Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24303 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24303 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 01/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 868/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATERAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lazio n. 3519/2018 depositata il 24/05/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 08/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate;
ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate con due motivi;
Intesa Sanpaolo s.p.a. è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere cassata con decisione nel merito (di rigetto dell’originario ricorso della contribuente) da parte di questa Corte di Cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Con il primo motivo di ricorso l’ Agenzia delle entrate prospetta violazione di legge (art. 22, 40 e art. 6 della tariffa del d. P.R. n. 131/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) in quanto nel decreto ingiuntivo era enunciata la fideiussione non registrata c he avrebbe dovuto scontare l’imposta proporzionale, e non quella fissa.
Il motivo è fondato; questa Corte di legittimità già si è pronunciata sul caso in giudizio, con decisioni alle quali deve darsi continuità, anche perché non sussistono elementi, neanche prospettati, per modificare l’orientamento consolidato: «In tema di imposta di registro, la fideiussione menzionata in un decreto ingiuntivo, a prescindere che esso sia o meno esecutivo, è soggetta all’imposta di registro, in quanto la funzione antielusiva dell’art. 22 TUR presuppone che l’atto non registrato, riconducibile agli atti da assoggettare a registrazione in termine fisso, sia enunciato in un provvedimento giudiziario, trovando altresì applicazione le sanzioni previste, per l’omessa registrazione del contratto, dall’art. 69 del TUR.» (Cass. Sez. 5, 09/11/2023, n. 31177, Rv. 669755 -01; vedi anche Cass. Sez. 5, 12/07/2013, n. 17237, Rv. 627335 -01 e Cass. Sez. 5, 21/09/2016, n. 18454, Rv. 640974 -01 -nei limiti del credito ingiunto -).
Con il secondo motivo la ricorrente prospetta violazione di legge (art. 40, art. 8 della tariffa, d.P.R. n. 131 del 1986, art. 15, primo comma, d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) in quanto sugli interessi e la rivalutazione monetaria l’imposta di registro deve essere applicata in misura proporzionale, in quanto queste componenti non concorrono a formare la base imponibile ai fini Iva.
Il motivo è fondato, dalla lettura del decreto ingiuntivo emerge la natura moratoria degli interessi e non la loro natura corrispettiva. Nell’art. 15, primo comma, d.P.R. n. 633 del 1972, infatti, è previsto che sono escluse dal computo della base imponibile da assoggettare all’ imposta le somme dovute a titolo di interessi di mora o di penalità per ritardi (rivalutazione monetaria). Nel caso in giudizio accertata la natura di interessi moratori, l’imposta di registro deve essere dunque proporzionale (al 3%, vedi sul punto Cass. Sez. 5, 22/04/2024, n. 10837, Rv. 671060 -01; v. anche Cass. n. 33535/22).
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza; le spese dei giudizi di merito possono compensarsi interamente, in una valutazione complessiva del procedimento, stante il consolidarsi in corso di causa dei su richiamati orientamenti interpretativi.
P.Q.M.
accoglie i due motivi del ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della banca contribuente;
Condanna quest’ultima al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Spese dei giudizi di merito compensate interamente.
Così deciso in Roma, in data 08/04/2025 .