Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5895 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5895 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 12178/2022 proposto da:
Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: NUMERO_DOCUMENTO) e presso la stessa domiciliata in Roma alla INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE, nato a Palazzolo Acreide il 20.8.1962 ed ivi residente, al INDIRIZZO rappresentato e difeso dall’ Avv. NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore (indirizzo pec: EMAIL, per procura speciale datata 16 giugno 2022 in calce al controricorso, su foglio separato;
– controricorrente –
Avviso liquidazione imposta registro –
Usucapione terreno
-avverso la sentenza 10081/04/2021 emessa dalla CTR Sicilia il 15/11/2021 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Fatti di causa
Con ricorso notificato in data Il gennaio 2016 Allegrezza NOME impugnava l’avviso di liquidazione n. 2014/005/sc/000002228/0/015 per imposte di registro ed ipocatastali, notificatogli dall’Ufficio Territoriale di Noto in data 10 novembre 2015, derivante dalla registrazione della sentenza del Tribunale di Siracusa, Sez. Civile, n. 2228, depositata il successivo 29 ottobre 2015, con la quale il giudice adito aveva accertato, a favore di tutte le parti processuali (ivi incluso l’intimato), l’usucapione dei lotti del terreno di INDIRIZZO di 6.620 mq., censito nel catasto terreni del Comune di Noto alla particella n. 122, foglio 317.
L’adìta CTP rigettava il ricorso, affermando che il ricorrente, essendo rimasto comproprietario pro quota, era stato parte del processo, e, poichè nella sentenza gli era stato attribuito uno dei lotti per usucapione, ferma restando ogni diversa statuizione nei rapporti interni, l’obbligazione tributaria nei confronti dell’Erario gravava anche su di lui sia perché parte necessaria del suddetto giudizio a litisconsorzio necessario, sia perché parte del rapporto sostanziale accertato dal giudice.
Sull’impugnazione del contribuente, la CTR della Sicilia accoglieva il ricorso, evidenziando che, avuto riguardo ai rapporti interni tra le parti in causa, l’obbligazione tributaria, che afferiva al trasferimento dell’immobile, a seguito della sentenza del Tribunale che aveva accertato l’intervenuta usucapione in favore di una parte processuale, era sorta nell’esclusivo interesse del soggetto a vantaggio del quale era stato accertato l’acquisto della proprietà dell’immobile, ciò in applicazione del disposto normativo dell’art. 1298 c.c., sicchè l’obbligazione tributaria nascente dalla registrazione della sentenza del Tribunale gravava interamente sul debitore usucapente, che vi aveva interesse esclusivo, mentre non gravava sul debitore usucapito, trattandosi di soggetto che non aveva alcun interesse proprio alla registrazione del provvedimento giurisdizionale.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. Allegrezza NOME ha resistito con controricorso.
Ragioni della decisione
Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 57, comma 1, d.P.R. n. 131/1986 e 1298, comma 1, c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per aver la CTR traslato nel giudizio tributario un criterio di ripartizione della solidarietà passiva riservato esclusivamente ai rapporti interni tra i condebitori.
1.1. Il motivo è fondato.
E’ da premettere che l’art. 8, nota II-bis, della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro) equipara le sentenze che accertano l’avvenuta usucapione agli atti di trasferimento a titolo oneroso. L’art. 57 dello stesso d.P.R. prevede, a sua volta, che le parti in causa sono solidalmente obbligate al pagamento dell’imposta di registro.
Nella fattispecie in esame (in cui l’avviso di liquidazione impugnato derivava dalla registrazione della sentenza del Tribunale di Siracusa, Sez. Civile, n. 2228, depositata il 29 ottobre 2015, con la quale il giudice adito aveva accertato, a favore di tutte le parti processuali – ivi incluso l’intimato -, l’usucapione dei lotti del terreno di INDIRIZZO di 6.620 mq., censito nel catasto terreni del Comune di Noto alla particella n. 122, foglio 317), il contribuente riuniva in sé la duplice qualifica di soggetto usucapito ed usucapente, titolo, il secondo, idoneo, da un lato, a rendere indispensabile la sua partecipazione al giudizio presupposto celebrato dinanzi al giudice ordinario e, dall’altro, ad essere destinatario degli effetti della sentenza. Pertanto, legittimamente l’Agenzia ha notificato al medesimo l’avviso di liquidazione, poiché l’obbligazione tributaria gravava, indistintamente, su tutte le parti in causa, compreso l’intimato, fatta salva la possibilità che i rapporti interni tra il medesimo e gli altri coobbligati potessero essere disciplinati ai sensi dell’art. 1298 c.c.
