Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6768 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6768 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2026
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 4106/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;
-Ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE e per essa RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante protempore;
entrambe rappresentate e difesa, dall’AVV_NOTAIO, giusta procura in atti;
-Controricorrenti- avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della RAGIONE_SOCIALE, Sez. 5, n. 741/2021, pronunziata il 17 luglio 2020, depositata il 1° dicembre 2021 e notificata il 20 dicembre 2021,
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, Intesa Sanpaolo RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE impugnavano l’avviso di liquidazione dell’imposta proporzionale di registro pretesa -nella misura di euro 145.595,00 dall’Amministrazione Finanziaria, ex art. 8, I° comma, punto a) della Tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 131/1986, sull’ordinanza di assegnazione di somme pignorate presso terzi, emessa in data 12 ottobre 2016 dal Tribunale di Cagliari in funzione di Giudice dell’esecuzione, nella procedura esecutiva promossa dalle banche creditrici nei confronti di COGNOME NOME e della RAGIONE_SOCIALE quale soggetto terzo pignorato. Con tale atto, il Tribunale assegnava alle creditrici procedenti le somme dichiarate dovute dal terzo sino al soddisfacimento del credito come determinato in euro 29.118.912,77, e rivolgeva, inoltre, al terzo pignorato l’ordine di versamento di una somma pari a un decimo della retribuzione mensile maturata dal debitore esecutato, al netto RAGIONE_SOCIALE ritenute previdenziali e, nel caso di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, di una somma pari al decimo del trattamento dovuto per la fine del rapporto accantonata presso il terzo, sino al totale soddisfacimento di quanto determinato.
L’adita Commissione accoglieva il ricorso ed annullava l’atto impugnato, ritenendo applicabile l’imposta in misura fissa, a tal fine assumendo, da un lato, che l’assegnazione RAGIONE_SOCIALE somme, lungi dal costituire una cessione di credito, fosse sussumibile nella figura giuridica della procura all’incasso o della delegazione di pagamento, e dall’altro affermando che, trattandosi di crediti di lavoro e costituendo elemento essenziale l’esistenza in vita del titolare, i crediti assegnati non sarebbero neppure maturati ed era sicuramente incerto il loro ammontare. Affermava che il provvedimento giudiziale non assegnava un credito
determinato ma una somma il cui ammontare era indeterminato, con conseguente inapplicabilità dell’imposta in misura proporzionale.
La pronuncia, appellata dall’Ufficio, veniva successivamente confermata dalla Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE con sentenza n. 741/2021, depositata il 1° dicembre 2021 e notificata il 20 dicembre 2021. I giudici d’appello condividevano il ragionamento e le conclusioni della sentenza impugnata ed affermavano, inoltre, che l’ordinanza di assegnazione ‘non contiene alcuna condanna al pagamento di somme ma è finalizzata alla mera attuazione di un titolo esecutivo (suprema Corte sentenza n. 9400/2007)’.
Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso, notificato il 2 febbraio 2022, l’RAGIONE_SOCIALE, articolando tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con controricorso e prodotto memoria illustrativa.
Considerato che:
Con il primo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per omessa, apparente e apodittica motivazione, in parte enunciata ‘per relationem’ al contenuto della decisione di primo grado, senza alcuna puntuale disamina RAGIONE_SOCIALE censure svolte dall’Ufficio appellante. L’RAGIONE_SOCIALE censura la motivazione in quanto omessa con riguardo alla richiesta di riforma della condanna alle spese, e in quanto apodittica, avendo la Commissione attribuito all’amministrazione un difetto di prova dei presupposti impositivi, pur a fronte di un ‘thema decidendum’ esclusivamente incentrato su questione interpretativa RAGIONE_SOCIALE norme applicabili.
Con il secondo motivo, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, in relazione agli artt. 552, 553 e 554 c.p.c., 2 e 37 del d.P.R. n. 131 del 1986 e 6 e 8 comma 1, lett. a), dell’allegata Tariffa, parte prima,
ritenendo erronea l’esclusione, da parte del giudice di merito, nel caso di specie, dell’imposta proporzionale di registro, perché l’ordinanza di assegnazione di crediti ex art. 554 c.p.c. integrerebbe non un provvedimento che “non contiene alcuna condanna al pagamento di somme ma è finalizzata alla mera attuazione di un titolo esecutivo (suprema Corte sentenza numero 9400/2007)’, bensì un atto che, nel definire la procedura esecutiva, realizza la pretesa creditoria attuando il trasferimento della titolarità di un credito, sicuramente soggetto ad imposta proporzionale di registro.
