Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20819 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20819 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3104/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO ROMA, presso lo studio dell’avvocato COGNOME COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE;
-ricorrente-
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE;
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Lombardia n. 4716/2018 depositata il 02/11/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La società unipersonale RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi RAGIONE_SOCIALE) impugna la sentenza della C.T.R. della Lombardia di rigetto dell’appello della medesima proposto avverso la sentenza della C.T.P. di Varese di accoglimento del ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE per l’annullamento dell’avviso di accertamento relativo all’imposta comunale sulla pubblicità per l’anno 2016.
La C.T.R. ha ritenuto che i carrelli per la spesa recanti piccoli cartelli pubblicitari su prodotti venduti nel supermercato, cui essi appartengono, fossero esenti -ex art. 17, comma 1, lett. a) del d. lgs. 507 del 1993dall’assoggettamento all’imposta comunale sulla pubblicità, ove utilizzati all’interno del parcheggio pertinenziale della struttura commerciale, ciò consentendone l’equiparazione con quelli utilizzati all’interno.
La soc. RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Con nota del 23 novembre 2023 la RAGIONE_SOCIALE dichiara il nuovo domicilio eletto.
Con memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. la parte ricorrente conferma le conclusioni assunte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La RAGIONE_SOCIALE formula un unico motivo di ricorso.
Con la doglianza fa valere, ex art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 17 d. lgs. 507 del 1993, per manifesta insussistenza dei presupposti dell’esenzione. Sottolinea, preliminarmente, che la C.T.R., dopo
avere svolto considerazioni sul contenuto generale dell’atto di appello, relativamente alla sua necessaria specificità, non perviene alla declaratoria di inammissibilità del gravame. Nel merito, rileva essere pacifico in causa, da un lato, che i carrelli per la spesa recano messaggi pubblicitari, dall’altro, che i medesimi carrelli sono ricoverati, a disposizione dei clienti, nel parcheggio sito all’esterno dei due centri commerciali della società, mentre quest’ultima non ha dato prova del fatto che i prodotti pubblicizzati dai pannelli apposti sui carrelli fossero in vendita all’interno del centro commerciale. Sostiene che il legislatore con l’art. 17 del d. lgs. 507 del 1993 ha inteso segnare un preciso confine fra l’interno e l’esterno di punto vendita, introducendo l’esenzione solo per i messaggi pubblicitari veicolati all’interno e che l’errore interpretativo della sentenza impugnata è proprio quello di considerare l’area pertinenziale come ‘interna’ al centro commerciale. Assume che la possibilità di interpretazione analogica della norma tributaria, in particolate dell’ipotesi esonerativa, adottata dal giudice, è sempre stata esclusa dalla giurisprudenza di legittimità. Richiama la giurisprudenza di legittimità sulla nozione di spazio aperto al pubblico ed assume che tale deve ritenersi quello in discussione.
Va preliminarmente sgombrato il campo dalle eccezioni di inammissibilità del motivo di ricorso, formulate dalla parte controricorrente.
La prima, che riguarda la deduzione della mancanza della prova circa la vendita dei prodotti pubblicizzati con i pannelli apposti sui carrelli, ritenuta inammissibile, perché tardivamente proposta dalla RAGIONE_SOCIALE, deve essere disattesa, in quanto, per la sua generica formulazione non appare che essa costituisca una vera e propria doglianza, essendo, peraltro, il motivo sotto il quale è dedotta introdotto ai sensi dell’art. 360,
comma 1 n. 3 cod. proc. civ., senza che sia prospettata la violazione dell’art. 2697 cod. civ. o di altre norme relative alla valutazione delle prove.
La seconda, relativa alla tardività dell’eccezione di divieto di interpretazione analogica, non avendola RAGIONE_SOCIALE proposta nel primo grado di giudizio, è manifestamente infondata. Il rilievo del divieto di interpretazione analogica non rientra certamente fra le eccezioni in senso stretto; riguardando l’applicazione di principi di diritto esso va inteso come mera difesa.
Il motivo di ricorso è fondato.
La sentenza impugnata si fonda sull’assunto che il parcheggio esterno al centro commerciale, in quanto ‘area pertinenziale’ comporti il rientro di detto spazio ‘nel perimetro della struttura commerciale’. L’assunto si fonda, dunque, sulla presupposizione che la relazione funzionale fra il bene immobile (esercizio commerciale) e quello pertinenziale (parcheggio), trasformi il secondo in un’area interna, ai sensi dell’art. 17 d. lgs. 507 del 1993, così esentando i messaggi pubblicitari ivi veicolati dall’imposizione.
Tuttavia, deve rilevarsi che non è la relazione funzionale fra il bene immobile e quello pertinenziale a dimostrare l’esposizione al pubblico di un’area, ma la sua caratteristica intrinseca di visibilità esterna. Ciò che va valutato, infatti, è la peculiarità del luogo, come spazio aperto di passaggio del centro commerciale, per coloro che ivi transitano, essi essendo tutti possibili bersagli del messaggio pubblicitario veicolato attraverso i pannelli apposti sui carrelli della spesa all’interno del parcheggio del centro commerciale medesimo.
Proprio in questo senso è indirizzata la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale ”In tema di imposta sulla pubblicità, l’esenzione di cui all’art. 17, comma 1, lett. a), d.lgs.
n. 507 del 1993 opera solo al ricorrere della doppia condizione dell’esercizio all’interno dei locali adibiti alla vendita del bene (o alla prestazione del servizio) tanto dell’attività pubblicizzata, quanto dell’attività di pubblicizzazione; condizioni che non ricorrono nel caso di messaggio pubblicitario collocato su carrelli della spesa di un bene in vendita all’interno di un supermercato, ma circolanti anche all’esterno dei relativi locali ed, in particolare, nell’area dell’intero centro commerciale ove esso è ubicato e nel parcheggio di pertinenza, venendo in tali casi in rilievo l’attitudine degli stessi a raggiungere un numero indistinto di potenziali acquirenti’ (Cass. Sez. 5, 16/04/2021, n. 10095).
8. Con riferimento all’ulteriore eccezione introdotta dalla parte controricorrente, subordinatamente all’accoglimento del ricorso, in ordine alla debenza delle sanzioni, a sostegno della quale la società contribuente richiama alcune Risoluzioni ministeriali, ed in particolare la Risoluzione n. 48696 del 23 dicembre 2014, va osservato che -fermo il principio secondo cui ‘ove il contribuente si sia conformato a un’interpretazione erronea fornita dall’Amministrazione finanziaria, non è esonerato dall’adempimento dell’obbligazione tributaria, essendo esclusa soltanto l’irrogazione delle relative sanzioni e degli interessi, in base al principio di tutela dell’affidamento, espressamente sancito dall’art. 10, comma 2, della l. n. 212 del 2000 (Cass., Sez. 5 del 30/09/2020, n. 20819; Cass., Sez. 5, del 11/07/2019, n. 18618; Cass., Sez. 5, del 18/05/2016, n. 10195)trattandosi di eccezione risultata assorbita dalla decisione favorevole alla parte, essa potrà essere riproposta davanti al giudice del rinvio (Cass. Sez. 3, 06/06/2023, n. 15893; Cass. Sez. U., 25/05/2018, n. 13195, che affermano il principio dell’inammissibilità del ricorso incidentale condizionato per la riproposizione di eccezioni risultate assorbite).
In accoglimento del ricorso, la sentenza deve, dunque, essere cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui è demandata anche la regolamentazione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda anche la disciplina delle spese di lite di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2025.