei mezzi di prova – non censurabile in sede di legittimità – che attiene, invece, alla selezione da parte del giudice di merito di una specifica informazione tra quelle astrattamente ricavabili dal mezzo assunto (cfr., ex plurimis , Cass, Sez. III, 26 aprile 2022, n. 12971; Cass., Sez. V, 7 novembre 2022, n. 32656, che richiama Cass., Sez. III, 21 gennaio 2020, n. 1163; Cass.,
Sez. I, 14 febbraio 2020, n. 3796; Cass., Sez. III, 21 gennaio 2020, n. 1163; Cass., Sez. I, 25 maggio 2015, n. 10749; Cass. Sez. U. n. 20867/2020; Cass. 24395 del 2020). Numero di raccolta generale 20853/2025 Data pubblicazione 23/07/2025
Quanto, poi, alla dedotta violazione dell’art. 116 c.p.c., va, inoltre, ricordato che secondo la lezione delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass., Sez. U, 30 settembre 2020, n. 20867) la relativa doglianza è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova non abbia operato – in assenza di una diversa indicazione normativa -secondo il suo “prudente apprezzamento”, attribuendo al risultato di prova il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, quelle aventi valore di prova legale), oppure quando il giudice abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, laddove la prova sia, invece, soggetta ad una specifica regola di valutazione. Diversamente, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (cfr. sul punto Cass., Sez. VI-I, 23 novembre 2022, n. 34472).
Alla luce di tali principi, deve osservarsi che la Commissione regionale ha ritenuto, sulla scorta di un accertamento fattuale, che il marchio ENI costituisse un unicum con il fascione della pensilina e che il messaggio pubblicitario non fosse circoscritto esclusivamente alla scritta ENI ed la figura ‘cane a sei zampe’, ma anche al rimanente bordo delle pensiline e che fosse questo complesso unitario degli considerati ad esprimere, a veicolare la capacità attrattiva del mezzo pubblicitario, come tale soggetto ad imposta.
Si tratta di una valutazione fondata sugli elementi probatori acquisiti al processo, rispetto alle quali le deduzioni della
contribuente, articolate peraltro tramite una nemmeno consentita parcellizzazione degli elementi istruttori, mirano solo a conseguire un diverso apprezzamento, non consentito nella sede che occupa. Numero sezionale 2193/2025 Numero di raccolta generale 20853/2025 Data pubblicazione 23/07/2025
Il motivo va, dunque, rigettato.
Con la terza doglianza RAGIONE_SOCIALE ha dedotto, in base al canone censorio di cui all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, co. 1, e 5, d. lgs. 15.11.1993, n. 507, «avendo i giudici della CTR ritenuto assoggettabile a tassazione la superficie della “massima” figura geometrica data dall’intero fascione, anziché, come prescritto dall’art. 7, quella della minima figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario», ponendo in evidenza che « se esiste una superficie minima imponibile, quella massima non potrà considerarsi» e che «Una interpretazione diversa che porti all’imponibilità dell’intero fascione, che comunque assolve a funzioni di copertura della stazione di servizio e non solo di supporto fisico al mezzo pubblicitario, richiamando una superficie “tributaria” diversa da quella fisica non può che eccedere il presupposto impositivo come risulta letteralmente dall’art. 7 più volte citato» (v. pagina n. 22 del ricorso).
