Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2801 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2801 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 20379 del Ruolo Generale dell’anno 202 3, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ,
INTIMATO
E
COGNOME NOME ,
INTIMATA
E
HALFHIDE PATRICIA ,
INTIMATA
avverso la sentenza numero 3168/23 della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania, pubblicata in data 15 maggio 2023.
udita la relazione del Consigliere designato, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza numero 3168/23, pubblicata in data 15 maggio 2023, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania rigettava l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza numero 2725/22 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso l’avviso di liquidazione numero NUMERO_DOCUMENTO, avente ad oggetto le imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in dipendenza della sentenza numero 4058/18 della Corte di Appello di Napoli, con la quale era stato disposto, ai sensi dell’articolo 2932 del codice civile, il trasferimento, in favore di COGNOME NOME ed COGNOME NOME, di due immobili ubicati in Napoli -che avevano detenuto in locazione e per i quali avevano esercitato il diritto di opzione- facenti parte del patrimonio in dismissione dell’RAGIONE_SOCIALE.
L’RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a due motivi di gravame.
L’RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME ed NOME non si costituivano in giudizio, rimanendo intimati.
La causa, all’adunanza camerale del 15 gennaio 2026, udita la relazione del Consigliere designato, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, veniva decisa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è affidato a due motivi.
Con il primo motivo addotto a sostegno dell’impugnazione , la ricorrente ha lamentato, ai sensi
dell’articolo 360, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile, la violazione o falsa applicazione dell’articolo 27, comma 3, del d.P.R. n. 131/1986, per avere ritenuto la corte di merito che la tassazione dovesse essere calcolata in misura fissa, ancorché l’atto traslativo fosse caratterizzato dalla presenza di una condizione sospensiva, che, però, era meramente potestativa, in quanto dipendente dalla volontà RAGIONE_SOCIALE parti acquirenti, e, dunque, irrilevante, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del d.P.R. n. 131/1986 , ai fini dell’applicazione dell’imposta, per cui correttamente la sentenza oggetto di registrazione era stata tassata in misura proporzionale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 37 e 8, comma 1, della tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986, in base al quale i provvedimenti giudiziari recanti trasferimenti o costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili scontano le medesime imposte stabilite per i corrispondenti atti negoziali.
Il predetto motivo è fondato.
3.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale, la sentenza pronunciata ai sensi dell’articolo 2932 del codice civile, che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta all’imposta di registro in misura proporzionale e non in misura fissa, anche se ancora impugnabile, trovando applicazione l’articolo 27 del d.P.R. n. 131/1986, a mente del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano, in virtù di una condizione meramente potestativa, dalla volontà dell’acquirente (cfr. Cass. n. 21625/15, Cass. n. 18006/16, Cass. n. 3806/17, Cass. n. 279/18, Cass. n.
14470/18, Cass. n. 30778/19, Cass. n. 9965/21, Cass. n. 13705/22, Cass. n. 17359/23, Cass. n. 4946/25 e Cass. n. 21463/25).
È pur vero che, secondo un orientamento elaborato in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 9097/12 e, nello stesso senso, Cass. n. 18180/13), oramai recessivo (cfr. Cass. n. 8544/14 e la giurisprudenza successiva), l’articolo 27 del d .P.R. n. 131/1986 troverebbe applicazione solo al verificarsi del trasferimento del bene, anche nelle ipotesi in cui sia subordinato al previo pagamento del prezzo, ma è altrettanto vero che queste argomentazioni non possono essere condivise, vieppiù tenendo a mente la natura giuridica della condizione di pagamento del prezzo nell’esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare di compravendita immobiliare.
3.2. Movendo dalla premessa che non sussisterebbe alcuna incompatibilità tra condizione ed esecuzione di una prestazione essenziale, sicché l’esecuzione di una prestazione può costituire non solo l’oggetto di un obbligo convenzionalmente assunto da una parte nei confronti dell’altra, ma anche l’evento condizionante dell’efficacia di una pattuizione, dovendo però risultare rigorosamente provata una specifica volontà in tal senso degli stipulanti, e che, una volta ammesso che l’adempimento della prestazione principale, quale avvenimento futuro ed incerto, possa essere previsto dalle parti come condizione affinché il contratto produca effetti (ovvero quale ragione determinativa della perdita di efficacia, allorché l’adempimento non avvenga), dovendo, non di meno, considerarsi la condizione come non avverata nel momento in cui la mora del soggetto obbligato abbia assunto il carattere di un inadempimento di non scarsa importanza, che renda non
più possibile l’adempimento dell’obbligazione contro la volontà del creditore, si è posto il problema di come debba essere regolato il fenomeno nella particolare ipotesi del trasferimento coattivo di un bene, in esecuzione specifica di un obbligo assunto con un contratto preliminare di compravendita, il cui effetto traslativo sia condizionato al pagamento del prezzo, allorché esso -e, cioè, il pagamento del prezzo- non avvenga.
Posto che, in tal caso, la natura costitutiva della pronuncia con effetti ex nunc (cfr. Cass. n. 8250/09, Cass., sez. un., n. 4059/10, Cass. n. 8693/16) rende attuale l’obbligo solo all’esito del suo passaggio in giudicato (cfr. Cass. n. 26226/07, Cass. n. 22997/18 e Cass. n. 27342/18), con riguardo al rapporto che si costituisce per effetto della sentenza di accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere una compravendita, il pagamento del prezzo, cui è subordinato il trasferimento della proprietà, se è vero, per un verso, che assolve alla funzione di condizione per il verificarsi dell’effetto traslativo, non perde, per altro verso, la sua natura di prestazione essenziale destinata ad attuare il sinallagma contrattuale, con la conseguenza che l’inadempimento della correlativa obbligazione può essere fatta valere dalla controparte -nel concorso dei relativi presupposticome ragione di risoluzione del rapporto o ipso jure o ope judicis e non già come causa di automatica inefficacia del rapporto, ai sensi dell’articolo 1353 del codice civile (cfr. Cass. n. 25364/06 ed, in termini analoghi, Cass. n. 20226/18).
E tanto perché, nella convergenza di tale duplice funzione del pagamento del prezzo ancora dovuto, quale prestazione essenziale del compratore, e, nel contempo, quale condizione dell’effetto traslativo, nell’ipotesi di omesso pagamento nel
termine fissato dalla sentenza o, in mancanza, nel congruo lasso di tempo necessario, la mora del promissario acquirente, all’esito del passaggio in giudicato della pronuncia costitutiva, assume i caratteri dell’inadempimento di non scarsa importanza per il creditore, rendendo non più possibile l’adempimento tardivo contro la volontà di quest’ultimo e giustificando la pretesa di risoluzione della sentenza-contratto.
Solo la risoluzione, infatti, può determinare la caducazione dell’effetto costitutivo, impropriamente qualificato come condizionato, prodotto dalla pronuncia giudiziale (cfr. Cass. n. 8164/22): e ciò perché, al momento del passaggio in giudicato della sentenza emessa ai sensi dell’articolo 2932 del codice civile, si producono gli effetti del negozio, determinandosi, nel caso di compravendita, il trasferimento della proprietà del bene e correlativamente l’obbligo dell’acquirente di versare il prezzo (o il suo residuo) eventualmente ancora dovuto (cfr. Cass. n. 8212/06, Cass. n. 10605/16 e Cass. n. 13577/18).
3.3. Pertanto, il pagamento del prezzo si cristallizza quale obbligo principale, al quale è tenuto l’acquirente, per effetto del passaggio in giudicato della sentenza costitutiva di esecuzione in forma specifica ed, in questa prospettiva, il riferimento alla ‘subordinazione’, collegata al pagamento del prezzo (intero o residuo ancora dovuto), non introduce una vera e propria condizione sospensiva di adempimento (seppure si tratti di istituto astrattamente ammissibile), né una condizione risolutiva dell’effetto traslativo, ma uno strumento che regola l’esigibilità dell’obbligo principale dell’acquirente: non è, dunque, il trasferimento ad essere ‘subordinato’ al pagamento del prezzo, ma è il pagamento del prezzo ad essere
‘subordinato’ al trasferimento, che si produce con il passaggio in giudicato della sentenza.
