Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33410 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33410 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/12/2025
ORDINANZA
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE (c.f. CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore;
-intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. XIII, n. 3268/2021, depositata il 15/9/2021, non notificata;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE impugnava l’avviso di accertamento n. 536/2018 notificatole il 23.01.2019, per il recupero dell’imposta comunale di pubblicità in relazione all’anno 2018, deducendo di aver acquisito, in data 9.8.2018 , un ramo d’azienda della società RAGIONE_SOCIALE in Amministrazione Straordinaria e di essere solo allora subentrata nella
titolarità dei mezzi pubblicitari ai quali si riferiva l’imposta in questione. Contestava la legittimità della pretesa impositiva assumendo che l’obbligo relativo alla presentazione della dichiarazione di cui all’art. 8 D. Lgs. n. 507/1993 doveva ritenersi a esclusivo carico della società cedente, dal momento che i messaggi pubblicitari posti a base dell’atto impositivo erano già in corso al momento del trasferimento del ramo d’azienda e non erano stati successivamente modificati. Formulava, inoltre, distinte censure sotto ulteriori profili, di natura formale oltre che riferiti alle modalità di calcolo degli interessi.
Con sentenza n. 652 del 7.11.2019, la Commissione tributaria provinciale di Pavia accoglieva il ricorso. In applicazione del criterio della ragione più liquida, affermava che, incontestata la presentazione della dichiarazione di cui all’art. 8 D. Lgs. n. 507/1993 da parte della società cedente, doveva presumersi avvenuto il pagamento dell’imposta da parte della stessa entro il termine del 31 gennaio 2018, essendo tale società a quella data proprietaria degli strumenti pubblicitari. Ad avviso della Commissione di primo grado, il Comune avrebbe comunque dovuto richiedere il pagamento alla società cedente il ramo d’azienda.
Avverso tale sentenza proponeva appello RAGIONE_SOCIALE deducendo la violazione degli artt. 8,9 e 6 d. lgs. n. 507/1993 e la responsabilità della società cessionaria sia in solido con la società cedente per esserle subentrata nel corso dell’annualità di imposta, sia in via principale per essere stata, a decorrere dal 10.8.2018 e quindi per un periodo superiore a tre mesi, tale da determinare l’insorgenza dell’obbligo in ragione dell’intero anno solare, il soggetto che a qualsiasi titolo disponeva dei mezzi pubblicitari.
La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello con sentenza n. 3268/2021, affermando che nulla era dovuto dalla società, subentrata, in qualità di acquirente, alla cedente senza apportare modifiche agli strumenti pubblicitari già in essere nel momento
dell’acquisto del ramo d’azienda, dando atto che fosse già stata pagata, entro il 31 gennaio dello stesso anno 2018, l’imposta sulla pubblicità dalla cedente. Riteneva, inoltre, assorbite tutte le ulteriori questioni prospettate con l’atto di appello.
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso avverso la citata sentenza formulando un unico motivo. Con memoria illustrativa depositata il 14.11.2025 ribadisce le formulate conclusioni.
RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, rubricato ‘1. Violazione degli articoli 8, 9, 12, comma 2 e 6, d.lgs. 15.11.1993, n.507, in relazione a quanto previsto dall’articolo 360, comma 1, n.3, c.p.c., nonché violazione dell’articolo 2697 c.c. e nullità della sentenza per violazione dell’articolo 115, comma 1, c.p.c. in relazione a quanto previsto dall’articolo 360, comma 1, n.3 e 4, c.p.c. ‘, parte ricorrente censura la sentenza con riguardo all’affermato pagamento dell’imposta, entro il 31 gennaio 2018, da parte della società cedente il ramo d’azienda poi acquisito dalla RAGIONE_SOCIALE.
1.1.Tale statuizione, secondo la ricorrente, violerebbe l’art. 115, comma 1, c.p.c. dal momento che l’omesso pagamento dell’imposta per l’annualità 2018 costituiva fatto allegato dall’appellante e non specificamente contestato da controparte. D’altro canto, argomenta RAGIONE_SOCIALE, l’emissione e la notifica dell’avviso di accertamento riguardavano il pagamento dell’imposta e l’applicazione della sola sanzione per omesso/tardivo pagamento, pari al 30% del dovuto, senza alcun riferimento alla omessa denuncia, mai contestata. Inoltre, la questione dell’eseguito pagamento dell’obbligazione tributaria non era stata mai posta dalla società cessionaria, subentrata nella proprietà degli strumenti pubblicitari, la quale aveva anzi dedotto che l’obbligazione tributaria non si era trasferita con la cessione, in tal modo formulando una contestazione
incompatibile con l’affermazione dell’avvenuta estinzione del debito tributario in epoca anteriore alla cessione del ramo d’azienda, a cura della cedente e per effetto di un intervenuto pagamento.
