Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33285 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33285 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24387/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME, che la rappresenta e difende
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende, unitamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
-controricorrente – avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA n. 800/2022 depositata il 4/3/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 800/2022 depositata il 4/3/2022, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha respinto l’appello proposto dalla
RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Sondrio n. 42/2020, che aveva accolto il ricorso della RAGIONE_SOCIALE avverso due avvisi di accertamento emessi dalla RAGIONE_SOCIALE, in qualità di concessionaria dell’attività di accertamento, liquidazione e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità per il Comune di Morbegno (SO), ovvero l’avviso n. 75/2018 e quello n. 36/2019, riferiti agli anni 2018 e 2019.
Avverso la sentenza la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per Cassazione, di cui la RAGIONE_SOCIALE chiede il rigetto, depositando controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va anzitutto respinta (anche in base a quanto già stabilito tra le stesse parti da Cass. nn. 26104/19, 26398/19, 16793/21, alle quali interamente si rinvia) l’eccezione di difetto di rappresentanza processuale del sottoscrittore della procura qualificatosi amministratore unico e rappresentante legale della RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, sollevata dalla controricorrente sul mero presupposto che la società fosse retta, già prima del rilascio della procura, da un C.d.A. di cui il COGNOME non risulta essere il presidente.
1.1. Come insegnano le Sezioni Unite di questa Corte (ord. n. 20596/2007, citata da Cass. 20164/2015) in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l’onere di dimostrare tale sua qualità, spettando invece alla parte che ne contesti la sussistenza l’onere di formulare tempestiva eccezione e di fornire la relativa prova negativa.
Principio, questo, applicabile anche nel caso in cui la persona giuridica si sia costituita in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, se tale potestà derivi dall’atto costitutivo o dallo statuto, avendo i terzi la possibilità di verificare il potere rappresentativo tramite la
mera consultazione degli atti soggetti a pubblicità legale (Cass. 19162/2007; 13669/2006).
1.2. Va, inoltre, osservato che, sempre per giurisprudenza costante, il direttore generale di una società di capitali può assumere la rappresentanza, anche processuale, della società medesima, in forza di disposizione statutaria o per delega (che sia ammessa dallo statuto sociale) da parte degli amministratori, sicché, qualora a seguito di proposizione di ricorso per cassazione, la controparte si limiti a rilevare che non risulta la fonte del potere esercitato dal direttore generale conferente la procura speciale ad litem , deducendo al riguardo una carenza di prova, deve escludersi che l’ammissibilità dell’impugnazione esiga la specificazione od allegazione della fonte del relativo potere, spettando alla controparte medesima, che sostenga l’apposizione di limiti al potere stesso nell’atto di delega, di fornire la relativa dimostrazione (Cass. 29244/2021, in motivazione, che cita Cass. 576/2021; 23033/11; 19162/2007; 11661/2006).
1.3. Ebbene, a tale onere non ha assolto la RAGIONE_SOCIALE, risultando persino il contrario dalla visura camerale prodotta nei menzionati giudizi, cioè che il COGNOME avesse i poteri per conferire il mandato ad litem, ed in mancanza di prova che successivamente tale potere gli fosse stato revocato.
Va parimenti disattesa l’eccezione di giudicato, sollevata dalla controricorrente deducendo l’esistenza di altre pronunce tra le stesse parti in ordine alla medesima questione, senza tuttavia fornire la prova del passaggio in giudicato, mediante la produzione in giudizio della relativa attestazione di cancelleria.
Col primo motivo di ricorso, la ricorrente censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 16 -sexies, d.l. 16/2012, degli artt. 1 -2 d.m. 26 luglio 2012, degli artt.1 -8 d.lgs. 507/1993 e dell’art. 2, lett. a), dir. 2006/42/CE, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod.
proc. civ., per aver il giudice di appello erroneamente sussunto la fattispecie in esame sotto la disciplina di cui all’art. 2 cit. d.m., così individuando nel Comune ove aveva sede la RAGIONE_SOCIALE (cioè il Comune di Spresiano) il soggetto titolare del credito per l’imposta di pubblicità ai sensi del citato art. 2, escludendo che la titolarità spettasse al Comune di Morbegno (SO) e, per esso, alla società ricorrente, in qualità di concessionaria.
