Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1986 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1986 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/01/2026
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 1868/2021 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, con l’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che li rappresenta e difende
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, con l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA), che le rappresenta e difende
-controricorrenti- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del Lazio n. 1397/2020 depositata il 04/06/2020.
udita la relazione svolta nelle camere di consiglio del 15/01/2026 e, a seguito di riconvocazione, del 25/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
I contribuenti hanno impugnato dinanzi alla CTP di Roma l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro e irrogazione RAGIONE_SOCIALE relative sanzioni n. 2014003l1JOOOJ67930026, emesso in relazione a un lodo arbitrale reso esecutivo con decreto depositato dal Presidente
del Tribunale di Roma il 10.12.2014, che ha definito una controversia fra alcune società concessionarie del gioco del RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, in relazione al rapporto concessorio in essere fra le stesse.
Con tale lodo arbitrale, l’RAGIONE_SOCIALE era stata condannata al risarcimento dei danni per € 28.724.768,74.
Su istanza dei ricorrenti ex art. 825 c.p.c. era stato concesso dal Presidente del Tribunale di Roma il decreto di esecutorietà del suddetto lodo arbitrale.
Instaurato il giudizio di impugnazione per nullità ex art. 828 c.p.c., su istanza del l’RAGIONE_SOCIALE, l’ordinanza depositata dalla Corte d’Appello di Roma il 21.04.2015 ha sospeso l’efficacia esecutiva del lodo arbitrale.
I ricorrenti hanno rappresentato alla CTP di Roma che l’impugnato avviso di liquidazione non aveva più ragione di essere erogato in presenza di una sospensione del lodo e che, comunque, il lodo doveva essere registrato ‘ a debito ‘.
Con sentenza n. 19592/17/2018, la CTP di Roma ha rigettato il ricorso.
I contribuenti hanno, indi, interposto appello, deducendo in primo luogo la violazione o falsa applicazione dell’art. 37 del d.P.R. n. 131/ 1986, in base all’assunto per cui, avendo la Corte d’Appello di Roma sospeso l’efficacia esecutiva del lodo arbitrale, ne è derivata l’inefficacia del provvedimento di esecutorietà, con la conseguenza che il provvedimento medesimo non può esplicare effetti giuridici neppure ai fini fiscali, e dunque non sarebbe dovuta l’imposta di registro. Con il secondo motivo di appello, gli appellanti hanno lamentato la violazione dell’art. 59 del d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che la sentenza impugnata avrebbe dovuto prevedere la registrazione ‘ a debito ‘ del provvedimento, in base al combinato disposto con l’art. 158 del d.P.R.
115/2002. A loro avviso, era erronea la motivazione dell’ ufficio erariale secondo cui la registrazione a debito richiederebbe una richiesta del cancelliere, poiché la legge non subordina tale adempimento a tale condizione.
RAGIONE_SOCIALE si è costituita in giudizio, contestando le doglianze e chiedendo il rigetto dell’appello. In via incidentale e condizionata, l’RAGIONE_SOCIALE ha chiesto, in caso di accoglimento dell’appello, di dichiarare il difetto di giurisdizione, ritenendo che il rapporto tra le parti non sia di natura tributaria, ma civilistica, da far valere davanti al giudice ordinario.
In via incidentale subordinata, l’RAGIONE_SOCIALE ha chiesto di dichiarare che solo la parte appellante fosse tenuta al pagamento dell’imposta di registro, escludendo la prenotazione a debito per mancanza dei presupposti previsti dall’art. 59 del d.P.R. n. 131/1986.
Con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR ha rigettato l’appello. In particolare, la commissione del gravame ha ritenuto che l’imposta di registro fosse dovuta anche se l’efficacia esecutiva del lodo arbitrale era stata successivamente sospesa, poiché l’art. 37 del d.P.R. n. 131/1986 assoggetta a imposta i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali, anche se impugnati. Ha, inoltre, escluso l’applicabilità della prenotazione a debito, riservata ai procedimenti contenziosi civili e amministrativi, poiché la richiesta di esecutorietà del lodo ex art. 825 c.p.c. rientra nella volontaria giurisdizione e, pertanto, l’imposta grava sulla parte privata richiedente, ai sensi dell’art. 57 del d.P.R. n. 131/1986.
Avverso la suddetta sentenza di gravame i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Successivamente, la RAGIONE_SOCIALE ha depositato nota difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve darsi atto che la RAGIONE_SOCIALE ha depositato il 7.01.2026 copia di pec inviata alla Cancelleria il 2.01.2026, con la quale comunicava che il proprio difensore era deceduto sin dal mese di agosto.
Inoltre, risulta comunicazione della Cancelleria, che rende noto il decesso di COGNOME il 18.09.2025 e la cancellazione della RAGIONE_SOCIALE dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese sin dal 9.05.2023.
Alla luce di tali sopravvenienze, si deve, quindi, rinnovare la comunicazione dell’avviso di adunanza camerale ai ricorrenti, in quanto assistiti dal medesimo difensore deceduto, al fine di consentire la nomina di nuovo difensore (Cass., Sez. Un., 13.01.2006, n. 477) per l’eventuale deposito di memorie difensive, rispettivamente:
alla RAGIONE_SOCIALE, presso l’indirizzo pec risultante dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese;
agli ex soci della RAGIONE_SOCIALE, cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese;
-agli eredi di COGNOME NOME, impersonalmente e collettivamente, presso l’ultim o domicilio in vita del defunto.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per rinnovare la comunicazione dell’avviso di adunanza camerale secondo le modalità specificate in motivazione e manda alla cancelleria per i conseguenti adempimenti. Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 15.01.2026 e, a seguito di riconvocazione, del 23.01.2026.
Il Presidente NOME COGNOME