Ed, invero, sebbene sia innegabile la sussistenza di un obbligo mediato dalla prestazione finale, è irrefutabile che, al tempo della stipula del contratto definitivo, un siffatto obbligo di pagamento non è ancora esigibile, sicché non può essere elevato a condizione dell’azione giudiziale costitutiva (cfr. Cass. n. 8164/23).
3.4. Ne deriva, sul piano tributario, che, al di là del nomen juris , la condizione di pagamento del prezzo al quale il giudice abbia subordinato (o, forse, abbia collegato) l’efficacia reale della sentenza sostitutiva della compravendita immobiliare non è equiparabile ad una vera e propria condizione sospensiva, a prescindere dall’imputabilità dell’inadempimento del contratto preliminare al promissario acquirente o al promittente alienante, con la conseguenza che l’imposta di registro deve essere applicata in misura proporzionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del d.P.R. n. 131/1986, per la semplice ragione che l’attuazione del trasferimento coattivo venditionis causa è fisiologicamente connessa all’adempimento dell’obbligazione gravante sul promissario acquirente, dalla cui mera volontà viene a dipendere il consolidamento dell’effetto traslativo (cfr. Cass. n. 21055/25).
E, ai fini qui riguardati, non rileva nemmeno che l’operazione negoziale sia stata successivamente risolta o comunque sia stata caratterizzata da vicende che abbiano, in concreto, impedito o limitato l’attuazione del programma divisato dai contraenti, considerato che l’imposta de qua è una tipica imposta d’atto, che attiene, cioè, all’atto giudiziario nel suo contenuto intrinseco e negli effetti giuridici prodotti e che solo
in relazione a tali elementi deve essere interpretato, ai sensi dell’articolo 20 del d .P.R. n. 131/1986 (cfr. Cass. n. 14730/25).
3.5. Nella vicenda in esame, quindi, la corte regionale campana ha deciso in contrasto con i principi testé enunciati, avendo valorizzato la natura -a suo dire- non meramente potestativa della condizione sospensiva, costituita dal pagamento del prezzo, reputando che l’avveramento o il mancato avveramento di essa non dipendesse dal mero arbitrio RAGIONE_SOCIALE parti acquirenti, ma da legittime valutazioni di interesse e di convenienza (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine 3, 4 e 5), benché con la decisione -e, cioè, con la sentenza emanata ai sensi dell’articolo 2932 del codice civile – si fossero verificati i presupposti all’uopo richiesti dalla legge, essendo il pagamento del prezzo rimesso esclusivamente nella disponibilità RAGIONE_SOCIALE suddette parti acquirenti, nel senso precedentemente illustrato, ed essendosi determinato l’effetto traslativo in forza di tale sentenza e non del pagamento del prezzo, meramente collegato a quell’effetto, costituendone -per meglio dire- una conseguenza.
Con il secondo motivo, la ricorrente si è doluta, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 4, del codice di procedura civile, della violazione degli articoli 132 del codice di procedura civile, 36 del d.lgs. n 546/1992 e 111 della Costituzione, per avere la corte di merito motivato apparentemente, senza alcuna valutazione RAGIONE_SOCIALE emergenze processuali, riguardo alla ‘presunta perdita’, da parte di NOME, della facoltà di riscattare l’immobile concessole in locazione .
4.1. Il predetto motivo è assorbito dall’accoglimento del precedente motivo, risultandone superfluo ed ultroneo lo scrutinio.
Alla luce, pertanto, RAGIONE_SOCIALE osservazioni fin qui svolte, essendo fondato il primo motivo e dovendosi reputare assorbito il secondo motivo, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania, in diversa composizione, affinché, tenendo a mente i principi precedentemente illustrati, effettui un nuovo giudizio, attendendo, altresì, anche alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo e dichiara l’assorbimento del secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME