Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6365 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6365 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15117/2019 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 5034/2018 depositata il 21/11/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello dell’Agenzia dell e entrate e confermava l’avviso di liquidazione impugnato (per l’imposta di registro);
ricorre in cassazione la RAGIONE_SOCIALE con un solo motivo di ricorso, integrato da memoria;
resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate che chiede il rigetto del ricorso.
…
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve respingersi, con la condanna alle spese del giudizio di legittimità, con il raddoppio del contributo unificato.
Con un solo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 37, d.P.R. n. 131 del 1986 e dell’art. 8, lettera B, tariffa, parte prima allegata al citato d.P.R. 131/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. c iv.
Per la ricorrente il pagamento dell’imposta di registro proporzionale al momento della registrazione del lodo arbitrale (in data 1 giugno 2011, registrazione del lodo con versamento di euro 79.563,72) non poteva essere duplicato al momento della registrazione del decreto ingiuntivo (che condannava il debitore NOME COGNOME al pagamento della somma di cui al lodo e alle ulteriori somme per spese e rimborso dell’imposta di registro) che aveva come presupposto il lodo suddetto. Per la ricorrente, quindi, al fine di evitare la duplicazione l’imposta applicabile al decreto ingiuntivo è dovuta in maniera fissa; e comunque, in via subordinata, nella determinazione dell’imposta di registro in misura proporzionale va scomputata l’imposta già assolta in sede di registrazione del lodo .
Deve darsi continuità all’orientamento di questa Corte di Cassazione sul punto controverso, che ha ritenuto applicabile l’imposta di registro in misura proporzionale al decreto ingiuntivo per il pagamento di somme di cui al lodo (senza distinzione di lodo rituale
o irrituale): «In tema di imposta di registro, in caso di pluralità di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, ciascuno di essi è soggetto autonomamente ad imposizione, senza che possa attribuirsi rilevanza alla circostanza che si riferiscano al medesimo oggetto ed alle stesse parti, in quanto il tributo non è volto a colpire il trasferimento di ricchezza, ma inerisce direttamente all’atto, preso in considerazione in funzione degli effetti giuridici ed economici che è destinato a produrre.(Nella specie, in applicazione del principio, la SRAGIONE_SOCIALEC. ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto insussistente una duplicazione d’imposta nell’ipotesi di due diverse registrazioni di distinti provvedimenti giudiziari, l’uno avente ad oggetto i lodi arbitrali e l’altro il decreto ingiuntivo per la restituzione di una somma versata in esecuzione di una sentenza non definitiva di annullamento dei lodi)» (Sez. 5 – , Ordinanza n. 9501 del 18/04/2018, Rv. 647830 -01; vedi anche Sez. 5 – , Sentenza n. 17808 del 19/07/2017, Rv. 645015 – 01).
Si è anche specificato, con riguardo al lodo irrituale, che «Si tratta di principi che – quanto a distinzione ed autonomia dei presupposti di imposta – devono a fortiori valere per il presente caso; mentre il decreto ingiuntivo viene tassato autonomamente come atto giudiziario del quale il creditore necessita per porre in esecuzione il titolo, nella specie appunto costituito dal lodo irrituale, quest’ultimo viene invece tassato in base al suo contenuto contrattualepatrimoniale, così da rientrare nella tassazione di registro ordinaria. Non vi è dunque doppia imposizione perché gli oggetti sono diversi, e così gli effetti dei due atti (giudiziale e contrattuale)» (Cass., Sez. 5°, Ordinanza n. 16657 dell’11/06/2021).
Quello che rileva, infatti, sono gli effetti giuridici dell’atto sottoposto a registrazione e non il trasferimento di ricchezza (imposta d’atto). Gli effetti sono diversi per il lodo e per il decreto ingiuntivo.
Il ricorso in cassazione, del resto, non contiene efficaci critiche per mutare l’orientamento della Corte: «In tema di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (sostanziali o processuali), il principio di specificità dei motivi, di cui all’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., deve essere letto in correlazione al disposto dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., essendo dunque inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso che, nel denunciare la violazione di norme di diritto, ometta di raffrontare la ratio decidendi della sentenza impugnata con la giurisprudenza della S.C. e, ove la prima risulti conforme alla seconda, ometta di fornire argomenti per mutare orientamento» (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 5001 del 02/03/2018, Rv. 648213 – 01).
Anche sulla condanna del decreto ingiuntivo relativa al pagamento (rimborso) dell’imposta di registro, versata dal ricorrente per il lodo, deve applicarsi l’imposta di registro. L’imposta di registro pagata (anticipata) dalla ricorrente, infatti, diventa un credito azionato con il decreto ingiuntivo e, in quanto tale, soggetto all’imposta di registro proporzionale .
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 28/11/2024.