Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13807 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 13807 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/05/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 28372/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, domiciliata in Roma presso RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. FRIULI-VENEZIA GIULIA n. 55/2021 depositata il 12/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal
Consigliere NOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale Friuli-Venezia Giulia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente annullando l’avviso di liquidazione per imposta di registro relativamente alla cessione di un contratto di RAGIONE_SOCIALE;
ricorre in cassazione l’RAGIONE_SOCIALE con un unico motivo di ricorso, integrato da due memorie successive (1violazione e falsa applicazione degli art. 8, 10 e 57, d.P.R. 131 del 26 aprile 1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.);
resiste con controricorso la società RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) che chiede l’inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto in quanto la società non era parte sostanziale, ma solo formale, del contratto di cessione, avendo solo richiesto la registrazione e non sussistendo nei suoi confronti alcuna capacità contributiva; la richiesta volontaria di registrazione comporta solo l’imposta in misura fissa e non l’imposta in misura proporzionale; ha, comunque, riproposto le eccezioni di nullità dell’avviso ex art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 e di inammissibilità dell’appello, ritenute assorbite dalla sentenza impugnata;
con ordinanza interlocutoria la sesta Sezione civile ha rimesso la trattazione della controversia alla quinta Sezione civile (ora Sezione tributaria), non sussistendo l’ipotesi della manifesta infondatezza del ricorso.
La Procura generale della Cassazione, sostituto procuratore generale NOME COGNOME, ha concluso per l’accoglimento del
ricorso; l’AVV_NOTAIO ha concluso per l’accoglimento del ricorso; l’AVV_NOTAIO, per la controricorrente, ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
…
RAGIONI DELLA DECISIONE
il ricorso risulta fondato e la sentenza deve cassarsi con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli-Venezia Giulia, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Il fatto è stato accertato dalle due decisioni di merito e, del resto, risulta pacifico tra le parti (tranne per gli effetti giuridici) nei seguenti termini: la società ricorrente registrava l’atto di cessione del contratto di RAGIONE_SOCIALE del 19 giugno 2014; il RAGIONE_SOCIALE era stato originariamente sottoscritto il 24 gennaio 2005 tra la società RAGIONE_SOCIALE e la società RAGIONE_SOCIALE -concedente -ed aveva ad oggetto la locazione finanziaria di un immobile strumentale; il contratto di RAGIONE_SOCIALE era stato conferito dalla società RAGIONE_SOCIALE -concedente -alla società RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE e già RAGIONE_SOCIALE); il RAGIONE_SOCIALE è stato ceduto il 19 giugno 2014, con il consenso della società RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE e già RAGIONE_SOCIALE) dall’originario utilizzatore – la società RAGIONE_SOCIALE – alla società RAGIONE_SOCIALE piccola società cooperativa fra spedizionieri a responsabilità limitata. La società di RAGIONE_SOCIALE era intervenuta nel contratto per il consenso alla cessione. Decorso il termine per la registrazione da parte RAGIONE_SOCIALE due società interessate (la cedente e la cessionaria) la società di RAGIONE_SOCIALE, pur non essendo parte sostanziale del rapporto ha registrato il contratto versando la tassa fissa (euro 200,00) ; l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE notifica alla società di RAGIONE_SOCIALE
l’avviso di liquidazione per il pagamento dell’imposta di registro in misura proporzionale.
La questione controversa è, in sintesi, l’applicazione dell’art. 8, in relazione agli art. 10 e 57, del d.P.R. n. 131 del 1986, ovvero se la parte che volontariamente registra un atto (anche se non sostanzialmente parte) deve versare la relativa imposta di registro in misura proporzionale.
Punto di partenza è la lettera dell’art. 8, citato: «Chiunque vi abbia interesse può richiedere in qualsiasi momento, pagando la relativa imposta, la registrazione di un atto». La norma ha, quale primo effetto, quello di estendere la platea dei soggetti che possono chiedere la registrazione di un atto, oltre a quelli previsti dall’art. 10, d.P.R. 131 del 1986. Il secondo effetto è quello di estendere, logicamente, al registrante volontario l’obbligo di pagare l’imposta (in aggiunta ai soggetti indicati nell ‘art. art. 57, d.P.R. 131 del 1986). L’art. 8, citato, espressamente richiede il pagamento della relativa imposta («pagando la relativa imposta»). Non distingue l’imposta fissa da quella proporzionale: chi registra è obbligato a pagare la relativa imposta .
Al beneficio (per chiunque vi abbia interesse) della possibilità di registrare (per ogni effetto utile, o ritenuto tale) consegue per la norma l’obbligo del pagamento dell’imposta. Questa è la ratio della norma in oggetto.
In tal modo ricostruita la lettera e la ratio della norma deve affermarsi che la società ricorrente, avendo registrato il contratto (a prescindere dalla sua posizione di parte sostanziale), ha l’obbligo di versare l’imposta (in misura fissa o proporzionale, in relazione al tipo di atto registrato). D el resto, la stessa ricorrente versava l’imposta fissa. In sede di ricorso non viene contestata l’applicazione dell’imposta proporzionale, ma solo l’obbligo del pagamento.
La capacità contributiva non viene in rilievo nel caso in giudizio in quanto è la stessa società contribuente che ha provveduto a
registrare (volontariamente) il contratto, per un suo interesse (anche non espresso).
L’art. 57, infatti, deve essere letto n relazione all’art. 8, d.P.R. 131 del 1986 e, quindi, non trova applicazione la giurisprudenza di questa Corte che ha ritenuto non obbligati i soggetti estranei al rapporto sostanziale che non hanno capacità contributiva in relazione alla loro estraneità al rapporto: «In tema di imposta di registro, l’obbligazione solidale prevista dall’art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, nell’ipotesi di processo con pluralità di parti, ove si tratti di litisconsorzio facoltativo, non grava anche sui soggetti estranei al rapporto sostanziale oggetto del giudizio, assumendo rilevanza, quale indice di capacità contributiva, detto rapporto e non la sentenza in quanto tale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva ritenuto obbligata in solido la ricorrente convenuta nel giudizio civile, parte di un accordo simulatorio rimasto irrilevante rispetto al thema decidendum , nei cui confronti la domanda era stata rigettata per accertata estraneità al rapporto sostanziale)» (Sez. 5 – , Ordinanza n. 12009 del 19/06/2020, Rv. 657930 – 01).
Deve, pertanto esprimersi il seguente principio di diritto: «Ai sensi degli art. 8, 10 e 57 del d.P.R. 131 del 1986 colui che richiede volontariamente la registrazione di un atto è tenuto anche al pagamento della relativa imposta (o fissa o proporzionale) anche se non risulta parte sostanziale del rapporto, in quanto alla facoltà di registrazione per chiunque consegue, quale contropartita, l’obbligo del pagamento».
In relazione alle eccezioni riproposte dalla società contribuente la sentenza deve cassarsi con rinvio (vedi Sez. 5 – , Ordinanza n. 29662 del 25/10/2023, Rv. 669255 -01 e Sez. L, Sentenza n. 12680 del 29/08/2003, Rv. 566392 -01).
P.Q.M.
accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado del Friuli-Venezia Giulia, in diversa composizione che liquiderà anche le spese del giudizio di legittimità
Così deciso in Roma, il 14/05/2024.