Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7266 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7266 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 26/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19616/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato . -ricorrente- contro
NOME COGNOME NOME, NOME, rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO
-controricorrenti- nonché contro
NOME
NOME
NOME
NOME
-intimato- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado di Lazio n. 3699/2024 depositata il 03/06/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato innanzi alla Commissione Tributaria di Roma le sig.re NOME COGNOME NOME, NOME e NOME
NOME impugnavano l’avviso di liquidazione notificato in data 23.12.2019 a titolo di imposta principale di registro per un importo complessivo di € 26.017,60 dovuta in relazione alla sentenza del Tribunale di Roma n. 21209/2017.
Il giudizio di primo grado si concludeva con il rigetto del ricorso.
L’appello proposto dalle ricorrenti veniva invece accolto con condanna alle spese nel rispetto del principio di soccombenza.
In particolare i giudici capitolini ritenevano, in difformità da quanto deciso dai giudici di prime cure, che ‘ Per quanto sopra non può aver luogo la liquidazione dell’imposta di registro della sentenza civile del Tribunale di Roma nei termini in cui ha fatto l’A.F. essendo quest’ultima insuscettibile di esecuzione forzata in quanto priva di efficacia esecutiva e, conseguentemente, l’avviso di liquidazione impugnato va annullato .’
Avverso la pronuncia n. 3699/2024 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in data 21 maggio 2024, depositata il giorno 03 giugno 2024, notificata il 20.06.2024, l’RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo di ricorso.
Due RAGIONE_SOCIALE contribuenti si sono costituite in giudizio depositando controricorso, illustrato con memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con l’unico motivo di ricorso, l’Ufficio ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non aver ritenuto il Collegio regionale che la pronuncia sulla quale gravava l’imposta di registro avesse carattere esecutivo e quindi potesse essere già soggetta a tassazione.
L’Ufficio censura la sentenza gravata nella parte in cui non avrebbe correttamente applicato la previsione di cui all’art. 37 D.P.R. n. 131 del 1986, dovendosi ritenere alla luce del predetto disposto normativo che sono soggette a tassazione le decisioni di merito che definiscono anche
parzialmente il giudizio, quantunque impugnate o impugnabili al momento della registrazione.
Mette conto evidenziare che l’art. 37 del d.p.r. n. 131 del 1986 prevede che: «1. Gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili, che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, í provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all’imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l’atto di conciliazione giudiziale e l’atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l’amministrazione dello Stato. 2. Il contribuente che ha diritto al rimborso deve chiederlo ai sensi dell’art. 77 all’ufficio che ha riscosso l’imposta».
La previsione normativa in esame, nel sottoporre a tassazione le sentenze, ancorché non definitive, contempla l’ipotesi che dal giudicato possano conseguire eventuali conguagli o rimborsi rispetto alla somma liquidata dal contribuente, così da rendere l’imposta dovuta proporzionale al decisum oggetto del giudicato nel rispetto dell’art. 53 Cost..
E’ costante l’orientamento di que sta Corte a cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale: ‘In tema di imposta di registro, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la sentenza che definisce il giudizio – anche solo parzialmente e pur non passata in giudicato – è soggetta a tassazione, sicchè l’Ufficio del registro provvede legittimamente alla liquidazione, emettendo il corrispondente avviso, il quale è impugnabile per vizi, formali o sostanziali, inerenti all’atto in sé, al procedimento che lo ha preceduto, oppure ai presupposti dell’imposizione. Né l’eventuale riforma, totale o parziale, della decisione nei successivi gradi di giudizio, e fino alla formazione del giudicato, incide sull’avviso di liquidazione, integrando, piuttosto, un autonomo titolo per l’esercizio dei
diritti al conguaglio o al rimborso dell’imposta da far valere separatamente e non nel medesimo procedimento’ (così Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 12736 del 05/06/2014; conf. Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 12023 del 16/05/2018).
Diversamente, nel caso in cui il contribuente, prima dell’intervenuto giudicato non abbia provveduto al pagamento dell’imposta di registro afferente alla sentenza non ancora definitiva, questa Corte (Cass. n. 3617 del 2020) ha affermato che «In tema di registro, l’art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, laddove assoggetta a tassazione l’atto dell’autorità giudiziaria anche se al momento della registrazione è stato impugnato o è ancora impugnabile, salvo conguaglio o rimborso a seguito del passaggio in giudicato della decisione, esclude che l’imposta continui ad essere dovuta in conseguenza della definitiva riforma dell’atto, posto che una diversa interpretazione determinerebbe l’irragionevole conseguenza di obbligare ad un pagamento che dovrebbe essere immediatamente restituito e contrasterebbe con i principi di uguaglianza e di capacità contributiva, equiparando l’ipotesi di presenza, ancora non definitiva ma comunque attuale, del presupposto impositivo a quella di definitivo accertamento della sua insussistenza».
Il principio sopra riportato trova una ulteriore precisazione nella giurisprudenza di questa Corte ( ex plurimis e da ultimo Cass. n. 15645 del 2019) secondo cui, in tema di imposta proporzionale di registro prevista dall’art.37 del d.P.R. n. 131 del 1986 sugli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili, l’amministrazione finanziaria che abbia bene emesso, inizialmente, l’avviso di liquidazione dell’imposta principale e la relativa cartella esattoriale ma che non abbia riscosso coattivamente l’imposta è, pure se soccombente nel giudizio tributario instaurato contro questi atti, priva di interesse a ricorrere per cassazione, una volta venuta definitivamente meno la decisione che ha giustificato la liquidazione dell’imposta essendo ‘illogico sostenere la tesi relativa alla necessità di un
pagamento, non più preventivo, dell’imposta, cui dovrebbe seguire l’immediato rimborso della stessa’ (cfr. Cass. n. 16700/2022).
Non coglie nel segno la difesa RAGIONE_SOCIALE controricorrenti che insiste sull’argomento compendiato nella decisione impugnata, a tenore del quale la sentenza del Tribunale di Roma assoggettata all’imposta di registro sarebbe priva di efficacia esecutiva.
Per le contribuenti, infatti, il presupposto impositivo sarebbe ancora sub iudice e pertanto, non essendovi un definitivo accertamento della validità del testamento della Sig.ra NOME, ‘le conclusioni che ex adverso si vorrebbero trarre in un quadro di perdurante incertezza, restano, allo stato, di indimostrata tesi’.
Invero, nella fattispecie non assume alcun rilievo l’assenza di efficacia esecutiva del provvedimento giudiziale soggetto all’imposta di registro, pena la palese violazione del chiaro disposto normativo di cui all’art. 37 dPR n.131/86, che con specifico riferimento alla questione della tassabilità RAGIONE_SOCIALE sentenze non definitive, riconosce la assoggettabilità all’imposta degli atti dell’autorità giudiziaria anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo eventuale successivo conguaglio o rimborso (cfr. da ultimo Cass. n. 27519/2024).
Come è stato ribadito di recente da questa Corte il presupposto impositivo non è ricollegabile all’efficacia esecutiva del provvedimento giudiziale, bensì – ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. n. 131/86 – alla esistenza di un titolo giudiziale soggetto a registrazione (come nel caso in cui sia emesso provvedimento di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, cfr. Cass. n. 10991/2024).
L’accoglimento dell’unico motivo di ricorso comporta la cassazione della decisione impugnata con rinvio al giudice regionale che dovrà decidere anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.
La Corte, in accoglimento dell’unico motivo di gravame, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/03/2026 .
Il Presidente
NOME COGNOME