Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4249 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4249 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25038/2022 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME; -Ricorrente-
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato;
-Controricorrente – avverso la sentenza della RAGIONE_SOCIALE Tributaria Regionale del Piemonte, sez. I, n. 401/2022, depositata in data 16 marzo 2022, non notificata; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale del Piemonte il 16 marzo 2022, n. 401/2022, non notificata, che si è pronunciata in
contro
versia su impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro relativa alla sentenza civile n. 5504/2017 del 16 novembre 2017 del Tribunale di Torino. Tale sentenza ha pronunziato: a) la risoluzione del contratto di fornitura di cogeneratore intercorso tra RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE per inadempimento grave e colpevole della parte convenuta RAGIONE_SOCIALE; b) la condanna di RAGIONE_SOCIALE, alla restituzione, in favore di parte attrice RAGIONE_SOCIALE della somma di Euro 212.530,00 oltre interessi legali dalla domanda e sino all’effettivo esborso; c) la condanna di RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni in favore di parte attrice RAGIONE_SOCIALE, della somma di Euro 184.345,42 oltre interessi legali dalla domanda e sino all’effettivo esborso.
L’avviso di liquidazione n. NUMERO_DOCUMENTO001 del 21 maggio 2019, notificato a mezzo del servizio postale il 30 maggio 2019, liquidava, a fronte di quanto statuito dal Tribunale, ai sensi degli artt. 37 e 54 del D.P.R. 131/1986 e dell’art. 8, Tariffa, Parte I del medesimo decreto, a carico di entrambe le società, responsabili in solido, l’imposta di registro, quantificandola in totale nella misura di Euro 6.492,00, distinta come segue: a) per la risoluzione del contratto, applicata la tassa fissa, pari a Euro 200,00; b) per il pagamento degli interessi moratori, pari a Euro 13.601,92, maturati sulla somma di Euro 212.530,00, applicata l’imposta proporzionale del 3% per un importo di Euro 408,00, mentre la condanna alla restituzione della somma capitale non è stata tassata; c) per la condanna al pagamento del risarcimento del danno, quantificato in Euro 184.345,42, e per la condanna al pagamento degli interessi moratori, calcolati in Euro 11.798,10, per un totale di Euro 196.143,52, applicata in misura proporzionale, pari al 3% della somma corrisposta in totale, ossia per un importo di Euro 5.884,00.
RAGIONE_SOCIALE impugnava l’avviso di liquidazione innanzi alla RAGIONE_SOCIALE tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso rilevando che
la condanna di tipo restitutorio nonché la condanna al pagamento di somme a titolo di risarcimento del danno ‘ sono conseguenza di una pronuncia di risoluzione del contratto, per cui l’imposta deve essere applicata in misura fissa.’ .
Sull’impugnazione dell’RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale, In parziale riforma della decisione di primo grado, con sentenza n. 401/2022, confermava l’atto impositivo nella parte in cui assoggettava a imposta proporzionale la somma e gli interessi dovuti a titolo di risarcimento del danno, compensando le spese di lite. La sentenza accoglieva l’appello, ritenendo corretta la tassazione proporzionale della somma di Euro 184.345,42 dovuta a titolo di risarcimento del danno e dei relativi interessi, mentre, con riferimento alla liquidazione dell’imposta di registro sugli interessi maturati sull’importo di Euro 212.530,00 (dovuto a titolo di restituzione), tassati in misura fissa, i giudici d’appello ritenevano che il trattamento fiscale dovesse corrispondere a quello riservato alla somma capitale, in quanto onere accessorio.
La società ha formulato un unico motivo di ricorso e ha depositato memoria illustrativa.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata all’adunanza camerale non partecipata del 16 gennaio 2026.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, la società contribuente denuncia la violazione dell’art. 8, comma 1, lett. e), della Tariffa, Parte Prima, del d.p.r. 131/1986, dell’art. 8, comma 1, lett. b), della Tariffa, Parte Prima, del d.p.r. 131/1986, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nella parte in cui la sentenza della RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale ha affermato che la fattispecie è inquadrabile nell’ambito della previsione di cui all’art.8, comma 1, lett. b), della Tariffa, Parte Prima, del d.p.r. 131/1986.
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. La tassazione RAGIONE_SOCIALE sentenze che pronunciano la risoluzione dei contratti ha la sua fonte sia nell’art. 37 d.P.R. n. 131/1986 che nell’art. 8 della tariffa – parte prima allegata al medesimo d.P.R.
La prima disposizione definisce le caratteristiche necessarie (decisorietà e definitività) affinché un atto giurisdizionale possa essere soggetto a imposta, mentre la seconda costituisce il decalogo degli atti tassabili.
Come è stato chiarito da Cass. Sez. 5, n. 17584/2012, le categorie degli atti giurisdizionali vengono in rilievo nella disciplina dell’imposta di registro (art. 8 tariffa – parte prima) non in relazione alla forma del provvedimento ma in relazione al carattere decisorio dello stesso (definitivo o non definitivo: art. 37 d.P.R. n. 131/1986) e con riferimento esclusivamente alla natura degli effetti giuridici prodotti in relazione all’oggetto del giudizio.
Si distinguono, pertanto, i provvedimenti:
con effetti traslativi o costitutivi di diritti reali (art. 8 lett. a);
con effetti obbligatori derivanti dalla condanna a prestazioni di natura patrimoniale consistenti nel praestare, dare aut facere (art. 8, lett. b);
con effetti di mero accertamento di diritti patrimoniali (art. 8, lett.
c);
tutti gli altri provvedimenti comportanti qualsiasi tipo di effetti, purché non aventi ad oggetto diritti di natura patrimoniale (art. 8, lett. d).
1.3. Accanto alla indicata elencazione, il legislatore tributario ha inteso disciplinare specificamente alcune ipotesi particolari (con norme che si pongono pertanto nel rapporto di species a genus rispetto alle categorie sopra elencate), in considerazione della peculiare rilevanza attribuita agli effetti prodotti dalla sentenza sull’atto negoziale ovvero
sugli interessi coinvolti nel giudizio, o ancora in considerazione di oggettive difficoltà classificatorie:
provvedimenti diretti alla eliminazione di un atto dalla realtà giuridica ovvero alla risoluzione del vincolo negoziale (provvedimento dichiarativo della nullità: provvedimento costitutivo dell’effetto di annullamento dell’atto: provvedimento che dispone la risoluzione del contratto: art. 8, lett. e);
-provvedimenti diretti ad incidere (sospensione ovvero scioglimento/cessazione degli effetti) sul vincolo di coniugio (art. 8, lett. f);
provvedimenti di omologazione (art. 8, lett. g).
Nelle ipotesi da ultimo indicate sub art. 8, lett. e) ed f), la particolare gravità degli effetti prodotti dal provvedimento giurisdizionale ha indotto il legislatore a considerare espressamente irrilevanti – ai fini della applicazione della imposta – eventuali statuizioni “accessorie” recanti la condanna alle restituzioni in denaro o beni (art. 8, lett. c) ovvero al pagamento di assegni od attribuzioni di beni patrimoniali già facenti parte di comunione tra i coniugi, anche se oggetto di successivi provvedimenti di modifica (art. 8, lett. f).
L’art. 8, comma 1, lett. e), dispone che le sentenze che dichiarano la nullità o pronuncino l’annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, sono soggette ad imposta di registro in misura fissa. Tale disposizione, derogativa di quella contenuta nella lett. b), si applica anche all’ipotesi di risoluzione del contratto (Cass. Sez. 5, n. 25610/2022) e trova la sua ragion d’essere nella assenza di qualsivoglia trasferimento di ricchezza, tanto in denaro, quanto in natura, ma nella semplice ricomposizione del patrimonio RAGIONE_SOCIALE parti così come esistente prima della pronuncia stessa.
1.4. Nella specie, si è al cospetto di una sentenza che dichiara la risoluzione del contratto di fornitura per inadempimento grave e colpevole
della parte convenuta RAGIONE_SOCIALE La decisione pronuncia inoltre la condanna di RAGIONE_SOCIALE, alla restituzione, in favore di RAGIONE_SOCIALE della somma di Euro 212.530,00 oltre interessi legali dalla domanda e sino all’effettivo esborso e al risarcimento dei danni nella misura di Euro 184.345,42 oltre interessi legali dalla domanda e sino all’effettivo esborso. Si tratta di statuizioni dirette a ripristinare per equivalente la preesistente situazione patrimoniale vulnerata dagli effetti derivanti dal contratto risolto.
1.5. Coerentemente, ne discende l’applicazione del principio secondo cui i provvedimenti dell’autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento o alla restituzione di somme di denaro sono assoggettati, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b), tariffa – parte prima allegata al d.P.R. n. 131/1986, a tassazione proporzionale, salvo che abbiano ad oggetto anche l’annullamento o la declaratoria di nullità dell’atto nel qual caso l’imposta deve essere determinata in misura fissa ai sensi della lett. e) del citato art. 8 (Cass. Sez. 5, n. 32969/2018). Stessa sorte seguono le imposte ipotecarie e catastali.
1.6. Nella specie, la sentenza ha dichiarato la risoluzione del contratto intercorso con la RAGIONE_SOCIALE e, pertanto, ha disposto la conseguente condanna in suo favore e a carico di RAGIONE_SOCIALE alla restituzione e al risarcimento dei danni. Le già menzionate statuizioni erano tese a ripristinare lo status quo ante. Sicché la statuizione risarcitoria avrebbe dovuto essere sottoposta, al pari di quella riferita alla condanna alla restituzione di somme, ad imposta in misura fissa e non proporzionale.
Secondo la giurisprudenza della Corte “In tema di imposta di registro, i provvedimenti dell’autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o valori o alla restituzione di denaro devono essere assoggettati, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b), della parte prima della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986 n.131, ad imposta proporzionale, a
meno che, oltre alla condanna al pagamento di una somma di denaro o all’imposizione di un obbligo restitutorio, non abbiano ad oggetto anche l’annullamento o la declaratoria di nullità di un atto: in quest’ultimo caso, infatti, l’imposta dovrà essere determinata in misura fissa, in applicazione della lett. e) del citato art. 8, comma 1, della parte prima della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986′ (Cass., Sez. VI, n. 20315/2017, Cass., Sez. V, n. 32969/2018 RV 652146-01; Cass., Sez. VI, n. 2792/2026). È stato quindi rilevato che ‘In materia di imposta di registro, l’art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa – parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 – è applicabile in caso di dichiarazione di nullità o pronuncia di annullamento sia di un contratto, sia di un atto unilaterale, essendo comune la funzione accessoria RAGIONE_SOCIALE statuizioni restitutorie o risarcitorie di ripristinare ex tunc lo status quo ante e di ristabilire la consistenza originaria del patrimonio vulnerato dagli effetti derivati dal contratto o dall’atto unilaterale nullo o annullabile.’ (Cass., n. 21020/2025, rv. 675401-01).
1.7. La sentenza impugnata ha affermato, per quanto di interesse nella presente sede: << Non è condivisibile il principio espresso dalla CTP e dalla giurisprudenza richiamata che le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno debbano considerarsi effetto diretto e consequenziale rispetto alla pronuncia di risoluzione di un contratto, o meglio dal punto di vista fattuale ben può essere che da un contratto risolto consegua anche un danno, ma questo ha natura giuridica e presupposti diversi dalla risoluzione derivando dall'inadempimento contrattuale ex art. 1223 c.c. e non può quindi essere assimilato il trattamento fiscale espressamente previsto per la risoluzione del contratto. Sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno e sulla relativa somma liquidata a titolo di interessi dovrà pertanto applicarsi la tariffa proporzionale del 3% quale imposta di registro ' .
1.8. Nel caso di specie, la condanna al pagamento di somme a titolo di risarcimento del danno con relativi interessi è conseguenza di una pronuncia di risoluzione del contratto ed è una statuizione accessoria volta a ristabilire la consistenza originaria del patrimonio, con conseguente applicazione dell'imposta in misura fissa.
Il ricorso va quindi accolto, la sentenza deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, il ricorso può essere deciso nel merito ex art. 384 c.p.c. con l'accoglimento del ricorso originario proposto dal contribuente.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie il ricorso proposto dalla società contribuente.
Condanna l'RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio che liquida: per il giudizio di primo grado, nella misura di euro 3.400 per compensi, oltre accessori di legge; per il giudizio di secondo grado, nella misura di euro 3.800,00 per compensi, oltre accessori di legge; per il giudizio di legittimità, nella misura di euro 3.082,00 per compensi e di euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma, il 16/01/2026.
Il Presidente Dott. NOME COGNOME