3.1. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del motivo, sotto il profilo che esso solleciterebbe questa Corte a procedere ad una rivalutazione della quaestio facti alla base della decisione.
Nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 3, infatti, il vizio denunciabile davanti a questo giudice di legittimità è individuato non solo nella violazione ma anche nella falsa applicazione della norma di diritto, la quale sottende il c.d. vizio di sussunzione.
Tale vizio ricorre quando il giudice riporta la fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista non è idonea a regolarla, oppure trae dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicono la pur corretta interpretazione.
In tal caso la valutazione effettuata dal giudice di merito, non inerendo più all’attività di ricostruzione della quaestio facti e, dunque, all’apprezzamento dei fatti storici in funzione di essa, bensì all’attività di qualificazione in iure della quaestio per come ricostruita, risulta espressione di un vero e proprio giudizio normativo, come tale sindacabile dalla Corte di Cassazione nell’ambito del paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 3.
Tali principi sono stati da tempo rimarcati dalle Sezioni Unite di questa Corte con l’uso dell’espressione “vizio di sussunzione” (si veda Cass., Sez. Un., n. 5 del 2001, secondo cui: ” In tema di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, il controllo di legittimità non si esaurisce in
una verifica di correttezza dell’attività ermeneutica diretta a ricostruire la portata precettiva della norma, ma è esteso alla sussunzione del fatto, accertato dal giudice di merito, nell’ipotesi normativa “, cui adde Cass. 22348 del 2007, seguita da numerose conformi, fra cui Cass. 26307/2014, 13747/2018, 23851/2019, 21772/2019).
Ebbene, alla stregua di tali principi, rileva il Collegio che, nel caso di specie, la struttura argomentativa del motivo censura la correttezza dell’apprezzamento della fattispecie concreta alla stregua delle norme su indicate in tema di pubblicità, denunciando, dunque, un vizio di falsa applicazione delle dette norme di diritto e, perciò, un vizio di sussunzione.
Col terzo motivo, si censura, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti, ossia che i silos utilizzati dalla controricorrente fossero dalla stessa prodotti.
I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per via della loro stretta connessione, sono fondati.
5.1. Si parta dalla considerazione che il D.M. Mef 26 luglio 2012 non esclude a priori l’imposizione da parte dei Comuni per le macchine da cantiere, ma regolamenta il solo marchio di fabbrica.
La deroga all’imposta pubblicitaria prevista dal citato D.M. è, infatti, diretta esclusivamente alle “imprese produttrici delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, ai fini del riconoscimento dell’esenzione” (art. 2, comma 3) per ‘apposizione del marchio di fabbrica sulle gru mobili, sulle gru a torre adoperate nei cantieri edili e sulle macchine da cantiere ” (art. 1, comma 1).
5.2. Pertanto, qualora la raffigurazione esuli dall’individuare un segno distintivo rappresentato dal marchio di fabbrica, trova applicazione la norma sulla pubblicità di cui al d.lgs. n. 507 del 1993.
5.3. Venendo al caso di specie, in difetto di accertamento, da parte della CTR, che la RAGIONE_SOCIALE fosse la fabbricante dei silos oggetto
d’imposizione e che, pertanto, la scritta ‘RAGIONE_SOCIALE Bortolo’ apposta su tali mezzi non corrispondesse al marchio di fabbrica dell’impresa produttrice dei silos, la fattispecie concreta non avrebbe potuto ricondursi al regime derogatorio di cui al citato D.M., trattandosi di un fatto decisivo ai fini dell’applicazione della disciplina in deroga.
Se, infatti, come sostenuto dalla ricorrente, l’apposizione del marchio RAGIONE_SOCIALE sui silos costruiti da altri avesse lo scopo di pubblicizzare il marchio della società, dedita -sempre secondo la prospettazione della concessionaria di riscossione -alla distribuzione e vendita di prodotti per l’edilizia, e non dei serbatoi in cui gli stessi sono contenuti o miscelati, non ricorrerebbero i presupposti per la disciplina speciale, con ciò che ne consegue in ordine alla legittimazione attiva all’imposizione fiscale.
