Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32142 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32142 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25199/2022 R.G., proposto
DA
‘ RAGIONE_SOCIALE‘, con sede in Marino (RM), in persona dell’amministratore unico pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, ove è elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL ), giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ove è per legge domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: EMAIL );
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Piemonte il 17 marzo 2022, n. 403/1/2022;
IMPOSTA DI REGISTRO ACCERTAMENTO SENTENZA RIFORMATA IN APPELLO
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26 novembre 2025 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
1. La ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Piemonte il 17 marzo 2022, n. 403/1/2022, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di liquidazione n. NUMERO_DOCUMENTO del 18 luglio 2019 da parte dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per l’imposta di registro sulla sentenza depositata dal Tribunale di Torino il 16 marzo 2018, n. 1342, nella misura di € 73.316,00, dopo che la stessa era stata ormai riformata dalla sentenza depositata dalla Corte di Appello di Torino il 9 aprile 2019, n. 621, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti del l’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Torino l’11 giugno 2020 , n. 451/5/2020, con condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali.
Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure -che aveva respinto il ricorso originario della contribuente -in base al principio della unicità dell’imposta per tutto il giudizio, anche in presenza di impugnazione, giacché la riforma totale o parziale della sentenza assoggettata ad imposta nei successivi gradi di giudizio, e fino alla formazione del giudicato, non incide sull’avviso di liquidazione, ma integra un autonomo titolo per l’esercizio dei diritti al conguaglio o al rimborso dell’imposta stessa da far valere in via autonoma e non nel procedimento relativo alla liquidazione dell’imposta di registro.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato a due motivi.
1.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la sentenza depositata dal Tribunale di Torino il 16 marzo 2018, n. 1342, dovesse essere soggetta a registrazione, anche dopo la riforma in sede di gravame da parte della sentenza depositata dalla Corte di Appello di Torino il 9 aprile 2019, n. 621.
1.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che fosse « irrilevante in base all’art. 37 D.P.R. n. 131 del 1986, la statuizione della Corte d’Appello di Torino, in pendenza di procedimento per Cassazione ».
Il primo motivo è fondato, derivandone l’assorbimento del secondo, il cui scrutinio viene a risultare superfluo ed ultroneo. 2.1 Secondo la prospettazione della ricorrente: « Nel caso di specie, il fatto che la sent. n. 621/2019 della Corte di Appello di Torino avesse sostituito la sent. n. 1342/2018 del Tribunale di Torino (oggetto dell’Avviso) era già noto all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla data di emissione dell’avviso di liquidazione giacché la relativa pubblicazione è avvenuta in data 9.4.2019 e, per effetto RAGIONE_SOCIALE norme citate, la richiesta di registrazione doveva avvenire entro il 9.5.2019, quindi ben prima del 18.7.2019, data di emissione dell’Avviso. Ne consegue che l’RAGIONE_SOCIALE aveva sì il potere di emettere l’Avviso, ma solo fino al momento in cui, secondo la scansione
temporale prevista dalla legge, il cancelliere trasmise la sent. n. 621/2019 della Corte di Appello di Torino che ha sostituito la sent. n. 1342/2018 del Tribunale di Torino. Alla data di emissione dell’avviso di liquidazione, infatti, la sent. n. 1342/2018 del Tribunale di Torino non era più l’atto giurisdizionale ‘impugnabile o impugnato’, come indicato nell’art. 37 citato, bensì era stata riformata e sostituita dalla sent. n. 621/2019 della Corte di Appello di Torino divenendo quest’ultimo, a quella data, l’unico atto giurisdizionale da valutare ai fini del presupposto oggettivo dell’imposta di registro ».
2.2 Ora, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema d’imposta di registro sugli atti dell’autorità giudiziaria ex art. 37 del d.PR. 26 aprile 1986, n. 131, un provvedimento giudiziario è imponibile anche ove sia ancora suscettibile di impugnazione o sia stato impugnato, ma non anche nel caso in cui sia stato già riformato o annullato con conseguente venir meno del presupposto impositivo (in termini: Cass., Sez. Trib., 29 novembre 2023, n. 33273; Cass., Sez. Trib., 24 luglio 2025, n. 21032).
2.3 Ne discende che, nel caso di specie, la sentenza depositata dal Tribunale di Torino il 16 marzo 2018, n. 1342, non poteva più scontare l ‘imposta di registro dopo essere stata riformata dalla sentenza depositata dalla Corte di Appello di Torino il 9 aprile 2019, n. 621. Per cui, l’emanazione dell’ avviso di liquidazione era preclusa all’amministrazione finanziaria dalla sopravvenuta decisione di accoglimento del gravame.
Valutandosi la fondatezza del primo motivo e l’assorbimento del secondo motivo, alla stregua RAGIONE_SOCIALE suesposte argomentazioni, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione
al motivo accolto; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con l’accoglimento del ricorso originario della contribuente e l’annullamento dell’atto impositivo.
Le spese giudiziali (sia per i gradi di merito, che per il grado di legittimità) seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara l’assorbimento del secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario con l’annullamento dell’atto impositivo; condanna la controricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese dei giudizi di merito in favore della ricorrente, liquidandole, per il primo grado, nella misura di € 5.500,00 per compensi, oltre a contributo unificato tributario, rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e altri accessori di legge, e, per il secondo grado, nella misura di € 5.200,00 per compensi, oltre a contributo unificato tributario, rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e altri accessori di legge; condanna la controricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità in favore della ricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 7.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e altri accessori di legge.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 26 novembre 2025 .
IL PRESIDENTE NOME COGNOME