3.1. Anche tale censura non può essere accolta.
Sul piano dei principi va ricordato che questa Corte ha avuto più volte modo di chiarire che:
-«In tema d’imposta comunale sulla pubblicità effettuata mediante strutture piane, l’art. 7, comma primo, del d.lgs 15 novembre 1993 n. 507 stabilisce che l’imposta va determinata in base alla superficie della minima figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario. L’imposta, pertanto, deve essere pagata con riferimento alla superficie utilizzabile per i messaggi e, conseguentemente, se la faccia dell’impianto si compone di uno
Numero sezionale 2193/2025
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spazio destinato alla pubblicità e di una cornice da esso distinta ed oggettivamente inidonea ad essere utilizzata per la diffusione dei messaggi, l’imposta dovrà essere commisurata soltanto in relazione al predetto spazio, mentre se l’impianto è strutturato in modo tale che l’intera sua faccia è utilizzata per la pubblicità, l’imposta andrà ragguagliata alla totalità della superficie. La verifica dell’effettivo impiego della cornice dell’impianto per la pubblicità è accertamento di fatto riservato al giudice di merito ed incensurabile in cassazione, se non con riferimento al vizio di motivazione” (cfr. Cass., Sez. VIT., 3 marzo 2020 nn. 5930 e 5931, rese tra le stesse parti, che richiamano Cass., Sez. T., 21 gennaio 2008, n. 1161); Data pubblicazione 23/07/2025
– la misura dell’imposta relativa alla pubblicità contenente la riproduzione del marchio commerciale, va calcolata, ai sensi dell’art. 7, primo comma, d.lgs. n. 507/1993, sulla base delle dimensioni dell’intera superficie dell’installazione pubblicitaria, comprensiva anche della parte non coperta dal marchio, solo se quest’ultima abbia, per dimensioni, forma, colore, ovvero per mancanza di separazione grafica rispetto all’altra, le caratteristiche proprie o della componente pubblicitaria aggiuntiva vera e propria ovvero quelle di una superficie estensiva del messaggio pubblicitario; pertanto, anche le fasce o cassonetti di copertura e completamento degli impianti di distribuzione possono costituire la base per il computo dell’imposta se le superfici ulteriori, rispetto alla parte coperta dal marchio, abbiano, per dimensioni, forme, colori o altre caratteristiche, una rilevante consistenza pubblicitaria oppure se, per mancanza di separazione grafica, abbiano la valenza di componente aggiuntiva di un messaggio pubblicitario unitario (cfr. Cass., Sez. T., 31 marzo 2017, n. 8427; Cass., Sez. T., 6 agosto 2004, n. 15201; Cass., Sez. V/T, 15 maggio 2002, n. 7031; nello steso senso Cass. 30 ottobre 2009, n. 23024; Cass. 20 luglio 2012 n. 12684; Cass. 30 dicembre 2002, n. 21393);
-in tema d’imposta comunale sulla pubblicità effettuata mediante strutture piane, l’art. 7, comma 1. d.lgs. citato stabilisce che l’imposta va determinata in base alla superficie della minima figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario. L’imposta, pertanto, deve essere pagata con riferimento alla superficie utilizzabile per i messaggi e, conseguentemente, se la faccia dell’impianto si compone di uno spazio destinato alla pubblicità e di una cornice da esso distinta ed oggettivamente inidonea ad essere utilizzata per la diffusione dei messaggi, l’imposta dovrà essere commisurata soltanto in relazione al predetto spazio, mentre se l’impianto è strutturato in modo tale che l’intera sua faccia è utilizzata per la pubblicità, l’imposta andrà ragguagliata alla totalità della superficie (Cass., Sez. T., 28 gennaio 2008, n. 1161 cit.; Cass., Sez. T., 28 giugno 2012, n. 10835; Cass., Sez. T., 22 dicembre 2016, n. 26727; Cass., Sez. T., 15 marzo 2017, n. 6713); Numero di raccolta generale 20853/2025 Data pubblicazione 23/07/2025
rileva, in definitiva, accertare se vi sia (anche sul piano cromatico) continuità o discontinuità evocativa del segno tra la porzione in cui riposa il messaggio pubblicitario rappresentato dalla scritta e/o marchio e la restante parte della pensilina dell’impianto di distribuzione (cfr. Cass., Sez. T., 31 marzo 2017, n. 8427.
3.2. In tale contesto, va riconosciuto che il Giudice regionale ha ritenuto, sulla base di un apprezzamento di fatto non sindacabile nella sede che occupa, che la dicitura ‘ENI’ costituisse un unicum con il fascione a fini impositivi, ponendosi tale ultimo elemento materiale quale componente aggiuntiva del messaggio pubblicitario contenuto nella targa, valutato nella sua dimensione unitaria.
Si tratta di motivazione plausibile e coerente con i menzionati principi, il che vale a rendere la doglianza infondata sotto il profilo della dedotta violazione di legge.
Alla stregua delle riflessioni sopra svolte, il ricorso va respinto. Numero di raccolta generale 20853/2025 Data pubblicazione 23/07/2025
Deve solo aggiungersi che non può essere utile alle aspettative della contribuente il richiamo, contenuto nella memoria ex art. 380bis .1. c.p.c., all’art. 1, comma 816, della legge n. 1690/2019 che ha previsto, a decorrere dal 2021, la totale sostituzione del tributo con il “canone unico” o “canone unico patrimoniale”, nonché all’art. 1, comma 825, della citata legge, a seguito della novella introdotta dall’art. 1, comma 757, della legge n. 207/2024 secondo cui « per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, esclusa quella relativa agli elementi privi di carattere pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi ».
Ebbene, detto precetto normativo, non solo è inapplicabile ratione temporis alla fattispecie in rassegna, ma esprime un criterio che risulta in linea con il principio interpretativo offerto da questa Corte.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da nota prodotta.
Va, infine, dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte del ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore di I.C.A. -Imposte RAGIONE_SOCIALE nella misura di 678,00 €
Numero sezionale 2193/2025
Numero di raccolta generale 20853/2025
per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge, se dovuti. Data pubblicazione 23/07/2025
Si dà atto che ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per la proposizione del ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME