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Imposta pubblicità carrelli spesa: la Cassazione decide

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha stabilito che l’imposta pubblicità carrelli spesa è dovuta anche quando i carrelli circolano nel parcheggio esterno di un supermercato. Secondo la Corte, il parcheggio è un’area aperta al pubblico e non può essere considerato ‘spazio interno’ ai fini dell’esenzione fiscale, a differenza di quanto stabilito dai giudici di merito. Il criterio decisivo è la visibilità del messaggio pubblicitario a un pubblico indeterminato, non il rapporto di pertinenza tra il parcheggio e l’edificio commerciale.

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Pubblicato il 21 agosto 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Imposta Pubblicità Carrelli Spesa: No all’Esenzione nel Parcheggio Esterno

L’applicazione dell’imposta pubblicità carrelli spesa è un tema che genera spesso contenziosi tra le aziende e le amministrazioni comunali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento fondamentale, stabilendo che i messaggi pubblicitari esposti sui carrelli della spesa sono soggetti a tassazione anche quando questi circolano nelle aree di parcheggio esterne, pertinenziali ai centri commerciali. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni.

I Fatti di Causa

Una società operante nel settore della grande distribuzione veniva raggiunta da un avviso di accertamento per il mancato pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità relativa all’anno 2016. L’imposta contestata riguardava i messaggi promozionali presenti su piccoli pannelli applicati ai carrelli per la spesa messi a disposizione dei clienti.

La società contribuente impugnava l’atto, ottenendo ragione sia in primo grado (Commissione Tributaria Provinciale) che in appello (Commissione Tributaria Regionale). I giudici di merito avevano ritenuto che i carrelli, anche se utilizzati nel parcheggio pertinenziale, dovessero essere equiparati a quelli usati all’interno del supermercato, beneficiando così dell’esenzione prevista dalla legge. La società di riscossione, non condividendo tale interpretazione, proponeva ricorso in Cassazione.

La Questione Giuridica: Interno vs Esterno

Il cuore della controversia risiede nell’interpretazione dell’art. 17, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 507/1993. Questa norma esenta dall’imposta la pubblicità effettuata all’interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, quando si riferisce all’attività stessa esercitata nei locali.

La Commissione Tributaria Regionale aveva considerato il parcheggio pertinenziale come parte integrante della ‘struttura commerciale’, facendolo rientrare nel perimetro ‘interno’ e concedendo di conseguenza l’esenzione. La società ricorrente, invece, sosteneva che la legge traccia un confine netto tra ‘interno’ ed ‘esterno’ di un punto vendita, e che l’esenzione è applicabile solo nel primo caso.

Imposta Pubblicità Carrelli Spesa: La Decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società di riscossione, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa al giudice di secondo grado per una nuova valutazione. La Corte ha affermato un principio di diritto chiaro e rigoroso.

Le motivazioni

I giudici di legittimità hanno spiegato che il criterio per determinare l’assoggettabilità all’imposta non è la relazione funzionale o di pertinenza tra l’immobile (il supermercato) e l’area esterna (il parcheggio). Ciò che conta è la caratteristica intrinseca del luogo in cui il messaggio pubblicitario viene esposto e la sua visibilità esterna.

Un parcheggio, sebbene al servizio del centro commerciale, è uno spazio aperto al passaggio, accessibile a un numero indeterminato di persone. I clienti che transitano nel parcheggio diventano tutti possibili destinatari del messaggio pubblicitario veicolato dai carrelli. Di conseguenza, il messaggio non è più confinato all’interno dei locali di vendita, ma viene diffuso all’esterno, perdendo i requisiti per l’esenzione.

La Corte ha richiamato un suo precedente (Cass. n. 10095/2021), sottolineando che l’esenzione opera solo al ricorrere di una doppia condizione: sia l’attività di pubblicizzazione (l’esposizione del messaggio) sia l’attività pubblicizzata (la vendita del bene) devono svolgersi all’interno dei locali. Condizione che, nel caso dei carrelli circolanti in un parcheggio esterno, non può ritenersi soddisfatta.

Le conclusioni

La decisione della Cassazione stabilisce un confine preciso per l’applicazione dell’esenzione dall’imposta sulla pubblicità. Le aziende della grande distribuzione e, in generale, tutti gli esercizi commerciali dotati di aree esterne pertinenziali, devono considerare che qualsiasi forma di pubblicità esposta in tali aree è potenzialmente soggetta a tassazione. Non è sufficiente che l’area sia di proprietà o al servizio dell’attività commerciale; se è accessibile al pubblico e il messaggio è visibile dall’esterno, l’imposta è dovuta. Questa pronuncia impone una maggiore attenzione nella pianificazione delle campagne promozionali che utilizzano supporti, come i carrelli, destinati a circolare anche al di fuori delle mura del punto vendita.

La pubblicità sui carrelli della spesa utilizzati nel parcheggio di un supermercato è soggetta a imposta?
Sì, secondo la Corte di Cassazione è soggetta all’imposta comunale sulla pubblicità. Il parcheggio, anche se pertinenziale all’edificio, è considerato uno spazio aperto al pubblico e non un’area ‘interna’ ai fini dell’applicazione dell’esenzione fiscale.

Perché il parcheggio esterno non viene considerato un’area interna ai fini dell’esenzione?
Perché il criterio determinante non è il legame funzionale (pertinenza) con il negozio, ma la visibilità del messaggio pubblicitario all’esterno. Un parcheggio è un’area di passaggio dove il messaggio può raggiungere un numero indeterminato di potenziali acquirenti, facendo venir meno la condizione richiesta per l’esenzione, che è limitata agli spazi interni dei locali di vendita.

L’esenzione dall’imposta sulla pubblicità prevista per i locali commerciali può essere estesa per analogia alle aree esterne?
No. La Corte ha ribadito che le norme fiscali che prevedono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate per analogia. L’esenzione si applica solo quando sia l’attività di pubblicizzazione sia la vendita del bene avvengono rigorosamente all’interno dei locali commerciali.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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