1.2. La società ricorrente censura la sentenza anche sotto il profilo della violazione dell’art. 2697 c.c., spettando al creditore che agisce in giudizio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligazione fornire la prova della sussistenza del titolo da cui deriva il proprio credito, mentre spetta al debitore fornire la prova del pagamento, trattandosi di un fatto estintivo dell’obbligazione. La decisione quindi, nell’acclarare il pagamento dell’imposta sulla pubblicità da parte della cedente, entro il 31 gennaio dello stesso anno 2018, non è stata fondata su un fatto non specificatamente contestato (l’omesso pagamento dell’imposta per l’annualità 2018) ed è stata quindi resa in violazione di quanto previsto dall’art. 115, comma 1, c.p.c. e dall’art. 2697 c.c. .
1.3. Con il medesimo motivo, la ricorrente deduce anche la violazione degli articoli 8, 9, 12, comma 2 e 6, d.lgs. 15.11.1993, n.507, affermando la legittimità dell’avviso di accertamento, emesso per il solo recupero dell’imposta comunale non versata per l’anno 2018, con l’applicazione della sanzione per l’omesso/tardivo pagamento, da riferire a qualsiasi esposizione pubblicitaria che si sia protratta per un periodo superiore ai tre mesi, ai sensi dell’art. 12, comma 2, d. lgs. n. 507/1993. Nella fattispecie, afferma la società, è pacifico che a decorrere dal 10.8.2018, e quindi per un periodo superiore ai tre mesi, i mezzi pubblicitari siano stati nella disponibilità della cessionaria determinandosi quindi in capo a quest’ultima l’obbligo di corrispondere l’imposta ai sensi dell’art. 6, d.lgs. 15.11.1993, n.507. Peraltro, anche se i mezzi fossero stati nella disponibilità della cessionaria per un periodo inferiore ai tre mesi, l’omesso pagamento dell’imposta da parte del soggetto che aveva la disponibilità degli strumenti pubblicitari in epoca anteriore al trasferimento d’azienda, non escluderebbe la sussistenza dell’obbligo in capo alla società
subentrata, in ragione del principio di solidarietà delle obbligazioni tributarie, residuando semmai il solo diritto interno di rivalsa della cessionaria nei confronti della cedente per il periodo dell’anno in cui i mezzi pubblicitari sono stati nella disponibilità di quest’ultima.
Il motivo è fondato.
2.1. In tema di ricorso per cassazione, la censura relativa alla violazione dell’art. 115 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base del proprio convincimento prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. Sez. II, n. 15096 del 5/6/2025 Sez. 1, n. 6774 del 01/03/2022; Sez. 6-2, n. 27847 del 12/10/2021; Sez. U, n. 20867 del 30/09/2020; Sez. 6-1, n. 1229 del 17/01/2019). È quindi necessario dedurre che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione dell’art. 115 c.p.c., il che significa che, per realizzare la violazione, deve avere giudicato, o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad
altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla valutazione delle prove (Cass. n. 32583 del 14.12.2024).
2.2. Osserva il Collegio come la Commissione tributaria regionale abbia del tutto arbitrariamente, e dunque erroneamente, affermato, peraltro neppure indicando la specifica fonte del proprio convincimento, l’avvenuto pagamento dell’imposta sulla pubblicità, da parte della società cedente il ramo d’azienda comprensivo della proprietà degli strumenti pubblicitari. Vale al riguardo rilevare come il ricorso in appello ribadiva l’obbligo della cessionaria di corrispondere l’imposta dovuta per il 2018, quale soggetto tenuto in solido con la cedente, la quale non aveva provveduto all’adempimento. Il mancato pagamento dell’imposta per l’annualità 2018 costituiva, dunque, fatto allegato dalla società ricorrente e non specificatamente contestato da controparte. La sentenza non richiama, peraltro, alcun elemento probatorio a supporto dell’affermato adempimento dell’obbligazione tributaria entro il 31 gennaio 2018.
Alla rilevata erroneità dell’affermazione della Commissione Tributaria Regionale in ordine al pagamento dell’importo di cui all’avviso di accertamento, segue la nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c., l’accoglimento del ricorso e la cassazione della pronuncia impugnata, con il rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di II grado in diversa composizione per l’esame del merito, anche in relazione alle questioni ritenute assorbite.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di II grado per la Lombardia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/11/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME