Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 35043 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 35043 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/12/2023
Oggetto:
,
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 08741/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall ‘ RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), presso i cui uffici in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, è domiciliata; -controricorrente – avverso la sentenza n. 4326/07/21 AVV_NOTAIO Commissione tributaria Regionale del Lazio, depositata il 29/09/2021;
udita la relazione AVV_NOTAIO causa svolta nella adunanza pubblica del 05/12/2023 dal AVV_NOTAIO;
udite le conclusioni scritte rassegnate dal AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
u dite le conclusioni rassegnate dall’AVV_NOTAIO per la ricorrente e per l’RAGIONE_SOCIALE l’AVV_NOTAIO.
Ritenuto in fatto
1. La Commissione tributaria regionale (CTR) del Lazio, con sentenza n. 4326/07/21, depositata il 29/09/2021, rigettava l ‘ appello proposto da RAGIONE_SOCIALE e, per l ‘ effetto, confermava l’avviso di liquidazione con il quale l’Amministrazione finanziaria aveva richiesto il pagamento dell’imposta di registro in misura proporzionale relativamente alla sentenza di condanna n.790/2017, emessa dalla Corte d’Appello, nei confronti AVV_NOTAIO ricorrente e afferente alla restituzione AVV_NOTAIO somma di €. 2.892.181,79 alla RAGIONE_SOCIALE La CTR rilevava che non era applicabile alla fattispecie l’imposta di registro in misura fissa – in ragione del principio di alternatività tra tale imposta e quella di registro e del fatto che si era in presenza di un rapporto commerciale tra società sottoposte ad Iva in quanto la sentenza, presupposto dell’atto impositivo, aveva affermato la non debenza RAGIONE_SOCIALE somme indicate nella fattura emessa dalla ricorrente e, dunque, la sussistenza di un indebito oggettivo (ex art 2033 cod. civ.).
Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
L ‘ RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso.
In prossimità dell’udienza pubblica parte ricorrente ha depositato memoria.
Considerato in diritto
RAGIONE_SOCIALE denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e dell’art. 8, lett. b) e nota II, AVV_NOTAIO Tariffa Parte I RAGIONE_SOCIALE stesso decreto, nonché dell’art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e, infine, dell’art. 62, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.
Riportato il testo RAGIONE_SOCIALE norme sopra indicate, la ricorrente rileva che, rientrando l’operazione di restituzione somme oggetto AVV_NOTAIO sentenza di condanna posta a fondamento dell’atto impositivo impugnato nella disciplina IVA, alla stessa andava applicata q uest’ultima e, conseguentemente, l’imposta di registro andava liquidata in misura fissa, pena la violazione del divieto di doppia imposizione per lo stesso atto.
In particolare, la sentenza richiamata nell’atto impositivo riguardava corrispettivi pagati a fronte di operazioni (fornitura servizi) imponibili IVA, in quanto afferenti a rapporti tra soggetti sottoposti al relativo regime e per le quali erano state emesse le relative fatture; assumendo rilievo l’ulteriore circostanza che la ricorrente per la somma oggetto di condanna aveva emesso apposita nota di credito.
5. Il motivo non è fondato.
5.1 L’art. 40 (Atti relativi ad operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto) prevede che «1. Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto, l’imposta si applica in misura fissa. Si considerano soggette all’imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l’imposta non è dovuta a norma degli articoli da 7 a 7-septies del decreto del Presidente AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al comma 6 dell’articolo 21 del medesimo decreto del Presidente AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO n. 633 del 1972. (…)». L’art. 8, comma 1, lett b) AVV_NOTAIO Tariffa Parte prima del cennato d.P.R. sottopone ad imposta in misura proporzionale del 3% i provvedimenti giurisdizionali «recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura», stabilendo la nota II RAGIONE_SOCIALE stesso art. 8 che «Gli atti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 1-bis non sono soggetti all’imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 40 del Testo unico».
Dal quadro normativo innanzi delineato deriva l’operatività nel nostro sistema tributario del principio AVV_NOTAIO cd alternatività tra IVA e l’imposta di registro, che
esclude l’applicabilità dell’imposta di registro in misura proporzionale per la registrazione di atti relativi ad operazioni che risultano già assoggettate ad IVA. 5.2 Quanto all’applicazione dell’imposta di registro sugli atti dell’autorità giudiziaria, l’ art. 37, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986 prevede che sono soggetti ad imposta di registro «gli atti dell ‘ autorit à giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello RAGIONE_SOCIALE sentenze straniere»,
Come già ritenuto da questa Corte, l ‘ imposta di registro sugli atti dell ‘ autorità giudiziaria è dovuta e liquidata sulla sentenza di primo grado, in quanto, ai sensi del d.P.R. n.131 del 1986, artt. 37 e 77, la riforma totale o parziale (nel successivo corso del giudizio e fino alla formazione del giudicato) del provvedimento tassato non si riflette sul relativo avviso di liquidazione, ma fa sorgere un autonomo diritto del contribuente al conguaglio o al rimborso, che peraltro deve essere azionato nei modi e nei tempi previsti dall’art. 77 citato (Cass. n. 12757 del 2006).
Inoltre, l’art. 8 AVV_NOTAIO tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, stabilendo l’imponibilità degli «atti dell’autorità giudiziaria ordinaria e speciale che definiscono anche parzialmente il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi», prevede chiaramente che il tributo de quo , più che colpire il trasferimento di ricchezza in s è , inerisce direttamente all’atto presentato per la registrazione, che prende in considerazione in funzione degli effetti giuridici ed economici che è destinato a produrre e del quale l’Ufficio ha l’onere di accertare il contenuto tipico, che deve essere individuato, ai fini dell’imposizione, tenendo conto AVV_NOTAIO sua natura e dei conseguenti effetti che appunto è destinato a produrre nel mondo giuridico.
5.3 La corretta applicazione del principio di alternatività presuppone che in presenza AVV_NOTAIO registrazione di una sentenza di condanna al pagamento di somme venga verificato, preliminarmente, se quelle stesse somme si riferiscano o meno a prestazioni di be ni o servizi soggette all’imposta sul valore aggiunto. Ai sensi dell’art. 1, d.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 633 sono operazioni imponibili
IVA « le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate ». L’art. 3 definisce prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte.
Secondo l’orientamento AVV_NOTAIO Corte di giustizia europea (sentenza 15 aprile 2021 C846/2019 e altre pronunce), ai fini dell’assoggettamento a Iva di un’operazione, deve esservi « (…) la sussistenza di un ‘nesso diretto’ tra servizio reso e controvalore ricevuto quale elemento che caratterizza ai fini IVA il corrispettivo di una prestazione, dovendosi accertare che le somme versate costituiscano l’effettivo corrispettivo di una specific a prestazione fornita nell’ambito di un rapporto giuridico in cui avvien e uno scambio di reciproche prestazioni » (Cass. n. 2040 del 2022 Rv. 663661 – 01).
5.4 Nel caso in esame, incontroverso che la sentenza presupposto dell’atto impositivo trova titolo in un rapporto soggetto ad IVA, la CTR ha qualificato la restituzione RAGIONE_SOCIALE somme indebitamente ricevute dalla ricorrente in pagamento di prestazioni eseguite a favore AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, come provvedimento di condanna alla restituzione di somme corrisposte in mancanza di valido titolo giustificativo che, pertanto, non possono essere ricondotte alla nozione di pagamento di corrispettivi o prestazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 40 cit. di cui al invocata nota II dell’art. 8, comma 1, lett. b), cit.
In sostanza, il diritto di ripetere quanto pagato ex art. 2033 cod.civ., ha quale presupposto che quest’ultimo è avvenuto senza causa e ha una funzione recuperatoria, in quanto tende a evitare l’arricchimento a danno di altri, in modo da eliminare l’iniquità prodottasi mediante uno spostamento patrimoniale privo di giustificazione. Consegue da ciò che tale pagamento non può rappresentare un corrispettivo per una prestazione, ma ha appunto la funzione di reintegrare il patrimonio di colui che l’ha effettuata , in tal modo impoverendosi e nei limiti di tale impoverimento. In conclusione, non si può ipotizzare alcuna duplicazione
d’imposta, n é tantomeno è pertinente fare riferimento al principio di alternatività di cui all’art. 40, cit., considerato che nel giudizio civile non si è fatto valere il credito da corrispettivo per prestazione resa nell’ambito di un’operazione imponibile ai fini IVA.
6. L’impugnata sentenza, che ha applicato i principi sopra esposti, non merita d’essere cassata, ed al rigetto del ricorso consegue la condanna AVV_NOTAIO ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che si liquidano in €. 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, d à atto AVV_NOTAIO sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte AVV_NOTAIO ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto. Cos ì deciso in Roma il 5 dicembre 2023
Il AVV_NOTAIO est.
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME