Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32566 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32566 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6426/2022 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE CATANIA, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della Sicilia, n. 7251/2021 depositata il 13/08/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La CTR, con la decisione indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello della contribuente con conferma della sentenza di primo grado che aveva respinto l’originario ricorso, avverso l’avviso di accertamento per l’imposta pubblicità dell’anno 2015, dal 1 ^ al 30
settembre 2015 relativo ad un cartellone -telo applicato ad un cantiere (facciata in restauro);
la società contribuente ricorre per cassazione con un unico motivo;
il Comune ha depositato controricorso, integrato da successiva memoria, chiedendo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, comunque il rigetto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve accogliersi con decisione nel merito da parte di questa Corte di Cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Spese dei giudizi di merito compensate per il consolidamento della giurisprudenza solo dopo la proposizione del ricorso.
Con l’unico motivo la ricorrente prospetta la violazione dell’art. 8, d. lgs. 507/1993 e del regolamento del Comune (art. 16) in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. .
Preliminarmente deve dichiararsi infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dal controricorrente, in quanto non specifico. Il ricorso risulta ammissibile poiché rappresenta adeguatamente la questione di fatto anche riportando gli atti essenziali del processo, e prospetta inoltre violazioni di legge in maniera comprensibile e specifica.
Del resto, «Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. -quale corollario del requisito di specificità dei motivi – anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri vs Italia del 28 ottobre 2021; vedi anche CEDU NOME vs Italia, del 23 maggio 2024 – non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del
ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito» (Sez. U – , Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022, Rv. 664409 – 01).
Il ricorso contiene tutti gli elementi della fattispecie e le analisi in diritto della questione controversa, in quanto richiama gli atti del processo e le norme ritenute violate.
Il fatto è pacifico tra le parti e accertato dalle decisioni di merito in questi termini: la contribuente aveva comunicato al Comune che dal 1^ al 31 marzo 2016 avrebbe installato sui ponteggi di un cantiere edile un impianto di pubblicità temporanea (di un mese) di 330 mq, con la scritta ‘ NOME ‘; pagava la relativa imposta di euro 2.897,40 (euro 8,78 a mq); con successiva comunicazione la contribuente comunicava il cambio della sola scritta da NOME COGNOME a ‘ GEOX ‘ per il periodo dal 16 settem bre al 31 marzo 2016.
Con l’avviso di accertamento impugnato il Comune richiedeva un nuovo pagamento di euro 2897,40, oltre sanzione per euro 869,22.
Questa Corte ha già deciso la relativa questione giuridica con orientamento al quale deve darsi continuità, condiviso da questo collegio: «In tema d’imposta comunale sulla pubblicità, la modifica del solo soggetto “reclamizzato” non comporta una nuova imposizione ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 507 del 1993, atteso che tale modifica non determina una variazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità realizzata» (Cass. Sez. 5, 30/04/2019, n. 11451, Rv. 653670 – 01);
Ed ancora: «In tema di tassa comunale sulla pubblicità, l’art. 8, comma 3 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 consente al contribuente di limitarsi a denunciare quelle sole variazioni, intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione
originaria, da cui possa conseguire un diverso ammontare dell’imposta, senza, quindi, dover rinnovare la propria dichiarazione anno per anno. Siccome, però, ad ogni anno solare corrisponde una obbligazione tributaria, qualora la denunzia sia stata incompleta, infedele oppure omessa, l’obbligo di formularla si rinnova di anno in anno, con la conseguenza che l’inottemperanza a tale obbligo comporta l’applicazione della sanzione anche per gli anni successivi al primo» (Cass. Sez. 5, 06/11/2009, n. 23572, Rv. 609992 – 01).
Non può condividersi la tesi del Comune secondo cui questo principio sarebbe applicabile solo alla pubblicità annuale e non alle pubblicità temporanee.
La norma (vigente al tempo dei fatti, art 8 citato, secondo comma) prevede che ‘La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione ; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l’importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo’.
La disposizione è chiara nel prevedere il pagamento in relazione alla superficie ed al tempo; solo la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità (intesa quale mezzo di comunicazione: visiva, vocale-sonora ecc.) comporta una nuova denuncia e una nuova imposta, tanto che il Comune deve provvedere al conguaglio (in positivo o in negativo) a favore del contribuente. Con le moderne tecniche il messaggio pubblicitario potrebbe cambiare spesso (display luminosi continui) senza che sussistano i presupposti per nuove imposte; quello che rileva è la superficie e il tempo del me ssaggio pubblicitario; neutro resta per l’imposta il contenuto pubblicizzato (l’azienda).
Il presupposto impositivo è determinato dalla superficie e dal tipo di pubblicità, non dalla modifica di una scritta. Irrilevante è la durata annuale o mensile della pubblicità, in quanto la norma non
distingue i presupposti dell’imposizione in relazione alla durata della pubblicità. I presupposti giuridici restano invariati.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente annullando l’avviso di accertamento;
condanna il controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 1.400,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Spese dei giudizi di merito compensate .
Così deciso in Roma, il 27/11/2025 .
Il Presidente NOME COGNOME