In ogni caso, quest’ultima norma non avrebbe potuto incidere sul credito
(attinente ad un rapporto esterno) vantato dall’Erario nei confronti dei singoli debitori. Invero, la deroga di cui all’art. 1298 c.c., alla solidarietà passiva prevista dall’art. 57 del d.P.R. n. 131/1986, trova applicazione limitatamente ai rapporti interni tra i coobbligati. In particolare, nei rapporti interni tra le parti in causa l’obbligazione tributaria afferente al “trasferimento ” immobiliare conseguente alla sentenza che ha accertato l’intervenuta usucapione in favore di una parte processuale deve ritenersi sorta nell’interesse esclusivo del soggetto a vantaggio del quale è stato accertato l’acquisto della proprietà del bene (e, dunque, grava per intero sul debitore usucapente, che vi ha interesse esclusivo, mentre non grava affatto sul debitore che ha subito l’usucapione, trattandosi di soggetto che non vi ha interesse proprio).
Né può invocarsi, nel caso di specie, l’orientamento (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 473 del 11/01/2017) secondo cui, qualora la parte, in favore della quale sia stato giudizialmente pronunciato l’acquisto della proprietà di un bene immobile per usucapione, abbia provveduto a pagare l’imposta di registro afferente al conseguente trasferimento immobiliare, la stessa non può agire in regresso nei confronti delle altre parti processuali, condebitrici solidali nei confronti dell’amministrazione finanziaria, ex art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, a ciò ostando la previsione contenuta nell’art. 1298 c.c., norma applicabile anche alle obbligazioni solidali sorte ex lege , versandosi in presenza di obbligazione tributaria assunta nell’esclusivo interesse di chi ha usucapito. Invero, tale indirizzo trova applicazione allorquando l’unico soggetto usucapiente abbia pagato l’imposta ed intenda, nei rapporti interni, recuperare il versamento nei confronti delle parti usucapite. Tuttavia, il riportato indirizzo conferma, ove mai ve ne fosse bisogno, che, nei rapporti esterni verso l’amministrazione finanziaria vale, ai sensi dell’art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, il principio di solidarietà, potendosi la stessa rivolgersi nei confronti di ognuno dei condebitori per conseguire il pagamento dell’intero. Del resto, la pronuncia invocata si riferisce ad un caso in cui l’unico usucapente aveva chiesto, nei confronti dell’usucapito e con procedimento monitorio, la ripetizione del 50% di quanto pagato a titolo
di imposta di registro della sentenza di usucapione ed il ricorrente (usucapito), con il motivo accolto, aveva dedotto che, essendo il rapporto sostanziale cui ineriva la sentenza dichiarativa del trasferimento della proprietà per usucapione il trasferimen to della proprietà stessa, ‘le obbligazioni tributarie afferenti alla registrazione della sentenza – ferma la solidarietà nei confronti dell’amministrazione finanziaria – avrebbero dovuto gravare totalmente sull’usucapente’ (la sottolineatura è dello scrivente). Inequivoca è in tal senso la stessa sentenza di questa Corte, secondo cui la <>.
Solo nei rapporti interni tra le parti in causa l’obbligazione tributaria afferente al “trasferimento” immobiliare conseguente alla sentenza che ha accertato l’intervenuta usucapione in favore di una parte processuale deve ritenersi sorta nell’interesse esclusivo del soggetto a vantaggio del quale è stato accertato l’acquisto della proprietà del bene: ciò ai sensi dell’art. 1298 c.c., norma applicabile non soltanto alle obbligazioni solidali nascenti da contratto, ma altresì alle obbligazioni ex lege venute ad esistenza, non nell’interesse comune, ma in quello di taluno dei coobbligati in solido (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 22369 del 2017).
E’, pertanto, evidente che poi l’usucapito potrà, nei rapporti interni, recuperare (con l’azione di regresso), dall’usucapente, quanto versato, per l’intero, se ha solo ‘subìto’ l’usucapione, e pro quota , se ha anch’egli usucapito dei beni.
Né si potrebbe invocare, in senso contrario, il comma 8 dell’art. 57 del d.P.R. 26.4.1986, n. 131, a mente del quale <>.
Invero, con l’istituto dell’usucapione si ha un acquisto della proprietà a titolo originario e la sentenza accerta il compimento del titolo acquisitivo in forza del possesso e del decorso del tempo, nonché, per quella abbreviata, con l’ulteriore presenza d i un atto astrattamente idoneo. Il perfezionamento dell’acquisto a titolo originario potrebbe essere paralizzato da tempestive iniziative del proprietario precedente. Nell’ipotesi dell’usucapione non si compie alcuna espoliazione forzosa della proprietà, così come nell’espropriazione, che rimane logicamente e giuridicamente ben differente. Senza tralasciare che, trattandosi di fattispecie tassativa, la stessa presuppone che espropriante o acquirente sia lo Stato, e non un privato.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento dell’unico motivo del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decida nel merito nel senso di rigettare il ricorso originario del contribuente.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, laddove sussistono giusti motivi, rappresentati dall’essersi consolidato l’orientamento di questa Corte sulla questione principale solo nel 2017, per compensare quelle relative ai gradi di merito.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente;
compensa le spese relative ai gradi di merito e condanna il resistente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 5.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 28.2.2025.