La ricorrente oltre a censurare la sentenza per aver fatto impropriamente riferimento a una pronunzia della Corte di Cassazione riguardante una situazione completamente diversa, ribadisce che, al contrario di quanto ritenuto dalla Commissione tributaria regionale, il provvedimento di assegnazione somme nell’ambito della procedura esecutiva presso terzi determina una modificazione soggettiva del rapporto originario, con la cessione del credito in favore del creditore del soggetto esecutato, unico soggetto legittimato a pretendere il pagamento RAGIONE_SOCIALE somme assegnate. L’atto di assegnazione, inoltre, in quanto cessione del credito assoggettata alla tassazione proporzionale, contiene e assorbe la disposizione relativa all’ordine di pagamento nei confronti del terzo pignorato, che sconta la diversa imposta fissa, ai sensi dell’art. 11 della Tariffa, Parte I, allegata al T.U.R., relativa, in sintesi, agli atti non aventi prestazioni a contenuto patrimoniale.
Con il terzo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, comma I, n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt. 20 e 49 del d.P.R. n. 131/1986 per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente valorizzato l’assegnazione dilazionata nel tempo, l’incertezza circa la futura realizzazione della somma pignorata nonché affermato l’illegittimità della tassa proporzionale del credito di lavoro non ancora maturato. Le argomentazioni spese dai giudici d’appello, secondo
la ricorrente, non possono ritenersi rilevanti dal punto di vista fiscale e ai fini dell’imposta di registro, che si applica, in base all’art. 20 d.P.R. n. 131/1988 esclusivamente in base alla natura e agli effetti giuridici dell’atto, restando privi di significato gli elementi valorizzati dalla sentenza al fine di escludere la tassazione proporzionale in rapporto al valore complessivo del credito vantato.
4. -la quaestio iuris di fondo posta dal terzo motivo del ricorso riveste rilevanza nomofilattica ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., così che ne risulta opportuna la trattazione in pubblica udienza;
5. – in particolare, merita di essere affrontata e approfondita la questione -di evidente natura nomofilattica e comunque di particolare rilevanza, ai sensi dell’art. 375, primo comma, c.p.c. relativa alla determinazione della base imponibile dell’imposta proporzionale di registro su ordinanza di assegnazione del G.E., resa in procedura di pignoramento presso terzi di crediti di ammontare indeterminato; la fattispecie in esame riguarda, infatti, un’ordinanza di assegnazione ‘de futuro’, avente ad oggetto la frazione di 1/10 della retribuzione mensile maturata dal debitore esecutato e, nel caso di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, l’importo pari al decimo del trattamento dovuto per la fine del rapporto accantonata presso il terzo, sino al totale soddisfacimento del credito come determinato in euro 29.118.912,77;
6. -la questione relativa alla natura giuridica dell’ordinanza di assegnazione del credito pignorato, emessa dal G.E. a seguito della positiva dichiarazione del terzo, è stata già trattata all’udienza pubblica e risolta con la conferma della natura traslativa dell’atto conclusivo del processo di espropriazione presso terzi (Cass., n. 27265 del 12/10/2025RV -676921 -01; vds. anche Cass., n. 7306 del 16/3/2021 -RV -660879 -01; Cass., n. 11660 del 7/6/2016 -RV 640208 -01);
7. -questa Corte ha inoltre affermato che la base imponibile ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro non è costituita dal credito per cui
si procede, ma dal credito assegnato (tra le tante, Cass., n. 27265 del 12/10/2025- RV -676921 -01; Cass., n. 30917 del 25/11/2025);
-occorre dunque affrontare la specifica questione relativa all’individuazione della base imponibile, al fine dell’applicazione dell’imposta di registro, nei casi di assegnazione di crediti futuri, come avvenuto nella fattispecie in esame;
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo ai fini della sua trattazione in udienza pubblica.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME