Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9834 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9834 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/04/2023
ORDINANZA
sul ricorso 534/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE P_IVA, in persona del Direttore Generale pro tempore, domiciliata in INDIRIZZO, presso RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende, ope legis ;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , COGNOME NOME in proprio e quale erede universale di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME E COGNOME NOME;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1128/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA SEZ. STACCATA DI LECCE depositata il 05/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/03/2023 dal AVV_NOTAIO Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Ritenuto che:
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia -sezione staccata di Lecce – n. 1128/2020, che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione per l’omesso integrale pagamento dell’imposta d i registro in relazione alla sentenza n. 407/2009, pronunciata dal Tribunale di Lecce sez. staccata di Maglie che – dopo aver condannato la Banca Unicredit spa al pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALE, della somma di euro 2.247.357,26 in ragione d ell’indebita percezione di interessi ultra legali, di commissioni di massimo scoperto, di spese e di importi relativi ad anatocismo trimestrale, ha accolto la domanda riconvenzionale della banca e condannato la società RAGIONE_SOCIALE al pagamento de ll’importo di euro 266.966,04 a titolo di interessi moratoririgettava l’appello dell’Ufficio, confermando la decisione di prime cure.
In fase di registrazione della sentenza l’Ufficio applicava l’imposta in misura fissa, ma successivamente correggeva la liquidazione iniziale perché riteneva trattarsi di una sentenza di condanna al pagamento di somme con conseguente applicazione dell’imposta di registro nella misura proporzionale del 3%.
L’adita CTP ha accolto parzialmente i ricors i dei contribuenti, statuendo che alla sentenza registrata oggetto della liquidazione doveva essere applicata l’imposta proporzionale di registro limitatamente al capo della pronuncia contenente la condanna al pagamento degli interessi moratori, mentre doveva essere
applicata l’imposta di registro in misura fissa in relazione al capo della sentenza concernente la condanna della Banca alla restituzione della somma sopra indicata nei confronti dei ricorrenti. La CTR rigettava l’appello proposto dall’Ufficio, prel iminarmente censurando il comportamento dell’Ufficio (che ha riliquidato l’imposta in misura proporzionale) ‘senza esplicazione del procedimento adottato’, statuendo che nel caso di specie si versa ‘ in un’ipotesi di condanna avente ad oggetto la restituzio ne di una somma indebita, in quanto priva di titolo o meglio avente causa in un titolo dichiarato nullo per contrarietà a norme imperative di legge. La sentenza non prevede la condanna alla corresponsione di interessi moratori ‘.
L’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso in ordine a due motivi.
I contribuenti sono rimasti intimati. RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore e COGNOME NOME, in nome proprio, hanno depositato memoria con procura speciale in favore degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME del Foro di Lecce.
Considerato che:
Va preliminarmente rilevato che non può tenersi conto della memoria dei contribuenti da ultimo menzionati, non avendo essi depositato tempestivo controricorso, per cui devono considerarsi intimati.
Va quindi esaminato prioritariamente, in relazione all’esame della ragione più liquida, il secondo motivo del ricorso, col quale si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 37 e dell’art. 8 lettera b) del D.P.R. n. 131/1986, anche in relazione agli artt. 1362 e 1363 c.c., con riferimento all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la CTR errato nel ritenere di dover tassare la sentenza in misura fissa.
Il motivo va respinto, siccome inammissibile e comunque infondato.
L’ art. 37, comma 1, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 prevede, in linea generale, che sono soggetti ad imposta di registro «gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere», l’art. 8, comma 1, lett. b) e lett. e), della Tariffa – parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 stabilisce la soggezione, rispettivamente, ad imposta in misura proporzionale del 3% per i provvedimenti «recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura» e ad imposta in misura fissa per i provvedimenti «che dichiarano la nullità o pronunciano l’annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto». Peraltro, la nota II al citato art. 8 della Tariffa – parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 precisa che: «Gli atti di cui al comma 1, lettera b), (…) non sono soggetti all’imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 40 del testo unico».
La questione controversa ha gi à formato oggetto di esame da parte della Corte (v. n. 25610/2022; Cass., 17 giugno 2021, n. 17233 e Cass. n. 26561 del 2022) che ha condivisibilmente rilevato che i provvedimenti giudiziari che dichiarano la nullità o pronunciano l’annullamento di un atto, ancorché di condanna alla restituzione di denaro o beni, o di risoluzione di un contratto, anche quando la dichiarazione di nullità riguardi singole clausole ex art. 1419, comma 2, c.c., e non l’intero contratto che sopravvive tra le parti con la sostituzione della disciplina legale alle clausole nulle (nella specie, clausole di capitalizzazione trimestrale di interessi debitori relativi a contratti bancari con condanna della banca alla restituzione di somme indebitamente riscosse), sono soggetti ad
imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa – parte prima – allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, essendo irrilevante che essi riguardino corrispettivi o prestazioni soggetti ad IVA, non trovando applicazione alla ripetizione di indebito oggettivo il principio di alternatività di cui all’art. 40 del d.P.R. citato, né l’art. 8, comma 1, lett. b), della suddetta tariffa, il quale postula la fisiologica validità (“in toto et in qualibet parte”) del contratto originante le obbligazioni per le quali si chiede al giudice di pronunciare la condanna al pagamento o alla consegna.
Non è mai stato dubbio, nella giurisprudenza della Corte che la disposizione tariffaria di cui all’art. 8, c. 1, lett. e), della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. n. 131 del 1986 nel prevedere la tassazione in misura fissa degli atti giudiziari «che dichiarano la nullit à o pronunciano l’annullamento di un atto, ancorch è portanti condanna alla restituzione di denaro o beni» – debba riferirsi a quella categoria di atti, disciplinati dallo stesso d.p.r. cit., art. 38, che, in quanto nulli o annullabili, ci ò non di meno, sono soggetti all’obbligo di registrazione, ed al conseguente versamento della relativa imposta (Cass., 9 ottobre 2020, n. 21819; Cass., 19 marzo 2018, n. 6832; Cass., 11 dicembre 2012, n. 22606; Cass., 31 marzo 2011, n. 7340; Cass., 7 maggio 2008, n. 11083); atti, questi, che, – in considerazione del dato letterale e della ratio RAGIONE_SOCIALE disposizioni di cui all’art. 38, cit., – risultano affetti da «patologie ascrivibili a vizi esistenti “ab origine”» (Cass., 20 gennaio 2015, n. 791; Cass., 26 ottobre 2005, n. 20822; Cass., 1 aprile 2003, n. 4971; sulla sostanziale omogeneit à RAGIONE_SOCIALE discipline poste, dapprima dal d.p.r. n. 634 del 1972, art. 36, di poi dal d.p.r. n. 131 del 1986, art. 38, v. Cass., 26 ottobre 2005, n. 20822; Cass., 20 giugno 2002, n. 8975; Cass., 21 novembre 1995, n. 12039).
Del resto la Corte ha da tempo rimarcato il rilievo, ai fini dell’imposizione di registro, degli effetti giuridici potenziali dell’atto
(Cass., 13 novembre 1987, n. 8345; Cass., 28 gennaio 1986, n. 551) e lo stesso Giudice RAGIONE_SOCIALE Leggi ha avuto modo di escludere la violazione dell’art. 53 Cost. con riferimento alla tassazione RAGIONE_SOCIALE sentenze suscettibili di essere riformate (Corte Cost., 28 luglio 1976, n. 198; Corte Cost., 29 dicembre 1972, n. 200).
La Corte ha, altres ì , avuto modo di precisare che, tra le previsioni di cui all’art. 8 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, si pone un rapporto da genere a specie, non essendovi dubbio, anche in ragione del loro tenore letterale, che la previsione di cui alla lett. e) ha, rispetto alle altre disposizioni, carattere speciale. Difatti «il legislatore ha ritenuto di applicare l’aliquota in misura fissa nei casi in cui il provvedimento comporti una caducazione del titolo del precedente trasferimento e la condanna conseguente abbia contenuto e funzione meramente restitutori, mirando a ripristinare la situazione patrimoniale qua ante actum».
In ragione, quindi, di detto rapporto di specialit à , le ipotesi previste dalla lett. e) risultano di stretta interpretazione, «in quanto sottoposte ad una disciplina diversa, sicch é essa non pu ò essere estesa oltre i casi espressamente contemplati dalla legge» (Cass., 25 febbraio 2009, n. 4537; v., con riferimento agli effetti restitutori involgenti obblighi di pagamento di somme di denaro, Cass., 20 dicembre 2018, n. 32969; Cass., 23 agosto 2017, n. 20315).
Non è , dunque, dubbio che la previsione di cui all’art. 8, c. 1, lett. e), della tariffa, cit., debba correlarsi ad una caducazione (per nullit à o annullamento) dell’atto negoziale che, – avendo dismesso la sua idoneit à (in quanto potenziale, al momento della registrazione) alla produzione degli effetti giuridici dei quali costituiva la fonte, – d à accesso, con ci ò , e sia pur nei limiti delineati dall’art. 38, c. 2, cit., al ripristino RAGIONE_SOCIALE posizioni originarie dei contraenti (col diritto alla restituzione dell’imposta versata); fattispecie presupposta questa che, del resto, è inequivocamente espressa dal riferimento a istituti che, – quali la ratifica (artt. 1398
e 1399 cod. civ.), la conferma (artt. 590 e 799 cod. civ.) e la convalida (art. 1444 cod. civ.), – sono deputati a stabilizzare gli effetti dell’atto nullo o annullabile.
Nel caso di specie, infatti, la CTR, quanto al contenuto della sentenza civile, relativamente alla pronuncia di condanna avente come destinataria la banca, statuisce che es sa riguarda ‘ un’ipotesi di condanna avente ad oggetto la restituzione di una somma indebita, in quanto priva di titolo o meglio avente causa in un titolo dichiarato nullo per contrarietà a norme imperative di legge. La sentenza non prevede la condanna alla corresponsione di interessi moratori ‘. Pertanto, si deve assumere che detta condanna ha ad oggetto la restituzione di una somma indebita avente causa in un titolo parzialmente nullo.
Con il primo motivo del ricorso l’RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 324 c.p.c. e in combinato disposto con il d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2, art. 50 nonché con art. 54, comma 2, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., avendo la CTR violato il giudicato interno formatosi sulla questione della legittimità della motivazione -decisa dal giudice di primo grado e non impugnata incidentalmente dai contribuentinonché il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Il motivo è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse per le ragioni sopra esposte, tenuto anche conto della natura di mero obiter dictum RAGIONE_SOCIALE considerazioni riguardanti il preteso vizio di motivazione dell’avviso di liquidazione.
Conclusivamente il ricorso, in parte inammissibile in parte infondato, va respinto. Nulla sulle spese, dovendo i contribuenti ritenersi intimati per mancata tempestiva proposizione di controricorso. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello
Stato, non si applica l’art. 13, comma 1quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Roma, 14 marzo 2023