Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1081 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1081 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11070/2021 R.G., proposto
DA
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO, con studio in Carlentini (INDIRIZZO), ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL ), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, ove per legge domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL );
RESISTENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia -sezione staccata di Siracusa il 12 ottobre 2020, n. 5314/4/2020;
IMPOSTA DI REGISTRO ACCERTAMENTO SENTENZE (NON DEFINITIVA E DEFINITIVA) DI SCIOGLIMENTO PARZIALE DI COMUNIONE
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14 gennaio 2026 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia -sezione staccata di Siracusa il 12 ottobre 2020, n. 5314/4/2020, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di liquidazione n. NUMERO_DOCUMENTO da parte dell’RAGIONE_SOCIALE per l ‘ imposta di registro nella misura complessiva di € 5.644,13 sulla sentenza (definitiva) depositata dal Tribunale civile di Siracusa col n. 1130/2009, nella controversia promossa dallo stesso ricorrente per lo scioglimento di comunione ereditaria, dopo aver corrisposto l’imposta di registro nella misura complessiva di € 21.266,35 sulla sentenza (non definitiva) depositata dal Tribunale civile di Siracusa col n. 1166/2005 nel medesimo procedimento civile (n. 3162/1993 R.G.), ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME nei confronti dell ‘RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa il 7 maggio 2019, n. 1579/2/2019, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali.
Pur riconoscendo la tempestiva impugnazione dell’atto impositivo, il giudice di appello ha confermato nel merito la decisione di prime cure – che aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso originario del contribuente per tardiva proposizione -sul rilievo che l’ufficio impositore avesse correttamente proceduto alla tassazione RAGIONE_SOCIALE due sentenze in base ai rispettivi valori di ripartizione dell’asse ereditario (l’una, per la
componente immobiliare, e, l’altra, per la componente mobiliare).
L’RAGIONE_SOCIALE si è tardivamente costituita per la sola partecipazione all’eventuale udienza di discussione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è affidato a due motivi.
Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 21, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione agli artt. 360, primo comma, n. 3), e 366, n. 4), cod. proc. civ., per non essere stato tenuto conto dal giudice di secondo grado dell ‘eccezione proposta dall’appellante circa la connessione e la derivazione tra le due sentenze (non definitiva e definitiva), la quale avrebbe determinato l’applicazione della sola imposta di registro sulla statuizione comportante la tassazione più onerosa.
2.1 Il motivo è infondato.
2.2 In linea di principio, in tema di imposta di registro, l’art. 21, commi 1 e 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (secondo cui: «1 . Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto. 2. Se le disposizioni contenute nell’atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l’imposta si applica come se l’atto contenesse la sola disposizione che da’ luogo alla imposizione più onerosa »), è pacificamente applicabile anche agli atti giudiziari, per cui, al fine di ritenere necessariamente connesse e derivanti l’una dall’altra più statuizioni contenute in uno stesso provvedimento giudiziario, ciò che occorre, in virtù del comma 2 (norma eccezionale e di stretta interpretazione), è che non si possa concepire l’esistenza dell’una senza prescindere dall’altra,
configurandosi una connessione oggettiva per volontà della legge o per l’intrinseca natura RAGIONE_SOCIALE diverse statuizioni; al contrario, non rileva l’esistenza dì una mera connessione soggettiva per volontà RAGIONE_SOCIALE parti o di natura occasionale, rimanendo in tal caso le disposizioni soggette separatamente ad imposta (ai sensi della regola generale recata dal citato comma 1), come se ciascuna fosse un atto distinto (Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2020, n. 21713; Cass., Sez. Trib., 16 giugno 2023, n. 17359; Cass., Sez. Trib., 24 luglio 2025, n. 21020).
2.3 Peraltro, va rilevato che tra la sentenza non definitiva e la sentenza definitiva, che ripartiscono tra i condividenti masse omogenee di una sola ed unica eredità nell’ambito del medesimo giudizio, c’è un rapporto paritario di concorrenza nella comune funzione di scioglimento (ancorché parziale, perché ripartito per diverse tipologie di beni) della comunione ereditaria , al di fuori della portata dell’art. 21, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 . Per cui, l’imposta di registro deve essere liquidata in base all’art. 34 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per quanto la riscossione sia frazionata in relazione all’oggetto RAGIONE_SOCIALE scioglimento parziale per ciascuna sentenza, venendo sottoposto ad unica imposizione il valore complessivo dell’asse ereditario secondo la previsione dell’art. 8, comma 1, lett. d), dell ‘allegata tariffa parte prima ( con l’ aliquota dell’1%, in assenza di conguagli) .