In particolare, se la RAGIONE_SOCIALE non fosse effettivamente il fabbricante dei silos, la legittimazione attiva all’imposizione fiscale non spetterebbe al Comune di Spresiano, sede legale della RAGIONE_SOCIALE (ex art. 2, comma 2, D.M. 26 luglio 2012, secondo il quale ” l’imposta è dovuta, in base alla superficie complessiva dei marchi installati su ciascun bene mobile individuato all’art. 1, per anno solare al comune ove ha sede l’impresa produttrice dei beni o qualsiasi altra sua dipendenza, nella misura e con le modalità previste dall’art. 12, comma 1,D.L.vo n. 507 del 1993 “), ma al Comune di Morbegno (SO), ove i silos della società erano installati e la pubblicità esterna era stata eseguita, come da previsione generale dell’art. 1 d.lgs. n. 507 del 1993 (in termini, Cass. 16793/2021).
5.4. Erra, dunque, il giudice dell’appello laddove, senza effettuare alcun accertamento sulla natura del marchio apposto sui silos, sussume la fattispecie concreta sotto la disciplina del D.M. del 26/7/2012, la quale come già detto -regolamenta il solo marchio di fabbrica apposto sulle gru mobili, sulle gru a torre adoperate nei cantieri edili e sulle macchine da cantiere e non esclude, perciò, l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità per tali macchine, sottoposte, ove vi sia apposto un segno distintivo
diverso dal marchio di fabbrica del produttore, alla disciplina generale di cui al d.lgs. n. 507 del 1993.
5.5. La mancanza di tale accertamento rende palese, oltre al vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., anche il fraintendimento in cui è incorsa la CTR in relazione al significato degli artt. 1 e 2 del citato D.M., ritenuti erroneamente applicabili in ragione della sola apposizione del marchio ‘RAGIONE_SOCIALE‘ sui silos della società, indipendentemente da ogni valutazione sull’impresa produttrice di tali silos, con ciò che ne è conseguito riguardo al difetto di legittimazione all’imposizione fiscale della ricorrente.
Col secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 36, comma 2, num. 4, d.lgs. 546/1992 per difetto di motivazione della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.
La doglianza è infondata.
Secondo giurisprudenza unanime di questa Corte, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. (Cass. n. 13248/2020; n. 17196/2020), che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. 23580/2025; 23577/2025; 7090/2022; 22598/2018; sez. U. 8053/2014).
Non è, però, questo il caso di specie, avendo il giudice di appello dato conto delle ragioni poste alla base della decisione sulla legittimazione attiva all’imposizione fiscale.
Resta, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione: non è, cioè, consentito alla ricorrente impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso
argomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base degli elementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi ( ex multis , Cass. 22748/2025, che cita Cass. 13366/2016).
Né rileva -in senso contrario – che, secondo quanto obietta la ricorrente, la sentenza riporti ‘parte del contenuto dell’atto di costituzione in giudizio della società’ RAGIONE_SOCIALE.
In tema di motivazione, l’indirizzo interpretativo di questa Corte, a partire da Cass., Sez. Un., 16 -01 -2015, n. 642, è consolidato nel senso che la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari, senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, proprio come nel caso di specie.
Tale tecnica di redazione, infatti, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d’imparzialità del giudice, al quale non è imposta l’originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato (conf. Cass. 29028/2022; 12901/2019; 22562/2016).
Col quarto ed ultimo motivo si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., per non aver il giudice di appello pronunciato sull’altro motivo di gravame, diretto a censurare l’omessa pronuncia -da parte del giudice di primo grado -sulla infondatezza dei motivi di ricorso del contribuente diversi da quello accolto.
La censura è infondata.
Confermata, da parte della C.T.R., la carenza di potere di accertamento in capo alla ricorrente, restavano assorbiti gli ulteriori motivi
di ricorso della contribuente, come d’altronde evidenziato in sentenza (cfr. pg. 3, I cpv.).
Ebbene, l’assorbimento in senso improprio -configurabile quando la decisione di una questione escluda la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre -impedisce di ritenere sussistente il vizio di omessa pronuncia, il quale è invece ravvisabile solo quando una questione non sia stata, espressamente o implicitamente, ritenuta assorbita da altre statuizioni della sentenza (Cass. 234/2020).
In definitiva, per quanto sin qui esposto, il ricorso va accolto limitatamente al primo ed al terzo motivo e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso limitatamente al primo ed al terzo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 27 novembre 2025 .
Il Presidente
NOME COGNOME