Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20872 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20872 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31663/2021 R.G., proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Sorso (SS), in persona dell’amministratore unico pro tempore , in qualità di concessionaria per l’accertamento, la liquidazione e la riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per conto del Comune di Romagnano Sesia (NO ), rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME con studio in Saluzzo (CN), ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: EMAIL ), giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Ghemme (NO), in persona dell’amministratore unico pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME entrambi con studio in Torino, elettivamente domiciliata presso l’Avv. NOME COGNOME , con studio in Roma (indirizzi pec per comunicazioni e notifiche del presente procedimento:
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ ACCERTAMENTO ART. 7 D.LGS. 507/1993
EMAILpec.ordineavvocatitorino.it ; EMAILpec.ordineavvocatitorino.it ), giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Piemonte il 26 maggio 2021, n. 367/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26 marzo 2025 dal Dott. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1. La ‘ RAGIONE_SOCIALE, in qualità di concessionaria per l’accertamento, la liquidazione e la riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per conto del Comune di Romagnano Sesia (NO), ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Piemonte il 26 maggio 2021, n. 367/06/2021, in controversia avente ad oggetto l’ impugnazione di avviso di accertamento n. 22 del 9 novembre 2017 nei confronti della ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ per omesso versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità per l’anno 2017 nella misura totale di € 18.113,46, a seguito della riduzione in autotutela -anche dopo parziale pagamento – alla misura totale di € 5.277,00, in relazione ad impianti pubblicitari costituiti da frecce direzionali e relativamente ad alcuni impianti di categoria speciale, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti della ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Novara il 29 gennaio 2019, n. 11/02/2019, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.
Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure -che aveva accolto il ricorso originario della contribuente – sul rilievo che: « il presupposto dell’imposta sorge con il posizionamento dello strumento vuoto prima del posizionamento del messaggio pubblicitario, perché è la superficie dell’impianto nella sua completezza che costituisce la base imponibile alla quantificazione dell’impo sta sulla pubblicità ». Il giudice di appello ha condiviso « l’operato dei giudici provinciali che hanno ribadito la legittimità del metodo di calcolo dell’onere tributario per cui è giudizio ».
A suo dire: « È di tutta evidenza che il mezzo pubblicitario è costituito dalla struttura in cui sono inserite le preinsegne che, per disposto normativo, deve essere in numero compreso da due a sei, circostanza comprovata dal fatto che per la gestione dell’impianto si rende necessario il rilascio di un’unica. autorizzazione rilasciata dall’ente territoriale locale. La sostituzione di preinsegna non necessita di comunicazione alcuna giacché la circostanza è irrilevante e ·di nessun interesse pubblico tale variazione e nemmeno ai fini del gettito, già regolato nel suo ammontare con il rilascio dell’autorizzazione commisurata alla superfice del mezzo/impianto pubblicitario. Va quindi rigettata la tesi della concessionaria appellante che intende vincolare il messaggio pubblicitario alla singola preinsegna che va considerata parte di un tutto e concorre con tutte le restanti preinsegne, ancorché anche prive di messaggio pubblicitario ad azionare la debenza del tributo locale in vigenza di concessione ».
La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5, 6 e 7 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente valutato dal giudice di appello che, « in caso di impianti segnaletici detti ‘frecce direzionali’, il criterio per il calcolo della superficie imponibile debba essere rilevato facendo riferimento alla superficie occupata da ogni singolo messaggio pubblicitario, ritenendo invece che a dover essere oggetto di tassazione sia l’intero cartello su cui i messaggi sono posizionati »
Secondo la ricorrente: « In concreto, a contestazione di quanto assunto dal Giudice d’appello in applicazione del principio indicato dall’art. 7, c.1, D.lgs. 507/1993, questa difesa ritiene non corretto considerare la struttura in cui sono inserite le insegne (anche quando ancora priva di specifiche frecce pubblicitarie), come generico supporto su cui veder applicata la tassazione richiesta. Ritiene invece l’esponente, per quanto verrà argomentato, necessario individuare come oggetto della tassazione il singolo messaggio pubblicitario, inserito nel cartello più grande, ritenendo tale principio quello effettivamente inteso dal legislatore originario ».
1.1 Disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di autosufficienza, essendo state esposte le vicende processuali in forma consona e adeguata alla prospettazione della censura, il predetto motivo è fondato.
1.2 La censura attinge il passaggio motivazionale della sentenza impugnata in cui si afferma che « il presupposto dell’imposta sorge con il posizionamento dello strumento vuoto prima del posizionamento del messaggio pubblicitario, perché
è la superficie dell’impianto nella sua completezza che costituisce la base imponibile alla quantificazione dell’imposta sulla pubblicità ».
1.3 Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, in tema di imposta comunale sulla pubblicità, l’art. 7, comma 1, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, identifica il presupposto impositivo nel ‘ mezzo pubblicitario ‘ , inteso come qualsiasi forma di comunicazione avente lo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi e di migliorare l’immagine aziendale in collegamento inscindibile con la forma adoperata per la divulgazione, con la conseguenza che, nell’ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari, concernenti diverse aziende, collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese pubblicizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo (Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2012, n. 252; Cass., Sez. 6^-5, 2 maggio 2018, n. 10459; Cass., Sez. 6^-5, 19 novembre 2018, n. 29706; Cass., Sez. 5^, 6 agosto 2019, nn. 20947 e 20948; Cass., Sez. 6^-5, 16 febbraio 2021, n. 3939; Cass., Sez. 5^, 17 novembre 2021, n. 35109; Cass., Sez. 6^-5, 3 novembre 2022, n, 32368).
1.4 Ne consegue che la sentenza impugnata non si è uniformata a tale principio, avendo erroneamente ritenuto che il presupposto dell’imposta sorge con il posizionamento dello strumento vuoto prima del posizionamento del messaggio pubblicitario, perché è la superficie dell’impianto nella sua completezza che costituisce la base imponibile alla quantificazione dell’imposta comunale sulla pubblicità
In definitiva, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, alla stregua delle suesposte argomentazioni il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere
cassata con rinvio della causa -per la decisione dell’appello -alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte (ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 26 marzo