Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17687 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 17687 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/06/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 4155/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che l a rappresenta e difende
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 4532/2016 depositata il 14/07/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato l’appello proposto dalla contribuente avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento, per il periodo di imposta 2009, relativo all’omesso pagamento dell’IPT per l’immatricolazione di alcune autovetture nel periodo dal 1 gennaio al 28 maggio 2009;
ricorre in cassazione la società contribuente con 4 motivi di ricorso, come integrati da successiva memoria.
1- violazione di legge, art. 7, l. n. 202 del 200, art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.;
2- violazione di legge, art. 54, comma 1bis , d. lgs. n. 446 del 1997 e art. 3, l. 212 del 2000, art. 360, primo comma, cod. proc. civ.;
3- violazione di legge, art. 56, d. lgs. n. 446 del 1997, art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.;
4violazione di legge art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.
La RAGIONE_SOCIALE Capitale ha depositato controricorso chiedendo il rigetto del ricorso;
La Procura generale della Cassazione, sostituto procuratore generale NOME COGNOME ha depositato memoria con le conclusioni di rigetto del ricorso, ribadite anche in udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta infondato e deve rigettarsi con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
I motivi di ricorso possono trattarsi congiuntamente essendo relativi alla questione della legittimità della variazione della tariffa (imposta provinciale di trascrizione di cui all’art. 56, d. lgs. n. 446 del 1997) e della successione nel tempo di regimi tariffari diversi.
La tariffa in oggetto non può essere variata dalle Province al di sotto della soglia fissata con d.m. n. 435 del 1998 e il ripristino (in autotutela) della tariffa nel rispetto della soglia suddetta non pone un problema di successione di regimi tariffari diversi (non applicabili retroattivamente) in quanto la Provincia deve applicare la corretta imposizione (tariffa minima prevista dal d.m. citato): «In tema di imposta provinciale di trascrizione, di cui all’art. 56 del d.lgs. n. 446 del 1997, in presenza di un tributo statale è fatto divieto alla provincia di variare la relativa tariffa al di sotto della soglia fissata con il d.m. n. 435 del 1998, con la conseguenza che il ripristino, in via di autotutela, della tariffa nel rispetto di tale soglia, non pone un problema di successione nel tempo di regime tariffari differenti, non potendo esimersi la provincia dall’adottare una corretta imposizione, e senza che ciò violi il principio del legittimo affidamento, che impedisce l’irrogazione di sanzioni e interessi nei confronti del contribuente che si sia conformato alle indicazioni erronee dell’amministrazione finanziaria lasciando comunque ferma l’applicazione dell’imposta» (Sez. 5 – , Ordinanza n. 16691 del 24/05/2022, Rv. 664861 – 01).
Il motivo sulla omessa allegazione dell’atto presupposto (delibera n. 27 del 28 maggio 2009 che ristabiliva le tariffe anteriori), richiamato nell’avviso di accertamento, risulta manifestamente infondato (violazione di legge art. 7, l. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.). Nell’avviso di accertamento è sinteticamente, ma chiaramente, richiamato il
contenuto della delibera («L’imposta versata sebbene conforme alla normativa vigente nel momento della richiesta formalità a seguito dell’entrata in vigore della delibera del Consiglio provinciale di RAGIONE_SOCIALE n. 27 del 28 maggio 2009 è risultato insufficiente».
Conseguentemente non sussiste la denunciata violazione di legge avendo l’amministrazione riportato il contenuto essenziale dell’atto presupposto nell’avviso di accertamento: « In materia di tributi locali, l’art. 1, comma 162, della l. n. 296 del 2006, conformemente all’art. 7, comma 1, l. n. 212 del 2000, impone l’allegazione all’atto impositivo degli atti, a cui la motivazione faccia riferimento, solo se non facilmente conoscibili dal contribuente e sempre che non ne sia riprodotto il contenuto essenziale» (Sez. 5 – , Sentenza n. 33327 del 29/11/2023, Rv. 669568 – 01).
Del resto, nessuna violazione concreta del diritto di difesa viene prospettata nel ricorso in cassazione.
Manifestamente infondato anche il terzo motivo (violazione di legge, art. 56, d. lgs. n. 446 del 1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.). Per la società ricorrente la delibera sarebbe illegittima in quanto deliberata dopo l’app rovazione del bilancio dell’ente. Invero, l’ente non ha modificato la disciplina del tributo, ma ha solo preso atto (in autotutela) della illegittimità della delibera, del 19 gennaio 2009, che attuava la riduzione, riportando la tassazione alla legittimità. Inoltre, il termine scadeva il 31 maggio 2009 mentre la delibera è stata approvata in precedenza, come esattamente rilevato nella sentenza impugnata.
…
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura
del 15 per cento , agli esborsi liquidati in Euro 200,00 , ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, il 27/03/2024.