2.4 Ne discende che la sentenza impugnata si è correttamente ispirata a tale principio, motivando il rigetto dell’appello nel senso che « legittimamente l’ufficio impositore ha proceduto alla tassazione di due sentenze del Tribunale di Siracusa, la n. 1166/2005 e la n. 1130/2009, in base ai valori RAGIONE_SOCIALE ripartizioni dell’asse ereditario stabilite nelle due sentenze, con
liquidazione dell’imposta di registro ammontante per la prima ad Euro 21.266,35 e per la seconda ad Euro 5.644,13 ».
Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 52 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione agli artt. 360, primo comma, n. 3), e 366, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado -nonostante l’eccezione proposta nel giudizio di prime cure e riproposta nel giudizio di appello dal ricorrente – di annullare l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro per totale difetto di motivazione.
3.1 Il motivo è inammissibile sotto vari profili.
3.2 Anzitutto, vi è carenza di autosufficienza per l’ omessa trascrizione in ricorso della motivazione dell’a tto impositivo.
Invero, secondo l’orientamento costante di questa Corte, nel giudizio tributario, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 cod. proc. civ., qualora il ricorrente censuri la sentenza di un giudice tributario sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento o di liquidazione, è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso ne riporti testualmente i passi che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentirne la verifica esclusivamente in base al ricorso medesimo, essendo il predetto avviso non un atto processuale, bensì amministrativo, la cui legittimità è necessariamente integrata dalla motivazione dei presupposti di fatto e dalle ragioni giuridiche poste a suo fondamento (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2004, n. 15867; Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2013, n. 9536; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2017, n. 16147; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9630; Cass., Sez.
5^, 8 luglio 2021, n. 19395; Cass., Sez. 6^-5, 8 settembre 2021, n. 24247; Cass., Sez. 6^-5, 27 ottobre 2021, n. 30215; Cass., Sez. 5^, 4 gennaio 2022, n. 29; Cass., Sez. Trib., 11 agosto 2023, n. 24547; Cass., Sez. Trib., 12 marzo 2024, n. 6501; Cass., Sez. Trib., 9 marzo 2025, n. 6259).
Nel caso di specie, in mancanza di trascrizione integrale dell’impugnato avviso di liquidazione nel corpo del ricorso, non bastando la eventuale riproduzione di stralci sparsi ed isolati nell’illustrazione complessiva del motivo (nella specie, comunque, non rinvenuti), che non consentono la ricostruzione dei passaggi rilevanti, non è concessa a questa Corte la possibilità di verificare la corrispondenza del contenuto dell’atto impositivo rispetto a quanto asserito dal contribuente; ciò comporta il radicale impedimento di ogni attività nomofilattica, la quale presuppone, appunto, la certa conoscenza del tenore dell’atto impositivo.
3.3 Aggiungasi, inoltre, che non si lamenta una specifica carenza del contenuto motivazionale, limitandosi il mezzo ad una generica denuncia della difformità dell’atto impositivo rispetto alle prescrizioni normative e ai principi giurisprudenziali sui presupposti dell ‘adeguatezza motivazionale.
3.4 Ad ogni buon conto, posto che la sentenza impugnata non si è espressamente pronunciata su tale questione, si può ritenere che vi sia stato un rigetto implicito della censura da parte del giudice di appello, secondo il principio per cui, in tema di contenzioso tributario, qualora il giudice, nonostante l’eccezione di nullità dell’atto impositivo, sia passato all’esame del rapporto sostanziale, si deve ritenere, per come è strutturato il giudizio di fronte alle commissioni tributarie, che ha ritenuto tale eccezione implicitamente infondata, atteso che
il giudizio tributario, ancorché avente ad oggetto l’accertamento del rapporto sostanziale, è formalmente costruito come giudizio di impugnazione dell’atto impositivo, il quale costituisce il ‘ veicolo di accesso ‘ al giudizio di merito, cui si perviene solo per il tramite di tale impugnazione, con la conseguenza che quando ricorrano vizi formali dell’atto, tali da condurre alla sua invalidazione, il giudice deve arrestarsi alla relativa pronuncia, rimanendo in tal guisa pienamente e correttamente esercitata la giurisdizione attribuitagli (da ultime: Cass., Sez. Trib., 10 dicembre 2024, n. 31827; Cass., Sez. Trib., 30 maggio 2025, n. 14562; Cass., Sez. Trib., 10 luglio 2025, n. 18941).
Il che esclude la stessa ipotizzabilità di un’omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. Difatti, è pacifico che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2020, n. 2153; Cass., Sez. 5^, 2 aprile 2020, n. 7662; Cass., Sez. 3^, 29 gennaio 2021, n. 2151; Cass., Sez. Trib., 3 agosto 2023, n. 23672; Cass., Sez. Trib., 13 agosto 2024, n. 22775; Cass., Sez. Trib., 13 luglio 2025, n. 19240).
4. Alla stregua RAGIONE_SOCIALE suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi l ‘in fondatezza/inammissibilità dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali, non essendo stata svolta attività difensiva dalla parte vittoriosa.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026 .
IL PRESIDENTE NOME COGNOME